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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali.
(G.U. n. 15 del 18 gennaio 2002)
Art. 1.
1. È istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali
e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n.
150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie animali e
vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, incluse negli allegati A e B
del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, così come definiti dall'art. 8-sexies della legge 7
febbraio 1992, n. 150, e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio
del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione
di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente ai sensi dell'art. 26
del regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e
successive modificazioni, incluse nell'allegato B del regolamento (CE) 338/97
del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di specie che
saranno incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio
del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministero delle politiche agricole e forestali, predispone il registro di cui al
comma 1, secondo i modelli riportati negli allegati al decreto del 3 maggio
2001.
Art. 2.(*)
1. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1, i seguenti
soggetti:
a) le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che
esercitano attività circense, con l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 3,
comma 1, lettera d) del presente decreto;
b) i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche
permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e
private che detengono esemplari da museo e da erbario con l'esclusione di quelle
di cui all'art. 3, comma 1, let-tera b) del presente decreto;
c) chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in
essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla
permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi
compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca,
affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
(*) N.d.R.: Si riporta il testo dell'articolo 1 del D.M. 31 ottobre 2005:
"Art. 1.
1. I soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 8 gennaio 2002, devono richiedere e compilare i relativi
registri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per gli esemplari di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto 8
gennaio 2002, inclusi negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del
Consiglio, modificati dai regolamenti (CE) n. 1497/03 della Commissione del 18
agosto 2003, (CE) n. 834/2004 della Commissione del 28 aprile 2004, e (CE)
1332/2005, della Commissione, del 9 agosto 2005.
2. All'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 8 gennaio 2002, la parola «quindici» e' sostituita dalla
seguente parola: «trenta».
3. Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana."
Art. 3.
1. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro:
a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;
b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai
sensi dell'art. 1 del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
c) i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie incluse
nell'allegato VIII del regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30
agosto 2001, e successive attuazioni e modificazioni, in conformità delle
disposizioni dell'art. 32, comma 1, lettera a) dello stesso regolamento (CE);
d) limitatamente agli esemplari morti di specie animali e vegetali ed alle
parti di esemplari di specie animali e vegetali, coloro che esercitano il
commercio al dettaglio, in conformità alla definizione di cui all'art. 4, comma
1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive
modifiche ed integrazioni, nonchè coloro che effettuano lavorazioni per conto
terzi.
Art. 4.
1. Gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e le parti di
specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art. 1, detenuti alla data di
consegna del registro di detenzione, devono essere iscritti nel medesimo
registro entro il 31 gennaio 2002.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì a coloro che
risulteranno tenuti alla compilazione del registro, ai sensi del precedente art.
2, successivamente alla data del 31 gennaio 2002.
3. Per gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e per le parti
di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art. 1, acquisiti o detenuti
a qualsiasi titolo dopo il 31 gennaio 2002, l'iscrizione nel registro dovrà
avvenire entro trenta(*) giorni dall'acquisizione o detenzione stessa.
4. L'iscrizione nel registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti
andrà riportata entro trenta(*) giorni dalla variazione medesima. Sono
fatte salve le disposizioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive
modificazioni.
5. Per le parti di esemplari di specie di cui al comma 1 dell'art. 1, qualora
risultino registrate in schede di carico e scarico vidimate dal Corpo forestale
dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, il saldo delle schede stesse deve
essere riportato nella tabella di carico del registro di cui all'allegato 3 del
decreto del 3 maggio 2001.
6. Il registro di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, è compilato
dal detentore degli esemplari con le modalità indicate negli allegati al decreto
del 3 maggio 2001.
(*) N.d.R.: L'originario termine
"quindici" è stato così sostituito dal D.M. 31 ottobre 2005, il cui articolo 1 è
riportato in nota all'art. 2.
Art. 5.
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono
richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES del Corpo
forestale dello Stato competente territorialmente, che provvederà alla
vidimazione dello stesso su ogni pagina. Il registro dovrà essere esibito ad
ogni richiesta elle autorità preposte ai controlli. Qualora esistano procedure
informatiche che consentano la compilazione del suddetto registro, le stesse
possono essere utilizzate dai soggetti tenuti alla compilazione in luogo del
registro cartaceo, ferma restando la vidimazione da parte del Corpo forestale
dello Stato.
2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato A
al decreto del 3 maggio 2001, una volta compilato, secondo le procedure di cui
all'art. 4, comma 1, del presente decreto, dovrà essere consegnato al servizio
certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente
territorialmente, che ne farà copia e riconsegnerà l'originale al richiedente.
La stessa procedura si applica al momento del completamento del registro di cui
al presente comma.
3. Ai fini della gestione delle attività di conservazione su specie di
particolare interesse, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
può richiedere al Corpo forestale dello Stato copia dei registri di cui al
precedente comma.
Art. 6.
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi le
disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni amministrative
previste all'art. 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.
Art. 7.
1. Il presente decreto sostituisce il decreto 3 maggio 2001 del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
fatti salvi i relativi allegati che sono integrati al punto 10) con il codice
F=altro.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.