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Decreto 6 Novembre 2007
Ministero dello Sviluppo Economico. Approvazione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine dell'elettricita' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.
(GU n. 275 del 26-11-2007)
IL DIRETTORE GENERALE
per l'energia e le risorse minerarie
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante "Attuazione
della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su
una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche'
modifica della direttiva 92/42/CEE"";
Visto l'art. 4, comma 8, del suddetto decreto legislativo n. 20/2007,
secondo il quale il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. adotta e
sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico le
procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine dell'elettricita'
prodotta da cogenerazione ad alto rendimento;
Visto l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 20/2007,
che considera, fino al 31 dicembre 2010, cogenerazione ad alto
rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'art.
2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Vista la bozza delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia
d'origine, documento n. DO/IN/QIV/0000 Rev. 0.0, trasmessa dal Gestore
dei servizi elettrici - GSE S.p.A. a questa Direzione generale con
lettera del 31 maggio 2007, prot. AD/P2007000077;
Visti gli esiti della consultazione effettuata da questa amministrazione
con le associazioni di categoria interessate, svoltasi sulla base del
documento trasmesso dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., in
data 31 maggio 2007;
Vista la conseguente revisione delle procedure tecniche per il rilascio
della garanzia d'origine, documento n. DO/IN/COG/002 Rev. 1, trasmesso
dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. a questa Direzione
generale con lettera del 12 ottobre 2007, prot. AD/P2007000197;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia di
origine
1. Sono approvate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4,
comma 8, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le procedure
tecniche per il rilascio della garanzia d'origine dell'elettricita'
prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, come definite ed adottate
dal Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. attraverso il documento
n. DO/IN/COG/002 Rev. 1, riportato in allegato.
Art. 2.
Validita' delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia di
origine
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20, le procedure tecniche di cui all'art. 1, sono applicabili
nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il
31 dicembre 2010.
Art. 3.
Pubblicazione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia di
origine
1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana unitamente alle procedure tecniche allegate, entra
in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 6 novembre 2007
Il direttore generale: Romano
Allegato omesso