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Decreto 6 agosto 2009
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Arresto definitivo delle unita' da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso.
(GU n. 234 del 8-10-2009)
IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 relativo al
Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento di base;
Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo
2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del
regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito
regolamento applicativo;
Visto il Vademecum della Commissione europea del 26 marzo 2007;
Visto il Programma operativo nazionale, approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;
Considerate le modifiche apportate al Programma Operativo Nazionale;
Visto l'art. 3, punto IV dell'accordo multiregionale per l'attuazione
degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma
operativo 2007-2013 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali - Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e
dell'Obiettivo non di convergenza, approvato dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008, che attribuisce alle
regioni e alle province autonome la gestione della misura inerente le
compensazioni socio economiche di cui all'asse prioritario 1, art. 27
del regolamento (CE) n. 1198/2006;
Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2008 recante «Arresto
definitivo delle unita' da pesca autorizzate alla pesca del tonno
rosso», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
296 del 19 dicembre 2008;
Vista la raccomandazione 08-05, adottata dalla Commissione
internazionale per la conservazione del tonno atlantico (ICCAT) durante
la sedicesima riunione straordinaria del novembre 2008, con la quale e'
istituito un nuovo piano di ricostituzione del tonno rosso
nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009
concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso
nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento
(CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 al fine di
dare esecuzione alla suddetta raccomandazione;
Visto l'art. 21, lettera a), punto iii) che prevede il sostegno del FEP
per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria al fine di una
riduzione sostanziale delle possibilita' di pesca nel quadro di un
accordo internazionale;
Visto il nuovo Piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno
rosso adottato il 5 giugno 2009 in sostituzione del piano di adeguamento
di cui al decreto del 19 novembre 2008, al fine di conformarsi a quanto
prescritto dal regolamento (CE) n. 302/2009 e trasmesso alla Commissione
europea;
Visto in particolare il punto 4 del suddetto Piano che dispone
l'erogazione di una compensazione economica per la perdita di reddito,
corrispondente ad un periodo di arresto temporaneo di 6 mesi, a favore
delle imbarcazioni ammesse al premio per l'arresto definitivo entro il
2009, secondo modalita' attuative che tengono conto dell'anno di
demolizione e dell'eta' dell'imbarcazione;
Visto il decreto 30 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana il 25 maggio 2009, n. 119 recante delega al
Sottosegretario di Stato on. Antonio Buonfiglio relativamente alla
pesca, all'acquacoltura ed alla tutela delle risorse marine viventi;
Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per la
pesca marittima e l'acquacoltura in data 17 luglio 2009;
Decreta:
Art. 1.
Riduzione della capacita' di pesca
L'arresto definitivo delle unita' da pesca autorizzate, con permesso
speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con il sistema a
circuizione nonche', per le sole unita' di lunghezza superiore ai 24
metri fuori tutto con il sistema a palangari, puo' avvenire
conformemente a quanto disposto dall'art. 23 del regolamento di base.
Art. 2.
Attuazione della misura
1. Il premio di arresto definitivo e' destinato ai proprietari di
pescherecci italiani individuati al precedente art. 1.
2. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal
regolamento di base, dal regolamento applicativo e dalle disposizioni
del piano di adeguamento del tonno rosso citato in premessa.
Art. 3.
Requisiti di ammissibilita' delle navi
1. L'unita' da pesca deve essere iscritta nel Registro Comunitario,
essere dotata di licenza di pesca e permesso di pesca speciale per
effettuare la pesca del tonno rosso.
Art. 4.
Modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta
in carta semplice, dal proprietario dell'unita', e' presentata
all'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio
marittimo, e' trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata
a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n.
16 - 00144 Roma, di seguito Ministero.
Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno via fax o
consegnate direttamente al Ministero.
2. Nella domanda (allegato A) devono essere indicati:
a) per le persone fisiche: generalita' complete del proprietario/i:
cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza,
telefono e fax; per le persone giuridiche:
ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA,
telefono, fax e generalita' complete del legale rappresentante;
b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di
iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della
nave, numero UE;
c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di
credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN;
d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta
amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda
e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalita' per le
quali vengono acquisiti».
3. Qualora l'importo del premio risulti superiore a € 154.937,00, alla
domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia, presentata
alla Prefettura competente, ai sensi dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
4. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove
sia apposta in presenza del funzionario addetto ovvero sia presentata
unitamente alla copia fotostatica di un documento di identita' del/i
sottoscrittore/i in corso di validita'.
Art. 5.
Istruttoria della domanda e obblighi connessi
1. L'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca provvede
al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito
positivo trasmette al Ministero, entro il termine di dieci giorni
decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione
di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del registro NN.MM.GG.,
o delle Matricole, aggiornato.
2. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'autorita' marittima
comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine
indicato al precedente comma, il mancato accoglimento dell'istanza,
indicandone la motivazione e le modalita' per impugnare il
provvedimento.
