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Regione Molise
Legge Regionale n. 30 del 3-12-2004
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
(B.U.R. Molise n. 28 del 16 dicembre
2004)
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. L’alinea del comma 1
dell’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, è sostituito con
il seguente:
“1. I comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata
della caccia sono soggetti privati senza scopo di lucro d’interesse pubblico,
sono costituiti con provvedimento della Giunta provinciale competente per
territorio e sono così composti:”
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Molise.
Data a Campobasso, addi 3 dicembre 2004.