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Decreto 22 gennaio 2004
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Variazione dei dati riportati sulla licenza di pesca.
(GU n. 26 del 2-2-2004)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 49, e successive modifiche concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, e successive modifiche recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca ed, in particolare, l'art. 7;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e del procedimento di decisione e di controllo;
Ravvisata l'opportunita' di assicurare la maggiore efficacia dell'azione amministrativa nel settore delle licenze di pesca, anche attraverso lo snellimento delle relative procedure;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;
Decreta:
Art. 1.
1. Il comandante dell'ufficio di iscrizione delle navi da pesca, in aggiunta alle rettifiche di errori materiali di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, apporta sulla licenza ogni variazione riguardante i dati relativi all'impresa di pesca, sede, provincia, indirizzo, R.I.P., nome della nave, ufficio marittimo di iscrizione della nave, proprieta'.
2. Le variazioni di cui al punto 1 sono comprovate dal timbro, dalla data e dalla firma del comandante dell'ufficio di iscrizione e sono comunicate, in pari data dell'annotazione, al Ministero per l'aggiornamento dell'archivio licenze di pesca.
Art. 2.
1. Restano di esclusiva competenza del Ministero gli aggiornamenti della licenza di pesca per quanto concerne le caratteristiche tecniche della nave, potenza motrice dell'apparato motore, limiti di esercizio e sistemi di pesca.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2004
Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora