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Regione Piemonte
Legge Regionale n. 13 del 28-05-2007
Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
(B.U.R. Piemonte n. 22 del 31.5.2007)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al
rendimento energetico nell’edilizia e nel rispetto dei principi
fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia), modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.
311, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle
condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la
valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la
diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a
minore impatto ambientale.
2. Ai fini del comma 1 la Regione disciplina:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate
degli edifici;
b) l’applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in
materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
c) l’applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in
materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazione;
d) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli
edifici;
e) le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di
condizionamento d’aria;
f) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti
abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli
edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei
sistemi di condizionamento d’aria;
g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso
l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione
e l’aggiornamento degli operatori del settore;
h) forme di incentivazioni economiche per i cittadini.
ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)
1. Agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti,
oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie utile superiore a
1000 metri quadrati, si applicano i requisiti minimi prestazionali, le
prescrizioni specifiche e la metodologia di calcolo delle prestazioni
energetiche, come disciplinati dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, lettera a).
2. Le prescrizioni specifiche individuate nella deliberazione di cui al
comma 1 si applicano alle seguenti categorie di opere edilizie:
a) ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a 1000
metri quadrati o su porzioni di edifici con superficie utile superiore a
1000 metri quadrati;
b) porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di
edifici esistenti;
c) manutenzione straordinaria di edifici;
d) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;
e) ristrutturazione di impianti termici;
f) sostituzione di generatore di calore.
3. Agli edifici di nuova costruzione, a tutti quelli oggetto di
ristrutturazione, di qualunque superficie utile, nonché in tutti i casi
di compravendita o locazione degli edifici, si applica la certificazione
energetica.
4. Le disposizioni di cui ai capi III e IV si applicano agli impianti
termici destinati alla climatizzazione invernale, nonché ai sistemi di
condizionamento d’aria, esistenti e di nuova installazione.
5. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono escluse
dall’applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici
e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte
seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)
e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il
rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione inaccettabile del
loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri
storici o artistici;
b) i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale
inferiore a 50 metri quadrati;
c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali
quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo
o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili;
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato
nell’edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli
usi tipici del settore civile.
ARTICOLO 3
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti
definizioni:
a) attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico
dell’edificio: documento redatto nel rispetto delle norme contenute
nella presente legge, attestante le prestazioni energetiche ed
eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio;
b) certificazione energetica dell’edificio: complesso delle operazioni
svolte per il rilascio della certificazione energetica e delle
raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche
dell’edificio;
c) climatizzazione invernale o estiva: insieme delle funzioni atte ad
assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo,
all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti
dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della
purezza dell’aria;
d) condizionamento d’aria: sistema costituito da tutti i componenti
necessari per il trattamento dell’aria, attraverso il quale la
temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in
combinazione con il controllo della ventilazione, dell’umidità e della
purezza dell’aria; ai fini della presente legge si considerano
esclusivamente i sistemi di condizionamento d’aria di potenza nominale
utile superiore a 12 chilowatt;
e) edificio: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie
esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di
questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il
termine si riferisce a un intero edificio ovvero a parti di edificio
progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari
a sé stanti;
f) edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di
permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque
denominata, è stata presentata successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge;
g) esercizio e manutenzione di un impianto termico e di condizionamento
d’aria: complesso di operazioni, che comporta l’assunzione di
responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente la
conduzione, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il controllo,
nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei
consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
h) impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione
invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda
per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di
controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali
di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici
apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari;
i) prestazione energetica, efficienza energetica, rendimento di un
edificio: quantità annua di energia effettivamente consumata o che si
prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi
ad un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale
e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la
ventilazione e l’illuminazione; tale quantità è espressa da uno o più
descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche
tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in
relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole e
dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di
trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il
clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
j) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell’involucro dell’edificio,
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed
impianti; gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono
altresì quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele
ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a
sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica.
2. Ai fini della presente legge si applicano, inoltre, le definizioni
dell’allegato A.
Capo II.
RENDIMENTO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
ARTICOLO 4
(Valori limite relativi al fabbisogno energetico per il riscaldamento e
requisiti prestazionali minimi)
1. Per gli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, i valori ottenuti
di fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edificio sono
inferiori o uguali ai valori limite stabiliti come previsto
dall’articolo 21, comma 1, lettera b).
2. I valori relativi al fabbisogno energetico per il riscaldamento
dell’edificio, calcolati secondo la metodologia di cui all’articolo 2,
comma 1, sono espressi in kWh/m².
3. Per gli impianti termici e per quelli di condizionamento d’aria, il
rapporto tra la potenza e la volumetria dell’edificio, espresso in W/m³,
sono inferiori o uguali ai valori limite riportati nella deliberazione
di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c).
ARTICOLO 5
(Certificazione energetica degli edifici)
1. Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione
edilizia è dotato, a cura del costruttore, di attestato di
certificazione energetica.
2. Nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità
immobiliari, l’attestato di certificazione energetica è allegato al
contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.
3. Nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità
immobiliari, l’attestato di certificazione energetica è messo a
disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal
proprietario conforme all’originale in suo possesso.
4. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la
certificazione energetica si applica anche ai casi previsti
dall’articolo 6, comma 1 quater, del d.lgs. 192/2005 ed è affissa,
nell’edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile per il
pubblico.
5. Negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione
edilizia, l’attestato o una targhetta di efficienza energetica sono
affissi in luogo facilmente visibile al pubblico.
6. La certificazione per unità immobiliari facenti parte di uno stesso
fabbricato può fondarsi, alternativamente:
a) sulla valutazione dell’unità immobiliare interessata;
b) su una certificazione comune dell’intero edificio, per i fabbricati
dotati di un impianto termico centralizzato;
c) sulla valutazione di un’altra unità immobiliare, rappresentativa
della stessa tipologia.
7. L’attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità
temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è
aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche
dell’edificio o dell’impianto.
8. L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi
alle prestazioni energetiche proprie dell’edificio, i valori vigenti a
norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di
effettuare valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti,
l’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più
significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della
prestazione energetica.
9. L’attestato di certificazione energetica è conforme al modello
approvato dalla Giunta regionale come previsto dall’articolo 21, comma
1, lettera d) e riporta chiaramente i valori indicati per le prestazioni
energetiche dell’edificio, nonché una valutazione del sistema di
produzione e utilizzo dell’energia.
10. L’attestato di certificazione energetica é rilasciato da un
professionista, estraneo alla progettazione e alla direzione lavori,
bilitato ai sensi dell’articolo 6.
11. Per gli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, il valore delle
prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione corrisponde
a quello calcolato mediante le procedure di cui agli articoli 21, comma
1, lettera a) e 23, comma 1, lettera a).
12. Per gli edifici esistenti, nei casi di compravendita o locazione e
per gli edifici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), le
prestazioni energetiche dell’edificio da utilizzare per la
certificazione sono calcolate secondo la procedura di cui all’articolo
21, comma 1, lettera e).
ARTICOLO 6
(Professionisti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione
degli edifici)
1. In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è
istituito l’elenco dei professionisti abilitati al rilascio
dell’attestato di certificazione energetica, iscritti ad ordini o
collegi professionali competenti per materia ed in possesso dei seguenti
requisiti, alla data della presentazione della domanda di iscrizione
nell’elenco della Regione:
a) iscrizione all’ordine o collegio professionale;
b) attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di
aggiornamento, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con
deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 21, comma 1,
lettera f).
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, la Regione, per la tenuta e la
gestione dell’elenco regionale dei professionisti in materia di
certificazione energetica degli edifici, si avvale delle camere di
commercio piemontesi.
3. Coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 1, o
equivalenti, conseguiti in altre regioni italiane o in stati esteri, che
intendono ottenere l’abilitazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco
dei professionisti abilitati, fanno richiesta alla Regione, la quale
verifica l’equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti
professionali con quelli previsti dalla presente legge.
4. La Regione effettua controlli a campione sulla sussistenza dei
requisiti richiesti e sull’operato dei professionisti abilitati.
ARTICOLO 7
(Accertamenti e ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici e
loro certificazione)
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 2,
commi 1 e 2, la relazione tecnica, di cui all’articolo 28, comma 1,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia),
come definita dall’allegato E del d.lgs. 192/2005, reca altresì la
valutazione delle prestazioni energetiche integrate dell’edificio e
l’indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione
energetica. Il proprietario, o chi ne ha titolo, deposita in comune, in
duplice copia, la relazione sottoscritta dal progettista abilitato,
unitamente alla richiesta di permesso di costruire o altra comunicazione
prevista dalla normativa vigente.
2. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il proprietario
dell’edificio, o chi ne ha titolo, deposita in comune una perizia, in
duplice copia, asseverata dal direttore dei lavori relativa alla
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione
di cui al comma 1. La dichiarazione di fine lavori è inefficace se non è
accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore dei lavori.
3. Copia dell’attestato di certificazione energetica è presentata al
comune, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), ai fini dell’ottenimento dell’agibilità dell’edificio.
4. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e dell’attestato
di certificazione energetica è conservata dal comune, anche ai fini
degli accertamenti previsti ai commi 5 e 6. A tale scopo, il comune può
richiedere la consegna della documentazione anche secondo modalità
informatiche.
5. La Regione, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale (ARPA), in accordo con il comune, dispone annualmente
accertamenti e ispezioni a campione in corso d’opera, o entro cinque
anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di
verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 2,
dell’attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere
realizzate alla documentazione progettuale.
6. La Regione, avvalendosi dell’ARPA, in accordo con il comune, dispone
annualmente controlli a campione sulla regolarità degli attestati di
certificazione energetica, relativi agli edifici oggetto di
compravendita e locazione.
ARTICOLO 8
(Calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie)
1. Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti,
superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore
dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo
miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia
termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei
volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte
eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25
centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri
per quelli orizzontali intermedi.
2. Le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla
captazione diretta dell’energia solare e all’esclusivo miglioramento dei
livelli di isolamento termico sono esclusi dai computi di cui al comma 1
secondo i limiti fissati nella deliberazione della Giunta regionale di
cui all’articolo 21, comma 1, lettera g).
3. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze
massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano
ombreggiamento delle facciate, e dalle strade ferme restando le
prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al computo della
superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione
dei limiti massimi di costo per l’edilizia residenziale sovvenzionata e
agevolata.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, con gli stessi
scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici esistenti in relazione
ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal
progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature
ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed
artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli
allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle
falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali
di antica formazione.
6. Ai proprietari e agli altri soggetti aventi titolo alla presentazione
di istanze per il rilascio del permesso di costruire o comunque aventi
facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed
esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle
disposizioni della presente legge, è vietato effettuare riduzioni degli
spessori complessivi.
7. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai fini del calcolo della
volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del
contributo di costruzione e degli standard urbanistici.
Capo III.
IMPIANTI TERMICI, SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E BOLLINO VERDE
ARTICOLO 9
(Esercizio e manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di
condizionamento d’aria)
1. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico mantiene in esercizio l’impianto e provvede affinché siano
eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione obbligatorie, ai
sensi della normativa vigente.
2. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono
svolte ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato L, commi da 1 a
4, del d.lgs. 192/2005. In mancanza della documentazione necessaria per
il rispetto delle tempistiche definite dai commi citati, le operazioni
di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte comunque
in occasione dei controlli di efficienza energetica.
3. I controlli di efficienza energetica degli impianti termici sono
svolti ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato L, commi 5, 6 e
7, del d.lgs. 192/2005.
4. Al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, eseguite a regola
d’arte, il tecnico dell’impresa incaricata compila i modelli approvati
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera h).
5. Il rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel
corso della verifica, misurato alla massima potenza termica effettiva
del focolare, nelle condizioni di normale funzionamento, nel rispetto
delle norme tecniche dell’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI),
deve risultare conforme ai valori definiti dalla Giunta regionale, ai
sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera i).
6. Ai generatori di calore per i quali siano stati rilevati, durante le
operazioni di controllo di efficienza energetica, valori inferiori ai
limiti fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui
all’articolo 21, comma 1, lettera i), si applicano le disposizioni
dell’allegato L, commi 10 e 11, del d.lgs. 192/2005.
7. L’obbligo delle operazioni di controllo di efficienza energetica, di
cui al comma 3, non comprende la verifica del rendimento di combustione
degli impianti che utilizzano combustibile solido.
8. Le operazioni di controllo e manutenzione per i sistemi di
condizionamento d’aria sono eseguite conformemente alle istruzioni
tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione rese disponibili
dall’impresa installatrice dell’impianto. Se le istruzioni non sono
disponibili o se l’impresa installatrice non ne ha predisposte di
specifiche, le operazioni di manutenzione degli apparecchi e dei
dispositivi, facenti parte del sistema di condizionamento, sono eseguite
conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello
elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le
operazioni di manutenzione delle restanti parti del sistema di
condizionamento e degli apparecchi e dispositivi, per i quali non sono
disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, sono
eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle
normative UNI e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), per lo
specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di
istruzioni specifiche, il responsabile dell’impianto si fa parte attiva
per reperire copia delle stesse relative allo specifico modello di
apparecchio.
ARTICOLO 10
(Bollino verde)
1. È istituito un sistema di autocertificazione, mediante rilascio
di un bollino verde, obbligatorio per tutti gli impianti termici.
2. Il bollino verde è apposto dal manutentore sul rapporto di controllo
tecnico, almeno con le seguenti scadenze temporali:
a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare
maggiore o uguale a 35 chilowatt;
b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 chilowatt.
3. Copia del rapporto di controllo tecnico, provvista di bollino verde,
è inviata dal manutentore, in formato cartaceo o elettronico, alla
provincia, secondo la periodicità di cui al comma 2.
4. I criteri per uniformare la disciplina del bollino verde sono
disciplinati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 21, comma 1,
lettera j).
ARTICOLO 11
(Elenco regionale)
1. È istituito un apposito elenco regionale delle imprese,
autorizzate al rilascio del bollino verde, che è trasmesso in formato
elettronico alle province.
2. Ai fini del comma 1, la Regione provvede alla tenuta e alla gestione
dell’elenco regionale delle imprese autorizzate al rilascio del bollino
verde, avvalendosi delle camere di commercio piemontesi.
3. I soggetti di cui al comma 1, oltre ad avere i requisiti richiesti
dall’articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza
degli impianti), sottoscrivono apposito disciplinare predisposto dalla
Regione e partecipano a seminari di aggiornamento organizzati dalle
province, in accordo con le associazioni di categoria sulla base di
programmi definiti dalla Giunta regionale.
4. I soggetti di cui al comma 1 acquistano il bollino verde presso la
provincia o presso le associazioni di categoria. Le caratteristiche e le
modalità di trasmissione del bollino verde sono disciplinate con
deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 21, comma
1, lettera k).
Capo IV.
VERIFICHE E ISPEZIONI
ARTICOLO 12
(Soggetti competenti)
1. Sugli impianti con bollino verde le province, avvalendosi dell’ARPA,
effettuano ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle
condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel
rapporto di controllo tecnico, nonché verifiche sulla sussistenza dei
requisiti delle imprese di manutenzione autorizzate ai sensi
dell’articolo 11 e sulla correttezza e regolarità del loro operato,
secondo i criteri dettati dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo
21, comma 1, lettera l).
2. Le province, nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera j), svolgono le
ispezioni sugli impianti termici privi del bollino verde, nonché sui
sistemi di condizionamento d’aria, al fine di verificare l’osservanza
delle norme relative all’esercizio e manutenzione.
3. Le province possono delegare le funzioni di cui al comma 2 agli enti
locali, previo accordo con i medesimi.
4. Le province e gli enti locali effettuano le ispezioni di cui al comma
2, incaricando anche organismi esterni, in possesso dei requisiti di cui
all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10)
e successive modificazioni.
5. I soggetti che effettuano le ispezioni si avvalgono esclusivamente di
tecnici in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere a) e b) della l. 46/1990 e dell’attestato di partecipazione ad
appositi corsi, disciplinati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera
m).
ARTICOLO 13
(Ispezioni degli impianti termici)
1. Per gli impianti senza bollino verde, l’ispezione è onerosa ed i
relativi costi sono a carico del responsabile dell’esercizio e della
manutenzione. Per gli impianti con bollino verde l’ispezione è gratuita.
2. Se l’ispezione evidenzia anomalie rispetto alla legislazione vigente
in materia di sicurezza degli impianti termici, il soggetto che effettua
l’ispezione dà immediata comunicazione agli enti competenti e, nel caso
di immediato pericolo alle persone e agli animali, l’impianto è messo
fuori servizio con diffida dal suo utilizzo.
3. I risultati dell’ispezione sono riportati, a cura del tecnico
incaricato, sul libretto di impianto o di centrale.
4. Nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età
superiore a quindici anni, si applicano le disposizioni di cui
all’allegato L, commi 17 e 18, del d.lgs. 192/2005.
ARTICOLO 14
(Ispezione dei sistemi di condizionamento d’aria)
1. L’impresa che installa un sistema di condizionamento d’aria, che
rientra nell’ambito di applicazione della l. 46/1990 e del decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (Regolamento di
attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza
degli impianti), invia alla provincia copia della dichiarazione di
conformità, in formato cartaceo o elettronico; negli altri casi comunica
alla provincia, con le stesse modalità, l’avvenuta installazione con
indicazione della titolarità, della potenza utile nominale, della
tipologia di impianto e della sua ubicazione.
2. L’ispezione dei sistemi di condizionamento d’aria è gratuita e
contempla una valutazione dell’efficienza del sistema di condizionamento
e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento
dell’edificio, come definito dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, lettera n).
ARTICOLO 15
(Realizzazione e gestione di un sistema informativo relativo agli
impianti termici e di condizionamento d’aria)
1. In armonia con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005, le province,
d’intesa con la Regione, entro due anni dall’entrata in vigore della
presente legge, costituiscono un sistema informativo condiviso relativo
agli impianti termici e di condizionamento d’aria.
2. Le modalità di costituzione e gestione del sistema informativo sono
disciplinati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, lettera o).
ARTICOLO 16
(Potere sostitutivo della Regione)
1. In caso di inadempimento della provincia alle disposizioni di cui
all’articolo 12, provvede la Regione esercitando il potere sostitutivo
ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34
(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e
degli Enti locali).
Capo V.
INTEGRAZIONI EDILIZIE
ARTICOLO 17
(Integrazioni ai regolamenti edilizi comunali)
1. I comuni possono prevedere la riduzione degli oneri di
urbanizzazione per gli interventi edilizi che adottano soluzioni
impiantistiche o costruttive che determinano prestazioni migliorative e
maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili rispetto a quanto previsto
dalla normativa vigente.
2. Nell’ambito delle misure dirette all’incentivazione del risparmio
energetico, i comuni possono promuovere la realizzazione di interventi
di chiusura con materiali isolanti del basamento di edifici realizzati
su pilotis.
ARTICOLO 18
(Disposizioni in materia di impianti solari)
1. Per gli edifici di nuova costruzione o in occasione degli
interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b), d), ed e), il
proprietario o chi ne ha titolo installa impianti solari termici
integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da
soddisfare almeno il 60 per cento del fabbisogno annuale di energia
primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria
dell’edificio.
2. Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente impossibile
l’installazione degli impianti solari termici o il completo
soddisfacimento dell’obbligo di cui al comma 1, il proprietario o chi ne
ha titolo provvede all’integrazione energetica con fonte rinnovabile
differente, come specificato con la deliberazione della Giunta regionale
ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera p).
3. Per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore
residenziale, si osservano i criteri definiti dalla Giunta regionale, ai
sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera p).
4. In fase di progettazione dell’intervento edilizio è resa disponibile
una superficie con caratteristiche tali da assicurare una sufficiente
producibilità dell’impianto solare termico.
5. In armonia con quanto previsto dall’allegato I, comma 13, del d.lgs.
192/2005, nel caso di edifici di cui all’articolo 2, comma 1, è
obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica.
6. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera p),
determina altresì le modalità operative per l’installazione di impianti
fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione, nonché
i casi di deroga dalle disposizioni della presente legge.
ARTICOLO 19
(Predisposizione a servizi energetici centralizzati)
1. Gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere d) ed e), composti da più di quattro
unità abitative, sono dotati di impianto centralizzato di produzione di
acqua calda sanitaria e di riscaldamento, nonché di sistemi
automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del
calore.
2. Per gli edifici di cui al comma 1, la Giunta regionale con la
deliberazione di cui all’articolo 21, comma 1, lettera q), stabilisce
modalità e casi in cui è possibile installare impianti termici
individuali con particolare attenzione agli edifici ubicati nei comuni
definiti turistici ed agli edifici esistenti a prevalente dotazione di
impianti di riscaldamento autonomo.
3. Per gli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, è obbligatoria la
predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti
di teleriscaldamento ai sensi dell’allegato I, comma 14, del d.lgs.
192/2005.
Capo VI.
SANZIONI
ARTICOLO 20
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista abilitato
che rilascia l’attestato di certificazione energetica non veritiero è
punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella
vidimata dal competente ordine o collegio professionale ed altresì con
l’esclusione dall’elenco di cui all’articolo 6, comma 1. L’autorità che
applica la sanzione ne dà comunicazione all’ordine o al collegio
professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
L’ordine comunica la decisione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio.
2. Il professionista abilitato che rilascia l’attestato di
certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui
all’articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pari al valore
della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la
relazione tecnica, di cui all’articolo 7, comma 1, non veritiera, è
punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella
vidimata dal competente ordine o collegio professionale. L’autorità che
applica la sanzione ne dà comunicazione all’ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il progettista che rilascia la relazione tecnica priva della
valutazione delle prestazioni energetiche e dell’indicazione del
rispetto dei requisiti prestazionali, previsti all’articolo 7, comma 1,
è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella
vidimata dal competente ordine o collegio professionale.
5. Il direttore dei lavori che nella perizia di cui all’articolo 7,
comma 2, attesta falsamente la conformità delle opere realizzate
rispetto al progetto e alla relazione tecnica, è punito ai sensi
dell’articolo 15, comma 4, del d.lgs. 192/2005.
6. Il costruttore che realizza un’opera senza osservare i requisiti
minimi prestazionali e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 2,
commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa pari ad un decimo
del costo della costruzione.
7. Il costruttore che viola la disposizione di cui all’articolo 5, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro
30.000,00.
8. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione che non ottempera
al compito di mantenere in esercizio gli impianti termici e di
provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di
manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito
con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
9. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione, che provvede
affinché siano eseguite le operazioni di controllo di efficienza
energetica senza osservare le modalità previste all’articolo 10, è
punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00
graduata in relazione alla potenza dell’impianto, e provvede altresì ai
sensi dell’articolo 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di
accertamento dell’infrazione.
10. Il tecnico dell’impresa incaricata del controllo e della
manutenzione, che non ottempera ai doveri sanciti all’articolo 9, commi
2, 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a
euro 6.000,00. L’autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
11. Se l’ARPA, a seguito di ispezione, riscontra violazioni
dell’articolo 9, commi 2, 3 e 4, nel corso di cinque anni e in relazione
ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, l’impresa autorizzata,
singola o associata, è sospesa per un anno dall’elenco di cui
all’articolo 11, comma 1. La sospensione dall’elenco è prevista per due
anni, se l’ARPA riscontra che, nel corso di cinque anni e in relazione
ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, sul rapporto di prova
non sono state segnalate le anomalie accertate in materia di sicurezza
dell’impianto termico.
12. Fatta salva la sanzione prevista dall’articolo 15, comma 8, del
d.lgs. 192/2005, il venditore che non osserva la disposizione di cui
all’articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro
1.000,00 a euro 10.000,00 graduata sulla base della superficie utile
dell’edificio.
13. Fatta salva la sanzione prevista dall’articolo 15, comma 9, del
d.lgs. 192/2005, il locatore che non osserva la disposizione di cui
all’articolo 5, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa, da
euro 500,00 a euro 5.000,00 graduata sulla base della superficie utile
dell’edificio.
14. Il proprietario, o chi ne ha titolo, che non installa impianti
solari termici integrati nella struttura edilizia o impianti a fonte
rinnovabile, ai sensi dell’articolo 18, è punito con la sanzione
amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00. Il proprietario, o chi
ne ha titolo che non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 19,
è punito con la medesima sanzione amministrativa.
15. Il proprietario, o chi ne ha titolo che, in assenza di documentati
impedimenti tecnici, non installa impianti fotovoltaici e non rovvede al
loro allacciamento alla rete di distribuzione ai sensi dell’articolo 18,
è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro
10.000,00.
16. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 12 e 13 sono accertate dalla
Regione, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le
violazioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 14 e 15 sono accertate dal
comune competente per territorio, che applica le sanzioni e introita i
relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono
accertate, a seguito delle ispezioni di cui all’articolo 12, dalla
provincia competente per territorio o dall’ente locale delegato, che
applica le sanzioni e introita i relativi proventi.
17. I proventi delle sanzioni, introitati dalla Regione e dagli enti
locali, sono destinati allo svolgimento delle rispettive funzioni
previste dalla presente legge. I proventi possono altresì essere
destinati all’incentivazione di interventi di utilizzo delle fonti
rinnovabili e di uso razionale dell’energia.
18. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente articolo sono disciplinati dal capo
I della legge 4 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Capo VII.
NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
ARTICOLO 21
(Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti,
entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, delibera:
a) la metodologia di calcolo, i requisiti minimi prestazionali degli
edifici e le prescrizioni specifiche, sulla base del quadro generale per
il calcolo del rendimento energetico riportato nell’allegato di cui alla
dir. 2002/91/CE, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2;
b) i valori limite di riferimento per determinare il fabbisogno
energetico per il riscaldamento dell’edificio, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1;
c) i valori limite che non possono essere superati dal rapporto di cui
all’articolo 4, comma 3;
d) il modello dell’attestato di certificazione energetica di cui
all’articolo 5, comma 9;
e) la procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare
per la certificazione di cui all’articolo 5, comma 12;
f) le modalità di svolgimento del corso di aggiornamento di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera b);
g) i limiti di esclusione dal calcolo convenzionale delle volumetrie
edilizie per le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati
alla captazione diretta dell’energia solare ed all’esclusivo
miglioramento dei livelli di isolamento termico di cui all’articolo 8,
comma 2;
h) i modelli del rapporto di controllo tecnico, di cui all’articolo 9,
comma 4, diversi in relazione alle tipologie e potenzialità
dell’impianto;
i) i valori di riferimento a cui deve conformarsi il rendimento di
combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli,
ai sensi
dell’articolo 9, comma 5;
j) i criteri per uniformare, sul territorio regionale, la disciplina del
bollino verde di cui all’articolo 10, comma 4, e le ispezioni previste
all’articolo 12, comma 2;
k) le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde,
di cui all’articolo 11, comma 4;
l) le modalità di svolgimento delle verifiche a campione effettuate
dalle province, ai sensi dell’articolo 12, comma 1;
m) le modalità di svolgimento dei corsi per i soggetti incaricati delle
ispezioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 5;
n) i criteri per il dimensionamento del sistema di condizionamento ai
sensi dell’articolo 14, comma 2;
o) le modalità di costituzione e gestione del sistema informativo di cui
all’articolo 15, comma 2;
p) i criteri per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel
settore residenziale, le modalità operative per l’installazione di
impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di
distribuzione, nonché i casi di deroga dalle disposizioni della presente
legge ai sensi dell’articolo 18, commi 2, 3 e 6;
q) i casi in cui è possibile installare impianti termici individuali, ai
sensi dell’articolo 19, comma 2.
2. Per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione
edilizia, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 5, si
applicano dopo un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione
di cui al comma 1, lettere e), f) e g).
3. Per gli edifici esistenti, le disposizioni di cui all’articolo 5,
commi 2 e 3, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2009.
4. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti,
delibera i criteri e le modalità per la concessione di contributi in
conto capitale per gli interventi di miglioramento delle prestazioni
energetiche e di certificazione degli edifici di cui alla presente
legge.
ARTICOLO 22
(Formazione e informazione)
1. La Regione, al fine di una efficace attuazione della presente
legge, predispone e attua azioni di sensibilizzazione ed una capillare
comunicazione rivolta ai cittadini e agli operatori del settore e del
mercato immobiliare.
2. La Regione, sentiti gli ordini professionali e le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, promuove la formazione,
l’aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del
settore.
3. Al fine di favorire l’applicazione delle disposizioni previste dalla
presente legge, le province, sentite le associazioni di categoria,
possono svolgere azioni di informazione verso i cittadini e fornire
assistenza tecnica ai comuni, anche attraverso lo svolgimento di
opportuni corsi di formazione.
ARTICOLO 23
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di pubblicazione del provvedimento amministrativo
di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), si osservano le seguenti
disposizioni:
a) per il calcolo delle prestazioni energetiche, si applica la
metodologia prevista dalle norme UNI in vigore;
b) nel caso di nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici
o sostituzione di generatori di calore, il valore minimo del rendimento
globale medio stagionale dell’impianto termico deve essere superiore al
valore stabilito dall’allegato C, punto 5, del d.lgs. 192/2005.
Capo VIII.
NORME FINALI
ARTICOLO 24
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità
di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel
promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici
piemontesi.
2. A tal fine la Giunta regionale, dopo due anni a partire dal giorno di
entrata in vigore della legge, presenta alla commissione consiliare
competente una relazione in cui fornisce risposte documentate ai
seguenti quesiti:
a) in che modo è mutato il patrimonio immobiliare esistente avuto
riguardo all’applicazione delle norme in materia di rendimento e di
certificazione energetica;
b) quali sono i cambiamenti prodotti dall’applicazione delle norme
relative alle modalità di esercizio e manutenzione degli impianti
termici e dei sistemi di condizionamento d’aria;
c) quali sono i risultati e le eventuali criticità derivanti
dall’attività di accertamento e di ispezione;
d) quali sono le criticità emerse in sede di attuazione della legge e le
possibili soluzioni;
e) se i corsi di specializzazione svolti abbiano consentito la
formazione di un numero di professionisti abilitati al rilascio
dell’attestato di certificazione energetica e del bollino verde adeguato
alle esigenze del mercato;
f) in quale misura si può valutare l’impatto della legislazione sugli
utenti finali in termini di oneri posti a loro carico e servizi resi;
g) in quale misura si può valutare l’impatto della legislazione sul
mercato degli impianti solari, fotovoltaici o alimentati da altra fonte
rinnovabile;
h) in quale misura si può valutare l’impatto della legislazione sul
mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di
materiali e componenti per l’edilizia e su quelle di produzione e di
installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione.
3. Le successive relazioni avranno cadenza triennale.
4. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del
Consiglio regionale che ne concludono l’esame.
ARTICOLO 25
(Abrogazioni)
1. È abrogata la lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge
regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico.
Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale.
Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984,
n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79).
2. È abrogata la lettera d) del comma 1 dell’articolo 53 della legge
regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ’Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’).
ARTICOLO 26
(Norma finanziaria)
1. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, è autorizzata
nell’ambito delle unità previsionali di base (UPB) 22081 (Tutela
ambientale gestione rifiuti Programmazione risparmio in materia
energetica Titolo 1 spese correnti) e 22082 (Tutela ambientale gestione
rifiuti Programmazione risparmio in materia energetica Titolo 2 spese in
conto capitale) del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 la spesa
pari a euro 1.700.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza,
ripartita in:
a) euro 100.000,00 per spese correnti volte ad approfondimenti
tecnico-scientifici e attività di formazione e informazione;
b) euro 600.000,00 per spese correnti volte a verifiche, ispezioni e
monitoraggi in materia di impianti termici e certificazione energetica
degli edifici;
c) euro 1.000.000,00 per contributi in conto capitale per gli interventi
di miglioramento delle prestazioni energetiche e di certificazione degli
edifici.
2. Agli oneri di cui al comma 1 del biennio 2008 e 2009 si fa fronte con
le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste
dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento
contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).
3. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 20, comma 16, a causa delle
violazioni delle norme di cui all’articolo 20, commi 1, 2, 12 e 13, sono
introitate nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale
nell’ambito dell’UPB 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) e sono
destinate a finanziare le attività regionali di cui all’articolo 20,
comma 17.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 maggio 2007
p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro
ALLEGATO 1
Allegato A.
Ulteriori definizioni (Articolo 3, comma 2)
1. Accertamento: insieme delle attività di controllo pubblico
diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto
delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che
rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
2. Conduzione: complesso delle operazioni effettuate dal responsabile
dell’esercizio e manutenzione dell’impianto, attraverso comando manuale,
automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della
combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature
componenti l’impianto termico, al fine di utilizzare il calore prodotto
convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al
garantire le condizioni di comfort.
3. Controlli sugli edifici o sugli impianti: operazioni svolte da
tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato
degli elementi edilizi o degli impianti e l’eventuale necessità di
operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.
4. Edificio adibito ad uso pubblico: edificio nel quale si svolge, in
tutto o in parte, l’attività istituzionale di enti pubblici.
5. Edificio di proprietà pubblica: edificio di proprietà dello Stato,
delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche
economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell’ente, sia
ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata.
6. Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso
di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di
progetto, in regime di attivazione continuo.
7. fabbisogno energetico per il riscaldamento: rappresenta il valore
complessivo risultante dalla sommatoria dell’energia dispersa per
trasmissione e ventilazione e degli apporti gratuiti (solari ed
interni);
8. Fabbricati residenziali isolati: case disseminate nel territorio
comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un
nucleo abitato.
9. Generatore di calore o caldaia: complesso bruciatore-caldaia che
permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla
combustione.
10. Impianto termico di nuova installazione: impianto termico installato
in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di
edificio antecedentemente privo di impianto termico.
11. Involucro edilizio: insieme delle strutture edilizie esterne che
delimitano un edificio;
12. ispezioni su edifici: interventi di controllo tecnico e documentale
in sito, svolti da esperti qualificati, incaricati dalle autorità
pubbliche competenti.
13. Ispezioni sugli impianti: interventi di controllo tecnico e
documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle
autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti
siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli
obblighi stabiliti.
14. Manutenzione ordinaria di edifici: opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici
esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali ne
modifiche alle strutture o all’organismo edilizio.
15. Manutenzione ordinaria dell’impianto termico: operazioni previste
nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che
possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di
corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego
di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente.
16. Manutenzione straordinaria degli edifici: opere e modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico sanitari e
gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari e non comportino modificazioni alle
destinazioni d’uso.
17. Manutenzione straordinaria dell’impianto termico: interventi atti a
ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto
e dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a
mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti,
ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti
dell’impianto termico.
18. Occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la
disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi
impianti tecnici.
19. Potenza nominale utile di un sistema di condizionamento d’aria:
potenza massima specificata e garantita dal costruttore come potenza che
può essere sviluppata al fluido termovettore in regime di funzionamento
continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore.
20. Potenza termica convenzionale di un generatore di calore: potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in
regime di funzionamento continuo; l’unità di misura utilizzata è il Kw.
21. Potenza termica del focolare, in seguito potenza dell’impianto
termico, di un generatore di calore: prodotto del potere calorifico
inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile
bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW.
22. Potenza termica utile di un generatore di calore: quantità di calore
trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura
utilizzata è il kW;
23. Proprietario dell’impianto termico: soggetto che, in tutto o in
parte, è proprietario dell’impianto termico. Nel caso di edifici dotati
di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso
di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le
responsabilità posti a carico del proprietario dalla presente legge sono
da intendersi riferiti agli amministratori o ai terzi responsabili.
24. Rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un
generatore di calore: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la
potenza termica del focolare.
25. Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico: rapporto
tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione
invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa
l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento
al periodo annuale di esercizio di cui all’articolo 9 del d.p.r.
412/1993, come modificato dal d.p.r. 551/1999. Ai fini della conversione
dell’energia elettrica in energia primaria si considera l’equivalenza:
10 MJ = 1kWhe.
26. Rendimento termico utile di un generatore di calore: rapporto tra la
potenza termica utile e la potenza termica del focolare.
27. Responsabile dell’esercizio e della manutenzione di un impianto
termico: proprietario o per esso un terzo avente i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera o) del d.p.r. 412/1993. Nel caso di
unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura
dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa
subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario,
nell’onere di adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge e
nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio, alla
manutenzione dell’impianto termico ed alle verifiche periodiche.
28. Ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che
comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di
distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la
trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici
individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità
immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto
termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato.
29. Sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio
generatore e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica
adeguata al reale fabbisogno termico, destinato ad erogare energia
termica alle medesime utenze.
30. Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio.
31. Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico: persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei
requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità
tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad
assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e
dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi
energetici ed alla salvaguardia ambientale.
32. Valore di riferimento: valore standard di legge o calcolato, da
confrontare con una valutazione standardizzata.
33. Valori nominali delle potenze e dei rendimenti: valori di potenza
massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal
costruttore per il regime di funzionamento continuo.
34. volume: con tale termine si intende il volume lordo, espresso in
metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici
che lo delimitano.