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Decreto 6 agosto 2009
Ministero dell'economia e delle Finanze. Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(GU n. 224 del 26-9-2009)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, in forza dei quali spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese,
effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31
dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti;
Visto l'art. 1, comma 349, della citata legge n. 296 del 2006, il quale
prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346
e 347;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 recante
«Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1,
comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007;
Visto l'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, in forza del quale le disposizioni di cui al citato art. 1, commi
da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 si applicano, nella misura e
alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31
dicembre 2010;
Visto l'art. 1, comma 24, della citata legge n. 244 del 2007, con il
quale sono modificate talune modalita' applicative delle disposizioni di
cui al citato art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008
recante «Attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di
fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini
dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66, del
18 marzo 2008;
Visto l'art. 1, comma 286, della citata legge n. 244 del 2007, in base
al quale le disposizioni di cui al citato art. 1, comma 347 della legge
n. 296 del 2006, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi
previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernali con pompe di calore ad alta efficienza e con
impianti geotermici a bassa entalpia;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008 recante
«Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1,
comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto l'art. 29, comma 6, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, inerente la
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale, che prevede l'emanazione di un provvedimento
modificativo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio
finalizzato a semplificare le procedure e a ridurre gli adempimenti
amministrativi a carico dei contribuenti;
Decreta:
Art. 1.
Semplificazione e chiarimento delle procedure e riduzione degli
adempimenti amministrativi
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante
«Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1,
comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, (di seguito denominato: decreto),
come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la
rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei
successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione puo' essere: -
sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al
progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8,
comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modifiche e integrazioni; - esplicitata nella relazione attestante la
rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia
degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28,
comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le
amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia
copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere
di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.»;
b) all'art. 5, comma 3: dopo le parole «di cui all'art. 1,» aggiungere
le parole «fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192,» e dopo le parole «e successive modifiche e integrazioni.»
aggiungere le parole «Successivamente i medesimi calcoli saranno svolti
nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all'art. 4, comma 1,
lettere a) e b), del predetto decreto legislativo.»;
c) all'art. 7, comma 2, eliminare le parole da «, corredata dalle
certificazioni» a «conformita' del prodotto»;
d) all'art. 8, comma 2, sostituire le parole da «puo' essere prodotta» a
«da un laboratorio certificato, e» con le parole «puo' essere prodotto»;
e) all'art. 9:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole «generatori di calore a
condensazione» aggiungere «, ad aria o ad acqua,» e alla lettera b),
dopo le parole «sono installate» aggiungere «, ove tecnicamente
compatibile,»;
2) al comma 2-bis: dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) Per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2009, sono installate pompe di calore che hanno un
coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca
anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza
energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati
nell'allegato I e riferiti all'anno 2009»
e alla lettera b)
eliminare le parole da «, oltre al rispetto» a «dell'8 novembre 2007,» e
sostituire le parole «allegato H» con le parole «allegato I»;
3) al comma 2-ter, dopo le parole «allegato H» aggiungere le parole «e
allegato I»;
4) al comma 4, eliminare le parole da «, corredata dalle certificazioni»
a «conformita' del prodotto»;
f) all'art. 10, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ai
fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura
attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica ai
sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le
detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con il premio
per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui
all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante “Criteri e
modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” e successive modifiche
e integrazioni»;
g) dopo l'allegato H del decreto, e' aggiunto l'allegato I riportato in
calce al presente provvedimento.
Roma, 6 agosto 2009
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2009 Ufficio di controllo
Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio
n. 15
Allegato I
PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE
1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno |
Ambiente esterno [°C] |
Ambiente interno [°C] |
COP |
COP |
2009 |
2010 |
|||
aria/aria |
Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entr.: 15 |
3,8 |
3,9 |
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35kW |
Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
3,9 |
4,1 |
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35kW |
Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
3,7 |
3,8 |
salamoia/aria |
Temperatura entrata: 0 |
Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entr.: 15 |
4,0 |
4,3 |
salamoia/ acqua |
Temperatura entrata: 0 |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
4,0 |
4,3 |
acqua/aria |
Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12 |
Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata.: 15 |
4,3 |
4,7 |
acqua/acqua |
Temperatura entrata: 10 |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
4,4 |
5,1 |
La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella
2. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno |
Ambiente esterno [°C] |
Ambiente interno [°C] |
EER |
EER |
2008-2009 |
2010 |
|||
aria/aria |
Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24 |
Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entr.: 19 |
3,3 |
3,4 |
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35kW |
Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entr.: 24 |
Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 |
3,4 |
3,8 |
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35kW |
Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entr.: 24 |
Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 |
3,1 |
3,2 |
salamoia/aria |
Temperatura entrata:30 Temperatura uscita: 35 |
Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entr.: 19 |
4,2 |
4,4 |
salamoia/ acqua |
Temperatura entrata:30 Temperatura uscita: 35 |
Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 |
4,2 |
4,4 |
acqua/aria |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido entrata.: 19 |
4,2 |
4,4 |
acqua/acqua |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 |
4,6 |
5,1 |
La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella
3. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno |
Ambiente esterno [°C] |
Ambiente interno [°C] (*) |
COP |
COP |
2008- 2009 |
2010 |
|||
aria/aria |
Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Bulbo secco all'entrata: 20° C |
1,42 |
1,46 |
aria/acqua |
Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Temperatura entrata: 30° C (*) |
1,34 |
1,38 |
salamoia/aria |
Temperatura entrata: 0 |
Bulbo secco all'entrata: 20° C |
1,55 |
1,59 |
salamoia/ acqua |
Temperatura entrata: 0 |
Temperatura all'entrata: 30° C (*) |
1,44 |
1,47 |
acqua/aria |
Temperatura entrata: 10 |
Temperatura all'entrata: 20° C (*) |
1,57 |
1,60 |
acqua/acqua |
Temperatura entrata: 10 |
Temperatura all'entrata: 30° C (*) |
1,52 |
1,56 |
La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme:
EN 12309-2:2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.)
EN 14511:2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico
Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella
Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4.
(*)Δt: pompe di calore ad assorbimento 30-40° C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C
4. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie