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Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
(G.U. n. 26 del 1-2-2007- Suppl. Ordinario n. 26 )
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, comma 4,
che prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi previsti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi
fissati dalla legge medesima, il Governo puo' emanare, con la procedura ivi
indicata, disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo II, recante
norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di
attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, al fine
di meglio conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo
alla direttiva 2002/91/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le
autonomie locali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
infrastrutture;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Art. 1. Modifiche
all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All'articolo 3, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: "decreto
legislativo n. 192 del 2005", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai
fini del contenimento dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli
impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti,
delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le
modalita' e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici
degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e
12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto
all'articolo 6.";
b) alla lettera b) del comma 2, dopo la parola: "applicazione" sono inserite le
seguenti: "integrale, ma";
c) il numero 1) della lettera c) del comma 2 e' sostituito con il seguente:
"1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria
dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto gia'
previsto alle lettere a) e b);";
d) al comma 3, dopo la parola: "edifici" sono inserite le seguenti: "e di
impianti";
e) al comma 3), lettera a), dopo le parole: "recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nei casi in cui
il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del
loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o
artistici";
f) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato
nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi
tipici del settore civile.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222 supplemento ordinario.
- La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea n. L. 1 del 4 gennaio 2003.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306,
recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003.".
"4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1".
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, reca: "Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, reca:
"Regolamento recante norme per la progettazione, l'istallazione, l'esercizio e
la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n. 10".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 1° giugno 2002, n. 120, reca: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997".
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137".
- La legge 23 agosto 2004, n. 239, reca: "Riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di energia".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202.
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne
fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM.
Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti
di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come
modificato dal presente decreto legislativo cosi' recita:
"Art. 3 (Ambito di intervento). -
1. Salve le esclusioni di
cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei
consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli
impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti,
delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le
modalita' e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici
degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e
12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto
all'art. 6.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i
requisiti minimi prestazionali di cui all'art. 4, e' prevista un'applicazione
graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi
gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di
edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel
caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per
cento dell'intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli
prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti,
quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro
edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto gia' previsto alle
lettere a) e b);
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o
ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di
edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e
dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in
cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile
del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o
artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli
ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando
reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri
quadrati.
c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato
nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi
tipici del settore civile.
Art. 2. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. La rubrica
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e' sostituita dalla
seguente: "Certificazione energetica degli edifici".
2. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 1, sono
inseriti i seguenti:
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non
ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualita'
temporale e con onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4, del
locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a
1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero
immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000
metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile
con l'esclusione delle singole unita' immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unita' immobiliari, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessata, conforme a quanto
specificato al comma 6, e' necessario per accedere agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico
di fondi pubblici o della generalita' degli utenti, finalizzati al miglioramento
delle prestazioni energetiche dell'unita' immobiliare, dell'edificio o degli
impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo
affidamento in relazione ad iniziative gia' formalmente avviate a realizzazione
o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il
preventivo assenso o concessione da parte della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati,
relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici
pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico,
debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi di
vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa
energetica.".
3. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 2, e'
inserito il seguente:
"2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato di
qualificazione energetica puo' essere predisposto a cura dell'interessato, al
fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato
al comma 2 dell'allegato A.".
4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 3 e 4 sono
sostituiti dai seguenti:
"3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole
unita' immobiliari gia' dotati di attestato di certificazione energetica in base
ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e' allegato all'atto di
trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unita' immobiliari gia'
dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis,
1-ter e 1-quater, detto attestato e' messo a disposizione del conduttore o ad
esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in
suo possesso.".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 192 del
2005, come modificato dal presente decreto:
"Art. 6 (Certificazione energetica degli edifici). -
1. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione
e quelli di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della
costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di
certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui
all'art. 4, comma 1.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non
ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualita'
temporale e con onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4, del
locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a
1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero
immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000
metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile
con l'esclusione delle singole unita' immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unita' immobiliari, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessata, conforme a quanto
specificato al comma 6, e' necessario per accedere agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico
di fondi pubblici o della generalita' degli utenti, finalizzati al miglioramento
delle prestazioni energetiche dell'unita' immobiliare, dell'edificio o degli
impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo
affidamento in relazione ad iniziative gia' formalmente avviate a realizzazione
o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il
preventivo assenso o concessione da parte della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati,
relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici
pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico,
debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi di
vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa
energetica.
2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio puo' fondarsi, oltre
sulla valutazione dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di
un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso
condominio e della stessa tipologia.
2-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, l'attestato di qualificazione
energetica puo' essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di
semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al
comma 2 dell'allegato A.
3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole
unita' immobiliari gia' dotati di attestato di certificazione energetica in base
ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e' allegato all'atto di
trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unita' immobiliari gia'
dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis,
1-ter e 1-quater, detto attestato e' messo a disposizione del conduttore o ad
esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in
suo possesso.
5.-9. (omissis)".
Art. 3. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. All'articolo 8 del
decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. La conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue
eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonche'
l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono
essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo
per il committente. La dichiarazione di fine lavori e' inefficace a qualsiasi
titolo se la stessa non e' accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' conservata dal
comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il
comune puo' richiedere la consegna della documentazione anche in forma
informatica.".
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 8 (Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni).
- 1. La documentazione progettuale di cui all'art. 28, comma 1, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, e' compilata secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
2. La conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue
eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonche'
l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono
essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo
per il committente. La dichiarazione di fine lavori e' inefficace a qualsiasi
titolo se la stessa non e' accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' conservata dal
comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il
comune puo' richiedere la consegna della documentazione anche in forma
informatica.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e
indipendenti, definisce le modalita' di controllo, ai fini del rispetto delle
prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera,
ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente,
volte a verificare la conformita' alla documentazione progettuale di cui al
comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del
committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli
accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico dei
richiedenti".
Art. 4. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. All'articolo 9 del
decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31
dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica
del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei
seguenti aspetti:
a) la realizzazione di
campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in
collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in
attuazione dei decreti del Ministro delle attivita' produttive 20 luglio 2004
concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i
principi generali del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici
presumibilmente a piu' bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente
decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la facolta' di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di
finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di
miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di
certificazione energetica, o in occasione delle attivita' ispettive di cui
all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della
predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere
ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza
di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il
catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione
di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo
esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato,
la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di
energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione
dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni
ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore
costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere
utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini
dell'applicazione del presente decreto legislativo.".
2. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 5 e'
aggiunto il seguente:
"5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed
urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo
particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso
razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con
indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici
da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con
particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le
scelte conseguenti.".
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). -
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando
accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o
privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli
accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti
di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa
ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attivita'
nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto
all'art. 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire il
minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita',
le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui
all'art. 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza,
pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'art. 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di
facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi
preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti,
nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli obblighi previsti al comma 2,
possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione
dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorita' competenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso,
stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 7, comma 1,
di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le
successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare
le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarita' degli impianti
riforniti negli ultimi dodici mesi.
3.bis Ai sensi dell'art. 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre
2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco
immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti
aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia
elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attivita'
produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i
principi generali del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici
presumibilmente a piu' bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente
decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la facolta' di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di
finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di
miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di
certificazione energetica, o in occasione delle attivita' ispettive di cui
all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i
comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili
nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a
quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma
3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici
degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il
volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi
consumi di combustibile e di energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione
dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni
ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore
costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere
utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini
dell'applicazione del presente decreto legislativo.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di eta' superiore a
quindici anni, le autorita' competenti effettuano, con le stesse modalita'
previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso
comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e
una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono
periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attivita'
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e
dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.
5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici
di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare
attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale
dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche
in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per
massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel
non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti".
Art. 5. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. All'articolo 11 del
decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
"1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9,
l'attestato di certificazione energetica degli edifici e' sostituito a tutti gli
effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione
energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data
dell'8 ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali di cui
all'articolo 6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la
equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono
la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.".
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 11 (Requisiti della prestazione energetica degli edifici). -
1. Fino alla data di
entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, il calcolo della
prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in
particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria e' disciplinato dalla legge
9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme
attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.
1-bis Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 6, comma 9, l'attestato
di certificazione energetica degli edifici e' sostituito a tutti gli effetti
dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'art. 8,
comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita
dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle linee guida nazionali di cui
all'art. 6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente
procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro
efficacia ai fini di cui al comma 1-bis".
Art. 6. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. All'articolo 15 del
decreto legislativo n. 192 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: "progettista" e' sostituita dalle seguenti:
"professionista qualificato" e dopo la parola: "certificazione" sono inserite le
seguenti: "o qualificazione";
b) al comma 2 la parola: "progettista" e' sostituita dalle seguenti:
"professionista qualificato" e dopo la parola: "certificazione" sono inserite le
seguenti: "o qualificazione";
c) al comma 3, dopo le parole: "conformita' delle opere" sono inserite le
seguenti: "e dell'attestato di qualificazione energetica";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta
al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta
falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la
conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica
di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito
con la sanzione amministrativa di 5000 euro.";
e) al comma 8 la parola: "compratore" e' sostituita dalla seguente:
"acquirente".
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 15 (Sanzioni). -
1. Il professionista
qualificato che rilascia la relazione di cui all'art. 8 compilata senza il
rispetto delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'art. 8, comma 1, o un
attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei
criteri e delle metodologie di cui all'art. 4, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la
vigente tariffa professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che
rilascia la relazione di cui all'art. 8 o un attestato di certificazione o
qualificazione energetica non veritieri, e' punito con la sanzione
amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale; in questo caso l'autorita' che applica la sanzione deve
darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di
conformita' delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, di cui
all'art. 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e'
punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella
calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorita' che applica la
sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale
competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al
comune la asseverazione di cui all'art. 8, comma 2, nella quale attesta
falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la
conformita' delle opere realizzate rispetto l progetto o alla relazione
tecnica di cui all'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e'
punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del
condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che non
ottempera a quanto stabilito dell'art. 7, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a
quanto stabilito all'art. 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorita' che applica
la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
7. Il costruttore che non
consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della
certificazione energetica di cui all'art. 6, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6, comma 3, il
contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'acquirente.
9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6, comma 4, il
contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal conduttore".
Art. 7. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192
1. Il comma 1
dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e' sostituito dai
seguenti:
"1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo
29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2;
l'articolo 34, comma 3.
1-bis. Il comma 2
dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del
consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica
o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti
decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle
quote millesimali."".
2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005, e'
sostituito dal seguente:
"2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si
applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e puo'
essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale
decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8;
l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.".
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 16, del decreto legisltivo n. 192 del 2005, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 16 (Abrogazioni e disposizioni finali). -
1. Sono abrogate le
seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l'art. 4, commi 1, 2 e 4; l'art. 28, commi 3 e 4; l'art. 29; l'art. 30;
l'art. 31, comma 2, l'art. 33, commi 1 e 2; l'art. 34, comma 3.
1-bis. Il comma 2 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' sostituito
dal seguente:
"2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del
consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art.
1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una
diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni
condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote
millesimali".
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si
applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e puo'
essere modificato o abrogato con i decreti di cui all' art. 4. Di tale decreto
sono abrogate le seguenti norme:
a) l'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'art. 7, comma 7; l'art. 8; l'art. 11, commi 4,
12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.
3. E' abrogato l'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1994 del Ministro
dell'industria, commercio e artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del
decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il
regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici
degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato.
4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono
modificati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e
trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformita' alle modifiche
tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello
comunitario a norma dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11".
Art. 8. Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. Gli allegati A, C, E,
F, G, H, I e L del decreto legislativo n. 192 del 2005 sono sostituiti con gli
allegati A, C, E, F, G, H, I e L al presente decreto.
2. L'allegato D del decreto legislativo n. 192 del 2005, e' abrogato.
Nota all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, vedi note alle premesse.
Art. 9. Copertura finanziaria
1. All'attuazione del
presente decreto si dovra' provvedere con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto
legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29
dicembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della
giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Visto, il Guardasigilli:
Mastella
Allegati omessi