AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


   Copyright © Ambiente Diritto.it

 

Decreto 6 agosto 2009

Ministero dell'economia e delle Finanze. Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(GU n. 224 del 26-9-2009)

 

 


 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza dei quali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti;
Visto l'art. 1, comma 349, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007;
Visto l'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza del quale le disposizioni di cui al citato art. 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;
Visto l'art. 1, comma 24, della citata legge n. 244 del 2007, con il quale sono modificate talune modalita' applicative delle disposizioni di cui al citato art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante «Attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66, del 18 marzo 2008;
Visto l'art. 1, comma 286, della citata legge n. 244 del 2007, in base al quale le disposizioni di cui al citato art. 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto l'art. 29, comma 6, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, inerente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, che prevede l'emanazione di un provvedimento modificativo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio finalizzato a semplificare le procedure e a ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti;

Decreta:

Art. 1.
Semplificazione e chiarimento delle procedure e riduzione degli adempimenti amministrativi
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, (di seguito denominato: decreto), come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione puo' essere: - sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni; - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.»;
b) all'art. 5, comma 3: dopo le parole «di cui all'art. 1,» aggiungere le parole «fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,» e dopo le parole «e successive modifiche e integrazioni.» aggiungere le parole «Successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto legislativo.»;
c) all'art. 7, comma 2, eliminare le parole da «, corredata dalle certificazioni» a «conformita' del prodotto»;
d) all'art. 8, comma 2, sostituire le parole da «puo' essere prodotta» a «da un laboratorio certificato, e» con le parole «puo' essere prodotto»;
e) all'art. 9:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole «generatori di calore a condensazione» aggiungere «, ad aria o ad acqua,» e alla lettera b), dopo le parole «sono installate» aggiungere «, ove tecnicamente compatibile,»;
2) al comma 2-bis: dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) Per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I e riferiti all'anno 2009»

e alla lettera b) eliminare le parole da «, oltre al rispetto» a «dell'8 novembre 2007,» e sostituire le parole «allegato H» con le parole «allegato I»;
3) al comma 2-ter, dopo le parole «allegato H» aggiungere le parole «e allegato I»;
4) al comma 4, eliminare le parole da «, corredata dalle certificazioni» a «conformita' del prodotto»;
f) all'art. 10, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante “Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” e successive modifiche e integrazioni»;
g) dopo l'allegato H del decreto, e' aggiunto l'allegato I riportato in calce al presente provvedimento.

Roma, 6 agosto 2009
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 15

Allegato I
 

PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE

 

1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche

 

Tipo di pompa

di calore

Ambiente

esterno/interno

Ambiente esterno

[°C]

Ambiente interno

[°C]

COP

COP

2009

2010

aria/aria

Bulbo secco

all'entrata: 7

Bulbo umido

all'entrata: 6

Bulbo secco

all'entrata: 20

Bulbo umido

all'entr.: 15

3,8

3,9

aria/acqua

potenza termica

utile

riscaldamento

< 35kW

Bulbo secco

all'entrata: 7

Bulbo umido

all'entrata: 6

Temperatura

entrata: 30

Temperatura uscita:

35

3,9

4,1

aria/acqua

potenza termica

utile

riscaldamento

> 35kW

Bulbo secco

all'entrata: 7

Bulbo umido

all'entrata: 6

Temperatura

entrata: 30

Temperatura uscita:

35

3,7

3,8

salamoia/aria

Temperatura entrata:

0

Bulbo secco

all'entrata: 20

Bulbo umido

all'entr.: 15

4,0

4,3

salamoia/

acqua

Temperatura

entrata: 0

Temperatura

entrata: 30

Temperatura uscita:

35

4,0

4,3

acqua/aria

Temperatura entrata:

15

Temperatura uscita:

12

Bulbo secco

all'entrata: 20

Bulbo umido

entrata.: 15

4,3

4,7

acqua/acqua

Temperatura

entrata: 10

Temperatura

entrata: 30

Temperatura uscita:

35

4,4

5,1

 

La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella

 

2. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche

 

Tipo di pompa

di calore

Ambiente

esterno/interno

Ambiente esterno

[°C]

Ambiente interno

[°C]

EER

EER

2008-2009

2010

aria/aria

Bulbo secco

all'entrata: 35

Bulbo umido

all'entrata: 24

Bulbo secco

all'entrata: 27

Bulbo umido

all'entr.: 19

3,3

3,4

aria/acqua

potenza termica

utile

riscaldamento

< 35kW

Bulbo secco

all'entrata: 35

Bulbo umido

all'entr.: 24

Temperatura

entrata: 23

Temperatura uscita:

18

3,4

3,8

aria/acqua

potenza termica

utile

riscaldamento

> 35kW

Bulbo secco

all'entrata: 35

Bulbo umido

all'entr.: 24

Temperatura

entrata: 23

Temperatura uscita:

18

3,1

3,2

salamoia/aria

Temperatura entrata:30

Temperatura uscita:

35

Bulbo secco

all'entrata: 27

Bulbo umido

all'entr.: 19

4,2

4,4

salamoia/

acqua

Temperatura entrata:30

Temperatura uscita:

35

Temperatura

entrata: 23

Temperatura uscita:

18

4,2

4,4

acqua/aria

Temperatura entrata:

30

Temperatura uscita:

35

Bulbo secco

all'entrata: 27

Bulbo umido

entrata.: 19

4,2

4,4

acqua/acqua

Temperatura entrata:

30

Temperatura uscita:

35

Temperatura

entrata: 23

Temperatura uscita:

18

4,6

5,1

 

La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella

 

3. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas

 

Tipo di pompa

di calore

Ambiente

esterno/interno

Ambiente esterno

[°C]

Ambiente interno [°C]

(*)

COP

COP

2008- 2009

2010

aria/aria

Bulbo secco

all'entrata: 7

Bulbo umido

all'entrata: 6

Bulbo secco all'entrata:

20° C

1,42

1,46

aria/acqua

Bulbo secco

all'entrata: 7

Bulbo umido

all'entrata: 6

Temperatura

entrata: 30° C (*)

1,34

1,38

salamoia/aria

Temperatura entrata:

0

Bulbo secco

all'entrata: 20° C

1,55

1,59

salamoia/

acqua

Temperatura

entrata: 0

Temperatura

all'entrata: 30° C (*)

1,44

1,47

acqua/aria

Temperatura entrata:

10

Temperatura

all'entrata: 20° C (*)

1,57

1,60

acqua/acqua

Temperatura entrata:

10

Temperatura

all'entrata: 30° C (*)

1,52

1,56

 

La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme:

EN 12309-2:2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.)

EN 14511:2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico

 

Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella

 

Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4.

(*)Δt: pompe di calore ad assorbimento 30-40° C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C

 

4. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie