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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 9 del 07-05-2007
Cimiteri per animali d’affezione.
(B.U.R. Abruzzo n. 27 dell’11-5-2007)
Il CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalità per
l’istituzione di cimiteri per animali di affezione.
ARTICOLO 2
Destinatari
1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad
essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche,
comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti,
criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici
di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato
veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o
denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
ARTICOLO 3
Autorizzazione
1. L’istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione
dell’autorità comunale secondo le procedure definite da apposito
regolamento di attuazione da approvarsi entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge.
ARTICOLO 4
Inumazione spoglie
1. Le spoglie di animali di cui all’art. 2, possono essere inumate
unicamente in terra vergine senza opere murarie e con la possibilità di
posa a terra di una targa lapidea di dimensioni massime di cm. 20x20,
nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità
al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati
in zona agricola o comunque giudicati idonei dall’autorità competente.
ARTICOLO 5
Riserva
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle spoglie
destinate all’incenerimento in impianti autorizzati.
ARTICOLO 6
Raccolta e trasporto spoglie
1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai
siti cimiteriali sono disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre
1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del consiglio del 27
novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la
trasformazione e l’emissione sul mercato dei rifiuti di origine animale
e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di
origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva
90/425/CEE).
ARTICOLO 7
Norme di attuazione
1. Le modalità tecniche, operative, di previsione del registro delle
presenze e le sanzioni sono previste nell’apposito regolamento di cui
all’art. 3.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale
della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 7 Maggio 2007