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Decreto 29 settembre 2005

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modificazione al
decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante: «Riapertura dei termini e ripristino della
corresponsione sulla demolizione, di cui al regolamento (CE) 2792/99, articolo 7, all. IV».

 

(GU n. 39 del 16-2-2006)
 

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 con cui sono state emanate le disposizioni generali sui fondi strutturali ed in particolare dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2792/l999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 sono state definite le modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca per il periodo 2000-2006;
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali
comunitarie nel settore della pesca;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modalita' di attuazione della misura arresto definitivo;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2003, recante modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 2000;
Vista la circolare n. 200522546 del 27 luglio 2005 che sospende la presentazione delle domande di contributo di arresto definitivo - misura 1.1 demolizione a decorrere dal 1° agosto 2005;
Considerato che la rimodulazione degli importi, introdotto con il decreto ministeriale 5 febbraio 2003, ha comportato una notevole diminuzione delle richieste per la demolizione e che, anche a seguito delle numerose rinunce da parte degli imprenditori del ceto peschereccio, si sono rese disponibili ulteriori risorse che dovranno essere impegnate necessariamente entro il 31 dicembre 2006, pena il loro disimpegno;
Ritenuto che la misura arresto definitivo - in linea con gli orientamenti comunitari - assume rilievo prioritario per il raggiungimento degli obiettivi di politica della pesca consentendo un
migliore rapporto tra capacita' di pesca e risorse alieutiche;
Visto il decreto del 17 giugno 2005 con il quale e' stata attribuita, tra l'altro, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora la delega per la disciplina generale e il coordinamento in materia di pesca, acquicoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.
Per le motivazioni in premessa indicate il premio di arresto definitivo e' corrisposto nella misura del 100% di cui al Reg. (CE) 2792/1999 art. 7, all. IV.

Art. 2.
1. In relazione alle disponibilita' dei fondi relativi allo SFOP 2000/2006, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di arresto definitivo (misura 1.1 - demolizione) a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
2. Le istanze sono esaminate secondo i seguenti criteri:
a) priorita' alle imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema a strascico secondo l'ordine cronologico di presentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
b) parimenti verra' seguito l'ordine cronologico di presentazione alla stessa direzione generale per tutte le altre imbarcazioni con sistemi di pesca diversi dallo strascico.


Art. 3.
1. Le domande sono presentate entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le domande presentate oltre il termine di cui al comma 1 sono archiviate senza ulteriore istruttoria.


Art. 4.
1. Sono abrogati il comma 6, ultimo capoverso, dell'art. 3, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e l'art. 8 del decreto ministeriale 5 febbraio 2003.


Art. 5.
1. Le domande presentate ai sensi del precedente art. 2 sono ammesse a contributo fino ad esaurimento dei fondi.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 140