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Decreto 9 aprile 2008
Ministero dello Sviluppo Economico. Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocita' (inverter) di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(GU n. 147 del 25-6-2008)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di
seguito: legge finanziaria 2008), il quale dispone, tra l'altro, che le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella
misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro
il 31 dicembre 2010;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007
recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per
l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori
di velocita' (inverter), di cui all'art. 1, commi 358 e 359, della legge
finanziaria 2007;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni concernenti l'istituzione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni
gia' attribuite al Ministero delle finanze;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004,
recanti, rispettivamente, nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi
finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, e successive modifiche e aggiornamenti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno
2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero
dell'economia e delle finanze;
Considerato che, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 20,
della legge finanziaria 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma
358, della legge finanziaria 2007 si applicano alle spese, sostenute
entro il 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di motori ad
elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonche'
per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata
efficienza, di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW;
Considerato che, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 20,
della legge finanziaria 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma
359, della legge finanziaria 2007 si applicano alle spese, sostenute
entro il 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di variatori
di velocita' (inverter) su impianti con potenza compresa tra 7,5 e 90
kW;
Considerato che l'art. 1, comma 360, della legge finanziaria 2007
dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i
variatori di velocita' (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di
spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di
velocita' (inverter) di cui ai medesimi commi, nonche' le modalita' per
l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la
verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle
apparecchiature sostituite
Decreta:
Art. 1.
Requisiti dei soggetti ammessi alle detrazioni
1. In attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge finanziaria
2008, la detrazione dall'imposta lorda di cui ai commi 358 e 359 della
legge finanziaria 2007, spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di
reddito d'impresa, che sostengono le spese di acquisizione e
installazione di nuovi motori ad elevata efficienza ovvero di
sostituzione di motori esistenti con nuovi motori ad elevata efficienza,
nonche' di acquisizione e installazione di nuovi variatori di velocita'
(inverter);
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le medesime
spese di cui alla lettera a).
2. La detrazione richiamata al comma 1 spetta anche nel caso in cui i
medesimi beni siano acquisiti mediante contratti di locazione
finanziaria. In tal caso l'agevolazione si determina sulla base del
costo sostenuto dalla societa' concedente.
3. La detrazione di cui al comma 1 compete relativamente alle spese
sostenute in ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2010.
4. La detrazione richiamata al comma 1 non compete a soggetti diversi
dall'utilizzatore finale, ne' per motori ad elevata efficienza o
variatori di velocita' (inverter) utilizzati o destinati ad essere
utilizzati al di fuori del territorio nazionale.
Art. 2.
Caratteristiche dei motori elettrici ad elevata efficienza
1. Ai fini del presente decreto, si considerano motori ad elevata
efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici di cui
all'allegato A.
Art. 3.
Spesa massima ammissibile per i motori elettrici ad elevata efficienza
1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del
motore ad elevata efficienza la detrazione dall'imposta lorda e' pari al
20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto
del medesimo motore.
2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore a
elevata efficienza, di cui al comma 1, sia superiore ai valori riportati
in tabella 1, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di
acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 1.
3. La spesa ammissibile per l'installazione del motore ad elevata
efficienza e' pari ai valori forfetari di tabella 1.
4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale,
ivi inclusa la spesa di installazione, non potra' superare il valore di
1.500 euro per ciascun motore.
Tabella 1 - Motori ad elevata efficienza. Tetti di spesa ammissibile
in funzione della potenza nominale.
=====================================================================
| | | Spesa massima
| Spesa massima |Spesa ammissibile| ammissibile
|ammissibile per |per installazione| totale per
Potenza nominale|acquisto singolo| singolo motore | singolo motore
(kW) | motore (euro) | (euro) | (euro)
=====================================================================
5,5 | 700| 100 | 800
---------------------------------------------------------------------
7,5 | 850| 100 | 950
---------------------------------------------------------------------
11,0 | 1000| 100 | 1100
---------------------------------------------------------------------
15,0 | 1200| 100 | 1300
---------------------------------------------------------------------
18,5 | 1500| 150 | 1650
---------------------------------------------------------------------
22,0 | 1800| 150 | 1950
---------------------------------------------------------------------
30,0 | 2200| 150 | 2350
---------------------------------------------------------------------
37,0 | 2600| 150 | 2750
---------------------------------------------------------------------
45,0 | 3300| 200 | 3500
---------------------------------------------------------------------
55,0 | 4000| 200 | 4200
---------------------------------------------------------------------
75,0 | 5300| 200 | 5500
---------------------------------------------------------------------
90,0 | 6100| 200 | 6300
Art. 4.
