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Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 100
Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.
(GU n. 136 del 14-6-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
Visti i decreti legislativi 26 maggio 2004, numeri 153 e 154;
Vista la notifica alla Commissione europea a norma dell'articolo 88, comma 3,
del Trattato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 3 marzo 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e delle infrastrutture e
dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione
generale per la pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarieta'
nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di
promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla
produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura,
a causa di calamita' naturali, avversita' meteorologiche e meteomarine di
carattere eccezionale.».
2. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 2,
e' sostituito dal seguente:
«2. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie
di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte
degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei
rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del
natante, al valore della produzione, conseguenti a calamita' naturali,
avversita' meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a
fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;
b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca
o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di
servizio o a seguito di affondamento, per avversita' meteomarine, delle unita'
da pesca o asservite ad impianti;
c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e
strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo
14-bis, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca
che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1.
3. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 3,
e' sostituito dal seguente:
«3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale nell'ambito
della ripartizione delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal
Programma assicurativo annuale di cui all'articolo 14-bis.».
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 4,
e' sostituito dal seguente:
«4. Su richiesta di una o piu' regioni o di una o piu' associazioni nazionali
delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di
acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il
tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM),
l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2 al fine
della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamita' o di
avversita' meteomarine.».
5. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 6,
e' sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le
regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di
adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della
Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari,
la possibilita' di avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE
vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- L'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, cosi' recita: «Art. 1 (Delega al
Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura,agroalimentare,
dell'alimentazione e delle foreste). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le
procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e
della filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto degli orientamenti dell'Unione
europea in materia di politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi
per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca,
dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della
Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai
seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle
finalita' e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e
all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato,
regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attivita' dei
Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di
competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di
competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra' fra il
Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio
dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta
regionale allo scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche
l'esame di progetti regionalrilevanti ai fini della tutela della concorrenza,
prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero
competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia
di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore
onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso
gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi anche in
relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive
dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico
procedimento per la prevenzione di controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori del-l'agricoltura,
della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti
previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato
dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto
stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi
interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare
il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza
adeguate alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di favorirne
il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale,
garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei
consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9 del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con
le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel
rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della
continuita' della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi
pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e
dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la parte
concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di
forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonche' di una disciplina
tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive,
favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e
favorisca l'accorpamento delle unita' aziendali, anche attraverso il ricorso
alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei
produttori agricoli, con priorita' per i giovani agricoltori, specialmente nel
caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle
imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle
imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con
le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226,
determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte
concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole,
agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenere la
competitivita' e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi
strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche
alla riduzione dei rischi di mercato, nonche' favorire il superamento da parte
delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi
calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche
attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel
settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e
sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilita' all'etichettatura e
alla pubblicita' dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
procedure di tracciabilita' differenziate per filiera, anche attraverso la
modifica dell'art. 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con
il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro
diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi
agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli
ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e
accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla
vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti,
sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art.
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei
produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di
rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica
dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di
consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola,
per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare
la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a
36 mesi, e permettendo, altresi' la vendita del prodotto in nome e per conto dei
soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle
attivita' di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con
particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti ottenuti
con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le
regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di
favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anch attraverso l'istituzione di
una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle
politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle
organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di
armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro
sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello
interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi
modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni
sulla base di principi di sussidiarieta' e garantire il trasferimento di un
adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le
nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul
trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la
disciplina e il sistema dei controlli sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca istituito dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi
in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da
avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le
attivita' di pesca e di acquacoltura, nonche' le attivita' connesse a quelle di
pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226
del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e
nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai
rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la
modifica dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del
2001, nonche' degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della
navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa
vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo
sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica
dell'art. 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al
fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura
e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la
modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di vendita di cui all'art.
4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni
alle societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita' agromeccanica, quando esercitata in
favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria
dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonche'
le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca
scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il
riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche
attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto,
anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia
di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e
criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e
chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono
strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, le norme costituenti principi fondamentali ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino
all'eventuale modifica da parte delle regioni.
4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione
delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti
legislativi di cui al comma 3.
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinche'
sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro
il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere
parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui
ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di
sessanta giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».
- Gli articoli 7 ed 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati», cosi' recitano:
«Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle
foreste, della pesca e dell'acquacoltura).
- 1. Il Governo e' delegato a emanare, senza che cio' comporti oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti
legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della
lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli
interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica affinche' sia espresso, entro quaranta
giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso
tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora
il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni
antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso,
quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la
politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo
sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio,
individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali
ed ittici di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della
biodiversita' del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine,
privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno
della multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca,
comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e
paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura,
forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto
ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonche' le
infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitivita' delle
imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio
di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva
zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualita' favorire il
miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e
di benessere degli animali negli allevamenti, nonche' della qualita' dei
prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando
e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere
agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della qualita' valorizzare le
peculiarita' dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare
una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e
la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle
produzioni tipiche, biologiche e di qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione
dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di
concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo
supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura
e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la
valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attivita' di
agriturismo e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai
criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione
delle foreste in Europa.
Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1. Nell'attuazione della delega di cui
all'art. 7, il Governo si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e
nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e
riordino delle qualifiche soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura,
di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse
fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con
equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della
pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche' non svolte nell'azienda,
anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti
agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonche' alla fornitura di beni e
servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del
codice civile, quale strumento di pubblicita' legale dei soggetti e delle
attivita' di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli imprenditori
agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici esercenti attivita'
agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la
conservazione dell'unita' aziendale e della destinazione agricola dei terreni e
l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento
strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando
la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione
della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire
lo sviluppo di nuove opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa, la certificazione delle attivita' e la difesa
dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite
direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro
prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario
previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori
agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello
Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi
relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita' agricole con altre extragricole
svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattivita' dell'impresa
agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca,
formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando
modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per favorire la
diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle
imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo
di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati
che garantiscano la tracciabilita' della materia prima agricola di base,
razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti
agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita' dei prodotti con
particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso la valorizzazione delle
peculiarita' dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti
agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al
consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di
garantire la sicurezza e la qualita' e di consentire la conoscenza della
provenienza della materia prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi
interprofessionali e dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore
funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al
fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari
previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire
la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni,
sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le
procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di
garanzia al credito al fine di sostenere la competitivita' e favorire la
riduzione di rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione
dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel
divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e
delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo
sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura
e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa
nonche' la valorizzazione della qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello
occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche
esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed emersione
dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di
agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonche' per la promozione
dei prodotti italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attivita' amministrativa
in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale
strumento per il perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole
comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza,
consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione
geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di
accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita' di tali
produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in
attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione della relativa
copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che
nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti
locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di
pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono
prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca «Orientamento e
modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57».
- Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, reca «Attuazione della legge 7
marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima».
- Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, reca «Modernizzazione del
settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7
marzo 2003, n. 38».
- L'art. 88 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante «Ratifica ed
esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957:
a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti
allegati», recita:
«Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente
dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le
opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato
comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le
loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, oppure
che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa
non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di Giustizia,
in deroga agli articoli 169 e 170. A richiesta di uno Stato membro, il
Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o
da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il
mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui
all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura
prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura
fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della
richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perche' presenti le sue
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che
un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la
Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente.
Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura). - 1.
Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per
la pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarieta' nazionale della
pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere
principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione
e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa
di calamita' naturali, avversita' meteorologiche e meteomarine di carattere
eccezionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di
intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte
degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei
rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del
natante, al valore della produzione, conseguenti a calamita' naturali,
avversita' meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale e a
fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;
b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca
o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di
servizio o a seguito di affondamento, per avversita' meteomarine, delle unita'
da pesca o asservite ad impianti;
c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e
strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'art.
14-bis, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca
che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1.
3. La dotazione del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della
ripartizione delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal
Programma assicurativo annuale di cui all'art. 14-bis.
4. Su richiesta di una o piu' regioni o di una o piu' associazioni nazionali
delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di
acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il
tramite degli istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM),
l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2 al fine
della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamita' o di
avversita' meteomarine.
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la richiesta puo' essere
effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Commissione di cui all'art. 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e
le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di
adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta' di cui all'art. 118 della
Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari,
la possibilita' di avvalersi delle regioni o delle capitanerie di porto.
7. Le disposizioni dell'art. 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante la
nuova regolamentazione delle servitu' militari, con particolare riferimento al
quinto comma del medesimo art. 15, si applicano anche allo sgombero di specchi
d'acqua interni e marini.».
Art. 2.
Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura
1. Al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo l'articolo 14 e'
inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura).
- 1. Per le finalita' di cui all'articolo 14, lo Stato concede contributi sui
premi assicurativi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, in conformita'
a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel
settore della pesca. Il contributo dello Stato e' concesso fino all'80 per cento
del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento,
qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione relativamente alle
zone dell'Obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone.
2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse
condizioni non assimilabili alle calamita' naturali, il contributo dello Stato,
per gli interventi conformi agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato nel settore della pesca, e' ridotto fino al 50 per cento del costo del
premio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del
Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Commissione di cui all'articolo 3,
sono stabiliti i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del
contributo sui premi assicurativi.
3. La sottoscrizione delle polizze assicurative e' volontaria e puo' avvenire in
forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme
assicurative collettive le imprese di pesca in qualsiasi forma giuridica
costituite, nonche' loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della
legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del
Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati i
criteri di attuazione.
5. L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e' determinata,
attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di
seguito denominato: "Programma assicurativo", sulla base dell'importanza
socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e nei
limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in apposito capitolo nell'ambito
della pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. Il Programma assicurativo e' elaborato sulla base delle informazioni e dei
dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, ed e' approvato, entro il 30
novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la
Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Tavolo azzurro di cui all'articolo
2, e sentite le proposte di una commissione tecnica. La composizione ed il
regolamento di funzionamento della commissione tecnica e' stabilito con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario delegato
alla pesca. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna
indennita' o compenso, ne' rimborso spese.
7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del
contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa;
b) area territoriale d'intervento;
c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia;
d) tipo di produzione e/o di strutture;
e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi.
8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche:
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e
aree;
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego
efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.».
Art. 3.
Sostegno alla filiera ittica
1. I contratti di filiera previsti e disciplinati dall'articolo 66 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano agli operatori della filiera
ittica, ivi comprese le forme associate.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di
cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
3. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, cosi'
come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e' sostituito dal seguente:
«5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico
e' equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono
equiparate all'imprenditore ittico.».
4. Il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e' esteso, nei limiti dell'autorizzazione di spesa ivi prevista,
anche alle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare, sentito la
Commissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, e'
integrato il regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali 22 giugno 2004, n. 182, relativamente alle modalita' di intervento
in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.
Note all'art. 3:
- L'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)», recita:
«Art. 66 (Sostegno della filiera agroalimentare). - 1. Al fine di favorire
l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il
rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il
Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della
programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato
con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente
legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli
operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla
realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale,
in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in
agricoltura.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di
cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle
imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli
orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonche'
dalla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del
23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore ittico chi esercita, in
forma singola o associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale
diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini,
salmastri o dolci e le attivita' connesse di cui all'art. 3.
2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di
imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente
prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi
diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli esercenti attivita'
commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio
delle attivita' di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni,
abilitazioni ed autorizzazioni.
5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico
e' equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono
equiparate all'imprenditore ittico.
6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e
formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della
concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto
ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi
sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare
territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono
rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di
ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed
i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 37 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida
adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».
- L'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recita:
«Art. 3 (Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura). - 1. La
Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal
Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato
delegato, e' composta dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai
seguenti membri:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;
b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un dirigente del Ministero della salute;
e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) un dirigente del Ministero delle attivita' produttive;
h) un dirigente del Ministero della difesa;
i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di
grado non inferiore a capitano di vascello;
k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano;
l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali
delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative;
m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese
di pesca comparativamente piu' rappresentative;
n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di
acquacoltura comparativamente piu' rappresentative;
o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni
nazionali della pesca sportiva comparativamente piu' rappresentative;
p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di
produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre
1999 del Consiglio;
r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura
designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura
designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura
designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);
u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura
delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Commissione e' chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle
politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato,
finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni
argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunita'.
3. Il presidente puo' invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori
regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli
enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del
settore.
4. La Commissione ha durata triennale ed e' nominata con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali.».
- Il regolamento 22 giugno 2004, n. 182, reca regime di aiuti per favorire
l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari.
Art. 4.
Istituzione del reparto pesca marittima
1. Al fine di conseguire un piu' efficace e diretto supporto alle attivita'
di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle
relative filiere, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di
porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e
forestali. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle
politiche agricole e forestali, e' definita l'organizzazione del reparto
medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5.
Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura
1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui al
combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004,
n. 154, entra in vigore dal 1° gennaio 2006 e sara' operativo per il triennio
2006-2008.
2. Per l'anno 2005 gli obiettivi di intervento previsti per il settore della
pesca e dell'acquacoltura dagli articoli 4, 14 e 14-bis del decreto legislativo
26 maggio 2004, n. 154, nonche' quelli di cui al presente decreto legislativo,
costituiscono il riferimento programmatico ed operativo da adottare mediante
utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1,
della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di
Stato delegato alla pesca, adotta, con proprio decreto, le linee guida per
l'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2, tenuto conto, in
particolare, delle disposizioni recate dagli articoli da 12 a 20 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e definisce annualmente la quota parte delle
risorse destinate al Programma nazionale di cui al comma 1, come determinate ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, da assegnare alle finalita' di cui all'articolo
14-bis del citato decreto legislativo n. 154 del 2004.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 154:
«Art. 4 (Finalita' e contenuti del Programma nazionale). - 1. Tenuto conto degli
indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle
risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza
alimentare mondiale, gli interessi e gli interventi pubblici di carattere
generale, da perseguire attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi
delle regioni e delle province autonome adottati nell'ambito delle rispettive
competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi:
a) perseguire la durabilita' delle risorse ittiche per le generazioni presenti e
future e tutela della biodiversita';
b) perseguire lo sviluppo sostenibile e valorizzazione della produzione della
pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse, cosi' come definite dalle
pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle
risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle
associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti in
conformita' con le norme comunitarie;
c) sviluppare le opportunita' occupazionali, il ricambio generazionale delle
attivita' economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione
della multifunzionalita', la promozione della cooperazione, dell'associazionismo
e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;
d) tutela del consumatore in termini di rintracciabilita' dei prodotti ittici,
valorizzazione della qualita' della produzione nazionale e della trasparenza
informativa;
e) tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione del
mercato interno;
f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura
secondo i principi della Programmazione nazionale della ricerca;
g) semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra
imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di
organismi per lo svolgimento di servizi al settore;
h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni
formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti
interventi di formazione continua e permanente;
i) sostenere l'economia ittica delle regioni, al fine di rendere applicabili gli
indirizzi nazionali e comunitari nei rispettivi territori.
2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo stato del settore, gli
obiettivi settoriali relativi al periodo di programmazione, nonche' la
ripartizione degli stanziamenti di bilancio.
3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori
ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della pesca, le associazioni e
le organizzazioni nazionali, nonche' i consorzi riconosciuti nel settore della
pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti individuati in relazione ai singoli
interventi programmati ai sensi del presente decreto.
Art. 5 (Programmazione di settore). - 1. Il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo
azzurro di cui all'art. 2, propone al CIPE, per l'approvazione di cui al comma
3, il "Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura", di seguito
denominato "Programma nazionale", contenente gli interventi di competenza
nazionale.
2. Le regioni e le province autonome predispongono, altresi', entro il 31
dicembre dell'anno precedente ciascun triennio di programmazione nazionale di
cui al comma 1, i programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, o gli
eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli interventi di competenza
da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.
3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di programmazione, il
CIPE approva il Programma nazionale con l'indicazione delle dotazioni
finanziarie nazionali, nonche' dell'eventuale destinazione di risorse aggiuntive
ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.».
- L'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 267, recante «Attuazione del terzo
piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito
peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti
da posta derivante», recita:
«Art. 1. - 1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima,
adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto
del Ministro della marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991, e'
autorizzata la complessiva spesa di lire 287.000 milioni per il triennio
1991-1993, in ragione di lire 89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 99.000
milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, e' autorizzata la
complessiva spesa di lire 8.000 milioni per il triennio 1991-1993 in ragione di
lire 6.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli
anni 1992 e 1993.
3. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi
comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca".
4. All'onere di cui al comma 2 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese le
provvidenze per il fermo biologico della pesca" e quanto a lire 5.000 milioni
per l'anno 1991, mediante riduzione della autorizzazione di spesa recata
dall'art. 15, comma 32, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988), come rimodulata dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria
1990), parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al capitolo 8559 dello
stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario
1991.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311, reca «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)».
- Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 154, recitano:
«Art. 12 (Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche). - 1. Il
Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle
finalita' di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e f), coerentemente con gli
indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti dalla partecipazione agli
organismi di gestione internazionali, ed indica le priorita' di intervento
funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche, anche mediante
l'incentivazione di piani di protezione e piani di gestione.
2. Le misure di sostenibilita', razionalizzazione dello sforzo di pesca e
capacita' della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla
regolamentazione dei sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche
delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei
quantitativi pescati.
3. In conformita' con le norme comunitarie, il Ministero delle politiche
agricole e forestali promuove lo studio di piani di protezione delle risorse
ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle
associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici.
4. Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche acquatiche
con effetti sulla conservazione degli ecosistemi marini, l'amministrazione
centrale, di concerto con le amministrazioni regionali, definisce con decreto
ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi
per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle
interazioni tra acquacoltura e attivita' di pesca, favorendo la sostenibilita'
delle integrazioni produttive.
5. Il controllo sulle misure di sostenibilita', di cui al comma 2, e' esercitato
dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la
pesca e l'acquacoltura, garantendo il rispetto delle norme e degli obiettivi
gestionali comunitari ed internazionali, anche attraverso le licenze di pesca,
unico documento autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale di cui al
regolamento (CEE) n. 3760/92 del 20 dicembre 1992, del Consiglio, al regolamento
(CE) n. 3690/93 del 20 dicembre 1993, del Consiglio e al regolamento (CEE) n.
2930/86 del 22 settembre 1986, del Consiglio, e successive modificazioni. La
proprieta' o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente
per ottenere la licenza di pesca.
6. L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata dalla
Commissione europea, e' a titolo oneroso con ammontare e destinazione degli
oneri stabiliti dal Programma nazionale.
7. In relazione alle attivita' di acquacoltura marina, esercitate in ambienti
costieri di particolare rilievo ecologico per la conservazione della
biodiversita' e delle risorse biologiche, con riflessi sulla pesca marittima,
come stagni, lagune costiere, valli salse da pesca del Nord Adriatico
(Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui
all'art. 5 prevedono i provvedimenti finalizzati al controllo dell'impatto
ambientale ed alla tutela delle attivita' dall'inquinamento.».
«Art. 13 (Misure di sostegno creditizio e assicurativo). - 1. Le regioni possono
promuovere, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi strumenti finanziari, di
garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore
della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere destinate, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le occorrenti risorse
finanziarie a valere sulle disponibilita' del Fondo centrale per il credito
peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre
1971, n. 1041.».
Per il testo dell'art. 14 vedi le note all'art. 1.
«Art. 15 (Comunicazione istituzionale). - 1. Nel Programma nazionale e' dato
riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione
della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme
coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge 7 giugno 2000,
n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla
valorizzazione della qualita' della produzione ittica nazionale ed alla
divulgazione delle iniziative ed opportunita' del mercato nazionale ed estero.
2. L'insieme delle azioni di cui al comma 1, predisposto anche tenendo conto
delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle imprese
di pesca, delle imprese di acquacoltura e delle cooperative della pesca, deve
garantire la pari possibilita' di accesso alle informazioni da parte di tutti
gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunita' di
sviluppo produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza
con le norme comunitarie discendenti dall'art. 3, comma 1, lettera g), del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14
ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, ed informare il consumatore
ai fini di una scelta responsabile.
Art. 16 (Promozione della cooperazione). - 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo
della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonche' delle
attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di:
a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle
cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle
associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura,
riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;
b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori,
i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura;
c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura
di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione
nel piu' ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di programmi
annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute
delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 17 (Promozione dell'associazionismo). - 1. Allo scopo di favorire lo
sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la
concorrenzialita' delle imprese di settore sui mercati nazionali ed
internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura
nazionali, nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il
finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i
progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore,
sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni
nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.».
Art. 18 (Promozione delle attivita' a favore dei lavoratori dipendenti). - 1.
Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunita' occupazionali e delle
tutele sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonche' delle
attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di
specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle
organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale
di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base
di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni.
Art. 19 (Valutazione dei risultati dei programmi). - 1. I programmi annuali e
pluriennali di cui agli articoli 16, 17 e 18, definiscono gli obiettivi, gli
strumenti e le misure di intervento che si intendono perseguire in coerenza con
il Programma nazionale di cui all'art. 4.
2. Il Tavolo azzurro di cui all'art. 2, entro sessanta giorni dalla sua
costituzione, propone le linee guida relative alla stesura dei programmi,
nonche' i criteri di valutazione e le modalita' di controllo per la successiva
approvazione dei programmi stessi. Il Tavolo azzurro e' chiamato, altresi', ad
esprimersi annualmente sull'andamento dei programmi, di cui al comma 1, e sui
risultati raggiunti.
Art. 20 (Tutela dell'occupazione e sostenibilita' sociale). - 1. Nel Programma
nazionale, con particolare riferimento all'art. 18, e' data priorita' ai
seguenti obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilita' sociale nel
settore della pesca e dell'acquacoltura:
a) promuovere studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e
sicurezza del lavoro, nonche' progetti per l'introduzione coerentemente con le
politiche del lavoro, di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori
della pesca marittima;
b) semplificare le procedure inerenti alla comunicazione di imbarco in
sostituzione di un marittimo arruolato che risulti temporaneamente assente per
uno dei motivi previsti dall'art. 2110 del codice civile.».
- L'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio», recita:
«Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle
finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge
finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2
dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo,
alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al
fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse
specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre
misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione,
afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con
effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le
correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a
carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio
di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di
spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione
e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di
spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per
non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto
capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di
competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno
o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in
conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti
tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel
bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento
economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria
dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando
escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse
si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui
alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui
contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia,
con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi
di cui all'art. 11-ter, comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori
entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere
utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge
finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove
finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, nel fondo speciale
di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie,
extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di
spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le
nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere
a determinare tassi di evoluzione delle spese edesime, sia correnti che in conto
capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma
2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.
6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati
i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.
11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche' le ulteriori misure
correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater.».
Art. 6.
Sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono
definite le modalita' di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e
forestali agli oneri per l'acquisto di sistemi di localizzazione e controllo
satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione dell'articolo 22 del
regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, per l'anno
2005, per un importo di 1,26 milioni di euro.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli stanziamenti
finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991,
n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
Nota all'art. 6:
- Il regolamento (CE) 2371/2002, del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo
alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca
nell'ambito della politica comune della pesca, e' pubblicato nella GUCE serie L
358 del 31 dicembre 2002.
Art. 7.
Modifiche all'articolo 408 del decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328
1. All'articolo 408 del codice della navigazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il primo comma e'
sostituito dal seguente:
«1. La pesca costiera e' quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonche'
quella effettuata lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a
distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, fatti salvi gli atti e le
convenzioni internazionali.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 408 del decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione (Navigazione marittima)», come modificato dal
presente decreto:
«Art. 408 (Categorie di pesca). - La pesca costiera e' quella che si esercita
nel Mare Adriatico, nonche' quella effettuata lungo le coste continentali ed
insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste,
fatti salvi gli accordi e le convenzioni internazionali.
La pesca mediterranea e' quella che si esercita nel Mediterraneo entro gli
stretti di Gibilterra e dei Dardanelli e il canale di Suez.
La pesca oltre gli stretti e' quella che si esercita fuori dei limiti di cui al
comma precedente.».