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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Decreto 19 febbraio 2007
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(G.U. n. 47 del 26-2-2007)
Testo aggiornato al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26-9-2009
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge finanziaria
per il 2007 (di seguito: legge finanziaria 2007) e, in particolare:
- il comma 344, in forza del quale e' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a
carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi
ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 100.000 euro da
ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 345, in forza del quale e' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a
carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi
ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da
ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del
contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi
previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da
ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 347, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del
contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi
previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 30.000 euro da
ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 348, in forza del quale le detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e
347 sono concesse con le modalità di cui all'art. 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, e secondo le relative norme previste
dal regolamento attuativo di cui al decreto del Ministro delle finanze 18
febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, nonché secondo le ulteriori
condizioni previste nel medesimo comma 348;
- il comma 349, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro il 28 febbraio 2007, sono stabilite modalità di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 1 riguardante disposizioni
tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato adottato il regolamento
recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il
relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive
modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto che la tabella 3 della legge finanziaria 2007, alle colonne delle
"strutture opache orizzontali" riporta erroneamente un'inversione dei valori
relativi alle trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti";
Ritenuto che, in attesa della correzione del predetto errore, fosse opportuno
stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345,
limitatamente agli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre
comprensive di infissi, nonché di cui ai commi 346 e 347 della legge finanziaria
2007
Decreta:
Art. 1. Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi
seguenti.
2. Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui
all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi
che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle
tabelle di cui all'allegato C del presente decreto. Per gli interventi
realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve
essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo
2008.(*)
3. Per interventi
sull'involucro di edifici esistenti di cui all'art. 1, comma 345, della legge
finanziaria 2007, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache
verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato,
verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di
trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K, evidenziati nella tabella di cui
all'allegato D al presente decreto. Per interventi sull'involucro di edifici
esistenti realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unita' immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache
verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso
vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U,
espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.(*)
4. Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all'art. 1, comma
346, della legge finanziaria 2007, si intende l'installazione di pannelli solari
per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la
copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di
ricovero e cura, istituti scolastici e università.
5. Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di
cui all'art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli
interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonche', di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a
punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.(*)
6. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di
edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi
professionali(**).
6-bis. Per
coefficiente di prestazione di una pompa di calore (COP), si intende il rapporto
tra il calore fornito e l'elettricita' o il gas consumati, per una fonte e per
una uscita determinate cosi' come definito dalla decisione della Commissione
europea dell'8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per
l'assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica alle pompe di
calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas.(***)
6-ter. Per indice di efficienza energetica di una pompa di calore (EER), si
intende il rapporto tra la produzione di freddo e l'elettricita' o il gas
consumati, per una fonte e per una uscita determinate cosi' come definito dalla
medesima decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007.(***)
7. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
(*) N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
(**) N.d.R.: Comma così
modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26
ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 302 del 31-12-2007
(***) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 1 del Decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del
24-4-2008
Art. 2. Soggetti ammessi alla detrazione
1. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, la detrazione
dall'imposta sul reddito spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che
sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi
sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la
esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli
edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante
contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed e'
determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 la detrazione dall'imposta sul reddito
compete relativamente alle spese sostenute entro il periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2010. Nel caso in cui uno degli interventi di
cui all'art. 1, commi da 2 a 5, consista nella mera prosecuzione di interventi
appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del computo del
limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite
negli anni precedenti(*)
(*) N.d.R.: Comma così
modificato dall'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7
aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
Art. 3. Spese per le quali spetta la detrazione
1. La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di
cui all'art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli
elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere
provvisionali ed accessorie, attraverso:
1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti,
per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle
finestre comprensive degli infissi attraverso:
1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la
fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati
esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la
produzione di acqua calda attraverso:
1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche,
elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie
per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente
collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale
esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le
apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione, nonche', a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con
impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero, con impianti di climatizzazione
invernale di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
marzo 2008(*). Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli
relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di
distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo
e regolazione nonche' sui sistemi di emissione.
d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di
cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di
certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.
(*) N.d.R.: Periodo
aggiunto dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7
aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
Art. 4. Adempimenti
1. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per
gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:
a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la
rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi
articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione puo' essere: - sostituita da quella
resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate,
obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni; - esplicitata nella
relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del
consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi
dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni
competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla
denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26
della stessa legge.(*)
b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e,
comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero, per i soggetti con
periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre sessanta giorni
dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la
documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta
informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile
dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione puo' essere
inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice,
ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via
Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come
riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica.
1) copia dell'attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all'art.
5, comma 1, ovvero, copia dell'attestato di qualificazione energetica per i casi
di cui all'art. 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui
all'allegato A al presente decreto; l'attestato di certificazione energetica,
ovvero di qualificazione energetica, e' prodotto da un tecnico abilitato, che
puo' essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui alla lettera
a).
2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati
elencati nello schema di cui all'allegato E al presente decreto ai fini dell'attivita'
di monitoraggio di cui all'art. 11.
c) effettuare il
pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante
bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il
codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA,
ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e'
effettuato.
Tale condizione e' richiesta per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera
a);
d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la
documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di cui alla lettera b),
nonche' le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente
sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero
del bonifico postale, attraverso il quale e' stato effettuato il pagamento, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono
effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle
spese puo' essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli
interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all'art. 1117
del codice civile, va, altresi' conservata ed esibita copia della delibera
assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori
sono effettuati dal detentore, va altresi' conservata ed esibita la
dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.
1-bis. Per le spese
sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese
quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della
detrazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), c) e d), sono
tenuti a:
a) acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di
qualificazione energetica nei casi e con le modalita' di cui all'art. 5;
b) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso
il seguente sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile
2008, ottenendo ricevuta informatica:
1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero
nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui
all'allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che puo'
essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui al comma 1,
lettera a);
2. la scheda informativa di cui all'allegato E relativa agli interventi
realizzati ovvero, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, limitatamente
alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita'
immobiliari, e comma 4, concernente l'installazione di pannelli solari, la
scheda informativa di cui all'allegato F al presente decreto.(*)
1-ter. Esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione
sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la complessita' dei lavori
eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA
ai sensi del comma 1-bis, lettera b), la documentazione puo' essere inviata, in
copia, entro novanta giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA,
Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via
Anguillarese 301 - 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come
riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.(**)
1-quater. Il contribuente che non e' in possesso della documentazione di cui al
presente articolo, in quanto l'intervento e' ancora in corso di realizzazione,
puo' usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun
periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.(**)
2. Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unita' immobiliare, sia effettuato
piu' di un intervento fra quelli per i quali e' possibile fruire della
detrazione, la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b)(***), puo' avere
carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo
complessivo.
(*) N.d.R.: Lettera così sostituita dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26-9-2009
(**) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
(***) N.d.R.: Comma così
modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26
ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 302 del 31-12-2007
Art. 5. Attestato di certificazione e di qualificazione energetica
1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici e' prodotto,
successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e
metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento
antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a
partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'attestato di
certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, e' prodotto,
successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e
metodologie di cui all'art. 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano,
ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente
alla data dell'8 ottobre 2005.(*)
2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell'attestato di
certificazione energetica e' prodotto l'attestato di qualificazione energetica
predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo
schema riportato all'allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico
abilitato.
3 . Per gli interventi di cui all'art. 1, fino all'entrata in vigore dei
decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192(*), i calcoli per la determinazione
dell'indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto
previsto all'allegato I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e
successive modifiche e integrazioni. Successivamente i medesimi calcoli
saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all'art. 4,
comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto legislativo.(*)
4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, per questo ultimo
limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del
focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione
energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa
al calcolo di cui al comma 3, si puo' applicare la metodologia di cui
all'allegato B al presente decreto. Per gli interventi di cui all'art. 1,
comma 3, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008
laddove richiesto, e comma 5, limitatamente all'installazione di impianti aventi
una potenza nominale del focolare ovvero una potenza elettrica nominale non
superiore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica
ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo
di cui al comma 3, si puo' applicare la metodologia di cui all'allegato G al
presente decreto.(**)
4-bis. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 le attestazioni di cui al presente articolo non sono richieste per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari, e comma 4 concernente l'installazione di pannelli solari.(***)
(*) N.d.R.: Periodo
aggiunto dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del
26-9-2009
(**) N.d.R.: Periodo
aggiunto dall'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7
aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
(***) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
Art. 6. Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica di
edifici esistenti
1. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di
cui all'art. 1, comma 2, l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera
a), specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori
riportati nelle tabelle all'allegato C al presente decreto.
1-bis. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 2, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.(*)
(*) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
Art. 7. Asseverazione degli interventi sull'involucro di edifici
esistenti
1. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'art. 1,
comma 3, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica il
valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che,
successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono
inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell'allegato D
al presente decreto.
1-bis. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 3, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), riporta una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene nonche' i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008(*).
2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), sul rispetto degli specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, puo' essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti[, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformita' del prodotto.](**)
(*) N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
(**) N.d.R.: Periodo
soppresso dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del
26-9-2009
Art. 8. Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli
solari
1. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'art. 1,
comma 4, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica il
rispetto dei seguenti requisiti:
a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno
cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti
almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualita' conforme
alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che e' stata rilasciata da un laboratorio
accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975
e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro
dell'Unione europea o della Svizzera.(*)
d) che l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita' ai manuali
di installazione dei principali componenti.
2. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto
disposto al comma 1, lettere a) e c), puo' essere prodotto [la certificazione di qualita' del vetro solare [e delle strisce assorbenti](**), secondo le norme UNI
vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e](***) l'attestato di
partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto
beneficiario.
(*) N.d.R.: Lettera così sostituita dall'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 302 del 31-12-2007
(**) N.d.R.: Periodo soppresso dall'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n. 302 del 31-12-2007
(***) N.d.R.: Periodo
soppresso dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del
26-9-2009
Art. 9. Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale
1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione(*),
di cui all'art. 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera
a), specifica che:
a) sono installati generatori di calore a condensazione, ad aria o ad
acqua,(**) con rendimento termico
utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o
uguale a 93 + 2 log Pn, Dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza
utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn
maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra
regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti
ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.
2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale, di cui all'art. 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del
focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al
comma 1, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), reca le
seguenti ulteriori specificazioni:
a) che e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
c) che e' stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
2-bis. Per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a
bassa entalpia, di cui all'art. 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4,
comma 1, lettera a), specifica che:
a) per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di
prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di
climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai
pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato H e riferiti agli anni
2008-2009;
a-bis) Per i lavori
realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono
installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e,
qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un
indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi,
fissati nell'allegato I e riferiti all'anno 2009(°)
b) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2010 sono installate pompe di calore che[, oltre al rispetto dei
requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007,](°°) hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca
anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica
(EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I(°°°) e
riferiti all'anno 2010;
c) che il sistema di distribuzione e' messo a punto e equilibrato in relazione
alle portate.(***)
2-ter. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2-bis, qualora siano
installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocita'
(inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato H e allegato I(°°°) sono ridotti del 5%.»;
c) nel comma 4 le parole «inferiore a» sono sostituite dalle parole: «ovvero di
potenza elettrica nominale non superiore a»;
d) nel comma 4 dopo le parole «a bassa inerzia termica» sono inserite le
seguenti parole: «ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza
e degli impianti geotermici a bassa entalpia.(***)
3. Rientra nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 5, anche la
trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di
climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le
trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la
contabilizzazione del calore. E' escluso il passaggio da impianto di
climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici
ad impianti individuali autonomi.
4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW,
l'asseverazione di cui al comma 1 puo' essere sostituita da una certificazione
dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a
bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti[, corredata
dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della
normativa europea in materia di attestazione di conformita' del prodotto.](°°)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 8 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
(**) N.d.R.: Comma
così modificato dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224
del 26-9-2009
(***) N.d.R.: Comma
aggiunto dall'art. 8 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7
aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
(°) N.d.R.: Lettera aggiunta dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26-9-2009
(°°) N.d.R.: Periodo soppresso dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26-9-2009
(°°°) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26-9-2009
Art. 9-bis
Ripartizione della detrazione e trasferimento delle quote residue(*)
1. Il contribuente
opera irrevocabilmente la scelta
della ripartizione della detrazione, spettante, a partire dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2008, in un numero di quote annuali di pari importo non
inferiore a tre e non superiore a dieci, nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta.
2. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare
residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'art. 1,
commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal
cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona
fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la
fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente
all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi
l'acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui
ripartire la detrazione residua.
(*) N.d.R.: Articolo aggiunto dall'art. 9 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
Art. 9-ter
Interventi sulle strutture opache orizzontali realizzati nell'anno 2007(*)
1. I soggetti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, hanno sostenuto spese per interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica individuati nella tabella 3 allegata alla legge n. 296 del 2006, come modificata dall'art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono usufruire della detrazione di cui all'art. 1, comma 345, della citata legge n. 296, del 2006, fermi restando gli altri adempimenti richiesti, a condizione che inviino la documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) numeri 1 e 2, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta.
(*) N.d.R.: Articolo aggiunto dall'art. 9 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
Art. 10. Cumulabilita'
1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre
agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i
medesimi interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5.
2. L'incentivo di cui al presente decreto e' compatibile con la richiesta di
titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del
Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da regioni,
province e comuni.
2-bis. Ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante “Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” e successive modifiche e integrazioni.(*)
(*) N.d.R.: Comma
aggiunto dall'art. 1 del DM 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224
del 26-9-2009
Art. 11. Monitoraggio e comunicazione dei risultati
1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito a
seguito della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5,
l'ENEA elabora le informazioni contenute nei documenti di cui all'art. 4, comma
1, lettera b, numeri 1 e 2, e comma 1-bis, numeri 1 e 2(*) e trasmette
entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2008(*) al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 10 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
Art. 11-bis
Disposizioni finali(*)
1. I parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Per i lavori iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti all'art. 1, commi 344 e 345 della citata legge n. 296 del 2006. Per i lavori iniziati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i parametri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
(*) N.d.R.: Articolo aggiunto dall'art. 10 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
Roma, 19 febbraio 2007
p. Il Ministro
dell'economia e delle finanze Visco
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani
Allegato A
ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
(dati da riferire alla situazione successiva agli interventi)
Dati generali
(1) Ubicazione dell'edificio: ................................................................
(2) Anno di costruzione: ...................................................................
(3) Proprietà dell'edificio: ..................................................................
(4) Destinazione d'uso: ....................................................................
(5) tipologia edilizia: .........................................................................
Involucro edilizio
(6) Tipologia costruttiva: ...................................................................
(7) Volume lordo riscaldato V [m3]: ...................................................
(8) Superficie disperdente S [m2]: .....................................................
(9) Rapporto S/V [m-1]: ....................................................................
(10) Superficie utile [m2]: ................................................................
(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
(12) Anno d'installazione del generatore di calore: ....................................................................
Impianto di riscaldamento
(13) Tipo di impianto: ....................................................................
(14) Tipo di terminali di erogazione del calore: ....................................................................
(15) Tipo di distribuzione: ....................................................................
(16) Tipo di regolazione: ....................................................................
(17) Tipo di generatore: ....................................................................
(18) Combustibile utilizzato: ....................................................................
(19) Potenza nominale al focolare del generatore di calore [kW]: ..........................................
(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Dati climatici
(21) Zona climatica: ....................................................................
(22) Gradi giorno: ....................................................................
Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili, ove presenti
(23) Tipologia di sistemi per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili: ....................................................................
................................................................................................................................................................
Risultati della valutazione energetica
Dati generali
(24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate: ............................................................................................
................................................................................................................................................................
(25) Metodo di valutazione delle prestazione energetica utilizzato: .................................................................
................................................................................................................................................................
(26) Parametri climatici utilizzati: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Dati di ingresso
(27) Descrizione dell'edificio e della sua localizzazione e della destinazione d'uso:
...................................................................................................................................................................
....................................................................
Risultati
(28) Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale [kWh/anno]: ..............................................
(29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell'edificio [kWh/mq anno o
kWh/mc anno]: .............................................
(30) Pertinente valore limite dell'indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale
[kWh/mq anno o kWh/mc anno]: .............................................
Lista delle raccomandazioni
(31) Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi benefici:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Dati relativi al compilatore
(32) Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all'edificio in oggetto, data di nascita, iscrizione nell'albo professionale, residenza:
................................................................................................................................................................
Luogo e data
Timbro e firma del tecnico
NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A
(1) Ubicazione dell'edificio - definire l'indirizzo preciso dell'immobile con provincia, comune e CAP, oppure i dati catastali (codice comune, foglio, mappale subalterno).
(2) Dato da indicare ove disponibile
(3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale)
(4) Destinazione d'uso: secondo art. 3 D.P.R. 412/93.
(5) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell'edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande ....); nel caso di appartamento in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio ed il numero di unità immobiliari presenti; nel caso di unità immobiliari non residenziali facenti parte di un edificio: dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio.
(6) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell'immobile (es: muratura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, ecc.).
(7) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
(8) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l'esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V.
(10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.
(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili.
(12) Anno d'installazione del generatore di calore: indicare ove noto; se l'anno d'installazione coincide con l'anno di costruzione dell'edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data dell'ultima sostituzione.
(13) Indicare se trattasi di un impianto autonomo o impianto centralizzato. in quest'ultimo caso, indicare se esiste o meno una contabilizzazione del calore per singolo utente.
(14) Indicare se trattasi di: termosifoni, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc.
(15) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti, per piano, ecc.
(16) Indicare se la regolazione è effettuata con: valvole termostatiche, centralina programmabile, bruciatore modulante, ecc.
(17) Specificare se la caldaia è a condensazione o meno. nel caso in cui non sia a condensazione, indicare il rendimento al 100% della potenza nominale del focolare, riportato sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.
(18) Indicare se viene usato gas metano, gasolio, GPL, ecc.
(19) Riportare il dato come indicato sulla targhetta della caldaia, sul libretto di impianto o centrale, o sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.
(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull'impianto di riscaldamento.
(21) Zona climatica: come definita all'art. 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.
(22) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all'Allegato A del D.P.R. 412/93 e aggiornamenti, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.
(23) Tipologia di sistemi per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili: indicare e descrivere l'eventuale presenza di impianti per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili (fotovoltaici, solare termico, biomassa, solari passivi, ecc.).
(24) Richiamare, con riferimento all'allegato M del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, le norme tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell'indice di prestazione.
(25) Richiamare, con riferimento all'allegato I del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell'indice di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo del metodo semplificato di cui all'allegato B al presente decreto evidenziare l'applicazione delle Raccomandazioni CTI-R 03/3 ivi richiamate.
(26) Specificare i valori dei parametri climatici utilizzati per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell'indice di prestazione (Gradi giorno e temperatura esterna di progetto).
(27) Fornire una descrizione sintetica dell'edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di parametro esterno, tipo di copertura superiore, ecc.), dell'uso a cui è adibito.
(28) Indicare il risultato ottenuto sulla base dei riferimenti richiamati alle note 24, 25 e 26.
(29) E' il parametro ottenuto come da indicazioni della nota 28 diviso la superficie utile (nota 10) o il volume lordo riscaldato (nota 7).
(30) Indicare, in relazione all'ubicazione e alla tipologia dell'edificio, i pertinenti valori limiti previsti dall'allegato C, comma 1, del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06.
(31) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all'edificio e ai suoi impianti, specificando la tipologia, il costo indicativo ed il risparmio energetico atteso.
(32) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l'attestazione di qualificazione energetica.
ALLEGATO B
Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio
Si determina l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sulla base dei gradi giorno della località di insediamento dell'edificio e del suo rapporto di forma S/V attraverso l'utilizzo della tabella 1 dell'Allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: EPlim
Per ogni elemento edilizio, facente parte dell'involucro che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esistenza. La sommatoria di tali prodotti diviso la sommatoria delle superfici esterne fornisce la trasmittanza media globale propria dell'edificio Ug.
Ug = (S1 x U1) + (S2 x U2) + ............./S1+S2+S3.............
In relazione ai gradi giorno della località dove sorge l'edificio di individuano i valori limite delle trasmittanze, dalle tabelle 2, 3 e 4 dell'allegato C al D.Lgs. n. 192/05 si procede al calcolo della trasmittanza globale limite dell'edificio.
Ug.lim = (S1 x U1 lim) + (S2 x U2 lim) + ........../S1+S2+S3..............
Dal rapporto tra il valore delle due trasmittanze globali precedentemente calcolate si ottiene un coefficiente correttivo adimensionale (CC trasm.) che esprime lo scostamento tra la dispersione di calore dall'involucro dell'edificio da quella massima ammissibile per quella località.
CC trasm = Ug/Ug lim
Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si considera CC trasm = 1
Per l'impianto di riscaldamento si procede alla determinazione del rendimento termico utile alla potenza nominale (dato di targa) del generatore di calore installato nell'edificio (h).
Sulla base della potenza termica installata (Pn) si procede alla determinazione del corrispondente rendimento minimo ammissibile (
hlim) con la seguente formula:
hlim = 90+2 log.Pn
Dove il log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.
Con il rapporto tra o due rendimenti si determina il coefficiente correttivo adimensionale (CC) imp. che esprime lo scostamento del rendimento del generatore installato da quello di riferimento:
CC imp. = hlim/h
Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si prende:
CC imp. = 1
Con questi elementi si determina il coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC glob.), quale proodtto dei due coefficienti precedentemente calcolati:
CC glob. = CC trasm. x CC imp.
Attraverso il prodotto del coefficiente globale correttivo edificio-impianto (Cc glob.) per l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPlim), precedentemente determinato, si individua l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all'edificio per la sua certificazione energetica (EPi c):
EPi c = CC glob x EPi lim
Per l'applicazione della presente procedura si applicano le norme Uni vigenti. Nell'impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle Raccomandazione CTI-R 03/3 "Prestazioni energetiche degli edifici" Certificazione Energetica - Esecuzione della certificazione energetica - Dati relativi all'edificio - Appendice "A".
ALLEGATO C
Tabella 1.1. ed 2.1 di cui all'Allegato C, n. 1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311
Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme
Tabella 1.1. Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno
Rapporto di forma dell'edificio S/V |
Zona climatica |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
fino a 600 GG |
a 601 GG |
a 900 GG |
a 901 GG |
a 1400 GG |
a 1401 GG |
a 2100 GG |
a 2101 GG |
a 3000 GG |
oltre 3000 GG |
|
< 0,2 |
10 |
10 |
15 |
15 |
25 |
25 |
40 |
40 |
55 |
55 |
> 0,9 |
45 |
45 |
60 |
60 |
85 |
85 |
110 |
110 |
145 |
145 |
Tutti gli altri edifici
Tabella 2.1 Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno
Rapporto di forma dell'edificio S/V |
Zona climatica |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
fino a 600 GG |
a 601 GG |
a 900 GG |
a 901 GG |
a 1400 GG |
a 1401 GG |
a 2100 GG |
a 2101 GG |
a 3000 GG |
oltre 3000 GG |
|
< 0,2 |
2,5 |
2,5 |
4,5 |
4,5 |
7,5 |
7,5 |
12 |
12 |
16 |
16 |
> 0,9 |
11 |
11 |
17 |
17 |
23 |
23 |
30 |
30 |
41 |
41 |
I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell'edificio S/V, dove:
a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V;
b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
Per valori di S/V compresi nell'intervallo 0,2-0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.
Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame.
ALLEGATO D
Tabella dei valori limite della trasmittenza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m2K)
Zona climatica |
strutture opache verticali U (W/m2K) |
finestre comprensive di infissi U (W/m2K) |
A |
0,72 |
5,0 |
B |
0,54 |
3,6 |
C |
0,46 |
3,0 |
D |
0,40 |
2,8 |
E |
0,37 |
2,5 |
F |
0,35 |
2,2 |
ALLEGATO E
Scheda informativa per interventi di cui all'articolo 1, comma 344, 345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese:
Se persona fisica indicare: Codice Fiscale, Cognome, nome, comune e data di nascita, sesso;
Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare;
Se persona giuridica indicare: denominazione, partita IVA, Sede sociale
Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare: il codice fiscale del condominio e se il soggetto che trasmette la scheda informativa è l'amministratore o un condomino.
2. Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento:
Indicare l'ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP o dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno);
3. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:
Comma |
344 | 345 | 346 | 347 |
Pareti verticali
- Superficie m2
- Trasmittanza precedente - attuale W/m2K
- verso esterno o parti non riscaldate | Si | | No |
Pareti orizzontali o inclinate
- Tipo (Pavimenti, solai, falde tetto)
- Superficie m2
- Trasmittanza precedente - attuale W/m2K
- verso esterno o parti non riscaldate | Si | | No |
Infissi
- Tipologia esistente (Legno, alluminio, acciaio, materiali plastici, misto; tipo di vetro singolo, doppio a bassa emissione ....)
- Sostituzione infisso | Si | | No | se "si" indicare la nuova tipologia del telaio e del vetro
- Sostituzione vetro | Si | | No | se "si" indicare la nuova tipologia del vetro
- Superifcie mq totale vetro e telaio
- Trasmittanza attuale W/m2K
Solare termico
- Superficie netta m2.
- Tipo di installazione (tetto piano, falda....)
- Inclinazione %
- Orientamento |N| |S| |E| |O| |NE| |NO| |SE| |SO|
- Accumulo (litri) Accumulo sanitario (litri)
- Integrazione con riscaldamento | Si | | No |
- Integrazione con produzione di acqua calda sanitaria | Si | | No |
- Fluido di scambio (acqua, glicole, altro)
Climatizzazione invernale(*)
- Caldaia a condensazione e distribuzione a bassa temperatura/caldaia tradizionale/pompa di calore/impianto geotermico
- Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico kW/potenza elettrica assorbita/potenza termica nominale
- Potenza nominale al focolare del generatore termico costituito kW
- Integrazione con accumulo di calore | Si | | No |
- Tipo di accumulo calore: solare termico, cogenerativo, pompa di calore
- Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore
- Tipologia di contabilizzazione del calore prevista.
(*) N.d.R.: i termini riportati in corsivo sono stati aggiunti dall'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
4. Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento (kWh)
5. Costo dell'intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali (Euro):
6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro):
7. Costo delle spese professionali (Euro):
Data e firma del richiedente
Data e firma del tecnico compilatore
N.d.R.: Gli allegati F,G e H sono stati aggiunti dall'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 97 del 24-4-2008
ALLEGATO F
Scheda informativa per interventi di cui all'articolo 1, comma 345, limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e 346 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese:
- Se persona fisica indicare: Codice fiscale, Cognome, nome, comune e data di nascita, sesso;
- Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare;
- Se persona giuridica indicare: Denominazione, partita IVA, Sede sociale
- se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare il codice fiscale del condominio
2.Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento:
- Indicare l'ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP; oppure i dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno);
- Anno di costruzione;
- Destinazione d'uso;
- tipologia edilizia;
- Superficie utile;
3. Dati identificativi dell'impianto termico:
- tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti:
a) Caldaia ad acqua calda standard
b) Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura
c) Caldaia a gas a condensazione
d) Caldaia a gasolio a condensazione
e) Pompa di calore
f) Generatore aria calda
g) Scambiatore per teleriscaldamento
h) Altro
- combustibile utilizzato:
gas metano □ energia elettrica □ biomassa □ altro □
4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:
Comma 345 346
Infissi
Tipologia di telaio esistente prima dell'intervento:
□ legno □ PVC □ metallo, taglio termico □ metallo, no taglio termico □ misto
con tipo di vetro:
□ singolo □ doppio □ triplo □ a bassa emissione
Superficie complessiva vetro e telaio oggetto dell'intervento □ □ □ • □ m2
Tipologia di telaio dopo l'intervento:
□ legno □ PVC □ metallo, taglio termico □ metallo, no taglio termico □ misto
con vetro di tipologia:
□ doppio □ triplo □ basso emissivo
Solare Termico
- Superficie netta (o "Area di apertura", da certificato allegato al collettore) □ □ □ • □ m2
- Tipo di pannello: □ piani □ sotto vuoto
- Tipo di installazione (tetto piano, falda...)
- Accumulo (litri)
- Acqua calda dal pannello utilizzata per impianto di riscaldamento □ Sì □ No
- Acqua calda dal pannello utilizzata per usi igienico-sanitari □ Sì □ No
- Tipo di impianto integrato o sostituito:
boiler elettrico □
scaldacqua a gas/gasolio □
altro □
5. Costo dell'intervento di qualificazione energetica (Euro):
6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro)
Data e firma del richiedente
ALLEGATO G
Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio
Si determina il valore dei gradi del giorno della località: GG.
Per ogni elemento edilizio, facente parte dell'intervento che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna (S). La sommatoria di tali prodotti fornisce il coefficiente globale di trasmissione termica dell'edificio HT
HT = S1 x U1 + S2 x U2 + ...........
Il fabbisogno di energia termica dell'edificio, espresso in kWh, è ricavato dalla seguente formula:
QH = 0.024 x HT x GG
Per l'impianto di riscaldamento si determina il rendimento globale medio stagionale ηg come prodotto:
ηg = ηe x ηrg x ηd x ηgn
dove i rendimenti di emissione (ηe), regolazione (ηrg), distribuzione (ηd) e generazione (ηgn) sono ricavati con le modalità e i valori della Nota del presente allegato.
L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all'edificio per la sua certificazione energetica (EPi) può essere ricavato come:
EPi = (QH/Apav) / ηg
dove Apav è la superficie utile (pavimento) espressa in m2.
Per l'applicazione della presente procedura si applicano le norme UNI vigenti. Nell'impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle raccomandazioni CTI - R 03/3 e successive modifiche.
NOTA
Determinazione dei rendimenti parziali per il calcolo del rendimento globale medio stagionale
Questo metodo di calcolo è utilizzabile ai soli fini della procedura semplificata di cui al presente allegato
1. rendimento di emissione (ηe)
Radiatori |
0,94 |
Ventilconvettori |
0,95 |
Termoconvettori e bocchette aria calda |
0,92 |
Pannelli a pavimento |
0,96 |
Pannelli a soffitto e parete |
0,95 |
Altri |
0,92 |
2. Rendimento di regolazione (ηrg)
Radiatori |
0,94 |
Ventilconvettori |
0,95 |
3. Rendimento di distribuzione (ηd)
Impianti centralizzati con montanti di distribuzione |
0,92 |
Impianti centralizzati a distribuzione orizzontale |
0,94 |
Impianti autonomi |
0,96 |
Altre tipologie |
0,92 |
4. Rendimento di generazione (ηgn)
ηgn = Valore di base - F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6
dove i valori di base e i coefficienti riduttivi F sono ricavati, ove pertinenti, dalle successive tabelle in funzione della tipologia del generatore di calore e delle caratteristiche in Legenda
Legenda dei coefficienti riduttivi F
F1 |
Riduzione che tiene conto del rapporto medio fra la potenza del geenratore installato e la potenza di progetto richiesta |
F2 |
Riduzione per installazione all'esterno |
F3 |
Riduzione per camino di altezza maggiore di 10 m |
F4 |
Riduzione che tiene conto della temperatura media di caldaia |
F5 |
Riduzione in presenza di generatore monostadio |
F6 |
Riduzione che tiene conto della temperatura di ritorno in caldaia. |
Generatori di calore atmosferici tipo B classificati ##
Valore di base | F1 | F2 | F4 |
0,90 | -0,03 | -0,09 | -0,02 |
Generatori di calore a camera stagna tipo C per impianti autonomi classificati ***
Valore di base | F1 | F2 | F4 |
0,93 | -0,03 | -0,04 | -0,01 |
Generatori di calore a camera stagna tipo C per impianti autonomi classificati **
Valore di base | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
0,90 | -0,02 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 |
Generatori di calore a a gas a condensazione classificati****
Valore di base | F2 | F5 | F6 |
1,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 |
Generatori di aria calda a gas o gasolio con bruciatore ad aria soffiata o premiscelato, funzionamento on-off. Generatori di aria calda a gas a camera stagna con ventolatore nel circuito di combustione di tipo B o C, funzionamento on-off
Valore di base | F2 |
1,90 | -0,03 |
ALLEGATO H
PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE
1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno |
Ambiente esterno [°C] |
Ambiente esterno [°C]
|
COP |
COP |
20008-2009 |
2010 |
|||
aria/aria |
Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 |
3,8 |
3,9 |
aria/acqua |
Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
3,9 |
4,1 |
salamoia/aria |
Temperatura entrata: 0 |
Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 |
4,0 |
4,3 |
salamoia/acqua |
Temperatura entrata: 0 |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
4,0 |
4,3 |
acqua/aria |
Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12 |
Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 |
4,3 |
4,7 |
acqua/acqua |
Temperatura entrata: 10 |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
4,4 |
5,1 |
La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.
2. Valori mini dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno |
Ambiente esterno [°C] |
Ambiente esterno [°C]
|
EER |
EER |
20008-2009 |
2010 |
|||
aria/aria |
Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entr.: 24 |
Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19 |
3,3 |
3,4 |
aria/acqua |
Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entr.: 24 |
Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 |
3,4 |
3,8 |
salamoia/aria |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19 |
4,2 |
4,4 |
salamoia/acqua |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
Temperatura entrata: 27 Temperatura uscita: 19 |
4,2 |
4,4 |
acqua/aria |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19 |
4,2 |
4,4 |
acqua/acqua |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 |
4,6 |
5,1 |
La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.
2. Valori mini dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno |
Ambiente esterno [°C] |
Ambiente esterno [°C] (*)
|
COP |
COP |
20008-2009 |
2010 |
|||
aria/aria |
Bulbo secco all'entrata:7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Bulbo secco all'entrata: 20°C |
1,42 |
1,46 |
aria/acqua |
Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Temperatura all'entrata: 30°C (*) |
1,34 |
1,38 |
salamoia/aria |
Temperatura entrata: 0 |
Bulbo secco all'entrata: 20°C |
1,55 |
1,59 |
salamoia/acqua |
Temperatura entrata: 0 |
Temperatura all'entrata: 30°C (*) |
1,44 |
1,47 |
acqua/aria |
Temperatura entrata: 10 |
Bulbo secco all'entrata: 20°C |
1,57 |
1,60 |
acqua/acqua |
Temperatura entrata: 10 |
Temperatura entrata: 30°C (*) |
1,52 |
1,56 |
La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme:
EN 12309-2:2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.).
EN 14511:2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico
Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.
Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario-elettrico = 0,4.
(*) Δt: pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C
4. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è apri a 0,6 per tutte le tipologie
Allegato I
PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE
1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno |
Ambiente esterno [°C] |
Ambiente interno [°C] |
COP |
COP |
2009 |
2010 |
|||
aria/aria |
Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entr.: 15 |
3,8 |
3,9 |
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35kW |
Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
3,9 |
4,1 |
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35kW |
Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
3,7 |
3,8 |
salamoia/aria |
Temperatura entrata: 0 |
Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entr.: 15 |
4,0 |
4,3 |
salamoia/ acqua |
Temperatura entrata: 0 |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
4,0 |
4,3 |
acqua/aria |
Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12 |
Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata.: 15 |
4,3 |
4,7 |
acqua/acqua |
Temperatura entrata: 10 |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
4,4 |
5,1 |
La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella
2. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno |
Ambiente esterno [°C] |
Ambiente interno [°C] |
EER |
EER |
2008-2009 |
2010 |
|||
aria/aria |
Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24 |
Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entr.: 19 |
3,3 |
3,4 |
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35kW |
Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entr.: 24 |
Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 |
3,4 |
3,8 |
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35kW |
Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entr.: 24 |
Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 |
3,1 |
3,2 |
salamoia/aria |
Temperatura entrata:30 Temperatura uscita: 35 |
Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entr.: 19 |
4,2 |
4,4 |
salamoia/ acqua |
Temperatura entrata:30 Temperatura uscita: 35 |
Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 |
4,2 |
4,4 |
acqua/aria |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido entrata.: 19 |
4,2 |
4,4 |
acqua/acqua |
Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 |
Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 |
4,6 |
5,1 |
La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella
3. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno |
Ambiente esterno [°C] |
Ambiente interno [°C] (*) |
COP |
COP |
2008- 2009 |
2010 |
|||
aria/aria |
Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Bulbo secco all'entrata: 20° C |
1,42 |
1,46 |
aria/acqua |
Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 |
Temperatura entrata: 30° C (*) |
1,34 |
1,38 |
salamoia/aria |
Temperatura entrata: 0 |
Bulbo secco all'entrata: 20° C |
1,55 |
1,59 |
salamoia/ acqua |
Temperatura entrata: 0 |
Temperatura all'entrata: 30° C (*) |
1,44 |
1,47 |
acqua/aria |
Temperatura entrata: 10 |
Temperatura all'entrata: 20° C (*) |
1,57 |
1,60 |
acqua/acqua |
Temperatura entrata: 10 |
Temperatura all'entrata: 30° C (*) |
1,52 |
1,56 |
La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme:
EN 12309-2:2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.)
EN 14511:2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico
Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella
Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4.
(*)Δt: pompe di calore ad assorbimento 30-40° C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C
4. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie