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Decreto 26 luglio 2004, n.231
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.
(GU n. 209 del 6-9-2004)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto l'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1994, n. 655;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto
2002, n. 218, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, recante: «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca
costiera.»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio
2003, n. 54, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, recante: «Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 5
agosto 2002, n. 218»;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformità»;
Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al predetto regolamento;
Considerato che il Ministero delle comunicazioni ha favorevolmente valutato
l'estensione alla pesca costiera degli apparati radiotelefonici a chiamata
selettiva digitale (DSC) di tipo semplificato classe «D» ed «E» di cui al
decreto legislativo n. 269 del 2001;
Ritenuta l'opportunità' di assimilare le unità asservite agli impianti di pesca
a quelle adibite alla pesca costiera;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con
nota n. 9108 del 17 maggio 2004;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Nell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
5 agosto 2002, n. 218, dopo la parola «locale,» sono inserite le seguenti:
«nonché alle navi e galleggianti di 5ª categoria destinati stabilmente al
servizio di impianti di pesca,».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655 recante: «Misure
urgenti in materia di pesca ed acquacoltura», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1994, n. 280, cosi' recita:
«2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana apposito regolamento
contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità che operano nei limiti
di cui al comma 1».
- Il decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 recante: «Regolamento di
sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 ottobre 2002, n. 231.
- Il decreto ministeriale 25 febbraio 2003 n. 54 recante: «Regolamento
concernente modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269, recante: «Attuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformità» e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta
Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 218/2002, come modificato dal
regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 1 (Oggetto del regolamento). - 1. Il presente regolamento disciplina le
norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera,
ravvicinata e locale, nonché alle navi e galleggianti di 5ª categoria destinati
stabilmente al servizio di impianti da pesca, cosi' come definite dall'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639, modificato
dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, citato in
premessa, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1999,
n. 541, per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia
nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica tale
normativa».
Art. 2.
1. Nell'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
5 agosto 2002, n. 218, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Alle navi ed ai galleggianti di 5ª categoria, destinati stabilmente al
servizio di impianti da pesca realizzati all'interno di lagune, nelle foci dei
fiumi o nelle rade, il presente regolamento si applica con le limitazioni di cui
al comma 1, a prescindere dalla stazza.».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 218/2002, come modificato dal
regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. Alle navi a vela non provviste di motore,
con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri
quadrati, alle navi a remi di lunghezza non superiore a 10 metri ed alle navi
munite di motore, di stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, il presente
regolamento si applica limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13,
14, 16, comma 2, 21, comma 1, limitatamente alle lettere «d», «e», «g» ed «h», e
all'art. 27.
2. Le navi di cui al precedente comma possono essere abilitate ad esercitare la
pesca entro le 3 miglia dalla costa. Tale limitazione deve essere annotata sulla
licenza di navigazione.
2.-bis. Alle navi ed ai galleggianti, di 5ª categoria, destinati stabilmente al
servizio di impianti da pesca realizzati all'interno di lagune, nelle foci dei
fiumi o nelle rade, il presente regolamento si applica con le limitazioni di cui
al comma 1, a prescindere dalla stazza.
Art. 3.
1. L'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' sostituito dal seguente:
«7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo
mare Adriatico, cosi' come individuato dall'Organizzazione Idrografica
Internazionale di Monaco nella linea congiungente Capo Santa Maria di Leuca
(39°47'40" N - 018°22'05" E) con Lumi i Butrintit (39°45'10" N - 019°59' E),
sulle coste albanesi, devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità
sufficiente per tutte le persone a bordo. L'Amministrazione, sentito l'ente
tecnico, può inoltre esentare le unità esistenti dall'obbligo di essere dotate
di un battello di emergenza qualora, in relazione alle caratteristiche
costruttive dell'unita', l'installazione di tale battello appaia non necessaria
o non ragionevole.».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 218/2002, modificato
dall'art. 3 del regolamento qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 11 (Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca
costiera ravvicinata) - 1. Le navi devono essere dotate di imbarcazioni ovvero
di zattere di salvataggio di capacita' totale sufficiente ad accogliere almeno
il 200% del numero totale delle persone presenti a bordo. Di tali imbarcazioni
ovvero zattere, un numero sufficiente ad accogliere almeno tutte le persone a
bordo deve poter essere messo a mare da un lato o dall'altro della nave. I mezzi
collettivi di salvataggio, anziché essere di tipo approvato, possono rispondere
ai requisiti contenuti nelle regole da VII/17 a VII/22 del protocollo di
Torremolinos. Inoltre, le zattere di salvataggio, in alternativa, possono essere
approvate dall'Amministrazione in ottemperanza a quanto consentito dalla nota 6
della tabella allegata all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8
novembre 1991, n. 435.
Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione della
navigazione entro 20 miglia dalla costa devono essere dotate di zattere di
salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo.
2. Le zattere di salvataggio devono essere sistemate in modo da poter essere
prontamente utilizzate in caso di emergenza e permettere che la zattera galleggi
liberamente dalla sua posizione di stivaggio, si gonfi e si allontani dalla nave
nel caso che questa stia affondando. Se sono utilizzate cinghie di ritenuta,
queste devono essere munite di un dispositivo automatico di sganciamento
idrostatico.
3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, quando non siano dotate
di almeno una imbarcazione di salvataggio a motore, devono essere dotate di un
battello di emergenza. Il battello di emergenza, anziché essere di tipo
approvato, può rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/23 del
protocollo di Torremolinos.
4. Le imbarcazioni di salvataggio devono essere dotate di dispositivi di ammaino
ad esse esclusivamente destinati.
Tali dispositivi, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo
galleggiamento di esercizio e' uguale o superiore a 2 metri, devono essere di
tipo approvato. In alternativa, possono rispondere ai requisiti contenuti nella
regola VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte
d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' inferiore a 2 metri, i
dispositivi di ammaino, anziché di tipo approvato, possono essere conformi ai
regolamenti dell'ente tecnico.
5. I battelli di emergenza, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il
minimo galleggiamento di esercizio e' uguale o superiore a 2 metri, devono
essere dotati di dispositivi di ammaino di tipo approvato ovvero di dispositivi
di ammaino conformi all'art. VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la
distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e'
inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino devono essere conformi ai
regolamenti dell'ente tecnico.
6. La rispondenza alle prescrizioni tecniche del protocollo di Torremolinos
delle imbarcazioni di salvataggio, dei battelli di emergenza e dei relativi
dispositivi di ammaino dei predetti mezzi collettivi di salvataggio e' attestata
con decreto di approvazione dell'Amministrazione rilasciata secondo le sodalità
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347,
sentito un organismo notificato che effettuerà le verifiche richieste
dall'Amministrazione.
7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo
mare Adriatico, cosi' come individuato dalla Organizzazione Idrografica
Internazionale di Monaco nella linea congiungente Capo Santa Maria di Leuca
(39°47'40" N - 018°22' 05" E) con Lumi i Butrintit (39°45'10" N - 019°59' E),
sulle coste albanesi, devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità
sufficiente per tutte le persone a bordo.
L'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, può inoltre esentare le unità
esistenti dall'obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in
relazione alle caratteristiche costruttive dell'unita', l'installazione di tale
battello appaia non necessaria o non ragionevole.».
Art. 4.
1. L'articolo 14, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' sostituito dal seguente:
«3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono essere dotate di
due salvagente anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta
fumogena e di due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola
galleggiante lunga almeno 30 metri.».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 218/2002, modificato
dall'art. 4 del regolamento qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 14. (Salvagente anulari) - 1. Le navi di lunghezza inferiore a 10 metri,
ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, devono essere
dotate di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 30
metri.
2. Le navi di lunghezza inferiore a 24 metri ma uguali o superiori a 10 metri
devono essere dotate di un salvagente anulare munito di luce ad accensione
automatica e di boetta fumogena e di un salvagente anulare dotato di sagola
galleggiante lunga almeno 30 metri.
3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono essere dotate di
due salvagente anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta
fumogena e di due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola
galleggiante lunga almeno 3 metri.».
Art. 5.
1. L'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5
agosto 2002, n. 218, e' sostituito dal seguente:
«1. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda inferiore a 30
tonnellate devono essere dotate di:
a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
b) un EPIRB satellitare (406 Mhz).».
2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore
a 30 tonnellate devono essere dotate di:
a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
b) un EPIRB satellitare (406 Mhz);
c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano navigazione
oltre 20 miglia dalla costa.