3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1 e verificata
la disponibilita' finanziaria, trasmette il relativo decreto di
concessione agli aventi diritto e all'ufficio marittimo di iscrizione
dell'unita', che dovra' provvedere tempestivamente alla notifica
dell'atto al richiedente, nonche' comunicare al Ministero la data di
avvenuta notifica.
4. Il termine per la restituzione all'ufficio marittimo di iscrizione
del titolo abilitativo alla pesca e' fissato in dieci giorni a far data
dalla notifica della decisione di concessione.
L'ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo
abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la
documentazione prevista.
La riconsegna del titolo e' atto irrevocabile, il titolo e' annullato e
la nave viene cancellata dall'archivio licenze (ALP) e dal registro
comunitario.
La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio
suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai
sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
5. Entro il termine di quattro mesi dalla data di riconsegna del titolo
abilitativo alla pesca il richiedente procede alla demolizione
dell'unita' o alla sua nuova destinazione. Il mancato rispetto di detto
termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare caso
per caso dall'ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', determina la
perdita del diritto al premio e l'obbligo di restituzione dell'eventuale
acconto concesso. L'autorita' marittima potra' concedere una sola
proroga di trenta giorni. L'ufficio marittimo trasmette al Ministero la
certificazione comprovante la demolizione, redatta secondo l'allegato D,
completo di tutta la documentazione prevista, o altra documentazione
comprovante l'avvenuto trasferimento dell'unita' ad altra destinazione.
Art. 6.
Calcolo del premio
1. Relativamente alle domande presentate entro i termini di cui al
presente bando, il premio, arrotondato alle dieci unita' inferiori, e'
determinato, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie, secondo il
calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato F corrispondente alla
tabella di cui al Programma operativo nazionale in corso di
approvazione.
2. La stazza, espressa in GT, nonche' l'anno di entrata in servizio
calcolato ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del
Consiglio del 22 settembre 1986, e' rilevata dall'ufficio marittimo dai
registri in proprio possesso.
3. Ai sensi del Programma operativo nazionale, il premio di arresto
definitivo corrisposto alle imbarcazioni destinate a finalita' diverse
dalla pesca sara' decurtato del 50%.
Art. 7.
Modalita' di erogazione del premio
1. Il premio di arresto definitivo e' liquidato, entro i limiti
delle disponibilita' finanziarie, secondo le seguenti modalita':
a) 50% a titolo di acconto, su richiesta dell'interessato, al momento
della riconsegna del titolo abilitativo alla pesca e dell'impegno a
procedere alla demolizione o nuova destinazione della nave nel termine
prescritto all'art. 5, comma 5, previa presentazione di una polizza
fideiussoria, a garanzia dell'importo anticipato, prestata da imprese di
assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del «ramo
cauzioni» di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.
348, ovvero di una fideiussione bancaria, adottando l'allegato modello
E;
b) saldo ad avvenuta demolizione o nuova destinazione della nave.
Art. 8.
Cumulabilita' degli aiuti pubblici
1. L'entita' del premio, determinato secondo quanto previsto
all'art. 6, e' diminuito di una parte dell'importo riscosso in caso di
aiuto per l'ammodernamento dell'unita', calcolato pro rata temporis per
il periodo vincolativo residuo.
2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui al comma 1, si
tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a
quindici giorni e' considerata mese intero) che intercorrono tra la
scadenza del vincolo e la data del provvedimento di decisione del premio
di arresto definitivo.
3. La concessione del premio di arresto definitivo ai sensi del presente
decreto determina l'accesso alle misure di accompagnamento
socioeconomico, equivalente a sei mesi di arresto temporaneo, previste
dal Piano di adeguamento di cui in premessa. L'accesso alle suddette
misure e' garantito agli operatori ammessi al premio di arresto
definitivo ai sensi del decreto ministeriale 19 novembre 2008. Inoltre,
indipendentemente dall'anno di demolizione, il premio di arresto
temporaneo, calcolato secondo quanto previsto dal Programma operativo,
e' corrisposto, a condizione che la barca sia armata, attribuendo un
coefficiente di riduzione del premio pari a 0% per le imbarcazioni con
eta' inferiore a 5 anni, del 30% per le imbarcazioni con eta' compresa
fra i 5 ed i 10 anni, del 60% per le imbarcazioni con eta' superiore a
10 anni. Le modalita' operative relative alla esecuzione delle suddette
misure di accompagnamento verranno definite successivamente con decreto
direttoriale.
Art. 9.
Registrazione dei vincoli
1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla
concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a
comunicare all'ufficio di iscrizione della nave, le agevolazioni
concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.
2. L'autorita' marittima avra' cura di annotare i vincoli tra i gravami
o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne
comunicazione all'ufficio marittimo di nuova iscrizione.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la
registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 6 agosto 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Buonfiglio
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009 Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 165
Allegati omessi