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Ordinanza 21 luglio 2009
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.
(GU n. 207 del 7-9-2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 6
febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli
animali da compagnia e pet therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 4 marzo 2003;
Visto, in particolare, l'art. 8 del predetto Accordo del 6 febbraio
2003, il quale da' disposizioni in merito alle manifestazioni popolari
con l'impiego di equidi;
Considerato che nonostante il predetto Accordo non tutte le Regioni
hanno attuato quanto previsto;
Considerato il ripetersi di tali manifestazioni, anche su improvvisati
circuiti urbani del territorio nazionale, e di incidenti che mettono a
repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali nonche' l'incolumita'
dei fantini e degli spettatori presenti;
Ritenuto necessario prevedere norme urgenti a tutela della salute e del
benessere degli equidi in parola;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al
Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte
dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1.
Manifestazioni autorizzate
1. Le manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono
utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine
(UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla
Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste
riconosciute nonche' da Associazioni o Enti riconosciuti dal CONI, ad
eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire requisiti di
sicurezza e salute per i fantini e per i cavalli, in conformita' alle
previsioni di cui all'allegato alla presente ordinanza.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1, a tutela delle tradizioni, usi e
consuetudini locali, devono essere autorizzate previa presentazione di
una relazione tecnica del comitato organizzatore e previo parere
favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di
cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n.
625, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale
territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d)
dell'allegato alla presente ordinanza. Detta Commissione verifica il
rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate
alla tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali di
cui all'allegato alla presente ordinanza.
Art. 2.
Disposizioni per i cavalli e i fantini
1. E' vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all'art. 1,
comma 1, cavalli di eta' inferiore ai quattro anni.
2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1,
comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per
maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni
vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui
agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del
codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti
attraverso controlli a campione nonche' risultino positivi ad alcol test
a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.
3. E' vietato l'uso degli aiuti in modo improprio o eccessivo tale da
provocare sofferenza all'animale.
4. Il comitato organizzatore e' responsabile dell'applicazione del
presente articolo.
Art. 3.
Sostanze ad azione dopante
1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano
azione dopante.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, emana
le linee guida volte all'individuazione delle sostanze ad azione
dopante, tenendo conto di quelle considerate tali dagli organismi
tecnico-sportivi di riferimento UNIRE, FISE e FEI, nonche' alla
prevenzione e al controllo del doping con modalita' a campione.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza ha efficacia di 24 mesi a decorrere dal
giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 21 luglio 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 5, foglio n. 315
Allegato omesso