3. Gli apparati previsti dai commi precedenti devono essere di tipo idoneo
secondo la normativa vigente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le unità da pesca che effettuano navigazione
oltre tre miglia dalla costa devono essere dotate degli apparati radio
prescritti al capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999,
n. 541, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree di
mare individuate da tale capitolo. In alternativa:
a) le unità da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A1, come
individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre
1999, n. 541, devono essere dotate di un apparato radio VHF in grado di
trasmettere e ricevere:
«1) in DSC "classe D" sulla frequenza di 156,525 MHz (canale 70). Deve
essere possibile avviare la trasmissione dell'allarme di soccorso sul canale 70
dalla posizione dalla quale la nave viene normalmente comandata;»;
«2) in radiotelefonia sulle frequenze di 156,300 MHz (canale 6), 156,650
MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale 16);»;
b) le unità da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A2, come
individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre
1999, n. 541, devono essere dotate, in aggiunta agli apparati di cui alla
lettera a), almeno di una installazione radio in MF in grado di
trasmettere e ricevere, ai fini del soccorso e della sicurezza, sulle frequenze
2187.5 kHz impiegando il DSC «classe E» e 2182 kHz impiegando la radiotelefonia.
La nave deve, inoltre, essere in grado di trasmettere e ricevere
radiocomunicazioni di carattere generale impiegando la radiotelefonia almeno
sulle frequenze di lavoro nelle bande comprese fra 1605 kHz e 4000 kHz;
c) le unità da pesca alle quali si applicano le lettere a) e b), qualora
abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, devono essere dotate
anche di un EPIRB 406 Mhz.
5. Le unità da pesca esistenti di cui alla presente Sezione possono essere
dotate, in relazione all'area di navigazione in cui operano, delle dotazioni
elencate al comma 4, anche prima della data del 1° gennaio 2005.
6. Le aree di mare A1 ed A2 indicate nel comma 4, lettere a) e b), devono essere
specificate nel certificato delle annotazioni di sicurezza.
7. Gli apparati previsti dai precedenti commi del presente articolo devono
essere di tipo approvato ovvero di tipo conforme alla direttiva CE 1999/05,
attuata con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
8. Le navi dotate di apparato «blue box» in grado di inviare i messaggi di
allarme tramite INMARSAT, previo parere favorevole del Ministero delle
comunicazioni, possono essere esentate dall'obbligo di avere in dotazione l'EPIRB
406 Mhz.
9. Le norme tecniche per l'installazione a bordo degli apparati radioelettrici
sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni.
10. Il presente articolo si applica alle navi esistenti, abilitate alla pesca
costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla
costa, a decorrere dal 1° gennaio 2005.».
Art. 6.
1. Nell'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'articolo 22, continua ad
essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e
alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa fino al 31
dicembre 2004».
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 30 del decreto ministeriale n. 218/2002, come modificato
dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 30 (Norme abrogate) - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogati il decreto del Ministro della marina mercantile 22
giugno 1982 e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19
aprile 2000, entrambi citati in premessa.
2. I decreti di cui al comma 1, continuano ad essere applicati, limitatamente
alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata
entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.
2.-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'art. 22, continua ad essere
applicato alle sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla
pesca costiera ravvicinata entrale 20 miglia dalla costa fino al 31 dicembre
2004.».
Art. 7.
2. L'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5
agosto 2002, n. 218, e' sostituito dal seguente:
Allegato 1 (previsto dall'articolo 4)
EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI DI «TIPO APPROVATO»
I seguenti equipaggiamenti marittimi devono essere di tipo approvato:
1. battelli di emergenza;
2. boette fumogene per salvagente anulari;
3. boette luminose ad accensione automatica alimentate a pile elettriche per
salvagente anulari;
4. bussole magnetiche;
5. cinture di salvataggio;
6. dotazioni radioelettriche di cui al comma 4 dell'articolo 28;
7. estintori di incendio portatili;
8. ganci idrostatici;
9. imbarcazioni di salvataggio;
10. indumenti per la protezione termica;
11. luci per cinture di salvataggio;
12. razzi a paracadute a luce rossa;
13. salvagente anulari;
14. segnali a mano a luce rossa;
15. tute d'immersione;
16. zattere di salvataggio gonfiabili;
17. zattere di salvataggio rigide.».
Art. 8.
1. Le unità da pesca esistenti e destinate alla demolizione entro i due anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad
essere assoggettate, in materia di dotazioni radioelettriche, alle disposizioni
applicabili a tale data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 luglio 2004
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 7, foglio n. 314