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Provincia Autonoma di Trento
Legge Provinciale n. 8 del
28-07-2004
Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2004 e modificazione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)
(B.U.R.
Trentino-Alto Adige n. 32 del 10 agosto 2004 )
Il Consiglio provinciale
ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Disposizioni per l'esercizio della caccia nella stagione venatoria dell'anno
2004
1. Per l'esercizio della caccia nella stagione venatoria dell'anno 2004 si
applicano, oltre alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) per le parti
compatibili con il presente articolo, le seguenti disposizioni:
a) per gli ungulati è consentito il prelievo venatorio di esemplari appartenenti
alle seguenti specie e per i periodi di seguito indicati:
1) capriolo femmina e piccolo: dal 5 settembre al 4 novembre;
2) capriolo maschio: dal 5 settembre al 24 ottobre;
3) camoscio: dal 19 settembre al 18 novembre;
4) cervo: dal 5 settembre al 19 settembre e dal 10 ottobre al 24 novembre;
5) muflone: dal 19 settembre al 18 novembre;
b) per la lepre è consentito l'esercizio della caccia per le seguenti specie e
per i periodi di seguito indicati:
1) lepre comune: dal 19 settembre al 15 dicembre;
2) lepre bianca: dal 2 ottobre al 29 novembre;
c) per le specie diverse da quelle
indicate alle lettere a) e b) i periodi entro i quali è consentito l'esercizio
della caccia sono determinati dal comitato faunistico provinciale di cui
all'articolo 11 della legge provinciale n. 24 del 1991, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica (INFS). Per l'espressione del parere dell'INFS
trova applicazione quanto previsto dall'articolo 52 ter, comma 3, della legge
provinciale n. 24 del 1991;
d) fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì,
l'esercizio venatorio è consentito per non più di tre giorni alla settimana a
libera scelta del cacciatore, da effettuarsi secondo le modalità fissate dal
comitato faunistico provinciale;
e) dal 2 ottobre al 29 novembre l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna
migratoria è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il
silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
2. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si
applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera
m), della legge provinciale n. 24 del 1991.
ARTICOLO 2
Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)
1. La lett. c) del comma 6 dell'articolo 29 della legge provinciale 9 dicembre
1991, n. 24, è sostituita dalla seguente:"c) alla lepre bianca e alla lepre
comune, purché con cane, con il divieto da parte del cacciatore di seguire le
orme."
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Provincia.
Trento, 28 luglio 2004
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI