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Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 47
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunita' e l'esportazione fuori della Comunita' di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
(GU n. 75 del 31-3-2010)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione,
l'importazione nella Comunita' e l'esportazione fuori della Comunita' di
pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo
3;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti
il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli
stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
Ritenuto necessario predisporre delle disposizioni applicative del
citato regolamento (CE) n. 1523/2007 per quanto concerne, in
particolare, l'attuazione dell'articolo 8 e del considerando (18) del
Regolamento medesimo;
Ritenuto altresi' opportuno armonizzare la normativa nazionale vigente
rispetto a quella comunitaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 26 giugno 2009;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
dalle riunione del 1° marzo 2010;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia,
di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e
delle politiche agricole, alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina integrativa delle disposizioni
della legge 20 luglio 2004, n. 189, nella piena attuazione del
regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e dell'11 dicembre
2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione,
dentro e fuori della Comunita', di pellicce di cane e di gatto e di
prodotti che le contengono.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il Regolamento (CE) n. 1523/2007 e' pubblicato nella G.U.C.E. 27
dicembre 2007, n. L 343.
- L'art. 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O., cosi' recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena
integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il
Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa,
ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali
non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1, e' esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con
le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto
legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli
altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di
delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine
fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo'
esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti
predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che
segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere
delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso
dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia
entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il
parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che
deve essere espresso entro trenta giorni.».
- La legge 20 luglio 2004, n. 189, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 luglio 2004, n. 178.
Note all'art. 1:
- Per la legge 20 luglio 2004, n. 189 e il Regolamento (CE) n. 1523/07
vedi note alle premesse.
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le
parole: «(canis familiaris)» e: «(Felis catus)» sono, rispettivamente,
sostituite dalle seguenti: «(Canis lupus familiaris)» e: «(felis
silvestris)»; dopo la parola: «commercializzare» e' inserita la
seguente: «, esportare».
2. All'articolo 2, comma 3, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la
parola: «condanna», sono inserite le seguenti: «, o all'applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, come
modificata dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce). -
1. E' vietato utilizzare cani (canis lupus familiaris) e gatti (felis
silvestris) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce,
capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti,
in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonche'
commercializzare esportare o introdurre le stesse nel territorio
nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con
l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000
euro.
3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue in ogni
caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.».
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal
presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Alfano, Ministro della giustizia
Fazio, Ministro della salute
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano