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Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
(GU n. 132 del 10-6-2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in
particolare:
l'articolo 4, comma 1, lettera a), che prevede l'emanazione di uno o
piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i
criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato
nell'allegato B e della destinazione d'uso degli edifici, in materia di
progettazione, installazione, esercizio, manutenzione ed ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari
e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione degli
edifici;
l'articolo 4, comma 1, lettera b), che prevede l'emanazione di uno o
piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i
criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata
e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche
riguardo la ristrutturazione di edifici esistenti e sono indicate le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di
quanto riportato all'allegato B e alla destinazione d'uso degli edifici;
l'articolo 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17,
assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute
nel medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei decreti
di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica
degli edifici nella climatizzazione invernale e' disciplinato dalla
legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e dalle disposizioni dell'allegato I del medesimo
decreto legislativo;
Visto l'articolo 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che
stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il
riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti degli
organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati
dagli articoli 7 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 26
agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di
cui all'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della
direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della
predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'articolo
18;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e
dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);
Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU),
reso nella seduta del 12 dicembre 2007;
Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale alla
piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, e in particolare
dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea gia' il 18
ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti
della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE,
procedura di infrazione n. 2006/2378;
Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, fissa in centoventi giorni, decorrenti dal 9
ottobre 2005, il termine per l'emanazione del presente provvedimento;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 20 marzo 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 maggio 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2009;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di intervento e finalita'
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed
immediatamente operativa delle norme per l'efficienza energetica degli
edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce
i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per
la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
2. I criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
per la prestazione energetica degli impianti termici per la
climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per
l'illuminazione artificiale degli edifici, di cui all'articolo 4, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono
integrati con successivi provvedimenti.
3. I criteri generali di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla
prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo
alle ristrutturazioni di edifici esistenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. (GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a) della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei
decreti legislativi; ».
- La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia e' pubblicata
nella GUCE del 4 gennaio 2003 L-1-65.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico in edilizia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 222 del 23 settembre 2005 - Supplemento
ordinario n. 158.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) e dell'art.
9, comma 1, del titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e
requisiti della prestazione energetica). - 1. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu'
decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento
degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato
nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi
decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la
manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda
per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per
l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e
privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e
sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati
al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di
quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli
edifici; ».
«Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). - 1. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione
del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4,
comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella
climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di
energia primaria e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come
modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle
disposizioni di cui all'allegato I.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192:
«Art. 12 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici). -
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4,
comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e
manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento
invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi
esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli
articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26
agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di
cui all'allegato L.».
- La direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i
servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del
Consiglio, e' pubblicata nella GUCE L 114-64. del 27 aprile 2006.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 18 del decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva
2006/32/CE:
«6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in
materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli
edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma
1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla
data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato
III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato
III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano
ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della
direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei
predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province
autonome che abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva
2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale
ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato
III.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192:
«Art. 1 (Finalita') - 1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le
condizioni e le modalita' per migliorare le prestazioni energetiche
degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e
l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica,
contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle
emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto,
promuovere la competitivita' dei comparti piu' avanzati attraverso lo
sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate
degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli
esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni
degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni
e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del
settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione
e l'aggiornamento degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province
autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione,
predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei
principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la
raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel
rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili,
anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti
finali.».
- Per l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive
modificazioni, e le ulteriori definizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del
presente decreto.
3. Sistemi filtranti, pellicole polimeriche autoadesive applicabili su
vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o piu'
delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione
dell'energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione
infrarossi, trasmissione luce visibile.
4. Trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K), e' il parametro che
valuta la capacita' di una parete opaca di sfasare ed attenuare il
flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e
determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi
aggiornamenti.
5. Coperture a verde, si intendono le coperture continue dotate di un
sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi
nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un
edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale
che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale
radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di
manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di
manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo.
Nota all'art. 2:
- Per «decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 di cui al punto 4 delle note alle premesse.
- Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192:
«1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne
che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne
che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie
esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o alcuni di
questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il
termine puo' riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio
progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari
a se' stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale la
richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita',
comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di
un edificio» e' la quantita' annua di energia effettivamente consumata o
che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni
connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione
invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantita' viene
espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto della
coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della
progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici,
dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti,
dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli
altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano
il fabbisogno energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico
dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto delle norme
contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed
eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
e) «cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo simultanei di energia
meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili
primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza
energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso di tutti i
componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso
il quale la temperatura e' controllata o puo' essere abbassata,
eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidita'
e della purezza dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso bruciatore-caldaia
che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto
dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore» e' la quantita' di
calore trasferita nell'unita' di tempo al fluido termovettore; l'unita'
di misura utilizzata e' il kW;
i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto che sottrae calore
dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e
lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di
potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e
garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni
dell'allegato A.».
Art. 3.
Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e
degli impianti
1. Ai fini dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo, per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche
degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali, definite nel
contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della
serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni. Di seguito si
riportano le norme a oggi disponibili:
a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1:
Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la
climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2:
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per
la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
sanitaria.
2. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il
calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle Linee guida
nazionali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico,
adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo.
Nota all'art. 3:
- Per l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del «decreto legislativo», si
veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella GUCE L 1-65 del 4 gennaio
2003.
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 6 del «decreto legislativo»:
«9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui
all'art. 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi
precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi
semplificati che minimizzino gli oneri.».
Art. 4.
Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
e degli impianti
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo, i criteri generali e i requisiti della prestazione
energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione ed
installazione degli impianti, sono fissati dalla legge 9 gennaio 1991,
n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, come modificati dal decreto legislativo, dall'allegato C al decreto
legislativo e dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova
costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti,
previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo si procede, in sede progettuale alla determinazione
dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi),
e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che
sono riportati nella pertinente tabella di cui al punto 1 dell'allegato
C al decreto legislativo.
3. Nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di
ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall'articolo 3, comma
2, lettere a) e b), del decreto legislativo, si procede in sede
progettuale alla determinazione della prestazione energetica per il
raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe, invol), pari al
rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il
raffrescamento dell'edificio, calcolata tenendo conto della temperatura
di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 - 1, e la superficie
utile, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con
altre destinazioni d'uso, e alla verifica che la stessa sia non
superiore a:
a) per gli edifici residenziali di cui alla classe E1, cosi' come
classificati, in base alla destinazione d'uso, all'articolo 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, esclusi
collegi, conventi, case di pena e caserme, ai seguenti valori:
1) 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;
b) per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
1) 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
4. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti
all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto legislativo,
consistenti in opere che prevedono, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto
o dell'impermeabilizzazione delle coperture, si applica quanto previsto
alle lettere seguenti:
a) per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza termica
(U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto,
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti
non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale
a quello riportato nella tabella 2.1 al punto 2 dell'allegato C al
decreto legislativo, in funzione della fascia climatica di riferimento.
Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la
progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei
ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati
nella tabella 2.1 al punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo,
devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media, parete
corrente piu' ponte termico; nel caso di pareti opache verticali esterne
in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore,
sottofinestre e altri componenti, devono essere rispettati i limiti
previsti nella tabella 2.1 al punto 2 dell'allegato C al decreto
legislativo, con riferimento alla superficie totale di calcolo;
b) per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il
valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache
orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume
riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto
di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato
nelle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3 dell'allegato C al decreto
legislativo, in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora
il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la
progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei
ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati
nelle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3 dell'allegato C al decreto
legislativo, devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media,
parete corrente piu' ponte termico. Nel caso di strutture orizzontali
sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli di
cui alle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3 dell'allegato C al decreto
legislativo, sono calcolati con riferimento al sistema
struttura-terreno;
c) per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il
valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed
assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili,
comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache
che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a
e 4.b al punto 4 dell'allegato C al decreto legislativo. Restano esclusi
dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da
considerare solo ai fini dei ricambi di aria in relazione alle
dimensioni, tempi e frequenze di apertura, conformazione e differenze di
pressione tra l'ambiente interno ed esterno.
5. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e
ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di
calore, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 2) e 3),
del decreto legislativo, si procede al calcolo del rendimento globale
medio stagionale dell'impianto termico e alla verifica che lo stesso
risulti superiore al valore limite riportato al punto 5 dell'allegato C
al decreto legislativo. Nel caso di installazioni di potenze nominali
del focolare maggiori o uguali a 100 kW, e' fatto obbligo di allegare
alla relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo, una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella
quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica,
i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili
miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione
energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le
scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.
6. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera sostituzione di
generatori di calore, prevista all'articolo 3, comma 2, lettera c),
numero 3), del decreto legislativo, si intendono rispettate tutte le
disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse
quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le seguenti condizioni:
a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico
utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della
potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore limite
calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn e' il logaritmo in
base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per
valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo
corrispondente a 400 kW;
b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento
utile in condizioni nominali, Εu, riferito all'energia primaria,
maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 3 log
Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale
del generatore, espressa in kW; la verifica e' fatta utilizzando come
fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il
valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito
con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al
fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco
termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti;
c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non
fattibilita' tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di
termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e
dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura
ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro
caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli
altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque
gratuiti. Detta centralina di termoregolazione si differenzia in
relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i
requisiti gia' previsti all'articolo 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei casi di nuova installazione o
ristrutturazione di impianti termici. In ogni caso detta centralina
deve:
1) essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna,
supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura
esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura
ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso
di impianti termici centralizzati;
2) consentire la programmazione e la regolazione della temperatura
ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso
di impianti termici per singole unita' immobiliari;
d) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del
focolare maggiore del valore preesistente, l'aumento di potenza sia
motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento;
e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di piu'
unita' immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema
di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni
unita' immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei
limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere
corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente
installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la
ripartizione dei consumi per singola unita' immobiliare;
f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale
del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, e'
rimessa alle autorita' locali competenti ogni valutazione sull'obbligo
di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 e se la
medesima puo' essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della
dichiarazione di conformita' ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e
successive modificazioni.
7. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la
sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del comma 6,
lettera a), in particolare nel caso in cui il sistema fumario per
l'evacuazione dei prodotti della combustione e' al servizio di piu'
utenze ed e' di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi
tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga
prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al comma
6 puo' applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre
condizioni previste, a condizione di:
a) installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile
a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica utile
nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo
in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori
di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per
valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo
corrispondente a 400 kW;
b) predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della
deroga dalle disposizioni del comma 6, da allegare alla relazione
tecnica di cui al comma 25, ove prevista, o alla dichiarazione di
conformita', ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive
modificazioni, correlata all'intervento, qualora le autorita' locali
competenti si avvalgano dell'opzione di cui alle lettera f) del comma 6.
8. Nei casi previsti al comma 2, per tutte le categorie degli edifici
cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 993, n. 412, e
quando il rapporto tra la superficie trasparente complessiva
dell'edificio e la sua superficie utile e' inferiore a 0,18, il calcolo
del fabbisogno annuo di energia primaria puo' essere omesso, se gli
edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti
fissati al comma 5, lettere a), b) e c), e sono rispettate le seguenti
prescrizioni impiantistiche:
a) siano installati generatori di calore con rendimento termico utile a
carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale,
maggiore o uguale a X + 2 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10
della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed
X vale 90 nelle zone climatiche A, B e C, e vale 93 nelle zone
climatiche D, E ed F. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il
limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle
condizioni di progetto sia non superiore a 60 °C;
c) siano installati almeno una centralina di termoregolazione
programmabile in ogni unita' immobiliare e dispositivi modulanti per la
regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o
nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi
al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti
solari e degli apporti gratuiti interni;
d) nel caso di installazione di pompe di calore elettriche o a gas
queste abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, Εu, riferito
all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con
la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della
potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica e'
fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed
energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh
elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di
produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti. In
tale caso, all'edificio o porzione interessata, si attribuisce il valore
del fabbisogno annuo di energia primaria limite massimo applicabile al
caso specifico ai sensi del comma 2.
9. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita' abitative
superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di
calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW,
appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' preferibile il mantenimento di
impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di
forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla
trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con
generazione di calore separata per singola unita' abitativa devono
essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25.
10. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita' abitative
superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi' come
classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di
ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto
termico devono essere realizzati gli interventi necessari per
permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la
termoregolazione del calore per singola unita' abitativa. Gli eventuali
impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti
interventi, ovvero l'adozione di altre soluzioni impiantistiche
equivalenti, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al
comma 25.
11. Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono
assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore
a piu' o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme UNI in vigore.
Anche per le modalita' di contabilizzazione si fa riferimento alle
vigenti norme e linee guida UNI.
12. Ai fini del presente decreto, e in particolare per la determinazione
del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, sono considerati
ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti
di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a
biomasse combustibili che rispettano i seguenti requisiti:
a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla
norma Europea UNI EN 303-5;
b) limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
ovvero i piu' restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove
presenti;
c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai
sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
13. Per tutte le tipologie di edifici, in cui e' prevista
l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, in sede
progettuale, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici
esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2,
lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni
totali, si procede alla verifica che la trasmittanza termica delle
diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che delimitano
l'edificio verso l'esterno o verso vani non riscaldati, non sia maggiore
dei valori definiti nella pertinente tabella di cui ai punti 2, 3 e 4
dell'allegato C al decreto legislativo.
14. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova
costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal
decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero
1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova
installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di
generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo
restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva
maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' prescritto:
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di
acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o
uguale a 25 gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza
nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del
focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di
cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di
alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi
francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento
alla norma tecnica UNI 8065.
15. In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici
pubblici o a uso pubblico, cosi' come definiti ai commi 8 e 9
dell'allegato A al decreto legislativo, devono essere rispettate le
seguenti ulteriori disposizioni:
a) i valori limite gia' previsti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato C al
decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento;
b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale, gia'
previsto al punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, e'
calcolato con la seguente formula: Εg= (75 + 4 log Pn)%;
c) i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per
la climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest'ultima fosse
prevista.
16. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, nel
caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti,
previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b)
e c), numero 1), questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni
totali, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, il valore della
trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o
unita' immobiliari confinanti fatto salvo il rispetto del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante
determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere
inferiore o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di pareti divisorie verticali e
orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le
strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano
verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di
riscaldamento.
17. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, nel
caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti,
previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b)
e c), numero 1), si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni
superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache
siano limitate alla quantita' rievaporabile, conformemente alla
normativa tecnica vigente. Qualora non esista un sistema di controllo
della umidita' relativa interna, per i calcoli necessari, questa verra'
assunta pari al 65 per cento alla temperatura interna di 20 °C.
18. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione, esclusivamente per le
disposizioni di cui alla lettera b), delle categorie E.5, E.6, E.7 ed
E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la
climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli
ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di
ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere a), b) e c), numero 1), del decreto legislativo, questo ultimo
limitatamente alle ristrutturazioni totali:
a) valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti
delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di
calore per irraggiamento solare;
b) esegue, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le
localita' nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano
orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im, s, sia maggiore
o uguale a 290 W/m²:
1) relativamente a tutte le pareti verticali opache con l'eccezione di
quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est, almeno una
delle seguenti verifiche:
1.1 che il valore della massa superficiale Ms, di cui al comma 22
dell'allegato A, sia superiore a 230 kg/m²;
1.2 che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica (YIE),
di cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a 0,12 W/m² °K”;
2) relativamente a tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate che
il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, di cui al
comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a 0,20 W/m2 °K”;
c) utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le
caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione
naturale dell'edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non
sia efficace, puo' prevedere l'impiego di sistemi di ventilazione
meccanica nel rispetto del comma 13 dell'articolo 5 decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Gli effetti positivi
che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o
trasmittanza termica periodica delle pareti opache previsti alla lettera
b), possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche
e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano
di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in
funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tale caso deve
essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle
tecnologie e dei materiali che ne attesti l'equivalenza con le predette
disposizioni.
19. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati inbase
alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.6 ed
E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione
estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di
edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici
esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero
1), questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, del
decreto legislativo, e' resa obbligatoria la presenza di sistemi
schermanti esterni. Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini
tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di
superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5.
Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica di cui
al comma 25.
20. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del decreto
legislativo, per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati
in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle
categoria E.6 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni
energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura
interna degli ambienti, valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei
sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre
l'apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti
di natura tecnica ed economica all'utilizzo dei predetti sistemi devono
essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 25. La
predetta valutazione puo' essere omessa in presenza di superfici vetrate
con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5.
21. Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati,
e' prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione
automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole
zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di
non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e
degli apporti gratuiti interni. L'installazione di detti dispositivi e'
aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all'articolo 7,
commi 2, 4, 5 e 6, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e successive modificazioni, e deve comunque essere
tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione.
22. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e
privati, e' obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la
produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di
edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di
impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti,
l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e
realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno
annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda
sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite e'
ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici.
23. Le modalita' applicative degli obblighi di cui al comma 22, le
prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli
impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di
fonti rinnovabili, sono precisate, in relazione alle dimensioni e alle
destinazioni d'uso degli edifici, con successivo provvedimento ai sensi
dell'articolo 4, del decreto legislativo. Le valutazioni concernenti il
dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilita' tecnica di
rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente
illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 25. In mancanza di
tali elementi conoscitivi, la relazione e' dichiarata irricevibile. Nel
caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di
ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo, e' obbligatoria l'installazione di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
24. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova costruzione di
edifici pubblici e privati e di ristrutturazione degli stessi
conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo, e' obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti
l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire il
collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte
di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di
progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori.
25. Il progettista dovra' inserire i calcoli e le verifiche previste dal
presente articolo nella relazione attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e
relativi impianti termici, che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi
ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti
secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26
della stessa legge. Schemi e modalita' di riferimento per la
compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell'allegato E al
decreto legislativo. Ai fini della piu' estesa applicazione
dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli enti
soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, tale
relazione progettuale dovra' essere obbligatoriamente integrata
attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma
predetta a tale fine redatta dal Responsabile per la conservazione e
l'uso razionale dell'energia nominato.
26. I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente decreto
sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi
alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale
requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a
livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'UNI e il CEN, o
altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico.
27. L'utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche
sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l'ENEA, le
universita' o gli istituti del CNR, e' possibile, motivandone l'uso
nella relazione tecnica di progetto di cui al comma 25, purche' i
risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a
quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti. Nel
calcolo rigoroso della prestazione energetica dell'edificio occorre
prendere in considerazione i seguenti elementi:
a) lo scambio termico per trasmissione tra l'ambiente climatizzato e
l'ambiente esterno;
b) lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);
c) lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti
a temperatura diversa;
d) gli apporti termici interni;
e) gli apporti termici solari;
f) l'accumulo del calore nella massa dell'edificio;
g) l'eventuale controllo dell'umidita' negli ambienti climatizzati;
h) le modalita' di emissione del calore negli impianti termici e le
corrispondenti perdite di energia;
i) le modalita' di distribuzione del calore negli impianti termici e le
corrispondenti perdite di energia;
l) le modalita' di accumulo del calore negli impianti termici e le
corrispondenti perdite di energia;
m) le modalita' di generazione del calore e le corrispondenti perdite di
energia;
n) l'effetto di eventuali sistemi impiantistici per l'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia;
o) per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con
volumetria maggiore di 10.000 mc, l'influenza dei fenomeni dinamici,
attraverso l'uso di opportuni modelli di simulazione, salvo che si possa
dimotrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso specifico.
Nota all'art. 4:
- Per l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del «decreto legislativo», si
veda nelle note alle premesse.
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1991, n. 13.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14
ottobre 1993, n. 242.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 che reca «Regolamento recante norme
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n. 10»:
«Art. 3 (Classificazione generale degli edifici per categorie). - 1. Gli
edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle
seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali
abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali
case per vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attivita' similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati,
indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita'
industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni
scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili
ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani
nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei
tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali
pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative o di culto e
assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali
negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati,
esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attivita' sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e
assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come
appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate
separatamente e cioe' ciascuna nella categoria che le compete.».
- Per il punto 1, dell'allegato «C» del «decreto legislativo», si veda
al punto 4 delle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettere a) e b), del
«decreto legislativo»:
«2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto
riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'art. 4, e' prevista
un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.
A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti
l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000
metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione (integrale, ma) limitata al solo ampliamento
dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti
volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio
esistente; ».
- Per le tabelle dell'allegato «C» del «decreto legislativo», vedi
decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 recante «Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993. n. 412: «Art. 7 (Termoregolazione e
contabilizzazione). - 1. Fermo restando che gli edifici la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata
in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di
regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli impianti
termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli
impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento
ambientale per una pluralita' di utenze, qualora la potenza nominale del
generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia
uguale o superiore a 35 kW, e' prescritta l'adozione di un gruppo
termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione
della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili
nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato
da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La
temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido
termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a +
o - 2 (gradi) C.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18
luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola
unita' immobiliare.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli
impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono
essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
consumo energetico per ogni singola unita' immobiliare. 4. Il sistema di
termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere
dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo
livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unita'
immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un sistema di
contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione pilotato
da una o piu' sonde di misura della temperatura ambiente dell'unita'
immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di
questa temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro
destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione
discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre
di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento
del generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento in
regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non
occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unita' immobiliari destinati, anche
se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere
parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o
piu' sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di
temperatura nell'arco delle 24 ore.
7. (Comma abrogato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).
8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere
giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28
della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli
apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata
utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al
comma 3 dell'art. 8.
9. NeI caso di installazione in centrale termica di piu' generatori di
calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica
in base al carico termico dell'utenza.».
- La legge 5 marzo 1990, n. 46 recante «Norme per la sicurezza degli
impianti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo
1990.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, recante «Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento dei consumi di energia.».
«2. Al secondo capoverso del comma 9 dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il periodo da:
“Fatte salve” a: “tetto dell'edificio”, e' sostituito dal seguente:
“Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle
contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive
modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere
applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore
individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di
calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione,
appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica
UNI EN 297: singole ristrutturazioni di impianti termici individuali
gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione
iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto
dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla
applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio
assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a
categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato
di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino,
canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o
comunque adeguabile allo scopo.”.».
- La legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli
impianti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo
1990.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in
materia amhientale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14
aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412:
«6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonche' in quelli
sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell'energia
termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralita'
di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati,
fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che
l'adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori
consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica.
Gli elementi tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico
generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28
della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica
UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, e' prescritta,
nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli
impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva
superiore o uguale a 350 kW.».
- Per l'allegato A, commi 8 e 9 e l'allegato C del «decreto
legislativo», si veda il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di
«Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005,
n. 222, S.O.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412:
«13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di
ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo dell'aria
nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata,
e' prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore
disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale
dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei
sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati
nell'allegato C del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive
modificazioni:
«2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento
ambientale per una pluralita' di utenze, qualora la potenza nominale del
generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia
uguale o superiore a 35 kW, e' prescritta l'adozione di un gruppo
termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione
della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili
nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato
da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La
temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido
termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a +
o - 2 (gradi) C.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18
luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola
unita' immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di
nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30
giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unita'
immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente
articolo puo' essere dotato di un programmatore che consenta la
regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in ogni
singola unita' immobiliare sia effettivamente installato e funzionante
un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di
termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura della
temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato di programmatore
che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli
nell'arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro
destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione
discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre
di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento
del generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento in
regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non
occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unita' immobiliari destinati, anche
se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere
parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o
piu' sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di
temperatura nell'arco delle 24 ore.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del «decreto legislativo»:
«Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e
requisiti della prestazione energetica). - 1. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu'
decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento
degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato
nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi
decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la
manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda
per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per
l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e
privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e
sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati
al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di
quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli
edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e
l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono
rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della
tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata,
sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato
CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito
denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito
denominato CNCU.».
- Si riporta il testo della legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli: 19,
25, 26 e 28, comma 1:
«Art. 19 (Responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia). - 1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti
nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno
precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a
10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale
ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri
settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti
dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari
dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati
energici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro
necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la
predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri
economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici
di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi
energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione
ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di
apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento
e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalita'
della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma i e
a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi
energetica.».
«Art. 25 (Ambito di applicazione). - 1. Sono regolati dalle norme del
presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonche' mediante il disposto
dell'art. 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
l'applicazione del presente titolo e' graduata in relazione al tipo di
intervento, secondo la tipologia individuata dall'art. 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457.
Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di
impianti). - 1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti
di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali non
sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli
effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua
calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, e' considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia'
in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento
del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle
fonti di energia di cui all'art. 1 ivi compresi quelli di cui all'art.
8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote
millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere
progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1
dell'art. 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione,
della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche
degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonche' dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente
riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente
registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza in deroga
agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e
realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola
unita' immobiliare.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico e'
fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia ((…)) salvo
impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la
realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.».
Omissis…
«Art. 28 (Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni). - 1. Il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in
comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori
relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle
opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista o dai proggettisti, che ne attesti la rispondenza alle
prescrizioni della presente legge.».
Art. 5.
Criteri generali e requisiti per l'esercizio, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo, sono confermati i criteri generali ed i requisiti per
l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale, fissati dagli articoli 7 e 9 del decreto
legislativo, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, come modificato dal decreto legislativo e dalle disposizioni
dell'allegato L del decreto legislativo.
Nota all'art. 5:
- Per l'art. 4, comma 1, lettera a) del «decreto legislativo», si veda
al punto 5 delle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 9 del «decreto legislativo»:
«Art. 7 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e estiva). - 1. Il proprietario, il
conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se
ne assume la responsabilita', mantiene in esercizio gli impianti e
provvede affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di
manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli
impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette
attivita' a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di
redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente
ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di
attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialita' dell'impianto,
da rilasciare al soggetto di cui al comma i che ne sottoscrive copia per
ricevuta e presa visione.».
«Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). - 1. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione
del presente decreto. 2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza
periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso
altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la
qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni
necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei
consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di
climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una
equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa
attivita' nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli
edifici previsto all'art. 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n.
239, cosi' da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a
carico dei cittadini; tali attivita', le cui metodologie e requisiti
degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'art. 4, comma 1,
sono svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza, pubblicita',
omogeneita' territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente
decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'art. 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
[3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo
di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o
organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e
sugli impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli
obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di
programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di
climatizzazione presso le autorita' competenti, senza nuovi o maggiori
oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo
contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 7, comma 1, di
comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto
e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'art.
17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre i 999, n.
551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla
titolarita' degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
3-bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono
entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e
riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale,
sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di
energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle
attivita' produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica
negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla
materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente
con i principi generali del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici
presumibilmente a piu' bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del
presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione
locali;
f) la facolta' di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di
finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di
miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di
certificazione energetica, o in occasione delle attivita' ispettive di
cui all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma.
3-bis. i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori
degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi
essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli
impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un
sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo
esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo
climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di
combustibile e di energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di
distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette
amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni
necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al
comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere
utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini
dell'applicazione del presente decreto legislativo].
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di eta'
superiore a quindici anni, le autorita' competenti effettuano, con le
stesse modalita' previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico
nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio
stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi
che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono
periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attivita'
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente
decreto.
[5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di
pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel
presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni
tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e
all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in
ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare
per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con
particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile,
le scelte conseguenti.]».
- Per l'allegato L del «decreto legislativo», si veda al punto 4 delle
note alle premesse.
Art. 6.
Funzioni delle regioni e delle province autonome
1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando
quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si
applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora
provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della
direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entrata in vigore dei
predetti provvedimenti regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, fermo
restando il rispetto dell'articolo 17, per promuovere la tutela degli
interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della
predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la
materia le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario nonche' dei principi fondamentali
della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo,
possono:
a) definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli
edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 ma che
trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento;
b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica piu' rigorosi
attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi minimi
inferiori a quelli di cui all'articolo 4, tenendo conto delle
valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di
gestione dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti
a carico dei cittadini con le misure adottate, con particolare
attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico
territoriale.
3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data
di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' provveduto al
recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire
un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti, anche nell'ambito
delle azioni di coordinamento tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico,
adottato ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le
regioni e le province autonome provvedono affinche' sia assicurata la
coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del «decreto legislativo»:
«Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto
dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per
le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e
province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti
ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si
applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le
regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
- Per la direttiva 2002/91/CE, si veda al punto 3 delle note alle
premesse. Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del «decreto
legislativo».
«1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
all'attuazione del presente decreto.». - Per l'art. 6, comma 9, del
«decreto legislativo», si veda alle note all'art. 3.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al
comma 1 dell'articolo 3, software commerciali, garantiscono che i valori
degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro
utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di piu' o meno il 5 per cento
rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione
dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia e'
fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato
termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI).
2. In relazione alle norme tecniche di cui al comma 1 dell'articolo 3,
il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base
fornire la garanzia di cui al comma 1.
3. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima
e' sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di
calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e
dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi
citati al comma 1.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 aprile 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il
Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2009 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 279