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Decreto 6 agosto 2004
Ministero delle Attività Produttive. Determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica.
(GU n. 189 del 13-8-2004)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea;
Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica (di seguito: la direttiva 96/92/CE) ed in particolare l'art. 24, che
prevede un regime transitorio per il riconoscimento di impegni o garanzie di
gestione, definiti dalle imprese del settore dell'energia elettrica prima
dell'entrata in vigore della direttiva, che possono non essere onorati a causa
delle disposizioni della direttiva medesima;
Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea L 27 del 30 gennaio 1997, recante metodo per
l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili;
Visto il Regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio dell'Unione europea;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di
regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito: il decreto
legislativo n. 79/1999), di attuazione della citata direttiva n. 96/92/CE, ed in
particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al
sistema elettrico;
Visto il decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: il decreto ministeriale 26 gennaio 2000),
recante norme in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al
sistema elettrico;
Visto il decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale,
n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: il decreto ministeriale 17 aprile 2001),
recante modifiche al citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: il decreto-legge n.
25/03), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19
febbraio 2003, convertito, con modificazioni, con legge 17 aprile 2003, n. 83
(di seguito: la legge n. 83/03), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, - serie
generale - n. 92 del 12 aprile 2003, recante disposizioni urgenti in materia di
oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento,
utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;
Visto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 25/2003, coordinato con la legge
n. 83/2003, che individua gli oneri generali del sistema elettrico a decorrere
dal 1° gennaio 2004;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2003, coordinato con la legge
n. 83/2003, secondo cui il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) con uno o piu' decreti, determina le
partite economiche relative agli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e
b), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, e successive modificazioni,
maturati fino al 31 dicembre 2003, ed impartisce le disposizioni necessarie ai
fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo
fabbisogno, ferme restando le modalita' di calcolo vigenti non incompatibili con
le disposizioni della stessa legge n. 83/2003;
Visto il decreto 10 settembre 2003 del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 222 del 24 settembre 2003, recante il
rimborso degli importi relativi alla compensazione di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, per il periodo successivo al 1° gennaio
2002;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120 e le sue successive
modificazioni, che fissa i criteri per la determinazione delle tariffe per il
trasporto sul territorio nazionale ed il dispacciamento del gas naturale e per
l'utilizzo dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;
Considerato che per la determinazione delle partite economiche si applicano le modalita' di calcolo di cui all'art. 5 del decreto 26 gennaio 2000 e all'art. 3 del decreto ministeriale 17 aprile 2001 non incompatibili con la legge n. 83/03;
Considerato che, per la determinazione delle partite economiche relative all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2003, coordinato con la legge n. 83/2003, e delle partite economiche relative agli oneri maturati dal 1° gennaio 2004 fino al 1° gennaio 2010, il Ministero delle attivita' produttive ha sentito l'Autorita', avvalendosi della sua collaborazione, e ha espresso a tale riguardo, con nota ministeriale del 21 febbraio 2003, alcune indicazioni in merito alla procedura di determinazione e di calcolo, successivamente confermate con note ministeriali del 29 maggio 2003, 9 luglio 2003 e 28 aprile 2004;
Considerata l'analisi dell'Autorita'
del 17 maggio 2004 recante quantificazione dei costi di generazione non
recuperabili a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE,
trasmessa con nota del 20 maggio 2004;
Considerati gli aggiornamenti e le precisazioni tecniche forniti dagli uffici
dell'Autorita' con nota del 9 luglio 2004, in risposta alle note ministeriali
del 24 giugno e del 6 luglio 2004, relativamente:
a) alla revisione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata al
mercato libero per gli anni 2002 e 2003 ed alla rideterminazione dei ricavi
riconosciuti a copertura dei costi fissi di produzione (RR);
b) ai livelli di RR e di costi non recuperabili da liquidare, includendo tra gli
oneri derivanti dagli investimenti effettuati dall'impresa
produttrice-distributrice i contratti sottoscritti dalla stessa impresa prima
del 19 febbraio 1997 con societa' terze e successivamente ceduti in gestione a
societa' appartenenti al medesimo gruppo societario;
Considerate le valutazioni concernenti le stime sull'ammontare dei costi non
recuperabili comunicate dalla societa' Enel Spa, con nota del 23 aprile 2004, e
dalle Societa' Endesa Italia srl, con nota del 6 aprile 2004, Tirreno Power Spa,
con nota del 29 aprile 2004, ed Edipower Spa, con nota del 29 aprile 2004;
Considerato che, non risultando ancora disponibili le analisi e le
quantificazioni finali relative ai costi di generazione non recuperabili per
tutte le imprese pro-duttrici-distributrici che hanno presentato domanda di
ammissione, e' da prevedere un successivo provvedimento ministeriale
relativamente per la determinazione dei costi non recuperabili degli impianti di
produzione che, alla data del 19 febbraio 1997, non appartenevano all'Enel Spa,
i cui costi non recuperabili sono valutabili complessivamente al massimo in 50
milioni di euro;
Considerata l'analisi dell'Autorita' del 4 settembre 2003 recante
quantificazione dei costi non recuperabili relativi al gas nigeriano, trasmessa
con nota del 4 settembre 2003, che definisce gli oneri connessi alla
reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione
all'estero delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas
naturale importato dall'Enel Spa dalla Nigeria, in base agli impegni
contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
Considerato che tale analisi quantifica gli oneri per gli anni dal 2000 al 2003
mentre contiene stime indicative per gli oneri relativi agli anni successivi, da
accertare anche in funzione della dinamica dei mercati e della capacita' dell'Enel
Spa di dare possibili nuovi impieghi e nuove destinazioni al gas importato;
Considerato il documento del 22 aprile 2004, preparato per il Ministero delle
attivita' produttive dall'Enel Spa e riguardante rimborso «stranded cost» gas
nigeriano;
Considerato il complesso degli impegni contrattuali sottoscritti dall'Enel Spa
per la forzata rilocalizzazione all'estero dell'attivita' di scarico a terra e
rigassificazione del gas naturale importato dalla Nigeria, ed in particolare il
contratto di servizio stipulato con la societa' Gaz de France in data 26
febbraio 1998 e il cosiddetto «Accordo ponte» concluso con la societa' Snam Spa
in data 23 febbraio 2000 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che le disposizioni relative alla determinazione degli oneri non
recuperabili hanno definitiva efficacia solo in seguito a positiva analisi di
conformita' da parte della Commissione europea, nell'ambito della procedura in
atto di notifica di aiuti di Stato n. 490/00 - Italia, in modo conforme alle
disposizioni comunitarie in materia;
Ritenuto che, con riferimento alle partite economiche relative agli oneri di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 25/2003, coordinato con la
legge n. 83/2003, maturati dal 1° gennaio 2004 fino al 1° gennaio 2010 si
applichi la norma di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge;
Ritenuto che sia coerente con l'assetto normativo vigente definire il prezzo di
cessione sul mercato libero, ai fini della determinazione dei costi di
generazione non recuperabili, sulla base del prezzo medio di cessione praticato
dai clienti grossisti ai clienti finali del mercato libero, in quanto in grado
di meglio rappresen-tare i ricavi medi di cessione relativi all'impresa
produttrice-distributrice di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale
26 gennaio 2000;
Ritenuto che, ai sensi del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, gli oneri di
cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, maturati fino al 31
dicembre 2003, sono quantificabili in base ai costi annui effettivamente
sostenuti dall'Enel Spa, derivanti dal complesso degli impegni contrattuali
sottoscritti dalla predetta societa' - consistenti nei costi del contratto di
servizio tra l'Enel Spa e Gaz de France, di rigassificazione del gas naturale
liquefatto algerino a Panigaglia, di trasporto del gas all'estero ed in Italia -
al netto del costo evitato per la realizzazione del terminale di
rigassificazione di gas naturale di Montalto di Castro, per la quota parte
attribuibile al gas naturale importato dalla Nigeria, e del costo evitato della
capacita' di trasporto per l'alimentazione di riserva dei gruppi turbogas della
centrale termoelettrica di Montalto di Castro, sommati agli oneri derivanti
dalle perdite tecniche;
Ritenuto che, in analogia alle disposizioni e secondo i criteri di calcolo
introdotti dal decreto-legge n. 25/03 coordinato con la legge n. 83/2003,
debbano essere riconosciuti i maggiori costi, indicati all'art. 1, lettera d),
sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2004, pari ai costi annui derivanti dal
complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di
rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite
tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010;
Ritenuto che, ai sensi dei criteri indicati dalla legge n. 83/2003, gli oneri di
cui all'art. 1, lettera d), del decreto-legge n. 25/2003 coordinato con la
medesima legge sono pari, per il periodo 1° gennaio 2004-1° gennaio 2010, ai
costi annui effettivamente sostenuti dall'Enel Spa e derivanti dal complesso
degli impegni contrattuali sottoscritti dalla predetta societa' e consistenti
nei costi relativi al contratto di servizio tra l'Enel Spa e Gaz de France, nei
costi connessi con la consegna e la rigassificazione del gas naturale liquefatto
algerino a Panigaglia, nei costi di trasporto del gas all'estero, nonche' in
Italia, detratto il costo della capacita' di trasporto per l'alimentazione di
riserva dei gruppi turbogas della centrale termoelettrica di Montalto di Castro,
al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale a Montoir de Bretagne e
a Panigaglia, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche;
Ritenuto che, in considerazione delle direttive del Parlamento europeo e del
Consiglio 98/30/CE e 03/55/CE relative a norme comuni per il mercato interno del
gas naturale e alle attese di una progressiva liberalizzazione e integrazione
del mercato del gas europeo, sia opportuno prevedere modalita' di ridefinizione
dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizza-zione all'estero
dell'attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato
dalla Nigeria, tese alla riduzione dei costi attualmente derivanti dai contratti
esistenti, anche in relazione alle possibili modifiche delle condizioni
contrattuali;
Decreta
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto determina, ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge n. 25/2003 coordinato con la legge n. 83/2003, gli oneri generali
del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 risultanti da costi di generazione elettrica non
recuperabili in seguito all'attuazione della direttiva 96/92/CE e dalla
reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata localizzazione
all'estero delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas
naturale importato dall'Enel S.p.a. dalla Nigeria.
Art. 2.
Costi di generazione elettrica non recuperabili
1. L'ammontare delle partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 e sue
successive modificazioni, relativi ai costi di generazione non recuperabili,
riferito alle imprese titolari di impianti che, alla data del 19 febbraio 1997,
erano di proprieta' dell'Enel S.p.a. e' pari a euro 850.010.000, suddiviso negli
anni dal 2000 al 2003 per impresa avente diritto al rimborso come riportato
nell'allegato A.
Art. 3.
Reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione
all'estero delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas
naturale importato dalla Nigeria.
1. L'ammontare delle partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 e sue
successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, relativi alla
reintegrazione dei maggiori costi sostenuti dall'Enel S.p.a. e derivanti dalla
forzata rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e
rigassificazione del gas naturale importato dalla Nigeria, in base agli impegni
contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e' pari a
euro 554.990.000, suddiviso negli anni dal 2000 al 2003 come riportato
nell'allegato B.
2. L'onere di cui all'art. 1, lettera d), del decreto-legge n. 25/2003
coordinato con la legge n. 83/03, per l'anno 2004 e' determinato in euro
154.000.000.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 1° gennaio 2010, i costi
annualmente riconosciuti ai sensi del comma 2 sono pari all'ammontare ammesso
per l'anno 2004, ridotto del 3% l'anno a decorrere dal 1° gennaio 2008. Gli
oneri di cui sopra sono determinati in euro 756.280.000, come indicato
nell'allegato C.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a comunicare il presente
decreto alla Commissione europea, nell'ambito della procedura in atto di
notifica di aiuti di Stato n. 490/2000, in modo conforme alle disposizioni
comunitarie in materia.
2. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia dalla data della
decisione della Commissione europea, relativa alla procedura di cui al comma 1,
e in coerenza con la stessa.
3. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.
Roma, 6 agosto 2004
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro dell'economia e delle finanze
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