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Decreto Legislativo 27 dicembre 2004, n.330
Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche.
(GU n. 25 del 1-2-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, cosi' come modificato dal decreto legislativo
27 dicembre 2002, n. 302;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, con il
quale il Governo e' stato delegato ad adottare disposizioni integrative e
correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le
disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari
energetiche;
Visti i principi ed i criteri direttivi di cui al citato articolo 1, comma 3,
della legge n. 290 del 2003, che impongono la razionalizzazione, l'unificazione
e la semplificazione dei
procedimenti, la semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicita',
nonche' l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso;
Visto il citato decreto-legge n. 239 del 2003;
Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, con il
quale il termine di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n.
290, e' stato prorogato al 31 dicembre 2004;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed in particolare l'articolo 1, comma 25,
con il quale il termine di cui all'articolo 1-sexies, comma 7, del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, e' stato prorogato al 31 dicembre 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 dicembre 2004;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 dicembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita', approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni
e integrazioni:
a) dopo il Titolo III - Disposizioni particolari, sono inserite le seguenti: «Capo
I - L'espropriazione per opere militari e di beni culturali»;
b) dopo l'articolo 52 sono inserite le parole: «Capo II - Disposizioni in
materia di infrastrutture lineari energetiche»;
c) dopo l'articolo 52 sono inseriti i seguenti:
«Art. 52-bis (L'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche). -
1. Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari
energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto
di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori
connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonche' i gasdotti e gli
oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.
2. I procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture di cui al comma 1
si ispirano ai principi di economicita', di efficacia, di efficienza, di
pubblicita', di razionalizzazione, unificazione e semplificazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 del regio decreto-legge 2
novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367,
dell'articolo 31, quarto comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613,
dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dell'articolo
1, commi 77 e 82, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Alle infrastrutture
lineari energetiche strategiche di preminente interesse nazionale si applicano
le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, nonche' le disposizioni di cui al presente Capo, in
quanto compatibili.
4. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili,
alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, alle opere e agli
impianti oggetto dell'autorizzazione unica di cui al decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
5. Entro il perimetro della concessione di coltivazione, le opere necessarie per
il trasporto e la trasmissione dell'energia sono considerate di pubblica
utilita'.
6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di
infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal
presente Capo, le disposizioni del presente testo unico in quanto compatibili.».
7. Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle
Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potesta' legislativa in
materia.
8. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di
tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti.».
Art. 52-ter (Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicita' degli
atti del procedimento). - 1. Per le infrastrutture lineari energetiche,
qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione,
notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter
per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera e' effettuato mediante pubblico avviso da affiggere
all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili
interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonche' su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito
informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli
immobili interessati dall'opera. L'avviso deve precisare dove e con quali
modalita' puo' essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono
formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate
dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive determinazioni.
2. Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilita' o assenza
del proprietario sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni
consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati dalla infrastruttura
lineare energetica e pubblicato su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale
o locale.
Art. 52-quater (Disposizioni generali in materia di conformita' urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilita). - 1.
Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformita'
urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
la dichiarazione di pubblica utilita', di cui ai capi II e III del titolo II,
sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di
una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, il procedimento di cui
al comma 1 puo' essere avviato anche sulla base di un progetto preliminare,
comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che
individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato
all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di
salvaguardia, nonche' da una relazione che indichi le motivazioni per le quali
si rende necessario avviare il procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale
progetto.
3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e
al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad
eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la
valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero
la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai
fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di
sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere
e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio
delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti
urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del
progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e
determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
4. Qualora la dichiarazione di pubblica utilita' consegua ad un procedimento
specificatamente instaurato per tale fine con atto propulsivo del beneficiario o
promotore dell'espropriazione, il termine entro il quale deve concludersi il
relativo procedimento e' di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
5. Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le
quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di
inamovibilita'.
6. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui
al comma 1, nonche' le successive varianti in corso d'opera, qualora queste
ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto
previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme
vigenti, sono approvate dall'autorita' espropriante e non richiedono nuova
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
7. Della conclusione del procedimento di cui al comma 1 e' data notizia agli
interessati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2.
«Art. 52-quinquies (Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari
energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali). - 1. Alle
infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della
rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, ed all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall'articolo 1, comma 26, della legge
23 agosto 2004, n. 239, nonche' le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo
52-quater, comma 6.
2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorita'
competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per gli
oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla
costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa
amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, la
valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero
la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli
strumenti urbanistici.
L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni
altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla
osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a
costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attivita' previste nel
progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di
sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica
della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il
parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da
realizzare. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto del termine
entro il quale e' prevista la conclusione del procedimento. Al procedimento
partecipano i soggetti preposti ad esprimersi in relazione a eventuali
interferenze con altre infrastrutture esistenti. Il procedimento si conclude, in
ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della
richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura
di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche
l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di
esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi
previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio
o di occupazione anticipata puo' altresi' essere emanato ed eseguito, in base
alla determinazione urgente delle indennita' di espropriazione, senza
particolari indagini o formalita', con le modalita' di cui all'articolo
52-nonies, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica
utilita'. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla
data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di
informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il
coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela
ambientale e dei beni culturali, nonche' il termine entro il quale
l'infrastruttura lineare energetica e'
realizzata.
5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto
conclusivo del procedimento di cui al comma 2 e' adottato d'intesa con le
Regioni interessate.
6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni
interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel
rispetto dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione, si provvede,
entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa
tra il Ministro delle attivita' produttive e la Regione interessata, ad una
nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata
dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera e' autorizzata nei
successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della
Regione interessata, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni dell'articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.
Art. 52-sexies (Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari
energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali). - 1. Fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui
all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti
parte delle reti energetiche nazionali e' adottato dalla Regione competente o
dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.
2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture
lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o
interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.
3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla
Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del
procedimento, la Regione puo' esercitare nelle forme previste dall'ordinamento
regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione,
il potere sostitutivo.
Art. 52-septies (Disposizioni sulla redazione del progetto). - 1. Fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 110 del regio decreto-legge 11
dicembre 1933, n. 1775, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, qualora
il numero dei soggetti interessati sia superiore a venti, per lo svolgimento
delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie
per la redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici
incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione,
per venti giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati, dell'autorizzazione
rilasciata dalla Prefettura che deve contenere i nomi delle persone che possono
introdursi nell'altrui proprieta'. Tale pubblicazione all'albo pretorio
sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni o notificazioni previste
all'articolo 15, commi 2 e 3.
Art. 52-octies (Decreto di imposizione di servitu). - 1. Il decreto di
imposizione di servitu' relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre
ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle
aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di
servitu', indica l'ammontare delle relative indennita', e ha esecuzione secondo
le disposizioni dell'articolo 24.
Art. 52-nonies (Determinazione dell'indennita' di espropriazione). - 1.
Per le infrastrutture lineari energetiche, l'autorita' espropriante per la
determinazione dell'indennita' provvisoria o definitiva di cui agli articoli 20
e 21, puo' avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, ovvero di
propri uffici tecnici.»;
d) dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi
alle infrastrutture lineari energetiche). - 1. Per le infrastrutture lineari
energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la
dichiarazione di pubblica utilita' ovvero siano decorsi i termini previsti per
la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito
degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del
presente testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il
proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato
espressamente per l'applicazione del presente testo unico ai procedimenti in
corso relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse.»;
e) all'articolo 58, comma 1, alinea, dopo le parole «comma 1» sono inserite le
seguenti: «e dall'articolo 57-bis»;
f) all'articolo 58, comma 1, dopo il numero 140) e' inserito il seguente:
«140-bis) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n.
613, l'articolo 8 della legge 26 aprile 1974, n. 170, i commi 1, 2, 3, 5
dell'articolo 16 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, i commi 2, 3 e 5
dell'articolo 30 e il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164;».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, S.O., reca: «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilita».
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore
di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo
ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione,
nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di
delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato
dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal
Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni
prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'
atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente
le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda
i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli
schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti
delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle
direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi,
esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
«Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge.
Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono soggetti al controllo
preventivo di legittimita' della Corte dei conti i decreti del Presidente della
Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli
articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la
Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni
parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge
di un decreto-legge o dalla emanazione
di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.».
- Il comma 3 dell'art. 1 della legge 27 ottobre 2003, n. 290 «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il
recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di
remunerazione della capacita' produttiva di energia elettrica e di
espropriazione per pubblica utilita» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251
del 28 ottobre 2003, e' il seguente:
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2004, disposizioni
integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di
adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture
lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti;
b) semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicita' dei
procedimenti;
c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, della legge 27 luglio 2004, n. 186
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni
settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di
deleghe legislative e altre disposizioni connesse», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2004:
«12. All'art. 1, comma 3, alinea, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, le
parole: "due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2004". All'art. 1-sexies, comma 7,
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2004".».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 25, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004:
«25. Il termine di cui al comma 7 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290, e' prorogato al 31 dicembre 2004.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997, e' il
seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il Titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
237 del 2001, come modificato dal presente decreto legislativo:
«TITOLO III (Disposizioni particolari)
Capo I - L'espropriazione per opere militari e di beni culturali».
- Si riporta il testo dell'art. 52 e il titolo del capo II introdotto dal
presente decreto:
«Art. 52 (L) - (L'espropriazione di beni culturali). - 1. Nei casi di
espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli
articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
presente testo unico. (L).
Capo II - Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche».
- Si riporta l'alinea dell'art. 58, comma 1, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 327 del 2001, come modificato dal presente decreto:
«Art. 58 (L) (Abrogazione di norme). - 1, Con l'entrata in vigore del presente
testo unico, sono o restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 57,
comma 1 e dall'art. 57-bis:
1) - 140) (Omissis).
140-bis) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613,
l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 170, i commi 1, 2, 3, 5 dell'art. 16
della legge 9 dicembre 1986, n. 896, i commi 2, 3 e 5 dell'art. 30 e il comma 2
dell'art. 32 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
141) (Omissis).».