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Decreto 2 marzo 2010
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilita' delle biomasse per la produzione di energia elettrica.
(GU n. 103 del 5-5-2010)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria
2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di
conversione del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;
Visto in particolare l'art. 1, comma 382-septies, della citata legge n.
296 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' con le quali gli
operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e
biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi
inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilita' e la
rintracciabilita' della filiera, al fine di accedere agli incentivi di
cui al medesimo art. 1, commi da 382 a 382-quinquies, come modificato
dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria
2008), e in particolare l'art. 2, commi da 143 a 154, che stabiliscono i
meccanismi con cui e' incentivata la produzione di energia elettrica
mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati
in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova
costruzione, rifacimento o potenziamento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio
2009, n. 1, recante modalita' per l'incentivazione della produzione di
energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi
di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto
legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'art. 2, comma
150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che reca
disposizioni in materia di regolazioni dei mercati agroalimentari,
disciplinando, in particolare, le intese di filiera e i contrattiquadro
utilizzati per la stipula dei contratti di coltivazione e aventi per
scopo, tra l'altro, la produzione, la trasformazione, la
commercializzazione e la distribuzione di biomasse agricole e di
biocarburanti di origine agricola;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni
in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura;
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante la disciplina della
subfornitura nelle attivita' produttive;
Visto il regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009;
Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE;
Visti in particolare gli articoli da 17 a 20 della direttiva 2009/28/CE
in materia di sostenibilita' dei biocarburanti e di altri bioliquidi;
Considerato che l'art. 17, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE
stabilisce che la Commissione riferisce sui requisiti di un regime di
sostenibilita' per gli usi energetici della biomassa, ad eccezione dei
biocarburanti e dei bioliquidi, precisando che la relazione e'
accompagnata, se del caso, da proposte indirizzate al Parlamento europeo
e al Consiglio per la creazione di un regime di sostenibilita' per gli
altri usi energetici della biomassa;
Considerato che le biomasse e il biogas derivanti da prodotti agricoli,
di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti
nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure
di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70 chilometri
dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica,
adeguatamente tracciati, ai sensi dell'art. 1, comma 382-septies, della
legge n. 296 del 2006, consentono un miglior controllo della qualita',
della provenienza e, in prospettiva, della sostenibilita' dei medesimi
prodotti;
Ritenuto che l'attuazione dell'art. 1, comma 382-septies, della legge n.
296 del 2006 sia funzionale al perseguimento delle finalita' in materia
di sostenibilita' di biocarburanti e bioliquidi, nonche', in vista
dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 17, paragrafo 9, della
direttiva 2009/28/CE, anche di sostenibilita' delle biomasse diverse dai
biocarburanti e bioliquidi;
Considerato che i suddetti profili costituiscono ulteriori elementi a
favore di uno specifico sostegno alla produzione di energia elettrica
mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti
agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti,
ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi
degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70 chilometri
dall'impianto che li utilizza, ferma restando l'opportunita' che
l'intera materia venga piu' organicamente trattata nell'ambito del
recepimento della direttiva 2009/28/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce:
a) le modalita' con le quali e' garantita la tracciabilita' e la
rintracciabilita' della biomassa di cui all'art. 2, comma 1, lettere b)
e c) del presente decreto, affinche' la produzione di energia elettrica
mediante impianti alimentati da tale fonte possa essere incentivata
mediante il rilascio di certificati verdi, con l'applicazione del
coefficiente moltiplicativo k = 1,8, previsto dall'art. 1, comma
382-quater della medesima legge n. 296 del 2006.
b) i requisiti che qualificano la provenienza delle biomasse di cui
all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti
definizioni:
a) «biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e
forestali»: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui
provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali,
e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;
b) «biomassa da intese di filiera»: la biomassa e il biogas di cui alla
lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro
di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005;
c) «biomassa da filiera corta»: la biomassa e il biogas di cui al punto
a) prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione
dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio e' misurata
come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di
produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune
in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato sulla
base della tabella B allegata al presente decreto.
Art. 3
Modalita' per la tracciabilita' e rintracciabilita' delle biomassa
1. Il produttore che intende accedere al coefficiente moltiplicativo
k = 1,8 presenta al GSE domanda di qualifica IAFR per l'impianto
alimentato dalle fonti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) con
le modalita' di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008, ed e'
tenuto inoltre a:
a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni per cui si
richiede l'emissione dei certificati verdi, la documentazione indicata
nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui
alla tabella A;
b) conservare per l'intero periodo di emissione dei certificati verdi la
documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna
tipologia di biomassa di cui dalla tabella A, necessaria per le
verifiche di cui all'art. 4.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
nell'ambito della definizione della procedura tecnica di cui al seguente
art. 4, potra' mettere a punto procedure informatiche di applicazione
delle modalita' di cui al precedente comma 1.a, sostitutive della
trasmissione manuale delle informazioni e della documentazione da parte
degli operatori.
Art. 4
Verifiche dei requisiti
1. Il MIPAAF, predispone una procedura tecnica che indica le modalita'
operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono
conformarsi, in modo da consentire la tracciabilita' e rintracciabilita'
delle biomasse, ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo
previsto dall'art. 1, comma 382-quater della legge n. 296 del 2006.
2. Il GSE dispone verifiche e controlli sugli impianti in esercizio o in
costruzione con le modalita' stabilite dall'art. 18, comma 1, del
decreto ministeriale 18 dicembre 2008 e successive modificazioni.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il MIPAAF, verificata la
documentazione ricevuta ai sensi dell'art. 3, comma 1.a ed avvalendosi
delle procedure di controllo di AGEA, comunica al GSE l'esito di tale
verifica ai fini del controllo della quantita' delle biomasse utilizzate
dal produttore di energia elettrica nel corso dell'anno solare.
4. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa
dichiarazione o la mancata comunicazione comportano la decadenza agli
incentivi sull'intera produzione, a partire dal primo anno in cui si
rileva il mancato rispetto delle condizioni, e per l'intero periodo
residuo di diritto all'ottenimento degli stessi.
Art. 5
Emissione dei certificati verdi
1. Il MIPAAF comunica al GSE l'esito della verifica di cui all'art.
4, ai fini dell'emissione dei certificati verdi. Nel caso di esito
positivo, il GSE provvede al riconoscimento del coefficiente
moltiplicativo k = 1,8 con le modalita' fissate dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 e successive modificazioni.
2. Restano ferme tutte le altre pertinenti disposizioni del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2010
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Zaia
Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 1, foglio n. 180
Allegato omesso