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Decreto 6 maggio 2008
Ministero della Salute. Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilita' del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».
(GU n. 185 del 8-8-2008)
IL MINISTRO
DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;
Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi del quale
occorre determinare i criteri per la ripartizione delle disponibilita'
del fondo per l'attuazione della stessa legge, con decreto del Ministro
della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano.
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, cosi' come
modificato dall'art. 1, comma 829, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007);
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1992, recante: «Determinazione
dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome
delle disponibilita' del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto
1991, n. 281» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 31 maggio 1993, n. 125;
Ritenuto necessario rivedere i criteri per la ripartizione delle
disponibilita' del fondo di cui al menzionato art. 8 della legge 14
agosto 1991, n. 281;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, espresso nella seduta del 14 febbraio 2008;
Decreta:
Art. 1.
Criteri di ripartizione
1. I criteri per la ripartizione delle disponibilita' del fondo
istituito dall'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono i
seguenti:
a) il 40% della disponibilita' viene ripartito in quote di pari entita'
tra le regioni sulla base dell'attivazione della banca dati regionale
dell'anagrafe canina in riferimento alla consultabilita' per via
telematica. Per la regione Trentino-Alto Adige, la ripartizione delle
quote spettanti sara' attribuita, per un pari importo, alle province
autonome di Trento e Bolzano;
b) il 30% della disponibilita' viene ripartito tra le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano in base alla consistenza della
popolazione dei cani e dei gatti con riferimento al numero di ingressi
nei canili sanitari e nei gattili;
c) il 30% della disponibilita' viene ripartito tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in base alla popolazione umana.
Art. 2.
Modalita' attuative
1. Il Ministero della salute, entro il 30 aprile di ogni anno,
individua il Fondo Nazionale previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281
e le relative quote di ripartizione alle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, dandone comunicazione ai relativi Assessorati alla
salute e bilancio.
2. Le regioni e le province autonome, entro tre mesi dalla comunicazione
da parte del Ministero della salute dei dati relativi alle quote di
ripartizione di cui al comma 1 individuano, nell'ambito della
programmazione regionale, le priorita' di intervento elaborando il piano
operativo di prevenzione del randagismo, dandone comunicazione al
Ministero della salute. In tale programmazione si deve dare priorita' ai
piani di controllo delle nascite destinando una quota non inferiore al
60% delle risorse alle sterilizzazioni, ove necessario, ovvero ad altre
iniziative intese a prevenire il fenomeno del randagismo.
3. Le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno
inviano al Ministero della salute una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente.
Art. 3.
Abrogazioni
1. Il decreto 29 dicembre 1992, citato nelle premesse, e' abrogato.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2008
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa