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Decreto 11 aprile 2006
Ministero delle Attivitą Produttive. Procedure per il rilascio dell'esenzione del diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione, e ai loro potenziamenti e per il riconoscimento dell'allocazione prioritaria della nuova capacita' di trasporto realizzata in Italia, in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea.
(GU n. 109 del 12-5-2006)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il decreto
legislativo n. 164/00);
Visto l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
giugno 2003, che all'art. 22 stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del
sistema del gas, ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali
di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito
richiamati come: «interconnettori»), impianti di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su
richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonche'
dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni, specificate nella
stessa direttiva;
Viste le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla
Commissione europea in data 6 giugno 2003;
Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la
legge n. 239/04), che stabilisce che le imprese che investono, direttamente o
indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori tra le reti
nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete
di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo
di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle
infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della
concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono
richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;
Visto che lo stesso art. 1, comma 17, stabilisce che:
a) l'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni
e per una quota di almeno l'ottanta per cento della nuova capacita', dal
Ministero delle attivita' produttive (di seguito: il Ministero), previo parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita),
nonche', in caso di realizzazione di nuovi interconnettori, previa consultazione
delle autorita' competenti dello Stato membro interessato;
b) con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono definiti i principi
e le modalita' per il rilascio delle esenzioni di cui sopra, nel rispetto di
quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia;
Visto l'art. 1, comma 18, della legge n. 239/04, che stabilisce che i soggetti
che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove
infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti
all'membri dell'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas
naturale o nel potenziamento delle capacita' di trasporto degli stessi gasdotti
esistenti, hanno diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete
nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della
corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia di una quota delle capacita'
di trasporto pari ad almeno l'ottanta per cento delle nuove capacita' di
importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, in base
alle modalita' di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite
dall'Autorita', e che tale diritto e' accordato dal Ministero, previo parere
dell'Autorita', che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente;
Vista la comuncazione in data 16 marzo 2005 della Commissione europea relativa
alle modalita' di notifica delle esenzioni rilasciate ai sensi dell'art. 22
della direttiva 2003/55/CE;
Visto il Regolamento n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28
settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del
gas naturale;
Ritenuto opportuno, emanare un unico decreto ministeriale in applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi 17 e 18, dell'art. 1 della legge n.
239/2004, per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell'esenzione o il
riconoscimento del diritto di allocazione prioritaria, relativamente alla
realizzazione di interconnettori, di gasdotti di interconnessione con Stati non
appartenenti all'membri dell'Unione europea e di terminali di rigassificazione,
o di loro potenziamenti, rinviando a un successivo provvedimento:
a) la disciplina relativa ai casi di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas
naturale e del potenziamento degli stoccaggi
esistenti;
b) i principi e le modalita' per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti,
conseguente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/04, e
al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di
capacita' di trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge;
c) i criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema, ai sensi
dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/04, in base ai quali l'Autorita'
definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacita'
relative alle infrastrutture di cui al comma 17 e le conseguenti modalita' per
l'accesso alla rete nazionale di trasporto, nonche' le procedure per
l'assegnazione della residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti
di ingresso della rete nazionale dei gasdotti nei casi di cui al comma 18.
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i principi e le modalita', ai sensi
dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/04 e nel rispetto di quanto previsto
dalle disposizioni comunitarie in materia, per il rilascio di un'esenzione, per
la capacita' di nuova realizzazione, dalla disciplina che prevede il diritto di
accesso dei terzi alle infrastrutture, alle imprese che investono, direttamente
o indirettamente, nella realizzazione di un nuovo interconnettore tra le reti
nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete
di trasporto italiana o nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto, o in significativi potenziamenti
delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere
lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas
naturale.
2. Il presente decreto stabilisce altresi' i principi e lemodalita' per
accordare ai soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella
realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione internazionale con
Stati non membri dell'Unione europea o in significativi potenziamenti delle
capacita' degli stessi gasdotti esistenti, ai fini dell'importazione in Italia
di gas naturale, il diritto, nei corrispondenti punti di ingresso alla rete
nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria, nel conferimento della
corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia, di una quota delle
capacita' di trasporto pari ad almeno l'ottanta per cento delle nuove capacita'
di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, ai
sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 239/04.
Art. 2.
Modalita' di presentazione della domanda per il rilascio dell'esenzione o per il
riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria.
1. La domanda di esenzione e' presentata:
a) nel caso dei terminali di rigassificazione, dal soggetto che realizza
l'infrastruttura;
b) nel caso di un interconnettore, dal soggetto che realizza il gasdotto o, in
via subordinata, dagli importatori che dimostrino di finanziare direttamente o
indirettamente il gasdotto mediante la sottoscrizione di contratti di trasporto
a lungo termine.
2. La domanda per il riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria, nel
caso di gasdotti di interconnessione con Stati non membri dell'Unione europea,
e' di norma presentata dagli importatori che dimostrino di finanziare il
gasdotto direttamente o indirettamente mediante la sottoscrizione di contratti
di trasporto a lungo termine.
3. La domanda e' inviata in bollo al Ministero, Direzione generale per l'energia
e le risorse minerarie, corredata della seguente documentazione, sottoscritta
dal legale rappresentante, di cui una copia in lingua inglese:
a) indicazione della quota della nuova capacita' e del periodo per i quali e'
richiesta l'esenzione o il diritto all'allocazione prioritaria. La quota puo'
essere modulabile nel tempo, fermo restando quanto stabilito all'art. 1, comma
17, della legge n. 239/04;
b) descrizione del progetto dell'infrastruttura;
c) indicazione, nei casi di cui al comma 1, dei soggetti, se diversi dal
soggetto richiedente l'esenzione, che sottoscrivendo contratti di trasporto o
rigassificazione di lungo periodo, contribuiscono al finanziamento della nuova
infrastruttura;
d) indicazione dello stato degli accordi commerciali e dei criteri economici per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto o di rigassificazione relativamente alla quota per la quale si chiede l'esenzione o il diritto di allocazione prioritaria;
e) piano economico e finanziario per la realizzazione del progetto, evidenziando gli eventuali rischi di investimento e le modalita' previste per sostenere i costi necessari, indicando le eventuali agevolazioni o contributi ottenuti, richiesti o che si intende richiedere, e con la valutazione della redditivita' dell'investimento tramite analisi di sensibilita';
f) capacita' tecnica e finanziaria dei soggetti richiedenti l'esenzione o il
diritto di allocazione prioritaria e di quelli preposti alla realizzazione e
all'esercizio dell'infrastruttura;
g) modalita' previste per l'approvvigionamento del gas, con indicazione delle
nuove fonti o direttrici di approvvigionamento;
h) indicazione degli accordi sottoscritti o in corso di negoziazione con i
Governi interessati o con i gestori delle infrastrutture all'estero esistenti o
previste necessarie per consentire l'approvvigionamento di gas naturale dal
luogo di produzione;
i) nei casi di cui al comma 1, l'impegno ad avviare i lavori nei tempi previsti
e a comunicare al Ministero e all'impresa maggiore di trasporto eventuali
motivati ritardi, anche a seguito di ricorsi in sede amministrativa, entro
trenta giorni dalla data in cui il soggetto richiedente ne sia venuto a
conoscenza, nonche' l'impegno, dopo la data di avvio dei lavori, a realizzare la
nuova infrastruttura nel rispetto dei tempi previsti e secondo le condizioni
indicate nella descrizione del progetto di cui alla lettera b), salvo eventuali
varianti o proroghe motivate e preventivamente autorizzate;
j) nei casi di cui al comma 2, una dichiarazione, rilasciata dal soggetto che
realizzera' l'infrastruttura di interconnessione, relativa all'impegno ad
avviare i lavori nei tempi previsti e a comunicare al Ministero e all'impresa
maggiore di trasporto eventuali motivati ritardi entro trenta giorni dalla data
in cui il soggetto che realizza l'opera ne sia venuto a conoscenza, nonche'
all'impegno a realizzare la nuova infrastruttura nel rispetto dei tempi previsti
e secondo le condizioni indicate nel progetto preliminare di cui alla
lettera b), salvo eventuali varianti;
k) relazione attestante il rispetto delle seguenti condizioni:
(i) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la
sicurezza degli approvvigionamenti;
(ii) il livello di rischio connesso all'investimento deve essere tale che
l'investimento non verrebbe effettuato senza la
concessione di una esenzione;
(iii) l'infrastruttura deve essere di proprieta' e gestita da una persona fisica
o giuridica separata, quanto meno sotto il profilo della forma giuridica, dai
gestori di sistemi nei qualicui sistemi l'interconnettore o il terminale di
rigassificazione sara' realizzato;
(iv) gli oneri devono essere a carico degli utenti delle infrastrutture oggetto
di esenzione o dei soggetti che usufruiscono del diritto all'allocazione
prioritaria;
(v) l'esenzione o il riconoscimento del diritto di allocazione prioritaria non
deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno
del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura
e' collegata;
l) copia delle autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione
dell'infrastruttura o del suo potenziamento, ad eccezione del caso in cui per
tali infrastrutture siano sottoscritti accordi interministeriali o governativi
con gli Stati interessati in relazione alla loro realizzazione e a supporto
della richiesta di esenzione.
4. Nel caso la domanda sia presentata da un soggetto importatore, la
documentazione di cui alle lettere da b) a l), per la parte di pertinenza del
soggetto che realizza l'infrastruttura, e' predisposta da parte di quest'ultimo
ed inserita in un plico sigillato, unitamente ad una dichiarazione del legale
rappresentante che ne attesta la veridicita', ai fini della consegna al
Ministero da parte del soggetto importatore all'atto della domanda.
5. Copia della domanda e della documentazione e' inviata contestualmente all'Autorita'.
6. Nei casi in cui la documentazione richiesta sia gia' in possesso
dell'Amministrazione, il richiedente puo' fare riferimento ad essa, fatta salva
la presentazione dei relativi aggiornamenti o integrazioni e in ogni caso la
presentazione della documentazione integrale in lingua inglese.
Art. 3.
Descrizione del progetto dell'infrastruttura
La descrizione del progetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) deve
comprendere:
a) localizzazione dell'infrastruttura, anche in relazione al mercato italiano ed
europeo del gas naturale e alle altre infrastrutture esistenti o previste;
b) descrizione delle ulteriori infrastrutture all'estero esistenti o previste
necessarie per consentire l'approvvigionamento di gas naturale dal luogo di
produzione;
c) descrizione delle opere connesse sul territorio a giurisdizione italiana, a
monte del punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti;
d) descrizione dell'infrastruttura e relative prestazioni;
e) tempi di realizzazione e fasi di attuazione del progetto;
f) indicazione della capacita' marginale realizzabile, anche in fasi successive,
con stima dei relativi costi e tempi di
realizzazione, specificando gli eventuali vincoli tecnici ed economici per la
sua realizzazione, anche relativi alle infrastrutture in territorio estero di
cui alla lettera b).
Art. 4.
Capacita' tecniche e finanziarie
1. Per quanto riguarda la capacita' tecnica, i soggetti richiedenti
l'esenzione o il riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria e, se
diversi da questi, i soggetti che realizzano l'infrastruttura o il suo
potenziamento, devono fornire copia autentica dello statuto e dell'atto
costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o statuto
e atto costitutivo in traduzione giurata, e specifica dei legali rappresentanti
e relative deleghe, nel caso di societa' aventi sede all'estero.
2. Dall'oggetto sociale della societa' deve risultare il rispetto di quanto
stabilito all'art. 21 del decreto legislativo n. 164/00.
Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, nonche' l'elenco delle attivita' svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di societa' di piu' recente costituzione, potranno essere forniti elementi relativi alla struttura societaria delle societa' controllanti o del gruppo societario d'appartenenza.
3. Nei casi in cui i richiedenti intendano, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 164/00 e delle disposizioni di cui agli articoli 9, 13, 15 e 22 della direttiva 2003/55/CE, costituire una apposita societa' separata per la gestione dell'infrastruttura oggetto di esenzione, possono darne indicazionere tale soggetto nella richiesta dell'esenzione, specificando modalita' e tempi per la sua costituzione. La validita' dell'esenzione e' in tale caso subordinata alla costituzione della suddetta societa' entro un termine stabilito dal Ministero all'atto del rilascio dell'esenzione stessa, che dovra' comunque avvenire prima del rilascio dell'esenzione stessa.
4. Per quanto riguarda le capacita' finanziarie, deve essere presentata dai
soggetti di cui al comma 1 idonea documentazione, tra cui copia dei bilanci
degli ultimi tre anni, dalla quale risulti l'effettiva capacita' del richiedente
di condurre l'iniziativa. In caso contrario dovranno essere fornite opportune
analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre societa'
controllanti o collegate con la societa' richiedente o mediante dichiarazioni di
affidabilita' da parte di una primaria banca in relazione all'impegno
finanziario del progetto.
Art. 5.
Modalita' e termini di rilascio dell'esenzione o di riconoscimento del diritto
all'allocazione prioritaria
1. Il Ministero, valutata preliminarmente la completezza della domanda e la
sussistenza dei requisiti richie-sti, provvede entro trenta giorni a richiedere
il parere in merito alla quota e alla durata dell'esenzione, o del diritto
all'allocazione prioritaria richiesti, all'Autorita', che si esprime entro
trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende espresso positivamente. I
termini di cui sopra possono essere sospesi nel caso risulti necessario
richiedere ulteriori elementi integrativi.
2. La valutazione dell'entita' della quota da esentare o della quota relativa al diritto di allocazione prioritaria, nonche' del relativo periodo, e' effettuata tenendo conto della relazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera k), nonche' del piano economico e finanziario dell'investimento, della redditivita' prevista dell'investimento stesso, e delle relative analisi di sensibilita'.
3. Nel caso di richiesta di esenzione, entro trenta giorni dall'acquisizione del
parere dell'Autorita', il Ministero, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della
direttiva 2003/55/CE, notifica alla Commissione europea la eventuale decisione
di concedere l'esenzione richiesta, allegando la relativa documentazione, in
base a quanto specificato nella comunicazione in data 16 marzo 2005 della
Direzione generale energia e trasporti della Commissione europea. In assenza di
una richiesta da parte della Commissione europea di modificare o ritirare la
decisione di concessione dell'esenzione entro due mesi dal ricevimento della
notifica, estendibili a tre mesi nel caso di richiesta di informazioni
supplementari, l'esenzione si intende definitivamente concessa.
4. Nel caso di interconnettori i tempi di conclusione per l'istruttoria della
richiesta di esenzione sono sospesi fino
all'acquisizione dell'accordo con l'altro Stato membro interessato o con l'Autorita'
di regolazione dello stesso Stato.
5. Nel caso di infrastrutture di interconnessione con Stati non membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, i tempi per la conclusione dell'istruttoria della richiesta di riconoscimento del diritto all'allocazione prioritario sono sospesi fino all'acquisizione dell'accordo con gli altri Stati interessati, fatti salvi gli impegni sottoscritti sulla base di provvedimenti adottati dagli Stati interessati alla data di pubblicazione del presente decreto.
6. Nel caso di richiesta di diritto di allocazione prioritaria, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorita', il Ministero comunica la propria decisione in merito alla concessione del diritto di allocazione prioritaria.
7. Ai fini della sicurezza del sistema del gas naturale e dell'art. 1-ter del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato dalla legge n. 239/04,
all'atto della concessione dell'esenzione determinata in base ai criteri di cui
al comma 2, il Ministero puo' richiedere, all'atto della concessione
dell'esenzione determinata in base ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, al
soggetto che realizza l'infrastruttura l'impegno a procedere entro un termine
stabilito dal Ministero stesso alla realizzazione della capacita' marginale di
cui all'art. 3, comma 1, lettera f), da destinare a terzi secondo modalita'
stabilite dall'Autorita'.
Art. 6.
Inadempienze e revoche
1. La concessione di una esenzione o il riconoscimento del diritto
all'allocazione prioritaria possono essere revocati in caso di accertamento di
dati difformi da quelli comunicati, e nel caso in cui l'infrastruttura cui si
riferisce l'esenzione o il diritto di allocazione prioritaria venga realizzata
con caratteristiche tecniche o in tempi sostanzialmente diversi da quanto
dichiarato.
2. La revoca costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di cinque anni, di nuove esenzioni o di diritti di allocazione prioritaria agli stessi soggetti o e a societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, nonche' costituisce motivo di decadenza dai diritti di accesso alla rete di trasporto del gas naturale acquisiti in relazione ad essi.
3. Nel caso la capacita' oggetto di esenzione non sia pienamente e costantemente
utilizzata per cause dipendenti dalla volonta' dei soggetti che, sottoscrivendo
contratti di lungo termine, hanno contribuito direttamente o indirettamente al
finanziamento della nuova infrastruttura, i soggetti che gestiscono
l'infrastruttura oggetto di esenzione riattribuiscono a terzi la capacita' loro
assegnata e non utilizzata, anche per periodi pluriennali entro il termine di
scadenza dell'esenzione ottenuta, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2,
comma 3, lettera k), dandone preventiva comunicazione al Ministero e all'Autorita'.
4. Nel caso la capacita' oggetto di diritto di allocazione prioritaria, non sia
pienamente e costantemente utilizzata per cause dipendenti dalla volonta' dei
soggetti ai quali e' stato concesso il diritto all'allocazione prioritaria, la
capacita' loro assegnata puo'essere attribuita a terzi, anche per periodi
pluriennali, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' che tengano conto sia
del periodo, sia della quota di mancato utilizzo.
5. Nell'applicazione dei commi 3 e 4 si tiene conto del periodo di avviamento
dell'esercizio dell'infrastruttura e sono fatte salve le flessibilita' previste
nei relativi contratti di approvvigionamento, purche' la capacita' non
utilizzata sia resa disponibile a terzi, in accordo alle disposizioni del
Regolamento n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre
2005.
6. Ai fini della verifica di quanto previsto ai commi 3 e, 4 e 5 l'impresa
maggiore di trasporto trasmette al Ministero e all'Autorita', entro il mese di
febbraio di ogni anno, i dati relativi ai volumi di gas effettivamente immessi
nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti in relazione alle
esenzioni o ai diritti di allocazione prioritaria accordati.
7. Nel caso in cui non venga rispettato l'impegno di cui all'art. 5, comma 7, il
Ministero puo' revocare l'esenzione concessa fino a una quota pari alla
capacita' marginale non realizzata.
8. I soggetti che realizzano una infrastruttura per la quale e' stata concessa
una esenzione o un diritto di allocazione prioritaria, sono tenuti a comunicare
semestralmente al Ministero e all'Autorita' lo stato di avanzamento del progetto
dell'infrastruttura interessata, nonche' ogni scostamento significativo dei suoi
parametri economici e finanziari.
Art. 7.
Variazioni dei soggetti titolari dell'esenzione o del diritto all'allocazione
prioritaria
1. Qualora nel corso della realizzazione delle infrastrutture o delle
attivita' oggetto dell'esenzione o del diritto di allocazione prioritaria si
verifichino variazioni, anche parziali, relative ai soggetti preposti alla
realizzazione delle nuove infrastrutture o all'importazione del gas naturale,
titolari dell'esenzione o del diritto all'allocazione prioritaria, o relative
alle condizioni che hanno dato diritto all'esenzione o all'allocazione
prioritaria, deve essere presentata al Ministero apposita domanda di conferma
relativamente all'esenzione o al diritto di allocazione prioritaria concessi.
2. Il Ministero si esprime sulla domanda di conferma secondo le modalita' di cui
all'art. 5.
Art. 8.
Cessioni di capacita'
1. I soggetti importatori che utilizzano le capacita' oggetto di esenzione o
di diritto di allocazione prioritaria possono cedere o scambiare tali capacita'
con altri soggetti a seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministero, e
purche' tale cessione o scambio sia rispondente ai criteri di cui all'art. 2,
comma 3, lettera k).
2. Non sono soggette all'autorizzazione di cui al comma 1 le cessioni di
capacita' spot di tipo non sistematico finalizzate all'utilizzo ottimale
dell'infrastruttura oggetto di esenzione o di diritto di allocazione
prioritaria. Di esse e' data comunicazione al Ministero e all'Autorita' entro
una settimana dalla sottoscrizione dell'accordo di cessione, indicando i dati
relativi al soggetto subentrante e alle capacita' cedute.
Art. 9.
Potenziamento delle infrastrutture esistenti
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel caso di
significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti alla
data di entrata in vigore della legge n. 239/04.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito Internet del Ministero, entra in vigore a decorrere dalla
data di prima pubblicazione.
Roma, 11 aprile 2006
Il Ministro: Scajola