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Decreto 21 Dicembre 2007
Ministero dello Sviluppo Economico. Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
(GU n. 300 del 28-12-2007)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in cui si dispone,
all'art. 9, comma 1, che le concessioni alle imprese distributrici di
energia elettrica prevedono misure di incremento dell'efficienza
energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi
determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in cui si prevede,
all'art. 16, comma 4, che con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
sentita la Conferenza unificata, sono individuati gli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione
di gas naturale;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile
2001 recanti rispettivamente, in attuazione delle sopra citate normative
primarie, "individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento
dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e "Individuazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004
che, in revisione dei predetti decreti interministeriali 24 aprile 2001,
recano rispettivamente "nuova individuazione degli obiettivi
quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi
finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79" (nel seguito: il decreto ministeriale 20 luglio 2004
"elettrico"), e "nuova individuazione degli obiettivi quantitativi
nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di
cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164" (nel seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004 "gas");
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
11 novembre 2004, n. 200/04 recante adeguamento della deliberazione 18
settembre 2003, n. 103/03, al disposto dei decreti ministeriali 20
luglio 2004 e della legge 23 agosto 2004, n. 239:
linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti
di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e
per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei
titoli di efficienza energetica;
Visti i rapporti pubblicati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas in attuazione dell'art. 7, comma 3, di entrambi i decreti
ministeriali 20 luglio 2004 sull'attivita' eseguita e sui progetti che
sono realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
Vista la direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della
direttiva 93/76/CEE del Consiglio, la quale prevede che gli Stati membri
adottino e mirino a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale
di risparmio energetico, pari al 9 % per il nono anno di applicazione
della stessa direttiva da conseguire tramite servizi energetici e ad
altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, con la quale e' stata conferita
delega al Governo per il recepimento della suddetta direttiva
2006/32/CE;
Visto il piano nazionale d'azione sull'efficienza energetica del 1°
agosto 2007, adottato ai sensi della medesima direttiva 2006/32/CE;
Visti i commenti pervenuti dagli operatori a seguito della consultazione
avviata dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alle
principali linee di intervento del presente decreto, da cui si evidenzia
la necessita' generale di definire un quadro di maggiori certezze per la
realizzazione degli investimenti;
Visto l'art. 3, comma 3, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio
2004 il quale prevede che con decreto del Ministro delle attivita'
produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio sono determinati gli obiettivi nazionali per gli anni
successivi al quinquennio 2005-2009;
Ritenuto di dover procedere, nel quadro di una incisiva politica di
aumento dell'efficienza energetica, a quanti-ficare tali obiettivi per
il triennio 2010-2012 tenendo conto del target di riduzione dei consumi
energetici fissato dal piano d'azione al 2016, che risulta pari a 10,86
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio;
Ritenuto inoltre di dover ridefinire, alla luce dell'eccesso di offerta
di titoli di efficienza energetica registratasi sul mercato, gli
obiettivi per gli anni 2008 e 2009;
Considerato che, nella definizione dei suddetti obiettivi, si debba
tener conto della strategia complessiva di promozione dell'efficienza
energetica avviata a livello nazionale, considerando, dunque, il
potenziale aggiuntivo offerto dalle misure di promozione della
cogenerazione ad alto rendimento definite nell'ambito del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nonche' dalle misure di detrazione
fiscale, introdotte con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 a sostegno di
interventi di riqualificazione energetica degli edifici e
all'installazione di motori elettrici ed inverter ad elevata efficienza;
Visto l'art. 4, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio
2004, il quale prevede che siano soggetti agli obblighi di cui agli
stessi decreti i distributori che forniscono non meno di 100.000 clienti
finali alla data del 31 dicembre 2001 e che con successivo decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza
unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2005, sono definite le
modalita' di applicazione dei suddetti decreti ai distributori che
forniscono un numero di clienti finali inferiore a 100.000 alla data del
31 dicembre 2001, tenendo conto dell'ambito territoriale nel quale
operano le imprese di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali;
Ritenuto opportuno dare attuazione a tale disposizione prevedendo che
gli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, cosi' come
modificati dal presente decreto, siano estesi ai distributori alla cui
rete di distribuzione siano allacciati non meno di 50.000 utenti finali,
definendo inoltre alcune modifiche nei criteri e nelle modalita' di
definizione e di adempimento dei suddetti obblighi, alla luce delle
sopravvenute disposizioni in tema di liberalizzazione dei mercati
dell'energia;
Considerato che, anche in seguito a quanto comunicato dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, non si e' potuto dare attuazione a quanto
