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Decreto 14 dicembre 2006
Ministero dello sviluppo economico.
Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2007,
dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a.
(G.U. n. 1 del 2-1-2007)
IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni
(di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 3,
comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e
delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta
da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a.;
Visti altresi' gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del decreto legislativo
n. 79/1999, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore
della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarita' e delle funzioni da
parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1°
aprile 2000;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del decreto
legislativo n. 79/1999, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori
nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle
attivita' produttive 10 dicembre 2001;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente
l'assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei
clienti vincolati da parte della societa' Acquirente Unico a decorrere dal 1°
gennaio 2004 e direttive alla medesima societa', ed in particolare l'art. 3,
relativo alle modalita' di approvvigionamento previste al fine di assicurare la
copertura della domanda minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento,
tra cui rientra la partecipazione della stessa societa' alle procedure per
l'assegnazione di capacita' produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di
cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, secondo modalita'
e quote di capacita' produttiva stabilite con decreto del Ministro delle
attivita' produttive;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 199 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del
30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del testo integrato della
disciplina del mercato elettrico e l'assunzione di responsabilita' del Gestore
del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico a decorrere
dall'8 gennaio 2004;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: il decreto
legislativo n. 387/2003);
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri,
modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione
della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma
1, lettera a), secondo il quale beni, rapporti giuridici e personale afferenti
alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3,
del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' le attivita' correlate di cui al
decreto legislativo n. 387/2003, rimangono in capo al Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. anche a seguito dell'unificazione della proprieta'
e della gestione della rete;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004)
concernente il riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 28
novembre 2005 n. 248/2005, recanti misure urgenti in materia di passaggio al
mercato libero dell'energia elettrica;
Visto il regolamento, applicato dal Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a.,
per la disciplina del trasferimento dei diritti relativi all'acquisto
dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999, (cosiddetti diritti CIP n. 6/1992) assegnati per l'anno 2006, tra
Acquirente Unico S.p.a. e il mercato libero, nel caso di passaggio dei clienti
finali dal mercato vincolato al mercato libero e viceversa, approvato dal
Ministero delle attivita' produttive con nota del 12 maggio 2006, ai sensi
dell'art. 3, comma 6, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 5
dicembre 2005;
Visto che, a decorrere
dal 1° ottobre 2006, il Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. ha cambiato
denominazione sociale in Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. (di seguito:
Gestore dei servizi elettrici) e che in capo a detto soggetto, rimangono tra
l'altro le funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n.
79/1999; Vista la lettera del Gestore del mercato elettrico S.p.a. del 7
novembre 2006, prot. n. 2212, con cui sono fornite indicazioni sul prezzo medio
di mercato dell'energia elettrica scambiata nel sistema delle offerte;
Vista la lettera del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. del 7 novembre
2006, prot. n. 12770, con cui si indica in 5.400 MW la capacita' produttiva
relativa all'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto
legislativo n. 79/1999 assegnabile per l'anno 2007;
Vista la lettera di Acquirente unico S.p.a. del 30 novembre 2006, prot. n. 1556,
con cui e' stato trasmesso il rapporto di previsione del mercato vincolato per
gli anni 2007, 2009 e 2009;
Considerato che, ai sensi
delle disposizioni della legge n. 239/2004, dal 1° luglio 2004 hanno diritto
alla qualifica di cliente idoneo tutti i clienti finali non domestici e che dal
1° luglio 2007 tutti i clienti finali sono idonei e hanno diritto di recedere
dal preesistente contratto di fornitura e, qualora tale diritto non sia
esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita
dall'Acquirente Unico S.p.a.;
Considerato che, in base a quanto comunicato dal Gestore del mercato elettrico
S.p.a. con la citata lettera 7 novembre 2006, il prezzo medio di mercato
dell'energia elettrica, calcolato come media aritmetica nel periodo 1° gennaio
2006 - 8 novembre 2006, e' risultato pari a 73,16 euro/MWh;
Considerato che, sul mercato dell'energia a termine, la fornitura di energia
elettrica di tipo «baseload» per l'anno 2007 evidenzia una generale tendenza in
diminuzione dei prezzi;
Considerato che le
attuali previsioni sull'andamento, per l'anno 2007, dei prezzi dei combustibili
utilizzati per la produzione di energia elettrica mostrano la tendenza ad una
riduzione degli stessi rispetto ai valori dell'anno 2006;
Considerato che, ai fini del collocamento nel sistema delle offerte dell'energia
elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, non e'
rilevante distinguere tra l'energia derivante da capacita' programmabile e
quella derivante da capacita' non programmabile e che, pertanto, cosi' come gia'
effettuato nelle modalita' di assegnazione adottate per l'anno 2006, potranno
essere adottate modalita' omogenee per il collocamento dell'energia
complessivamente nella disponibilita' del Gestore dei servizi elettrici;
Ritenuto necessario prevedere la partecipazione alla procedura di assegnazione
della citata energia dell'Acquirente nico S.p.a., nella funzione di garante
della fornitura dei clienti vincolati e dei clienti finali che non esercitano il
diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia
elettrica;
Ritenuto necessario prevedere, anche per l'anno 2007 il trasferimento dei
diritti assegnati tra il mercato libero e Acquirente Unico S.p.a., nel caso di
passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero, mediante
applicazione delle medesime modalita' adottate nel corso dall'anno 2006;
Ritenuto opportuno, nella ripartizione iniziale dei diritti tra mercato libero e
mercato vincolato, tenere conto del tasso di riduzione dei consumi del mercato
vincolato registrato nel 2006 e delle stime fornite dall'Acquirente Unico
riguardo al perimetro del mercato vincolato nel 2007, ferma restando l'operativita'
del meccanismo di trasferimento dei diritti assegnati di cui al punto
precedente;
Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo
medio dell'energia elettrica come risultante dal sistema delle offerte di cui
all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, mantenendo rispetto a tale prezzo
condizioni di approvvigionamento vantaggiose, senza incidere in maniera
rilevante sulle tariffe;
Ritenuto opportuno che il prezzo di cessione sopra definito sia aggiornato in ragione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003;
Ritenuto necessario, al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno, prevedere che i gestori di rete, in cui ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione, forniscano tempestivamente le certificazioni necessarie per gli adempimenti del Gestore dei servizi elettrici secondo le modalita' individuate dal medesimo Gestore;
Ritenuto opportuno
prevedere analoghe modalita' di attuazione, per quanto previsto dall'art. 3,
comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 relativamente alla cessione, da
parte del Gestore dei servizi elettrici dell'energia elettrica ritirata ai
sensi del comma 3, dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' di
quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del
titolo IV, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al Gestore
medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato;
Ritenuto opportuno integrare le modalita' di gestione delle unita' CIP n. 6/1992
consentendo al Gestore dei servizi elettrici di operare nei mercati dell'energia
e dei servizi, in modo da ridurre gli oneri connessi alla gestione dell'energia
elettrica ritirata ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e
integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), integrate dai
commi seguenti.
2. «Acquirente unico» e' la societa' Acquirente unico S.p.a., di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999.
3. «Assegnatario» e' il
soggetto che acquisisce la disponibilita' di una quota parte dell'energia
elettrica disponibile.
4. «Autorita» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai
sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. «Gestore del mercato» e' la societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. di
cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999.
6. «Gestore dei servizi elettrici» e' la societa' Gestore dei servizi elettrici
- GSE S.p.a., come chiamata a seguito del cambio di denominazione del Gestore
del sistema elettrico - GRTN S.p.a.
7. «Mercato elettrico» e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto
legislativo n. 79/1999.
8. «Punto di prelievo» e' il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata
dalla rete con obbligo di connessione di terzi.
Art. 2.
Energia elettrica assegnabile
1. Il Gestore dei servizi elettrici, sulla base degli impegni assunti dai
produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non
programmabili, definisce la quantita' totale di energia elettrica per l'anno
2007 da acquisire ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000.
2. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' ceduta agli operatori tramite
procedure di assegnazione, effettuate dal Gestore dei servizi elettrici entro il
31 dicembre 2006, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3.
3. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' destinata:
a) per una quota pari al 35% all'Acquirente unico per la fornitura al mercato
dei clienti vincolati;
b) per una quota pari al 65% ai clienti idonei del mercato libero.
4. I clienti idonei, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione di
cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi nel mercato dei clienti
vincolati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999.
Art. 3.
