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Decreto 14 aprile 2005
Ministero delle Attivitą
Produttive. Fissazione annuale delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi,
in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 gennaio 2001,
n. 22.
(GU n. 113 del 17-5-2005)
IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti il regio decreto-legge 2
novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 20 luglio
1934, n. 1303;
Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un
programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da
realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;
Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998,
recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968,
che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, con il quale e' data
attuazione alla direttiva 98/93/CE sopra citata;
Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, e l'art 2, comma 3 del decreto
legislativo sopra citato, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese
siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e che, in detto decreto, siano definiti i
coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti
ad esso tenuti;
Visto il decreto ministeriale n. 16995 del 19 settembre 2002 con il quale si e'
data attuazione al disposto dell'art. 4 comma 3 del decreto legislativo 31
gennaio 2001, n. 22;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore
energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia;
Visto, in particolare, l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina
delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;
Ravvisata la necessita' di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il
corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in
virtu' della normativa in premessa;
Decreta:
Art. 1.
1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti
appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto
legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il
Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2006 ammontano a
complessive tonnellate 15.161.283 di cui tonnellate 13.205.029 derivanti dalle
immissioni al consumo e/o esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno
2004 e tonnellate 1.956.254 da detenere come quota aggiuntiva necessaria a
raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'AIE come
disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.
2. La quota la attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o
lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2004,
detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio
2001, n. 22, dall'ammontare della scorta e' pari a complessive tonnellate
727.670 cosi' suddivise:
cat. I: t. 239.829;
cat. II: t. 290.138;
cat. III: t. 197.703.
3. A seguito della detrazione di cui al comma precedente, il quantitativo da
ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2004 abbiano immesso al
consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a complessive
tonnellate 12.477.359 cosi' suddivise:
cat. I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei,
carburanti per motori aviazione di tipo benzina): tonnellate 2.978.771;
cat. II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori
a reazione del tipo cherosene): tonnellate 7.160.241;
cat. III (oli combustibili): tonnellate 2.338.347.
4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunte le quote
incrementali da calcolarsi secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del
decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quote, da ripartirsi tra i
soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui al successivo
art. 2, sono le seguenti:
cat. I: t. 476.818;
cat. II: t. 1.103.734;
cat. III: t. 375.702.
Art. 2.
1. La puntuale ripartizione di detti quantitativi tra
i soggetti tenuti all'obbligo e' stata effettuata sulla base dei seguenti
coefficienti cosi' definiti: per la parte di scorta derivante dalle immissioni
al consumo, dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle
detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come
specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno
nel corso dell'anno 2004:
cat. I: 20,5339 %;
cat. II: 22,1288%;
cat. III: 21,5053 %;
per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ex art. 3 e art. 10 del
decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dal rapporto tra il 100% del
quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'AIE in oli greggi,
opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e
la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni
avvenute nel
Paese nell'anno 2004:
cat. I: 14,8145%;
cat. II: 14,8 145 %;
cat. III: 14,8145 %.
2. Con specifica lettera ministeriale, la puntuale ripartizione delle scorte di
cui all'art. 1 sara' comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.
Art. 3.
1. E' consentito sostituire con prodotti finiti e/o
con oli greggi e/o semilavorati le scorte di cui agli articoli precedenti
secondo le modalita' previste dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 16995 del
19 settembre 2002.
2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potra' essere
sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ciascuna tonnellata
di prodotto finito sia sostituita da t. 1,334 di materia prima.
3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato
dall'AIE potra' essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione
che ogni tonnellata sia sostituita con t. 1,2 di materia prima; essa potra'
altresi' essere sostituita con pari quantita' di prodotti appartenenti alle
altre categorie e con prodotti petioliferi non appartenenti alle tre categorie
principali a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito
in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso
per il coefficiente di 1,065.
Art. 4.
1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono
essere costituite a partire dalla ore 0.00 del giorno 1° luglio 2005. Entro tale
data i singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e
rendere nota la dislocazione di esse. Qualora tale dislocazione non venga
comunicata, si assumera' che la scorta permanga presso l'impianto nel quale e'
insorta.
2. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte potra' essere disposta
soltanto previa comunicazione al Ministero delle attivita' produttive secondo le
procedure operative contenute nella circolare ministeriale n. 271 del 19
novembre 2002.
3. Le scorte di cui al precedente art. 1 rimangono valide sino all'entrata in
vigore degli obblighi per l'anno successivo.
Art. 5.
Contro il presente atto e' possibile proporre ricorso
al TAR o proporre ricorso straordinario al Presidente della Republica
rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui
se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.
Art. 6.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 2005
Il Ministro: Marzano