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Decreto 31 luglio 2006
Ministero dello Sviluppo Economico. Modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi soggetti ad obbligo di scorta.
(GU n. 242 del 17-10-2006)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un
programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da
realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ed, in particolare gli
articoli 8 e 9 che istituiscono l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998,
recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968,
che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea di mantenere
un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, concernente l'attuazione
alla direttiva comunitaria 98/93/CE sulle scorte petrolifere di riserva e
l'adeguamento di esse anche al programma internazionale per l'energia e in
particolare, l'art. 4, comma 3, e l'art. 9, che demandano ad apposito
provvedimento amministrativo rispettivamente la disciplina delle
contabilizzazioni dei prodotti petroliferi nel riepilogo statistico delle scorte
nonche' la disciplina delle possibilita' di conversione e sostituzione tra
prodotti e dei trasferimenti degli stessa e la fissazione delle modalita' di
trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei
dati relativi al costo delle scorte;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre 2002, n.
16995, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 2003 con il quale si e'
data attuazione al disposto degli articoli 4, comma 3, e 9 del decreto
legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
Visto l'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 16995, che attribuisce al
Ministero delle attivita' produttive, ora Ministero dello sviluppo economico la
facolta' di sospendere la validita' delle sostituzioni tra prodotti finiti e
delle conversioni in materia prima, qualora cio' sia richiesto da particolari
difficolta' di approvvigionamento e o reperimento sul mercato dei prodotti
appartenenti alle tre categorie;
Considerate le mutate condizioni del mercato petrolifero nazionale ed
internazionale che registra un incremento progressivo dei consumi di prodotti di
II categoria a fronte di una consistente diminuzione del consumo di prodotti di
III categoria;
Considerato che il sistema di flessibilita' operative per il mantenimento delle
scorte stabilito con il decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 16995, tra le
quali segnatamente le possibilita' di sostituzione tra i diversi prodotti da
detenere a scorta, non appare adeguato a garantire il livello minimo degli
stoccaggi pari a novanta giorni di consumo previsto dalla sopra citata direttiva
comunitaria 98/93/CE;
Ritenuta la necessita' di procedere alla revisione delle procedure previste per
il mantenimento delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche alla disciplina delle sostituzioni fra prodotti petroliferi
1. L'art. 7, lettera b), del decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 settembre 2002, n. 16995, disciplinante le modalita' di conversione tra
categorie di prodotti e materie prime e di sostituzione tra categorie di
prodotti e' modificato come segue:
B. Le scorte derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni e
lavorazioni per conto di committenti esteri della I categoria possono essere
sostituite, entro il limite del 20% dell'obbligo imposto, con pari quantita' di
prodotti finiti appartenenti alle altre due categorie; le scorte di categoria
III sono sostituibili entro il limite massimo del 30% dell'obbligo imposto, con
pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre due categorie.
Le scorte derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni e lavorazioni
per conto di committenti esteri della II categoria possono essere sostituite con
pari quantita' di prodotti finiti appartenenti alle altre due categorie secondo
le modalita' indicate di seguito:
- a decorrere dal 1° ottobre 2006 e sino al 31 dicembre 2006 entro il limite del
15% dell'obbligo imposto;
- a decorrere dal 1° gennaio 2007 entro il limite del 10% dell'obbligo imposto.
2. Con provvedimento della competente Direzione generale per l'energia e le
risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico potranno essere
stabilite variazioni delle percentuali sopraindicate in relazione all'andamento
delle rilevazioni delle giacenze di prodotti petroliferi.
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. Restano invariate tutte le altre clausole e condizioni previste dal
decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre 2002, n. 16995.
2. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2006
Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2006 Ufficio di controllo atti
Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 109