Procedura di assegnazione
1. Ai fini dell'espletamento della procedura di assegnazione dell'energia
elettrica di cui al comma 2 dell'art. 2, il Gestore dei servizi elettrici
pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data
fissata per le assegnazioni, un apposito bando con descrizione particolareggiata
della procedura di assegnazione.
2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte degli
operatori, sono avanzate in base al consumo medio annuo di energia elettrica,
con modalita' coerenti a quelle di cui al punto 4 della deliberazione dell'Autorita'
n. 248/2005, registrato nel corso degli ultimi dodici mesi disponibili, come
certificato dal gestore di rete nella quale ha sede il punto di prelievo
dell'operatore medesimo. In mancanza di detta certificazione e' temporaneamente
valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui
al comma 1, un'autocertificazione da parte dell'operatore.
3. Il Gestore dei servizi elettrici assegna, in termini di valore orario
costante per tutte le ore dell'anno 2007, l'energia elettrica di cui all'art. 2,
comma 1, tenendo conto delle quote di cui al medesimo art. 2, comma 3, sulla
base delle singole richieste avanzate dagli operatori ovvero, nel caso in cui la
richiesta complessiva sia superiore alla quantita' assegnabile, secondo quote di
energia elettrica proporzionalmente ridotte.
4. Il prezzo di
assegnazione, per il primo trimestre dell'anno 2007, e' pari a 64 euro/MWh ed e'
adeguato in corso d'anno, con modalita' indicate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale,
dell'indice dei prezzi, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle
attivita' produttive 19 dicembre 2003.
5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione, il Gestore dei
servizi elettrici e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per
differenza che impegna, con riferimento all'energia assegnata:
a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per
quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai
sensi del comma 3;
b) il Gestore dei servizi elettrici a corrispondere a ciascun operatore
assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia
elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza
tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4,
se detta differenza e' positiva;
c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al Gestore dei servizi
elettrici, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia
elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza
tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4,
se detta differenza e' negativa.
6. Il Gestore dei servizi elettrici adotta le regole che disciplinano il
trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato libero e l'Acquirente unico
S.p.a., secondo modalita' analoghe a quelle in vigore per l'anno 2006, nel caso
di passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero, e le
trasmette al Ministero dello sviluppo economico.
7. I gestori di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dei singoli
operatori che avanzano richiesta di assegnazione sono tenuti a fornire la
certificazione di cui al comma 2, secondo modalita' individuate dal Gestore dei
servizi elettrici, in tempi utili al fine di minimizzare le revoche e le
riassegnazioni in corso d'anno.
Art. 4.
Controlli, revoca di diritti e sanzioni
1. Il Gestore dei servizi elettrici provvede ad effettuare controlli sulla
veridicita' dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni di cui
all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso
nonche' quelle dell'Acquirente unico e dei distributori.
2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta:
a) l'annullamento, nei
confronti degli operatori assegnatari, dei diritti delle assegnazioni di cui
all'art. 3, alle corrispondenti condizioni economiche di assegnazione;
b) la riassegnazione, da parte del Gestore dei servizi elettrici, con le
medesime procedure di cui all'art. 3, dell'energia resasi disponibile a seguito
dell'annullamento dei diritti di cui alla precedente lettera a);
c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autorita' nei confronti degli
operatori cui sono stati revocati i diritti delle assegnazioni.
3. Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 21 novembre 2000, il Gestore del sistema elettrico comunica al
Ministero dello sviluppo economico lo stato di avanzamento delle iniziative
connesse all'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto
legislativo n. 79/1999, con particolare riferimento alla nuova potenza entrata
in esercizio e alle quantita' complessive di energia prodotta.
Art. 5.
Copertura dei costi
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al
fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei servizi
elettrici, l'Autorita' include negli oneri di sistema i costi e i ricavi del
Gestore dei servizi elettrici derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3,
comma 5, lettere b) e c).
2. Al fine di ridurre gli oneri di cui al comma 1, l'Autorita' introduce le
disposizioni necessarie per integrare l'operativita' del Gestore dei servizi
elettrici nei mercati dell'energia e dei servizi, organizzati dal Gestore del
mercato elettrico S.p.a., per la cessione dell'energia elettrica di cui
dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla
prima data tra quella di pubblicazione sul sito internet del Ministero dello
sviluppo economico e quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 dicembre 2006
Il Ministro: Bersani