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Regione Toscana
Legge Regionale n. 26 del 04 febbraio 2005
Tutela del patrimonio zootecnico
soggetto a predazione.
(B.U.R. Toscana n. 10 del 10 febbraio 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico
bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore
selvatiche di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21
maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche e di altri animali predatori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti i seguenti interventi
finanziari volti a:
realizzare opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico;
incentivare la stipula di contratti assicurativi per i danni causati al
patrimonio zootecnico dall’attacco di animali predatori.
ARTICOLO 2
Misure di prevenzione
1. Le province e le comunità montane competenti per territorio, erogano agli
imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento contributi in conto
capitale per la realizzazione delle opere di prevenzione di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera a).
2. I contributi erogabili possono raggiungere un massimo del 50 per cento della
spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta, e comunque non
superiore ai 26.000,00 euro per ciascun intervento. Tali contributi non sono
cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre
disposizioni.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 4, sono
stabilite le modalità, i termini e le procedure di erogazione del contributo.
4. I fondi disponibili per le opere di prevenzione sono ripartiti, con
deliberazione della Giunta regionale, fra le province e le comunità montane
sulla base del numero di capi allevati e dell’ammontare dei danni.
ARTICOLO 3
Contratti assicurativi
1. La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti
assicurativi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) agli imprenditori
agricoli che esercitano attività di allevamento.
2. Il contributo è concesso per contratti di assicurazione del patrimonio
zootecnico contro i danni subiti dai capi allevati a seguito di attacchi di
animali predatori e consistenti in morte dei capi allevati, aborti e perdita
lattea.
3. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 80 per cento del costo dei
premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento del danno con uno
scoperto contrattuale del 30 per cento.
4. Nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del
Consiglio del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone
agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, e nei comuni
individuati ai sensi dell’articolo 4 il contributo è concesso fino ad un massimo
dell’80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono
un risarcimento del danno con uno scoperto contrattuale del 20 per cento.
5. Nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 4 il contributo è concesso,
senza alcun limite minimo di scoperto contrattuale, alle sole imprese che hanno
messo in atto le opere di prevenzione.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 4, sono
stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui
premi assicurativi.
7. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma
individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo
III, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i),
della legge 7 marzo 2003, n. 38).
ARTICOLO 4
Modalità di intervento
1. La Giunta regionale individua con deliberazione:
i comuni nei quali è stata accertata la presenza di animali predatori di cui all’articolo 1, comma 1;
le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico;
le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, e all’articolo 3, comma 6.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata, in sede di prima attuazione,
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 5
Norme finanziarie
1. Ai fini di cui alla presente legge è autorizzata per l’anno 2006 la spesa
complessiva di euro 565.000,00;
2. Gli oneri di cui al comma 1, fanno carico per euro 75.000,00 alle risorse
iscritte nella unità previsionale di base (UPB) n. 522 “Interventi per lo
sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle
imprese agricole, zootecniche e forestali – spese di investimento” e per euro
490.000,00 alle risorse della UPB n. 521 “Interventi per lo sviluppo rurale,
aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole,
zootecniche e forestali – spese correnti” del bilancio pluriennale 2005/2007,
annualità 2006;
3. Al bilancio pluriennale vigente 2005/2007, annualità 2006, è apportata la
seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
in diminuzione:
UPB n. 551 “Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica –spese
correnti”, per euro 185.000,00;
UPB n. 522 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli
investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali –
spese di investimento”, per euro 305.000,00;
in aumento:
UPB n. 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli
investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali –
spese correnti”, per euro 490.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
ARTICOLO 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Toscana.
Firenze, 4 febbraio 2005
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del
01.02.2005.