Modalita' per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per motori
elettrici ad elevata efficienza
1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui
all'art. 1 sono tenuti a:
a) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le
pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici
prodotto dei singoli motori, comprovanti le spese effettivamente
sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i motori vengano
forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve
riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo motore, con
l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici
prodotto;
b) acquisire e conservare copia della certificazione del produttore del
motore di cui al comma 2 dell'allegato A.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a compilare la
scheda raccolta dati di cui all'allegato B e a trasmetterla all'ENEA,
anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati in
ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31
dicembre 2010, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it
disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di
trasmissione dei dati, l'ENEA rilascera' ricevuta per via informatica.
Per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno
solare, l'invio della scheda deve avvenire entro il 28 febbraio
dell'anno successivo al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute
le spese. In tutti gli altri casi l'invio della scheda deve avvenire
entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta.
Art. 5.
Variatori di velocita' (inverter)
1. Ai fini del presente decreto si considerano variatori di
velocita' (inverter) gli apparecchi applicati ai motori elettrici a
corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e
della tensione di alimentazione.
Art. 6.
Spesa massima ammissibile per variatori di velocita' (inverter)
1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del
variatore di velocita' (inverter) la detrazione dall'imposta lorda e'
pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per
l'acquisto del medesimo variatore di velocita'.
2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del
variatore di velocita' (inverter), di cui al comma 1, sia superiore ai
valori riportati in tabella 2, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa
massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 2.
3. La spesa ammissibile per l'installazione del variatore di velocita'
(inverter) e' pari ai valori forfetari di tabella 2.
4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale,
ivi inclusa la spesa di installazione, non potra' superare il valore di
1.500 euro per ciascun variatore di velocita' (inverter).
Tabella 2 - Variatori di velocita' (inverter). Tetto di spesa massimo
in funzione della potenza nominale.
=====================================================================
| Spesa massima | |
|ammissibile per | | Spesa massima
|acquisto singolo|Spesa ammissibile| ammissibile
| variatore di |per installazione| totale per
| velocita' |singolo variatore|singolo variatore
Potenza nominale| (inverter) | di velocita' | di velocita'
(kW) | (euro) |(inverter) (euro)|(inverter) (euro)
=====================================================================
7,5 | 1200| 200 | 1400
---------------------------------------------------------------------
11,0 | 1450| 200 | 1650
---------------------------------------------------------------------
15,0 | 1850| 200 | 2050
---------------------------------------------------------------------
18,5 | 2400| 300 | 2700
---------------------------------------------------------------------
22,0 | 2700| 300 | 3000
---------------------------------------------------------------------
30,0 | 3400| 300 | 3700
---------------------------------------------------------------------
37,0 | 3800| 400 | 4200
---------------------------------------------------------------------
45,0 | 4600| 400 | 5000
---------------------------------------------------------------------
55,0 | 5300| 400 | 5700
---------------------------------------------------------------------
75,0 | 6200| 500 | 6700
---------------------------------------------------------------------
90,0 | 7700| 500 | 8200
Art. 7.
Modalita' per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per
variatori di velocita' (inverter)
1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui
all'art. 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli
uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della
potenza e dei codici prodotto dei singoli variatori di velocita',
comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli
stessi. Nel caso in cui i variatori di velocita' vengano forniti
all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare
separatamente i costi relativi ad ogni singolo variatore di velocita'
con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici
prodotto.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a compilare la
scheda raccolta dati di cui all'allegato C e a trasmetterla anche
mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati in ciascun
periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010,
all'ENEA attraverso il seguente sito internet: www.acs. enea.it
disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di
trasmissione dei dati, l'ENEA rilascera' ricevuta per via informatica.
Per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno
solare, l'invio della scheda deve avvenire entro il 28 febbraio
dell'anno successivo al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute
le spese. In tutti gli altri casi l'invio della scheda deve avvenire
entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta.
Art. 8.
Cumulabilita'
1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con
altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge
nazionali per il sostenimento delle spese di cui ai commi 358 e 359,
della legge finanziaria 2007.
2. L'incentivo di cui al presente decreto e' compatibile con la
richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24
luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 9.
Disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite
1. I soggetti che non prevedono altri utilizzi delle apparecchiature
sostituite di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007,
conferiscono le medesime apparecchiature a recuperatori autorizzati che
provvedono al riciclaggio e/o altre forme di recupero ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale.
Art. 10.
Monitoraggio e comunicazione dei risultati
1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico
raggiungibile a seguito degli interventi realizzati nell'ambito del
presente decreto, ENEA elabora le informazioni ricevute ai sensi
dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 7, comma 2, e trasmette entro il 31
luglio di ciascun anno del periodo 2009-2011 al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e
province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.
Roma, 9 aprile 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Visco
Allegato A
(articolo 2)
omesso