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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Decreto 26 marzo 2010
Ministero dello Sviluppo Economico. Modalita' di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilita' e di miglioramento della sicurezza sul lavoro.
(GU n. 79 del 6-4-2010)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, che
prevede l'istituzione di un fondo per il sostegno della domanda
finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilita' e
di miglioramento della sicurezza sul lavoro;
Ritenuto di dover definire le modalita' di erogazione delle risorse del
fondo di cui alla medesima disposizione in relazione alle esigenze
specifiche di sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di
efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilita' e sicurezza sul
lavoro, in un disegno di interventi per la ripresa produttiva, secondo
importi congruenti con gli obiettivi ed i limiti delle risorse
disponibili;
Ritenuta l'esigenza, al fine di assicurare un'attuazione rapida ed
efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere i contributi per
il sostegno della domanda per obiettivi di efficienza energetica ed
informatica, ecocompatibilita' e sicurezza sul lavoro, sotto forma di
una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita praticato dal
cedente all'atto dell'acquisto dei beni rientranti nelle categorie
interessate, con diritto al rimborso della riduzione medesima;
Ritenuto di avvalersi di organismi esterni alla pubblica
amministrazione, anche in relazione a rapporti convenzionali
eventualmente gia' in corso con lo Stato italiano ovvero con nuove
convenzioni in relazione alla esperienza tecnologica ed informatica da
assicurare nell'attivita' richiesta per le specificita' del servizio a
fronte delle esigenze di diffusa operativita' sul territorio, nonche'
alla disponibilita' di tecnologie e mezzi per conseguire in maniera
ottimale e con immediata operativita' lo scopo prefissato dal
legislatore secondo le modalita' stabilite dal presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Finalizzazioni del fondo
1. Le risorse del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, di seguito denominato «fondo», sono
erogate mediante contributi finalizzati agli interventi di seguito
indicati, nei limiti massimi complessivi di spesa stabiliti:
60 milioni di euro per i contributi per la sostituzione dei mobili per
cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad
alta efficienza, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui
all'art. 2 comma 1, lettera a);
50 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di
lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di libera
installazione, cappe, scaldacqua elettrici, in conformita' ai requisiti
ed alle modalita' di cui all'art. 2 comma 1, rispettivamente dalla
lettera b) alla lettera g);
12 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di motocicli, nel
rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 2 comma 1,
lettera h);
20 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di motori
fuoribordo e per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto
degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale, in conformita' ai
requisiti ed alle modalita' di cui all'art. 2 comma 1, rispettivamente
dalla lettera i) alla lettera j);
8 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di rimorchi, nel
rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 2 comma 1, la
lettera k);
20 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di macchine agricole
e movimento terra, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui
all'art. 2 comma 1, la lettera l);
40 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di gru a torre per
l'edilizia, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art.
2 comma 1, lettera m);
10 milioni di euro per i contributi per l'acquisto e l'installazione di
variatori di velocita' (inverter), per l'acquisto di motori ad alta
efficienza (IE2), per l'acquisto di UPS (gruppi statici di continuita')
ad alta efficienza e per l'acquisto di batterie di condensatori che
contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle
reti media e bassa tensione, in conformita' ai requisiti ed alle
modalita' di cui all'art. 2 comma 1, rispettivamente dalla lettera n)
alla lettera q);
20 milioni di euro per i contributi per una nuova attivazione di banda
larga, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 2
comma 1, lettera r);
60 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di immobili ad alta
efficienza energetica, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di
cui all'art. 2 comma 1, lettera s), ed all'art. 3.
2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, possono disporsi
anche variazioni compensative dei limiti di cui al predetto comma 1 in
relazione alle disponibilita' di risorse per effetto degli andamenti
delle erogazioni.
Art. 2
Contributi unitari
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 e fatto salvo quanto
specificamente previsto per i contributi all'acquirente di immobili ad
alta efficienza energetica dall'art. 3, le risorse del fondo sono
erogate mediante contributi, nelle percentuali di costo di seguito
indicate, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal
cedente all'atto dell'acquisto dei seguenti beni, al netto dei costi di
gestione:
a) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari
a 1000 euro, per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con nuove
cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza
aventi le seguenti caratteristiche:
a.1) i nuovi mobili per cucina siano accompagnati dalla «scheda
prodotto» secondo quanto previsto dalla legge n. 126, del 10 aprile 1991
e decreto ministeriale 101 dell'8 febbraio 1997 e circolare del 3 agosto
2004, n. 1 del Ministero delle attivita' produttive - «indicazioni per
la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei
prodotti in legno e del settore legno - arredo» Gazzetta Ufficiale n.
