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Regione Veneto
Legge Regionale n. 17 del 13-08-2004
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in attuazione dell’articolo 9 della Direttiva Comunitaria n. 79/409/CEE”
(B.U.R. Veneto n. 81 del 17 agosto
2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n.
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli
uccelli selvatici.
1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all’articolo
9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell’ambito di applicazione
delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 3 e 4, e nell’articolo 9
della legge n. 157/1992, nonché nell’articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86
“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” e
successive modificazioni e nell’articolo 9 della Convenzione di Berna del 19
settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed
esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell’ambiente naturale in Europa”, vengono attuati nella Regione del Veneto, in
conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11
febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di
prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n.
79/409/CEE”, con la presente legge.
2. La compatibilità dei prelievi in deroga è verificata annualmente, prima
dell’inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale,
sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito,
l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
ARTICOLO 2
Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n.
79/409/CEE.
1. É autorizzato, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) e lettera
c) della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal
presente articolo, il prelievo in deroga di capi appartenenti alle specie storno
(Sturnus vulgaris), passero (Passer italiae), passera mattugia (Passer montanus),
cormorano (Phalacrocorax carbo) e tortora dal collare orientale (Streptopelia
decaocto), peppola (Fringilla montifringilla), fringuello (Fringilla coelebs).
2. I prelievi di cui al presente articolo possono essere realizzati da
appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori
iscritti agli Ambiti territoriali di caccia o Comprensori alpini del Veneto o
che esercitano la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per
l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui
all’articolo 13 della legge n. 157/1992 e all’articolo 14, commi 2 e 3 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio”.
3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di capi prelevabili nonché gli
archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi di cui al
presente articolo sono fissati nell’Allegato della presente legge. Per i
prelievi di cui al presente articolo sono consentite tre giornate di caccia
settimanali a libera scelta del cacciatore.
4. L’orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio
regionale.
ARTICOLO 3
Condizioni e controlli.
1. Il numero di capi prelevati deve essere annotato, alla raccolta, su apposita
scheda predisposta dalla Giunta regionale e rilasciata dalla Provincia
territorialmente competente. La scheda deve essere consegnata, entro il mese di
febbraio successivo alla stagione venatoria, alla Provincia competente al
rilascio del tesserino venatorio, la quale provvede, entro il mese di maggio, ad
inviare alla Giunta regionale, all’Istituto nazionale per la fauna selvatica e,
se istituito, all’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, i dati
riassuntivi relativi al prelievo.
2. In relazione all’attuazione delle necessarie misure di
controllo e rendicontazione, la Giunta regionale adotta specifici
atti di indirizzo per le province.
3. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituito, l’Istituto
faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità
abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2,
della direttiva n.79/409/CEE sono realizzate.
ARTICOLO 4
Modifica dei prelievi.
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto
a livello regionale, sulla base dell’accordo del 29 aprile 2004, rep. n. 1969
sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, adotta provvedimenti di modifica dei
prelievi in deroga autorizzati dalla presente legge.
ARTICOLO 5
Azioni di promozione.
1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione
aventi per oggetto le specie di cui all’articolo 2.
ARTICOLO 6
Adempimenti di competenza della Giunta regionale.
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale
trasmette una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge
al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari
regionali, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro
delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie,
al Presidente del Consiglio regionale, nonché all’Istituto nazionale per la
fauna selvatica e, se istituito, all’Istituto faunistico riconosciuto a livello
regionale.
ARTICOLO 7
Abrogazioni.
1. E’ abrogata la legge regionale 14 marzo 2002, n. 7 “Applicazione del regime
di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio
del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici”.
ARTICOLO 8
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione veneta.
Venezia, 13 agosto 2004
ALLEGATO 1:
ARTICOLO 1
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n.
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli
uccelli selvatici: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi
temporali relativi alle specie ammesse a prelievo.
SPECIE |
Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi) |
Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi) |
Tempi
(stagione venatoria |
PASSERO |
20 |
100 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
PASSERA MATTUGIA
|
20 |
100 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
STORNO
|
20 |
100 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
TORTORA DAL COLLARE |
10 |
50 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
CORMORANO
|
10 |
50 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
FRINGUELLO |
5 |
40 |
Dalla terza domenica di settembre
al 31 dicembre (*) |
PEPPOLA |
5 |
20 |
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*) |
(*)
Dalla terza domenica di settembre al 30 dicembre qualora il 31 dicembre cada di
martedì o venerdì.