disposto dall'art. 10, comma 7, di entrambi i decreti ministeriali 20
luglio 2004, il quale prevedeva che entro il 31 gennaio di ciascun anno
a decorrere dal 2006, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
rendesse noto il rapporto tra il valore dei titoli complessivamente
emessi, espresso in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, e il
valore dell'obbligo in capo alle imprese di distribuzione;
Ritenuto dunque di dover procedere alla correzione dei medesimi articoli
al fine di rendere attivo il meccanismo da essi previsto ridefinendo le
modalita' di adempimento dell'obbligo e di definizione delle eventuali
sanzioni;
Considerato che i risultati del primo periodo di attuazione del
meccanismo di incentivazione, hanno evidenziato alcune criticita' nelle
modalita' di definizione del prezzo dei titoli di efficienza energetica
e una non omogenea distribuzione nelle quantita' di titoli attestanti
risparmi nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica;
Ritenuto pertanto di dover individuare ulteriori meccanismi volti ad
equilibrare il rapporto fra domanda e offerta di titoli al fine di porre
rimedio ad eccessivi deprezzamenti degli stessi, nonche' di fornire
ulteriori strumenti per la tutela degli investimenti nel settore dei
servizi energetici;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2006 avente per oggetto
"approvazione del programma di misure ed interventi su utenze
energetiche pubbliche, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 20
luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" (nel seguito
decreto ministeriale 22 dicembre 2006);
Considerato che le regioni e province autonome hanno evidenziato talune
criticita' nel meccanismo attuativo previsto dal suddetto decreto sia
nelle modalita' di trasferimento delle risorse sia nelle definizioni ivi
contenute ai fini dell'espletamento delle procedure ad evidenza
pubblica;
Ritenuto pertanto di dover provvedere, su proposta della Conferenza
unificata, a taluni correttivi al suddetto decreto ministeriale 22
dicembre 2006, al fine di rendere possibile l'attuazione del programma
di diagnosi energetici ivi previste;
Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 20 dicembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti obbligati
1. Per ciascuno degli anni successivi al 2007, sono soggetti agli
obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 "elettrico" cosi'
come aggiornato dal presente decreto, i distributori che, alla data del
31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano
connessi alla propria rete di distribuzione piu' di 50.000 clienti
finali.
2. Per ciascuno degli anni successivi al 2007, sono soggetti agli
obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 "gas" cosi' come
aggiornato dal presente decreto, i distributori che, alla data del 31
dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano
connessi alla propria rete di distribuzione piu' di 50.000 clienti
finali.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, costituiscono onere reale sulle
reti di distribuzione e si trasmettono in modo automatico a tutti i
soggetti che subentrano in ogni forma nella attivita' di distribuzione
dei quantitativi di energia elettrica o gas naturale gia' distribuiti
alla data del 31 dicembre di cui ai medesimi commi 1 e 2.
4. Nei casi di subentro cui al comma 3, gli obblighi vengono trasmessi
proporzionalmente ai quantitativi di energia elettrica o gas naturale
distribuiti che sono trasferiti ai soggetti subentranti e rimangono
fermi indipendentemente dal numero di utenti allacciati risultanti a
seguito del subentro.
5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le
modalita' di applicazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, cosi'
come aggiornati dal presente decreto, ai distributori alla cui rete di
distribuzione sono connessi un numero di clienti finali inferiore a
50.000.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2008, e' abrogato l'art. 4, comma 1, di
entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004.
Art. 2.
Obiettivi quantitativi nazionali
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le lettere d) ed e)
dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004
"elettrico", sono sostituite dalle seguenti:
d) 1,2 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;
e) 1,8 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le lettere d) ed e)
dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 "gas",
sono sostituite dalle seguenti:
d) 1 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;
e) 1,4 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, gli obiettivi quantitativi
nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di
energia che devono essere conseguiti dai distributori di energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 1, nel triennio 2010-2012, sono
ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei
consumi di energia primaria secondo le seguenti quantita' e cadenze
annuali:
f) 2,4 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2010;
g) 3,1 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2011;
h) 3,5 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2012.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, gli obiettivi quantitativi
nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che
devono essere conseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale
di cui all'art. 1, comma 2, nel triennio 2010-2012, sono ottenuti
attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi
di energia primaria secondo le seguenti quantita' e cadenze:
f) 1,9 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2010;
g) 2,2 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2011;
h) 2,5 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2012.
5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, d'intesa con la Conferenza unificata da emanarsi entro il 31
dicembre 2011 sono determinati, per gli anni successivi al 2012, gli
obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo n. 79/1999 e all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo
n. 164/2000.
6. A decorrere dal 2008, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
nel provvedere alla verifica di cui all'art. 11, comma 1, dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004, rende noto l'ammontare dei titoli di
efficienza energetica attestanti risparmi di energia elettrica e gas
naturale, eventualmente eccedenti il rispettivo obiettivo quantitativo
nazionale, che, alla data del 1° giugno di ciascun anno, risultano non
annullati e ancora in possesso dei soggetti di cui alle lettere c) o d)
dell'art. 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, cosi' come
modificati dal presente decreto.
7. Qualora i risparmi di energia elettrica o gas naturale relativi alle
quantita' di titoli eccedenti di cui al comma 6, superino il 5% dei
rispettivi obiettivi quantitativi nazionali che devono essere conseguiti
dalle imprese di distribuzione per l'anno a cui e' riferita la suddetta
verifica, gli obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi
vengono incrementati delle suddette quantita' eccedenti. Entro il 30
giugno di ciascun anno, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
con proprio provvedimento, individua, ai sensi dell'art. 3 del presente
decreto, l'eventuale nuova ripartizione degli obiettivi.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2013, qualora non siano stati definiti
obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2012 o non
siano stati previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non accetta nuove richieste
di certificazione dei risparmi. La medesima Autorita' ritira, per gli
anni successivi, i titoli generati dai progetti precedentemente
realizzati, provvedendo ad assegnare ai soggetti titolari un contributo
pari alla media delle transazioni di mercato registrate nel triennio
2010-2012 decurtata del 5%.
Art. 3.
Obiettivo assegnato a ciascuna impresa di distribuzione
1. La quota degli obiettivi di cui all'art. 2, assegnata a ciascuna
impresa di distribuzione di energia elettrica, e' determinata dal
rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore
ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata,
e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio
nazionale dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, determinata e
comunicata annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso.
2. La quota degli obiettivi di cui all'art. 2, assegnata a ciascuna
impresa di distribuzione di gas naturale, e' determinata dal rapporto
tra la quantita' di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai
clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la
quantita' di gas naturale distribuita sul territorio nazionale da
soggetti di cui all'art. 1, comma 2, determinata e comunicata
annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entrambe
conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai fini della verifica di
conseguimento dell'obiettivo di spettanza di ciascuna impresa di
distribuzione, relativo all'anno precedente, il medesimo distributore
puo' trasmettere titoli di efficienza energetica emessi nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 maggio 2013.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, sono abrogati: il comma 2 dell'art.
3 di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004, i commi 2 e 4
dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 "elettrico", il
comma 3 dell'art. 4 e il comma 4 dell'art. 3 del decreto ministeriale 20
luglio 2004 "gas".
5. La tabella A dell'allegato 1 al decreto ministeriale 20 luglio 2004
"gas" e' cosi' rinominata: "Tabella A - Interventi di riduzione dei
consumi del gas naturale". La tabella A dell'allegato 1 al decreto
ministeriale 20 luglio 2004 "elettrico" e' cosi' rinominata: "Tabella A
- Interventi di riduzione dei consumi di energia elettrica".
Art. 4.
Modalita' di scambio dei titoli di efficienza energetica
1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, provvede ad organizzare, d'intesa con l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, un sistema per l'effettuazione delle
contrattazioni di cui all'art. 10, comma 5, di entrambi i decreti
ministeriali 20 luglio 2004 che registri quantita' e prezzi degli
scambi.
2. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, trasmette un rapporto semestrale al Ministero dello
sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, alle Regioni e all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas circa l'andamento delle transazioni e, inoltre,
segnala tempestivamente alle medesime Amministrazioni eventuali
comportamenti, verificatisi nello svolgimento delle transazioni, che
risultino non rispondenti ai principi di trasparenza, neutralita',
correttezza e buona fede. Il gestore del mercato provvede a pubblicare
il predetto rapporto sul proprio sito internet.
Art. 5.
Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica che ciascun
distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a
ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 3, maggiorato di
eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al
successivo comma 3 o dall'aggiornamento degli obiettivi quantitativi
nazionali di cui all'art. 2, comma 7, ed informa il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il gestore del mercato elettrico dei titoli
ricevuti e degli esiti della verifica.
2. In caso di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto ai
precedenti commi, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas applica
sanzioni in attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, al Gestore del mercato elettrico e alla regione o all'ente
locale competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le
sanzioni applicate.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, qualora in ciascuno degli
anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale
consegua una quota dell'obiettivo di propria competenza pari o superiore
al 60%, puo' compensare la quota residua nell'anno successivo senza
incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali sanzioni si applicano
in ogni caso, qualora il distributore consegua una quota dell'obiettivo
di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l'obbligo di
compensazione della quota residua entro l'anno successivo.
4. Per le imprese di distribuzione con un numero di clienti finali
compreso fra 50.000 e 100.000, la quota di obiettivo di competenza da
conseguire per non incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2, e'
ridotta al 25% limitatamente all'anno 2008.
5. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 11 e il comma 7 dell'art. 10
di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004.
Art. 6.
Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti
1. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20, i costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei
progetti con le modalita' di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 20
luglio 2004 "elettrico" e del decreto ministeriale 20 luglio 2004 "gas"
come modificati dal presente decreto, trovano copertura, qualora
comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica o gas naturale
e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle
componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione
dell'energia elettrica e del gas naturale, secondo criteri stabiliti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali criteri tengono
conto degli obiettivi di cui al presente decreto, del prezzo medio delle
transazioni dei titoli di efficienza energetica, dell'evoluzione dei
prezzi dell'energia, dei risultati conseguiti, delle conoscenze
acquisite dall'Autorita' sui costi per la realizzazione dei progetti e
della necessita' di offrire condizioni omogenee per la realizzazione dei
progetti a tutti i soggetti di cui all'art. 8 dei decreti ministeriali
20 luglio 2004.
2. E' abrogato l'art. 9, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20
luglio 2004.
Art. 7.
Modalita' di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli
obiettivi
1. All'art. 8, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio
2004 e' aggiunta la seguente lettera:
d) tramite i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio
1991, n. 10, che hanno effetti-vamente provveduto alla nomina del
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui
al medesimo art. 19, i quali realizzano misure o interventi che
comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una
soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio,
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Art. 8.
Monitoraggio
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, di entrambi i
decreti ministeriali 20 luglio 2004, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni e,
successivamente, pubblica sul proprio sito internet un rapporto
semestrale sull'andamento delle certificazioni dei risparmi energetici.
Il rapporto contiene informazioni e statistiche e, in particolare, i
dati circa le certificazioni dei risparmi effettuate, dettagliati per
regione e divisi per ciascuna delle schede standardizzate e analitiche
in vigore, nonche' un elenco delle certificazioni dei risparmi
effettuate per interventi a consuntivo con i risparmi ottenuti o attesi.
2. Nell'ambito del rapporto di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'ENEA, di istituti
universitari o di ricerca, provvede a quantificare i risparmi energetici
equivalenti ai fini dell'adempimento agli obiettivi comunitari in tema
di risparmio energetico.
Art. 9.
Modifiche al decreto ministeriale 22 dicembre 2006
1. Il comma 3, dell'art. 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e'
sostituito dal seguente:
"3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i
provvedimenti di cui all'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale
elettrico, anche al fine di determinare le risorse per la copertura
degli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico
per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dall'art. 13 dello
stesso decreto ministeriale elettrico. Tali risorse sono a valere su
quelle individuate dal comma 2. L'Autorita' provvede altresi'
all'attuazione di quanto disposto all'art. 8, prevedendo che Cassa
conguaglio proceda in modo automatico al trasferimento delle risorse a
ciascuna regione e provincia autonoma qualora risultino verificate
esclusivamente le condizioni richieste dal presente decreto.".
2. Il comma 2, dell'art. 4, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e'
sostituito dal seguente:
"2. Le regioni e province autonome, qualora intendano realizzare le
misure e gli interventi attraverso l'affidamento della gestione del
servizio energetico, provvedono affinche' i soggetti aggiudicatari delle
procedure ad evidenza pubblica siano titolati alla effettiva esecuzione
delle relative misure ed interventi.".
3. I commi 1 e 2, dell'art. 7, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006
sono sostituiti dai seguenti:
"1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le singole regioni e province autonome comunicano al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la lista degli interventi
rientrante nel quadro finanziario di cui all'art. 3, indicandone
esclusivamente la precisa collocazione e la tipologia delle utenze
energetiche interessate, oltreche' l'eventuale importo di
cofinanziamento per ciascun intervento.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale elettrico,
entro trenta mesi data di entrata in vigore del presente decreto, le
regioni e province autonome attivano procedure ad evidenza pubblica,
alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'art. 4 del presente
decreto. Nello stilare tali procedure, le regioni e province autonome
tengono conto, per l'effettuazione della fase di analisi energetica,
delle indicazioni tecniche contenute nell'allegato 1.".
4. Il comma 5, dell'art. 7, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e'
abrogato.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio