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Regione Lombardia. Legge Regionale n. 13 del 3-08-2005

Disciplina delle deroghe previste dall’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici , ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2005/2006

(B.U.R. Lombardia n. 31 del 5 agosto 2005)


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale


ARTICOLO 1
(Disposizioni generali)
1. La presente legge, sentito l’lstituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni richieste, disciplina, con riferimento alla stagione venatoria 2005/2006, l’esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, conformandosi alle prescrizioni della stessa direttiva e dell’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. La Giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora si riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto del prelievo in deroga.
3. Le province, entro il 15 maggio 2006, trasmettono alla Regione i dati relativi ai prelievi effettuati.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 2, della legge 157/1992, la vigilanza sull’applicazione della presente legge è esercitata dalle province.
5. Entro il 30 giugno 2006, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all’INFS, una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; tale relazione è altresì trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.

ARTICOLO 2
(Prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie fringuello e peppola)
1. Per la stagione venatoria 2005/2006, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, è autorizzato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), della dir. 79/409/CEE, il prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie fringuello (Fringilla coelebs) e peppola (Fringilla montifringilla), al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate, un impiego misurato di esemplari appartenenti alle popolazioni delle specie sopra indicate, che non rientrano tra le specie a rischio, in quanto classificate con un favorevole stato di conservazione nell’areale europeo.
2. L’esercizio delle deroghe di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e riassunte nell’allegato A alla presente legge:
a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
b) il prelievo è consentito, per il fringuello, dal 1 ottobre 2005 al 19 novembre 2005 e, per la peppola, dal 15 ottobre 2005 al 30 novembre 2005;
c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso;
d) sono autorizzati ad effettuare il prelievo di fringuelli e peppole i cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 30 giugno 2005, in numero non superiore a sedicimila unità, hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso;
e) a cura delle province, è fatta menzione del divieto di praticare la caccia in deroga a fringuelli e peppole sul tesserino venatorio dei cacciatori che hanno acquisito l’opzione di caccia successivamente al 30 giugno 2005;
f) il prelievo massimo giornaliero per cacciatore autorizzato non può essere superiore rispettivamente a cinque fringuelli o a cinque peppole; il prelievo massimo giornaliero di fringuelli e peppole per cacciatore non può essere complessivamente superiore a cinque esemplari; il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato non può essere superiore a trentacinque fringuelli e a dodici peppole ed il prelievo massimo
complessivo non può essere superiore a cinquecentosessantanovemilacinquecentoquarantasette (569.547) fringuelli e a duecentoseimilanovecentonove (206.909) peppole;
g) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; entro il 31 marzo 2006, i tesserini devono essere restituiti alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati;
h) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4.
3. E’ autorizzato l’uso di richiami vivi appartenenti alle specie fringuello e peppola, a condizione che tali richiami siano detenuti nel rispetto delle vigenti disposizioni e provengano dall’allevamento in cattività oppure siano stati in precedenza catturati e inanellati dalle province.

ARTICOLO 3
(Prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d’Italia, passera mattugia e storno)
1. Per la stagione venatoria 2005/2006, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, è autorizzato il prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d’Italia (Passer domesticus x italiae), passera mattugia (Passer montanus) e storno (Sturnus vulgaris), ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE. La Regione, su richiesta motivata delle province, può limitare il prelievo venatorio in deroga sul territorio provinciale o su parte di esso.
2. L'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle seguenti condizioni, riportate e riassunte nell'allegato B alla presente legge:
a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della l.r. 26/1993;
b) per il passero d'Italia, la passera mattugia e lo storno il prelievo è consentito dal 18 settembre 2005 al 19 novembre 2005;
c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso e in forma vagante;
d) sono autorizzati a effettuare il prelievo esclusivamente i cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini di caccia nella zona di minor tutela delle province di Sondrio e Como;
e) il prelievo massimo giornaliero per cacciatore autorizzato è pari a cinque passeri d'Italia, cinque passere mattugie e dieci storni; il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato è pari a venti passeri d'Italia, venti passere mattugie e cinquanta storni;
f) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente;
entro il 31 marzo 2006, i tesserini devono essere restituiti alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati ai sensi del presente articolo;
g) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4.
3. E’ autorizzato l’uso di richiami vivi appartenenti alle specie passero d’Italia, passera mattugia, e storno, a condizione che tali richiami siano detenuti nel rispetto delle vigenti disposizioni e provengano dall’allevamento in cattività oppure siano stati in precedenza catturati e inanellati dalle province.

