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Decreto 21 Dicembre 2007

Ministero dello Sviluppo Economico. Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

(GU n. 300 del 28-12-2007)

 

 

 


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in cui si dispone, all'art. 9, comma 1, che le concessioni alle imprese distributrici di energia elettrica prevedono misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in cui si prevede, all'art. 16, comma 4, che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, sono individuati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 recanti rispettivamente, in attuazione delle sopra citate normative primarie, "individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004 che, in revisione dei predetti decreti interministeriali 24 aprile 2001, recano rispettivamente "nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (nel seguito: il decreto ministeriale 20 luglio 2004 "elettrico"), e "nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (nel seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004 "gas");
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 11 novembre 2004, n. 200/04 recante adeguamento della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della legge 23 agosto 2004, n. 239:
linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei titoli di efficienza energetica;
Visti i rapporti pubblicati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'art. 7, comma 3, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 sull'attivita' eseguita e sui progetti che sono realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
Vista la direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, la quale prevede che gli Stati membri adottino e mirino a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico, pari al 9 % per il nono anno di applicazione della stessa direttiva da conseguire tramite servizi energetici e ad altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, con la quale e' stata conferita delega al Governo per il recepimento della suddetta direttiva 2006/32/CE;
Visto il piano nazionale d'azione sull'efficienza energetica del 1° agosto 2007, adottato ai sensi della medesima direttiva 2006/32/CE;
Visti i commenti pervenuti dagli operatori a seguito della consultazione avviata dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alle principali linee di intervento del presente decreto, da cui si evidenzia la necessita' generale di definire un quadro di maggiori certezze per la realizzazione degli investimenti;
Visto l'art. 3, comma 3, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 il quale prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi al quinquennio 2005-2009;
Ritenuto di dover procedere, nel quadro di una incisiva politica di aumento dell'efficienza energetica, a quanti-ficare tali obiettivi per il triennio 2010-2012 tenendo conto del target di riduzione dei consumi energetici fissato dal piano d'azione al 2016, che risulta pari a 10,86 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio;
Ritenuto inoltre di dover ridefinire, alla luce dell'eccesso di offerta di titoli di efficienza energetica registratasi sul mercato, gli obiettivi per gli anni 2008 e 2009;
Considerato che, nella definizione dei suddetti obiettivi, si debba tener conto della strategia complessiva di promozione dell'efficienza energetica avviata a livello nazionale, considerando, dunque, il potenziale aggiuntivo offerto dalle misure di promozione della cogenerazione ad alto rendimento definite nell'ambito del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nonche' dalle misure di detrazione fiscale, introdotte con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 a sostegno di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e all'installazione di motori elettrici ed inverter ad elevata efficienza;
Visto l'art. 4, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004, il quale prevede che siano soggetti agli obblighi di cui agli stessi decreti i distributori che forniscono non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001 e che con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2005, sono definite le modalita' di applicazione dei suddetti decreti ai distributori che forniscono un numero di clienti finali inferiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2001, tenendo conto dell'ambito territoriale nel quale operano le imprese di distribuzione con meno di 100.000 clienti finali;
Ritenuto opportuno dare attuazione a tale disposizione prevedendo che gli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, cosi' come modificati dal presente decreto, siano estesi ai distributori alla cui rete di distribuzione siano allacciati non meno di 50.000 utenti finali, definendo inoltre alcune modifiche nei criteri e nelle modalita' di definizione e di adempimento dei suddetti obblighi, alla luce delle sopravvenute disposizioni in tema di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
Considerato che, anche in seguito a quanto comunicato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, non si e' potuto dare attuazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 7, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004, il quale prevedeva che entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas rendesse noto il rapporto tra il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, e il valore dell'obbligo in capo alle imprese di distribuzione;
Ritenuto dunque di dover procedere alla correzione dei medesimi articoli al fine di rendere attivo il meccanismo da essi previsto ridefinendo le modalita' di adempimento dell'obbligo e di definizione delle eventuali sanzioni;
Considerato che i risultati del primo periodo di attuazione del meccanismo di incentivazione, hanno evidenziato alcune criticita' nelle modalita' di definizione del prezzo dei titoli di efficienza energetica e una non omogenea distribuzione nelle quantita' di titoli attestanti risparmi nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica;
Ritenuto pertanto di dover individuare ulteriori meccanismi volti ad equilibrare il rapporto fra domanda e offerta di titoli al fine di porre rimedio ad eccessivi deprezzamenti degli stessi, nonche' di fornire ulteriori strumenti per la tutela degli investimenti nel settore dei servizi energetici;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2006 avente per oggetto "approvazione del programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" (nel seguito decreto ministeriale 22 dicembre 2006);
Considerato che le regioni e province autonome hanno evidenziato talune criticita' nel meccanismo attuativo previsto dal suddetto decreto sia nelle modalita' di trasferimento delle risorse sia nelle definizioni ivi contenute ai fini dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica;
Ritenuto pertanto di dover provvedere, su proposta della Conferenza unificata, a taluni correttivi al suddetto decreto ministeriale 22 dicembre 2006, al fine di rendere possibile l'attuazione del programma di diagnosi energetici ivi previste;
Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.
Soggetti obbligati
1. Per ciascuno degli anni successivi al 2007, sono soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 "elettrico" cosi' come aggiornato dal presente decreto, i distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione piu' di 50.000 clienti finali.
2. Per ciascuno degli anni successivi al 2007, sono soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 "gas" cosi' come aggiornato dal presente decreto, i distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione piu' di 50.000 clienti finali.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, costituiscono onere reale sulle reti di distribuzione e si trasmettono in modo automatico a tutti i soggetti che subentrano in ogni forma nella attivita' di distribuzione dei quantitativi di energia elettrica o gas naturale gia' distribuiti alla data del 31 dicembre di cui ai medesimi commi 1 e 2.
4. Nei casi di subentro cui al comma 3, gli obblighi vengono trasmessi proporzionalmente ai quantitativi di energia elettrica o gas naturale distribuiti che sono trasferiti ai soggetti subentranti e rimangono fermi indipendentemente dal numero di utenti allacciati risultanti a seguito del subentro.
5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalita' di applicazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, cosi' come aggiornati dal presente decreto, ai distributori alla cui rete di distribuzione sono connessi un numero di clienti finali inferiore a 50.000.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2008, e' abrogato l'art. 4, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004.

Art. 2.
Obiettivi quantitativi nazionali
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le lettere d) ed e) dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004
"elettrico", sono sostituite dalle seguenti:
d) 1,2 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;
e) 1,8 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le lettere d) ed e) dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 "gas", sono sostituite dalle seguenti:
d) 1 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;
e) 1,4 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia che devono essere conseguiti dai distributori di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1, nel triennio 2010-2012, sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali:
f) 2,4 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2010;
g) 3,1 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2011;
h) 3,5 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2012.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere conseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale di cui all'art. 1, comma 2, nel triennio 2010-2012, sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le seguenti quantita' e cadenze:
f) 1,9 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2010;
g) 2,2 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2011;
h) 2,5 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2012.
5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono determinati, per gli anni successivi al 2012, gli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 e all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000.
6. A decorrere dal 2008, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel provvedere alla verifica di cui all'art. 11, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, rende noto l'ammontare dei titoli di efficienza energetica attestanti risparmi di energia elettrica e gas naturale, eventualmente eccedenti il rispettivo obiettivo quantitativo nazionale, che, alla data del 1° giugno di ciascun anno, risultano non annullati e ancora in possesso dei soggetti di cui alle lettere c) o d) dell'art. 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, cosi' come modificati dal presente decreto.
7. Qualora i risparmi di energia elettrica o gas naturale relativi alle quantita' di titoli eccedenti di cui al comma 6, superino il 5% dei rispettivi obiettivi quantitativi nazionali che devono essere conseguiti dalle imprese di distribuzione per l'anno a cui e' riferita la suddetta verifica, gli obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi vengono incrementati delle suddette quantita' eccedenti. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento, individua, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, l'eventuale nuova ripartizione degli obiettivi.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2013, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2012 o non siano stati previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non accetta nuove richieste di certificazione dei risparmi. La medesima Autorita' ritira, per gli anni successivi, i titoli generati dai progetti precedentemente realizzati, provvedendo ad assegnare ai soggetti titolari un contributo pari alla media delle transazioni di mercato registrate nel triennio 2010-2012 decurtata del 5%.

Art. 3.
Obiettivo assegnato a ciascuna impresa di distribuzione
1. La quota degli obiettivi di cui all'art. 2, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica, e' determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, determinata e comunicata annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso.
2. La quota degli obiettivi di cui all'art. 2, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di gas naturale, e' determinata dal rapporto tra la quantita' di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantita' di gas naturale distribuita sul territorio nazionale da soggetti di cui all'art. 1, comma 2, determinata e comunicata annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai fini della verifica di conseguimento dell'obiettivo di spettanza di ciascuna impresa di distribuzione, relativo all'anno precedente, il medesimo distributore puo' trasmettere titoli di efficienza energetica emessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 maggio 2013.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, sono abrogati: il comma 2 dell'art. 3 di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004, i commi 2 e 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 "elettrico", il comma 3 dell'art. 4 e il comma 4 dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 "gas".
5. La tabella A dell'allegato 1 al decreto ministeriale 20 luglio 2004 "gas" e' cosi' rinominata: "Tabella A - Interventi di riduzione dei consumi del gas naturale". La tabella A dell'allegato 1 al decreto ministeriale 20 luglio 2004 "elettrico" e' cosi' rinominata: "Tabella A - Interventi di riduzione dei consumi di energia elettrica".

Art. 4.
Modalita' di scambio dei titoli di efficienza energetica
1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, provvede ad organizzare, d'intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, un sistema per l'effettuazione delle contrattazioni di cui all'art. 10, comma 5, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 che registri quantita' e prezzi degli scambi.
2. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, trasmette un rapporto semestrale al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Regioni e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas circa l'andamento delle transazioni e, inoltre, segnala tempestivamente alle medesime Amministrazioni eventuali comportamenti, verificatisi nello svolgimento delle transazioni, che risultino non rispondenti ai principi di trasparenza, neutralita', correttezza e buona fede. Il gestore del mercato provvede a pubblicare il predetto rapporto sul proprio sito internet.

Art. 5.
Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica che ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 3, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al successivo comma 3 o dall'aggiornamento degli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 2, comma 7, ed informa il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il gestore del mercato elettrico dei titoli ricevuti e degli esiti della verifica.
2. In caso di inottemperanza, tenuto conto di quanto disposto ai precedenti commi, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas applica sanzioni in attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Gestore del mercato elettrico e alla regione o all'ente locale competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, qualora in ciascuno degli anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota dell'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, puo' compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali sanzioni si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua entro l'anno successivo.
4. Per le imprese di distribuzione con un numero di clienti finali compreso fra 50.000 e 100.000, la quota di obiettivo di competenza da conseguire per non incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2, e' ridotta al 25% limitatamente all'anno 2008.
5. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 11 e il comma 7 dell'art. 10 di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004.

Art. 6.
Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, i costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalita' di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 "elettrico" e del decreto ministeriale 20 luglio 2004 "gas" come modificati dal presente decreto, trovano copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica o gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali criteri tengono conto degli obiettivi di cui al presente decreto, del prezzo medio delle transazioni dei titoli di efficienza energetica, dell'evoluzione dei prezzi dell'energia, dei risultati conseguiti, delle conoscenze acquisite dall'Autorita' sui costi per la realizzazione dei progetti e della necessita' di offrire condizioni omogenee per la realizzazione dei progetti a tutti i soggetti di cui all'art. 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
2. E' abrogato l'art. 9, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004.

Art. 7.
Modalita' di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi

1. All'art. 8, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 e' aggiunta la seguente lettera:
d) tramite i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effetti-vamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo art. 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

Art. 8.
Monitoraggio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni e, successivamente, pubblica sul proprio sito internet un rapporto semestrale sull'andamento delle certificazioni dei risparmi energetici. Il rapporto contiene informazioni e statistiche e, in particolare, i dati circa le certificazioni dei risparmi effettuate, dettagliati per regione e divisi per ciascuna delle schede standardizzate e analitiche in vigore, nonche' un elenco delle certificazioni dei risparmi effettuate per interventi a consuntivo con i risparmi ottenuti o attesi.
2. Nell'ambito del rapporto di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'ENEA, di istituti universitari o di ricerca, provvede a quantificare i risparmi energetici equivalenti ai fini dell'adempimento agli obiettivi comunitari in tema di risparmio energetico.

Art. 9.
Modifiche al decreto ministeriale 22 dicembre 2006

1. Il comma 3, dell'art. 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e' sostituito dal seguente:
"3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti di cui all'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale elettrico, anche al fine di determinare le risorse per la copertura degli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dall'art. 13 dello stesso decreto ministeriale elettrico. Tali risorse sono a valere su quelle individuate dal comma 2. L'Autorita' provvede altresi' all'attuazione di quanto disposto all'art. 8, prevedendo che Cassa conguaglio proceda in modo automatico al trasferimento delle risorse a ciascuna regione e provincia autonoma qualora risultino verificate esclusivamente le condizioni richieste dal presente decreto.".
2. Il comma 2, dell'art. 4, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e' sostituito dal seguente:
"2. Le regioni e province autonome, qualora intendano realizzare le misure e gli interventi attraverso l'affidamento della gestione del servizio energetico, provvedono affinche' i soggetti aggiudicatari delle procedure ad evidenza pubblica siano titolati alla effettiva esecuzione delle relative misure ed interventi.".
3. I commi 1 e 2, dell'art. 7, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le singole regioni e province autonome comunicano al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la lista degli interventi rientrante nel quadro finanziario di cui all'art. 3, indicandone esclusivamente la precisa collocazione e la tipologia delle utenze energetiche interessate, oltreche' l'eventuale importo di cofinanziamento per ciascun intervento.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale elettrico, entro trenta mesi data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e province autonome attivano procedure ad evidenza pubblica, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'art. 4 del presente decreto. Nello stilare tali procedure, le regioni e province autonome tengono conto, per l'effettuazione della fase di analisi energetica, delle indicazioni tecniche contenute nell'allegato 1.".
4. Il comma 5, dell'art. 7, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e' abrogato.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio