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Decreto 1 giugno 2009

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra i sistemi di pesca e criteri di attribuzione e ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2009.

(GU n. 152 del 3-7-2009)

 

 

 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
Vista il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 96 del 15 aprile 2009 che modifica regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007;
Visto il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio del 16 gennaio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 22 del 26 gennaio 2009 con il quale e' stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2009, il massimale di 3.176,10 tonnellate;
Visto il regolamento (CE) n. 2807/1993 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalita' di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri;
Visto il regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;
Visto il regolamento (CE) n. 869/04 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attivita' di pesca di taluni stock di grandi migratori;
Visto il regolamento (CE) n. 1984/03 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunita' un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;
Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;
Visti i regolamenti (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 (G.U.C.E. L. 017 del 21 gennaio 2000) e n. 2318/2001 della Commissione del 29 novembre 2001 (G.U.C.E. L. 313/9 del 30 novembre 2001) concernente il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1999, che prevede un piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso in Italia;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, recante la ripartizione della quota nazionale 2001 tra sistemi di pesca;
Visti i decreti ministeriali di pari data 23 aprile 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2001, concernenti la determinazione, per il 2001, delle quote individuali di tonno rosso rispettivamente per la pesca con i palangari e la circuizione per tonni;
Ritenuta necessaria la suddivisione del suindicato TAC complessivo di 3.176,10 tonnellate in quote specifiche per i vari sistemi di pesca del tonno rosso;
Ritenuto necessario esplicitare le quote individuali di cattura in relazione a ciascuna unita' facente parte della flotta tonniera italiana aggiornata in funzione delle intervenute azioni di demolizione e sostituzione;
Ritenuto di dover razionalizzare il sistema di dichiarazione e di monitoraggio delle quote, nel piu' stretto rispetto delle normative comunitarie citate;
Considerata l'opportunita' di valorizzare la continuita' dell'esercizio dell'attivita' di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalita' alla base del sistema di contingentamento;

Decreta:

Art. 1.
Il TAC complessivo di 3.176,10 tonnellate per la campagna di pesca 2009 e' ripartito tra i sistemi di pesca come segue:
 

Circuizione (PS) e Palangaro (LL)             |             2.927,00

 Tonnara fissa (TRAP)                          |               145,94

 Pesca sportiva (SPOR)                         |                55,52

 UNCL                                          |                46,64


Art. 2.
Le quote individuali assegnate per la campagna di pesca 2009, indicate negli allegati A e B del presente decreto in relazione a ciascuna unita', identificata con il permesso di pesca speciale ed il numero UE, sono state calcolate tenendo conto delle percentuali originarie ridotte dell'aliquota prevista dalla normativa vigente. Il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli autorizzati alla cattura del tonno rosso, e' subordinato al rispetto delle disposizioni previste dalle normativa comunitaria e nazionale, ed in particolare delle disposizioni dei Regolamenti (CE) 2847/93 del 12 ottobre 1993, 2807/83 del 22 settembre 1983, 869/04 del 26 aprile 2004, 2454/93 del 2 luglio 1993, 1984/03 del 8 aprile 2003, 2244/03 del 18 dicembre 2003 e 1559/2007 del 17 dicembre 2007, e rispettive integrazioni e modifiche.
E fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, indicati nell'allegato C del presente decreto.

Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2009

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Buonfiglio



Allegati omessi