ARTICOLO 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 3 agosto 2005
( Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/13 del 27 luglio 2005 )


ALLEGATO 1:
Allegato A (Articolo 2, comma 2)

ARTICOLO 1
Scheda riassuntiva del prelievo venatorio in deroga delle specie fringuello e peppola per la stagione venatoria 2005/2006

 

Specie

Mezzi e metodi di prelievo

Periodo di prelievo

Luogo del prelievo

N. max. capi prelevabili, giornalmente da ogni cacciatore*

N. max. capi prelevabili, nel periodo consentito, da ogni cacciatore

Soggetti autorizzati al prelievo

Prelievo massimo complessivo

Autorità preposta a validare le condizioni di attuazione delle deroghe

Controlli e vigilanza

Fringuello

Mezzi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) della l.r. 26/1993;

caccia da appostamento fisso

 1/10 19/11

Appostamenti fissi sull’intero territorio regionale

5

35

Cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 30/06/2005, hanno acquisito l’opzione ad esercitare la caccia da appostamento fisso(max. 16.000)

569.547

INFS

Articolo 48 l.r. 26/1993 e articolo 27, comma 2
L. 157/1992

Peppola

Mezzi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) della l.r. 26/1993;

caccia da appostamento fisso

 15/10 30/11

Appostamenti fissi sull’intero territorio regionale

5

12

Cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 30/06/2005, hanno acquisito l’opzione ad esercitare la caccia da appostamento fisso (max. 16.000)

206.909

INFS

Articolo 48 l.r. 26/1993 e articolo 27, comma 2
L. 157/1992


Ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera h) della legge n. 157/1992, il numero giornaliero complessivo di fringuelli e peppole prelevabili da ogni cacciatore non deve essere superiore a cinque



ALLEGATO 2:
Allegato B (Articolo 3, comma 2)

ARTICOLO 1
Scheda riassuntiva del prelievo venatorio in deroga delle specie passero d'Italia, passera mattugia e storno per la stagione venatoria 2005/2006

Specie Mezzi e metodi di prelievo Periodo massimo di prelievo autorizzabile Luogo del prelievo N. max. capi prelevabili, giornalmente da ogni cacciatore N. max. capi prelevabili, nel periodo consentito, da ogni cacciatore Soggetti autorizzabili al prelievo Autorità preposta a validare le condizioni di attuazione delle deroghe Controlli e vigilanza
Passero d’Italia Mezzi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) della l.r. 26/93 18/09 - 19/11 ATC e zona di minor tutela dei CAC di Sondrio e Como 5 20 cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ATC o nella zona di minor tutela dei CAC della Provincia di Sondrio e Como INFS Articolo 48 l.r. 26/1993 e articolo 27, comma 2
L. 157/1992
Passera mattugia Mezzi di
cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) della l.r. 26/1993 18/09 - 19/11 ATC e zona di minor tutela dei CAC di Sondrio e
Como 5 20 cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ATC o nella zona di minor tutela dei CAC della Provincia di Sondrio e Como INFS Articolo 48 l.r. 26/1993 e articolo 27, comma 2
L. 157/1992
Storno Mezzi di
cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) della l.r. 26/1993 18/09 - 19/11 ATC e zona di minor tutela dei CAC di Sondrio e
Como 10 50 cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ATC o nella zona di minor tutela dei CAC della Provincia di Sondrio e Como INFS Articolo 48 l.r. 26/1993 e articolo 27, comma 2
L. 157/1992