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Regione Piemonte
Legge Regionale 4 luglio 2005, n. 9
Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20).
(B.U.R. Piemonte n. 27 del
7-7-2005)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modifica all'articolo 3 della l.r 18/2004)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 19 luglio 2004, n.
18, è inserito il seguente:
"3 bis. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani introdotti
stabilmente da altre regioni provvedono, entro quindici giorni dall'inizio della
detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione
del microchip. Per i cani introdotti stabilmente da altre regioni già
identificati con microchip i proprietari ed i detentori sono tenuti, entro lo
stesso termine, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio
veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati
regionale. I cani privi di identificazione non possono essere condotti a mostre,
gare ed esposizioni.".
ARTICOLO 2
(Modifica all'articolo 11 della l.r. 18/2004)
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 18,
è sostituito dal seguente:
"1. I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di
entrata in vigore della presente legge provvedono entro il 31 dicembre 2005,
anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla
contestuale applicazione del microchip.".
ARTICOLO 3
(Modifica all'articolo 12 della l.r. 18/2004)
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale del 19 luglio 2004, n.
18, è sostituito dal seguente:
"1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 3, 3 bis e
5, all'articolo 9, comma 1 ed all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.".
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 luglio 2005
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