187 dell'11 agosto 2005;
a.2) i nuovi mobili per cucina rispettino quanto stabilito dal decreto
del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 10
ottobre 2008 - «disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide
formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in
ambienti di vita e soggiorno» - Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10
dicembre 2008;
a.3) la nuova cucina componibile sia corredata di almeno due dei
seguenti elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza e piu'
specificamente: frigorifero/congelatore in classe A+ e A++, forno in
classe A, piano di cottura a gas (se inserito) con dispositivo di
sorveglianza fiamma, lavastoviglie (se inserita) non inferiore alla
classe A/A/A (A di efficienza energetica, A di efficienza di lavaggio, A
di efficienza di asciugatura);
a.4) la nuova cucina componibile sia gia' predisposta per la raccolta
differenziata con la dotazione di contenitori appositi;
a.5) il produttore attesti tramite autocertificazione o dichiarazione
l'ottemperanza dei requisiti di cui ai punti a.1), a.2), a.3) ed a.4);
a.6) il venditore dichiari, tramite autocertificazione, che l'acquisto
e' avvenuto in sostituzione di una cucina in uso;
a.7) per gli elettrodomestici che non rientrassero nelle classi
energetiche ad alta efficienza specificate al punto a.3), il rispettivo
prezzo di acquisto non concorre a formare il valore in base al quale
viene calcolato il contributo;
b) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari
a 130 euro, per la sostituzione di lavastoviglie con analoghi apparecchi
di classe energetica, capacita' di lavaggio, efficienza di asciugatura
non inferiore alla classe A (A/A/A);
c) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari
a 80 euro, per la sostituzione di forni elettrici con analoghi
apparecchi di classe energetica non inferiore alla classe A;
d) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari
a 80 euro, per la sostituzione di piani cottura con analoghi apparecchi
dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma (FSD);
e) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari
a 100 euro, per la sostituzione di cucine di libera installazione con
analoghe cucine di libera installazione dotate di forno elettrico di
classe A e piano cottura dotato di valvola di sicurezza gas (FSD);
f) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari
a 500 euro, per la sostituzione di cappe con analoghe cappe
climatizzate;
g) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari
a 400 euro, per la sostituzione di scaldacqua elettrici con
installazione di pompe di calore ad alta efficienza con COP ≥ 2,5
secondo la norma EN 255-3 dedicate alla sola produzione di acqua calda
sanitaria;
h) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari
a 750 euro, per l'acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata
ovvero con potenza non superiore a 70 kW nuovo di categoria «euro 3» con
contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di
categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con
le modalita' indicate al comma 233 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296; nel caso di acquisto di motocicli, dotati di alimentazione
elettrica, doppia o esclusiva, l'incentivo e' del 20% sino a un massimo
di 1500€;
i) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari
a 1000 euro, per la sostituzione di motori fuoribordo di vecchia
generazione con motori a basso impatto ambientale conformi alla
direttiva 2003/44/CE fino alla potenza di 75kW compresa;
j) per il 50% del prezzo di acquisto e sino ad un massimo di 200.000
euro per azienda, per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto
degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale;
k) contributo pari a 1500 euro, per l'acquisto di un nuovo rimorchio a
timone o ad assi centrali, categoria O4 di cui all'allegato II della
direttiva quadro 2007/46/CE e contestuale radiazione di un rimorchio con
piu' di 15 anni di eta', non dotato di dispositivo di frenata «ABS», a
condizione che il nuovo rimorchio sia dotato di dispositivo di frenata
«ABS»; il contributo e' aumentato ad euro 2000 se il nuovo rimorchio e'
dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «ABS», di sistemi di
controllo elettronico della stabilita'; contributo pari a 3000 euro, per
l'acquisto di un nuovo semirimorchio di categoria O4 di cui all'allegato
II della direttiva quadro 2007/46/CE e contestuale radiazione di un
semirimorchio con piu' di 15 anni di eta', non dotato di dispositivo di
frenata «ABS», a condizione che il nuovo semirimorchio sia dotato di
dispositivo di frenata «ABS»; il contributo e' aumentato ad euro 4000 se
il nuovo semirimorchio e' dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata
«ABS», di sistemi di controllo elettronico della stabilita';
l) per il 10% del costo di listino, a condizione che il concessionario o
il venditore pratichi uno sconto di pari misura sul prezzo di listino,
per l' acquisto di macchine agricole e movimento terra, comprese quelle
operatrici, a motore rispondenti alla categoria «Fase IIIA», di cui agli
articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni: attrezzature agricole portate, semiportate,
attrezzature fisse, in sostituzione di macchine o attrezzature agricole
e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della
stessa categoria di quelle sostituite; le macchine dovranno essere
esclusivamente della stessa tipologia e con potenza non superiore del
50% all'originale rottamato; entro quindici giorni dalla data di
consegna del nuovo macchinario, il destinatario del contributo ha
l'obbligo di demolire il macchinario sostituito e di provvedere alla sua
cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di
rottamazione al concessionario o venditore che avra' cura di
trasmetterne copia all'ente erogatore, a pena di decadenza dal
contributo; nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano
iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale del
mezzo rottamato o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a cura del beneficiario del contributo, attestanti l'avvenuta
demolizione;
m) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari
a 30.000 euro, per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia, previa
rottamazione, documentata attraverso il certificato di rottamazione, di
gru a torre per l'edilizia messe in esercizio anteriormente al 1°
gennaio 1985;
n) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari
a 40 euro, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocita'
(inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 kW;
o) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari
a 50 euro, per l'acquisto di motori ad alta efficienza (IE2) di potenza
compresa tra 1 e 5 kw;
p) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari
a 100 euro, per l'acquisto di UPS (gruppi statici di continuita') ad
alta efficienza di potenza fino a 10 kVA;
q) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari
a 200 euro, per l'acquisto di batterie di condensatori che
contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle
reti media e bassa tensione;
r) contributo di 50 euro a favore di persone fisiche con eta' compresa
tra diciotto e trenta anni per una nuova attivazione di banda larga;
s) contributo pari a 83 euro per metro quadrato di superficie utile e
nel limite massimo di 5000 euro, per l'acquisto di immobili di nuova
costruzione, come prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di
energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori di cui
all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e contributo pari a 116
euro per metro quadrato di superficie utile e nel limite massimo di 7000
euro, per l'acquisto di immobile con fabbisogno di energia primaria
migliore almeno del 50% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1,
della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni; il raggiungimento delle prestazioni
energetiche di cui al precedente comma deve essere certificato sulla
base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, da un soggetto accreditato.
2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti per operazioni di
vendita stipulate non anteriormente alla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del presente decreto e comunque non oltre il 31
dicembre 2010.
3. Per i beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
k), l), m), del comma 1, il contributo e' corrisposto per operazioni di
vendita in sostituzione di corrispondenti beni, con documentazione a
carico del venditore sulla relativa dismissione secondo le vigenti
disposizioni.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto
di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
importanza minore «de minimis» (in Gazzetta Ufficiale L.379 del 28
dicembre 2006).
5. I contributi previsti dal presente decreto non sono cumulabili con
altri benefici previsti sul medesimo bene dalle vigenti disposizioni,
fatta eccezione per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera s).
Art. 3
Acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica
1. In caso di acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta
efficienza energetica di cui alla lettera s) del comma 1 dell'art. 2,
per i quali il preliminare di compravendita sia stato stipulato, con
atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la concessione del contributo all'acquirente e'
subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica
sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modificazioni, rilasciato da un soggetto
accreditato, senza oneri a carico del fondo. A tal fine, entro venti
giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita,
il venditore, in possesso della predetta documentazione, cura la
prenotazione della misura nei confronti del soggetto di cui all'art. 4.
La stessa viene confermata in sede di stipula del contratto di
compravendita, al quale, ai soli fini dell'ottenimento dei contributi,
deve essere allegato l'attestato di certificazione energetica. Entro
quarantacinque giorni dalla stipula l'acquirente trasmette al predetto
soggetto copia autentica dell'atto munita degli estremi della
registrazione.
Art. 4
Modalita' di gestione delle risorse
1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 e per quanto
previsto dall'art. 3, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, si
avvale della collaborazione di organismi esterni alla pubblica
amministrazione, dotati di esperienza tecnologica ed informatica tale da
assicurare per le specificita' del servizio richiesto una diffusa
operativita' sul territorio, mediante strumenti convenzionali, non
esclusi quelli eventualmente gia' in atto con lo Stato italiano, con i
quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione dei
contributi e le relative modalita' attuative.
2. I fondi necessari per l'erogazione dei contributi vengono trasferiti
da parte del Ministero dello sviluppo economico all'organismo di cui al
comma 1 in relazione alla effettiva erogazione dei contributi per le
agevolazioni regolate dal presente decreto.
3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica su apposito sito
Internet una pagina informativa, contenente l'aggiornamento periodico
sulle disponibilita' residue e con l'avviso di esaurimento del fondo.
Art. 5
Revoca del contributo
1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti per la erogazione dei
contributi, ovvero di documentazione incompleta o irregolare ovvero di
mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, per fatti non
sanabili comunque imputabili ai soggetti delle operazioni di vendita, il
Ministero dello sviluppo economico procede alla revoca dei contributi ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2010
Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 1, foglio n. 181