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Ordinanza 16 luglio 2009
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(GU n. 207 del 7-9-2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio 2003, concernente «Recepimento dell'accordo tra il Ministro
della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli
animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 4 marzo 2003;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1979;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche
dall'Italia;
Visto il Trattato di Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2 agosto
2008, n. 130, il quale sancisce che l'Unione europea e gli Stati membri
tengono conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in
quanto esseri senzienti;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza, in attesa di intervenire in via
legislativa, di individuare specifiche ed appropriate misure sanitarie a
garanzia della salute, della tutela e del benessere degli animali nel
caso in cui gli stessi siano affidati secondo le procedure di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Ravvisata, altresi', la necessita' e l'urgenza di evitare che animali di
affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche per lunghe
distanze, in assenza di misure e prescrizioni sanitarie idonee a
garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress;
Visto l'art. 650 del codice penale;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al
Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte
dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1.
1. L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte
dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilita' secondo
le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri senzienti
degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2 anche alle
procedure di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
2. I Comuni, ai fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli
essenziali di tutela e benessere degli animali sono tenuti ad
assicurare:
a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione nell'anagrafe
canina a nome del Comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il
termine di sessanta giorni e, comunque, sempre prima dell'eventuale
trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario
dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o di medici
veterinari liberi professionisti convenzionati;
b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su
lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto del
regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007, n.
151;
c) il possesso da parte della struttura individuata di requisiti
strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a quelli
previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del
territorio di provenienza dei cani;
d) il possesso da parte della struttura individuata dell'autorizzazione
sanitaria e la presenza di un medico veterinario libero professionista
come responsabile sanitario;
e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi
eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una capacita'
superiore o superare le duecento unita' di animali;
f) la capacita' di restituzione dell'animale al proprietario che ne
faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e
delle modalita' per assicurare tale restituzione;
g) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, deve prevedere
l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute
in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali
aventi come finalita' la protezione degli animali, al fine di favorire
l'adozione dei cani;
h) garantire attivita' che aumentino l'adottabilita' dei cani e
l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di
cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L'orario
di apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda sanitaria
locale competente per il territorio di ritrovamento e di arrivo degli
animali e deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita
cartellonistica all'ingresso della struttura;
i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare
l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio
e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.
3. I Comuni in sede di bando di gara o di convenzione e di valutazione
delle offerte economiche devono prevedere principi di prelazione a
favore delle strutture che:
a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo ove possibile
strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
b) si avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute in
conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi
come finalita' la protezione degli animali;
c) siano gestite da associazioni riconosciute in conformita' alla
vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalita'
la protezione degli animali.
4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul
proprio territorio e collocati in strutture site in altri Comuni ed in
altre regioni di provenienza e deve:
a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario
dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della struttura
individuata;
b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere dei
propri animali non meno di una volta l'anno;
c) dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di salute e
benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel Rendiconto della
gestione.
5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio sulla struttura individuata resta comunque responsabile della
vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni igienico sanitarie e
di benessere degli animali e sulle azioni di prevenzione e di profilassi
effettuate.
Art. 2.
I cani, non ancora sterilizzati all'entrata in vigore della presente
ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni, devono
essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura del servizio
veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente o
di medici veterinari liberi professionisti convenzionati, con spese a
carico dei Comuni proprietari dei cani.
Art. 3.
1. Il Prefetto esercita potere di vigilanza sull'applicazione della
presente ordinanza e ha facolta' di esercitare potere sostitutivo nei
confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza.
2. La presente ordinanza ha efficacia per ventiquattro mesi a decorrere
dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 16 luglio 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 5, foglio n. 289