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Regione Lombardia. Legge Regionale n.18 del 8-10-2003
Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)
(B.U.R. Lombardia n. 44 del 30 ottobre 2003 - S.O. n. 1)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
Articolo 1 (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 (Esercizio della caccia in forma esclusiva) della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è inserito il seguente:
"1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b) può disporre di dieci giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dal 1 novembre di ogni stagione venatoria, negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini della zona Alpi di minor tutela. La fruizione delle dieci giornate è subordinata alla previa comunicazione, da effettuarsi almeno sette giorni prima al comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini nei quali il cacciatore è iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c) può esercitare, a partire dal 1 novembre di ogni stagione venatoria, negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini della zona Alpi di minor tutela nei quali è iscritto, la caccia anche da appostamento fisso, previo consenso del concessionario dell'appostamento stesso. In entrambi i casi, la fruizione delle suddette dieci giornate deve essere evidenziata sul tesserino venatorio."
Articolo 2 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale: La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 28 ottobre 2003
( Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/889 del 21 ottobre 2003 )