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Regione Lombardia
Legge Regionale n. 23 del 28 settembre 2004
Modifica della Legge Regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005)
(B.U.R. Lombardia n. 40 del 29 settembre 2004 S.O. n. 1)
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18)
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18
(Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione
degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione
venatoria 2004/2005) è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, è autorizzato,
per la stagione venatoria 2004/2005, il prelievo in deroga di esemplari
appartenenti alle specie passero d’Italia (Passer domesticus italiae),
passera mattugia (Passer montanus) e storno (Sturnus vulgaris), ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, lettera a), della dir.79/409/CEE. La Regione, su
parere motivato delle province, può limitare il prelievo venatorio in
deroga sul territorio provinciale o su parte di esso.”
ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione lombarda.
Milano, 28 settembre 2004
( Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1053 del 28
settembre 2004 )