Copyright © AmbienteDiritto
Regione Basilicata
Legge Regionale n. 21 del 1.3.2005
“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 43 — Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali”.
(B.U.R. Basilicata n. 18 del 7.3.2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. L’articolo 1 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
1. Le sorgenti di acque minerali e termali nonché le acque di sorgente,
suscettibili di utilizzazione economica fanno parte del patrimonio indisponibile
della Regione e la relativa ricerca e coltivazione è disciplinata dalla presente
legge. I lavori occorrenti alla ricerca, alla coltivazione ed all’utilizzazione
sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e le relative opere sono
acquisite al patrimonio regionale nel rispetto della presente legge.
2. Rientrano nella disciplina della presente legge tutte le sorgenti la cui
mineralità e termalità sia riconosciuta ai sensi della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, art. 6, lettera t), e del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e
successive integrazioni e modificazioni nonché le acque di sorgente di cui al
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339.
3. L’espressione “acque minerali e termali”, ovunque ricorra, viene sostituita
dalla seguente: “acque minerali e termali e le acque di sorgente”.
4. La Giunta regionale dispone ed adotta entro dodici mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, il Piano di tutela e sviluppo relativo ai bacini di
riconosciuto interesse idrominerale e termale del territorio regionale.
5. Tale Piano delimita gli ambiti dei relativi bacini, prevede indirizzi e norme
per promuoverne la tutela, la coltivazione idromineraria, il rispetto ambientale
e individua gli strumenti e le azioni per contemperare ed integrare gli
interessi dell’industria idromineraria e termale con le altre attività
economiche in essere nella stessa area e con gli interessi collettivi generali.”
ARTICOLO 2
1. All’art. 3 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43, al comma 1, la lettera d)
viene sostituita dalla seguente lettera:
“d) dell’idoneità tecnica ed economica a condurre l’impresa e delle specifiche
esperienze nel settore.”
ARTICOLO 3
1. L’articolo 4 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
1. Possono presentare istanza per ottenere il permesso di ricerca o la
concessione mineraria le persone fisiche, le società di persone e di capitali e
gli Enti locali.
2. L’istanza, da indirizzarsi al Presidente della Giunta regionale, deve
contenere i seguenti dati ed allegati, che ne formano parte integrante:
a) le generalità e il domicilio per le ditte individuali e per tutti i soci
delle società di persone fisiche; per le società di capitali, la sede legale, la
sede e le generalità dei legali rappresentanti nonchè la composizione del
capitale sociale della società;
b) l’indicazione dell’estenzione dell’area oggetto della domanda;
c) il periodo di tempo per cui viene richiesto il permesso o la concessione;
d) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
e) per le società, copie autentiche dell’atto costitutivo in vigore ed il
relativo statuto, certificazione rituale da cui la società risulti essere in
pieno esercizio dei propri diritti, l’ammontare del capitale sociale, le cariche
sociali, il nome dei legali rappresentanti;
f) per gli Enti locali la deliberazione dell’organo competente;
g) mappa catastale con delimitazione della superficie richiesta nella domanda,
con l’elenco di proprietari risultanti dai pubblici registri dei fondi in essa
compresi;
h) per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblica, il
provvedimento autorizzativo del competente organo qualora ne ricorrano le
condizioni.
3. Oltre ai dati e documenti previsti dal presente articolo, la domanda di
permesso di ricerca o di concessione deve contenere gli allegati all’uopo
richiesti dai successivi articoli 12 e 19 ed altri eventualmente richiesti
dall’Amministrazione regionale. La domanda, completa della documentazione
allegata, deve essere depositata presso il Dipartimento competente.
4. L’espressione “Dipartimento Attività Produttive”, ovunque ricorra viene
sostituita dalla seguente: “Dipartimento competente”.
5. L’Ufficio regionale competente per l’istruttoria dell’istanza può richiedere
ulteriori integrazioni alla documentazione presentata.”
ARTICOLO 4
1. L’articolo 5 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
1. La Giunta regionale, provvede al rilascio del permesso di ricerca o della
concessione, secondo i criteri previsti dall’art. 3, entro 90 (novanta) giorni
dal ricevimento delle relative domande.
2. Le Amministrazioni comunali, le AA.SS.LL., le Amministrazioni provinciali e
le CC.CC.II.AA.AA. competenti per territorio devono emettere il parere di
competenza entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formulata
dall’Amministrazione regionale; trascorso inutilmente tale termine il parere si
intende reso favorevolmente.
3. L’avvenuta presentazione dell’istanza, deve essere comunicata entro 15
(quindici) giorni, a cura del richiedente, ai proprietari così come risultanti
dai pubblici registri delle aree interessate, mediante pubblico avviso. Tale
avviso sostituisce a tutti gli effetti quello di avvio del procedimento e dovrà
pertanto conformarsi alle prescrizioni di cui all’art. 8 comma 2 della L. 7
agosto 1990 n. 241, ed essere affisso per 15 (quindici) giorni. consecutivi
all’Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le aree interessate,
nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale
e sul sito informatico della Regione o Provincia ove istituiti ed organizzati
per tale servizio. Allorché il numero dei proprietari risultanti dai pubblici
registri sia inferiore a 50 (cinquanta), il richiedente provvede per questi
ultimi con comunicazione personale. Di
tanto il richiedente dovrà dare dimostrazione all’Amministrazione Regionale.”
ARTICOLO 5
1. L’articolo 6 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
1. Due o più istanze di permesso di ricerca o concessione sono considerate
concorrenti qualora presentino interferenze nelle aree richieste e risultino
presentate non oltre 60 (sessanta) giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione
della prima domanda all’albo pretorio del Comune nel cui territorio dovranno
effettuarsi i lavori. In tali casi costituisce elemento di preferenza l’idoneità
tecnica ed economica a condurre l’impresa e la provata esperienza nell’attività
mineraria e, in subordine, la precedenza nella presentazione della istanza. Le
rimanenti istanze aventi titolo potranno comunque essere soddisfatte, per le
parti residuali, dietro specifico assenso del richiedente. Per le concessioni,
in particolare, il ricercatore ha titolo di priorità rispetto a qualsiasi altro
soggetto richiedente.”
ARTICOLO 6
1. L’articolo 8 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 8
1. Il permesso di ricerca o la concessione non possono essere trasferiti, pena
la nullità, per atto tra vivi, senza la preventiva autorizzazione
dall’Amministrazione regionale. Sull’istanza preventiva la Giunta regionale si
pronuncia in 60(sessanta) giorni, nelle forme e nei modi di cui alla presente
Legge. In mancanza di pronuncia nel termine indicato, l’istanza si ritiene
approvata.
2. Qualora non sia stata richiesta l’autorizzazione preventiva di cui al
presente articolo la Giunta regionale pronuncia la decadenza del permesso di
ricerca o della concessione. Le stesse disposizioni si applicano in caso di
trasformazione, fusione o scissione della società concessionaria o titolare del
permesso di ricerca.
3. Ottenuta l’autorizzazione preventiva, ed effettuato il trasferimento del
permesso di ricerca o della concessione, il nuovo titolare deve fare richiesta
del cambio dell’intestazione del provvedimento a suo favore. Entro 30 (trenta)
giorni dalla richiesta, la Giunta regionale provvede al cambio dell’intestazione
del provvedimento a favore del nuovo titolare. Nelle more i provvedimenti in
essere conservano la loro piena efficacia.
4. Le società quotate devono chiedere preventiva autorizzazione alla Regione
Basilicata per la trattazione continua delle quote societarie con l’obbligo,
comunque, di presentare entro il 30 gennaio di ogni anno la situazione
aggiornata della composizione del capitale sociale al 31 dicembre precedente.”
ARTICOLO 7
L’art. 10 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
1. La notizia dell’avvenuto rilascio del permesso di ricerca o della concessione
deve essere data con comunicazione personale, a cura del titolare del
provvedimento, ai proprietari risultanti dai pubblici registri dei terreni
compresi nella superficie interessata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica
del relativo provvedimento. La comunicazione dovrà contenere l’indicazione degli
estremi del provvedimento e dell’area di massima su cui ricade, nonché l’avviso
che contro il provvedimento stesso è ammesso ricorso, di ciascun interessato, al
TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
comunicazione.
2. I proprietari e gli eventuali possessori dei fondi compresi nel perimetro
della zona del permesso o della concessione non possono opporsi ai lavori ed
alle operazioni occorrenti per l' esercizio della ricerca o della concessione,
alla delimitazione della concessione e alla apposizione dei termini, fermi
restando i divieti stabiliti dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
3. I proprietari ed i possessori dei fondi, inoltre, non possono opporsi al
prelievo di acqua necessaria ai fini delle analisi batteriologiche, chimiche e
chimico - fisiche, proveniente da sorgenti o pozzi siti nei fondi stessi.
4. I proprietari risultanti dai pubblici registri delle particelle
effettivamente interessate dai lavori di ricerca o di sfruttamento minerario
hanno diritto al rimborso dei danni eventualmente arrecati con il deposito, se
richiesto, di una cauzione a garanzia da versare prima dell’inizio dei lavori
alla Tesoreria Regionale stabilita nei relativi provvedimenti e nella misura
prevista dal successivo art. 14, comma 1, lett. f) nel caso di permesso di
ricerca e dal successivo art. 20 comma 1 lettera i) nel caso di concessione di
sfruttamento minerario.
5. La cauzione è vincolata per la durata occorrente per la realizzazione del
relativo programma.
6. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell' interessato, con
deliberazione della Giunta regionale, entro 30gg dalla comunicazione di fine
lavori.
7. Per la esecuzione delle opere previste dal permesso di ricerca o dalla
concessione in attuazione dei rispettivi programmi di lavoro di cui agli artt.
14 e 19, così come per gli stabilimenti di utilizzazione e le opere accessorie
agli stabilimenti stessi, non è richiesta l’autorizzazione ai sensi della L.R.
16 aprile 1984 n. 9. Il Sindaco procede al rilascio delle relative concessioni
di edificare, lì dove si tratti di opere che richiedono tale
provvedimento. Le concessioni costituiscono variante al programma pluriennale di
attuazione, qualora il Comune ne sia dotato e possono essere rilasciate anche in
deroga allo strumento urbanistico generale o attuativo, ai sensi dell' art. 41
quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e anche in deroga alle destinazioni
di zona ed alle previsioni volumetriche contenute nello strumento urbanistico
stesso.”
ARTICOLO 8
L’art. 13 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 13
1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato per un’area non eccedente i 200
(duecento) Ha, e non può avere validità superiore a 3 (tre) anni.
2. Allo stesso ricercatore contemporaneamente o nelle more della durata possono
essere rilasciati più permessi in zone diverse, purché nel complesso dei
permessi coesistenti non sia superato il limite di 400 (quattrocento) Ha
nell’ambito dello stesso bacino idrominerario, previa verifica della
disponibilità della risorsa risultante dagli studi effettuati.
3. I termini di validità del permesso di ricerca di cui al comma 1 sono sospesi
per cause di forza maggiore tra cui l’impedimento ad accedere ai luoghi
rientranti nel permesso di ricerca ad opera di terzi, per il periodo
dell’impedimento. La durata si prolunga automaticamente oltre la scadenza
originaria per il tempo dell’impedimento.”
ARTICOLO 9
L’art. 14 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 14
1. Il permesso di ricerca accordato dall’Amministrazione regionale costituisce
titolo esecutivo in quanto le opere in esso previste sono considerate di
pubblica utilità e deve contenere:
a) l’indicazione della superficie accordata al richiedente:
b) la data di inizio lavori;
c) la determinazione del canone annuo e degli altri diritti dovuti ai sensi
della normativa statale e regionale;
d) l’approvazione del programma di ricerca di cui alla lettera c) dell’articolo
12;
e) le prescrizioni circa le modalità della ricerca e dei relativi lavori, la
salvaguardia della situazione idrogeologica e ambientale, la ricomposizione dei
siti di ricerca, nonché la salvaguardia di preminenti interessi generali;
f) disposizioni circa il versamento di eventuali cauzioni o la prestazione di
idonee garanzie fideiussorie a carico del richiedente non superiori al 5% della
spesa prevista nel programma dei lavori;
g) eventuali altre prescrizioni ritenute necessarie per il buon andamento dei
lavori di ricerca.
2. Al provvedimento è allegata la planimetria catastale della superficie
accordata in permesso per formarne parte integrante.
3. Il permesso di ricerca viene rilasciato al richiedente dietro il pagamento
della relativa tassa di concessione regionale ed il versamento della cauzione o
la prestazione di garanzie di cui al precedente punto f) quando prescritte.
4. Copia del permesso di ricerca è inviata dalla Regione ai Comuni e alle
Province territorialmente interessati.
5. I progetti assentiti con i permessi di ricerca, in quanto consistenti in
indagini esplorative e non in attività minerarie di cui alla lettera K
dell’allegato B della L.R. 14 dicembre 1998 n. 47 o in utilizzi di cui al punto
3 dell’allegato A della citata legge, non richiedono le procedure della predetta
legge.
ARTICOLO 10
L’art. 15 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 15
1. Il Titolare del permesso può chiedere una sola proroga per la durata massima
di 3 (tre) anni, qualora abbia adempito agli obblighi derivanti dal permesso ed
offra congrue giustificazioni relative alla necessità di proseguire la ricerca.
I termini del permesso prorogato sono sospesi per cause di forza maggiore tra
cui l’impedimento ad accedere ai luoghi rientranti nel permesso di ricerca ad
opera di terzi, per il periodo
dell’impedimento. La durata si prolunga automaticamente oltre la scadenza
originaria per il tempo dell’impedimento.
2. La richiesta di proroga deve essere inoltrata al Presidente della Giunta
Regionale almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del permesso di
ricerca.
3. Il titolare del permesso di ricerca, nelle stesse forme previste per il
rilascio può chiedere la riduzione o l’ampliamento dell’area di ricerca nei
limiti di cui all’art. 13, e le eventuali varianti che si rendessero necessarie,
durante l’esecuzione dei lavori, al programma di ricerca di cui alla lettera c)
dell’art. 12.
4. Ultimata la ricerca il titolare del permesso ha facoltà di richiedere al
Presidente della Giunta Regionale di accertare l' esistenza e la coltivabilità
del giacimento idrotermominerale per ottenerne la concessione secondo le
modalità contenute nel successivo Titolo IV.
5. Fino alla decisione sulle suddette richieste rimangono fermi i diritti e gli
obblighi stabiliti a carico del permissionario dalla presente legge e dal
provvedimento di permesso di ricerca che si intende prorogato.”
ARTICOLO 11
L’art. 18 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 18
1. Le acque minerali e termali e le acque di sorgente possono essere coltivate
solo da chi ne abbia avuta la concessione.
2. Formano oggetto di concessioni le acque minerali e termali conformi alle
disposizioni di cui al d. Lgs. 105/92 e successive modificazioni e integrazioni
e le acque di sorgente conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 339/99,
provenienti da una o più sorgenti di cui l’Amministrazione abbia riconosciuto,
rilasciando autorizzazione, l’esistenza e la coltivabilità.
3. La concessione può essere rilasciata, con priorità al ricercatore nei
confronti di altri soggetti, a chiunque, persona fisica o società legalmente
costituita, ne faccia richiesta e presenti un adeguato piano di fattibilità
economica e finanziaria.”
ARTICOLO 12
L’art. 19 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 19
1. La domanda volta ad ottenere la concessione, oltre ai dati ed agli allegati
richiesti dall’art. 4 ed alla ulteriore documentazione che l’interessato ritenga
opportuno presentare, deve contenere per formarne parte integrante:
a) la classificazione dell’impiego previsto dall’acqua oggetto della
concessione;
b) certificati, rilasciati dagli Enti autorizzati, degli accertamenti fisici,
chimico-fisici, microbiologici, ai sensi della normativa sanitaria vigente;
c) studio idrogeologico dettagliato del bacino di alimentazione e del regime
ideologico dei punti d’acqua chiesti in concessione, proiettato su un arco di
almeno 12 (dodici) mesi, redatto da tecnico professionista abilitato,
comprendente la valutazione volumetrica dell’acquifero;
d) piano topografico dell’area richiesta in concessione in scala adeguata;
e) mappa catastale (5 copie) con delimitazione dell’area di protezione assoluta
della sorgente e dell’area di salvaguardia, con l’indicazione precisa e
tassativa delle sorgenti ed in genere dei punti d’acqua da coltivare;
f) programma dei lavori comprendente il progetto definitivo delle opere di
adduzione e deposito, nonché progetto delle infrastrutture ed attrezzature
necessarie all’utilizzazione;
g) piano tecnico e finanziario della coltivazione, anche con riguardo alle
infrastrutture, con prospetto dell’organico che si intende impiegare e con il
programma di coltivazione del primo biennio;
h) la documentazione dei mezzi finanziari adeguati al programma ed al piano di
cui alle precedenti lettere f) e g).
2. I progetti volti ad ottenere la concessione, anche se ricadenti in aree
protette, sono sottoposti a verifica o a valutazione di impatto ambientale nei
soli casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.”
ARTICOLO 13
L’art. 20 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 20
1. L’atto di concessione rilasciato dalla Giunta regionale deve contenere:
a) l’indicazione del periodo di tempo e della superficie per cui la concessione
è rilasciata;
b) la perimetrazione dell’area di concessione, dell’area di salvaguardia,
dell’area di protezione assoluta;
c) le misure di vigilanza sulla coltivazione con le prescrizioni da seguire, ivi
compresa la misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli
pozzi, da effettuarsi semestralmente alla presenza di un funzionario regionale;
d) la prescrizione in merito alla messa in opera presso ogni pozzo o sorgente, a
carico del concessionario, di misuratori automatici a registrazione continua di
portata e di conducibilità elettrica, nonché di pluviografi e termografi ubicati
in posizione idonea nell’area di concessione. Tale disposizione non si applica
nei riguardi delle concessioni di acque minerali sfruttate esclusivamente come
bibite sul posto, di cui all’art. 43;
e) le prescrizioni circa la salvaguardia delle caratteristiche di salubrità
dell’area di concessione e della situazione idrogeologica, nonché dei preminenti
interessi generali;
f) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella domanda ed in
ordine alla specificità dell’area e delle acque oggetto di concessione;
g) l’approvazione del programma dei lavori e del piano tecnico e finanziario
della coltivazione di cui ai punti f) e g) dell’art. 19;
h) la determinazione del canone annuo e degli altri diritti dovuti ai sensi
delle vigenti normative nazionali e regionali;
i) le disposizioni circa il versamento di eventuali cauzioni o la prestazione di
idonee garanzie a carico del richiedente non superiori a 50.000,00
(cinquantamila/00) euro;
l) l’ammontare dell’indennità eventualmente dovuta al ricercatore ai sensi
dell’art. 21;
m) l’ammontare dell’indennità dovuta a proprietari risultanti dai pubblici
registri dei fondi ricadenti nell’area di protezione assoluta e nell’area di
salvaguardia.
2. Al provvedimento devono essere uniti, per formarne parte integrante, la
planimetria catastale in scala opportuna da cui risultino distintamente le aree
di cui alla lettera b) del presente articolo e l’elenco dei proprietari
risultanti dai pubblici registri i cui terreni ricadono nelle varie aree.
3. Il provvedimento è pubblicato sul B.U. della Regione, ed in ogni caso
comunicato alle Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate.
4. L’atto di concessione è trascritto alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari a spese del concessionario.”
ARTICOLO 14
1. Il comma 2 dell’art. 21 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 viene
sostituito dal seguente:
“2. L’ammontare dell’indennità è determinato nell’atto di concessione, qualora
non sia stato precedentemente concordato tra il ricercatore e il concessionario.
Ogni dissenso sulla determinazione costituisce controversia tra il ricercatore e
il concessionario di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria e non
condiziona il rilascio della concessione.”
ARTICOLO 15
L’art. 22 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 22
1. La concessione è rilasciata per una durata proporzionata agli interventi
programmati e, comunque, per la durata minima di 30 (trenta) anni rinnovabili
per periodi non inferiori a 30 (trenta) anni.
2. Il rinnovo è chiesto un anno prima della scadenza e può essere accordato, nei
modi del rilascio, quando il concessionario abbia adempiuto agli obblighi
derivanti dal provvedimento di concessione e dalla vigente normativa.
3. Al fine di garantire l'ammortamento di investimenti per l'utilizzazione dei
giacimenti idrotermominerali, il titolare della concessione può richiedere alla
Giunta regionale il rinnovo anticipato della concessione cioè prima dell’anno
precedente la sua scadenza. Con il provvedimento di rinnovo è approvato il
programma generale relativo al nuovo periodo.”
ARTICOLO 16
L’art. 23 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 23
1. L’estensione dell’area oggetto di concessione, dell’area di salvaguardia,
dell’area di protezione assoluta, sono correlate alle caratteristiche
idrogeologiche del bacino ed alla specificità della sorgente, così come
stabilite e valutate in base agli studi idrogeologici presentati dal
richiedente, all’analisi comparata con altri dati in possesso della
Amministrazione regionale o da essa acquisibili presso altri enti, ed a
verifiche tecniche da essa appositamente disposte. Esse sono fissate nel
provvedimento di concessione.
2. La superficie massima dell’area di concessione non potrà essere comunque
superiore a 200 (duecento) Ha.”
ARTICOLO 17
L’art. 24 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 24
1. Nel perimetro dell’area di concessione non possono intraprendersi attività
estrattive, trivellazioni di pozzi o scavi che arrechino modificazioni
qualitative o quantitative ai giacimenti.
2. Nell’area di salvaguardia eventuali interventi di trasformazione d’uso del
territorio sono sottoposti alla previa autorizzazione dell’Amministrazione
regionale.
3. Nell’area di protezione assoluta non può svolgersi alcuna attività né
agricola né antropica ed in ogni caso nessuna trasformazione del suolo, fatte
salve le opere e le attività concernenti lo sfruttamento idrominerario e/o
termale.
4. Nei limiti dei terreni compresi in una concessione, la ricerca, la
coltivazione e l’utilizzazione di acque minerali e termali e acque di sorgente
diverse da quelle già conferite, è riservata al titolare della concessione
medesima.”
ARTICOLO 18
L’art. 26 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 26
1. Costituiscono pertinenze minerarie esclusivamente le opere e gli impianti per
la captazione, le condotte di adduzione dell’acqua minerale e termale e
dell’acqua di sorgente fino all’ingresso dell’area di stabilimento, le opere per
il contenimento e la manutenzione dei fanghi termali.”
ARTICOLO 19
L’art. 27 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 27
1. Entro il perimetro della concessione tutte le opere necessarie per il
deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e delle
acque di sorgente, per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere
per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, per la
protezione idrogeologica e igienica, sono considerate di pubblica utilità nonché
urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti delle vigenti
leggi.
2. Quando le opere indicate nel comma precedente del presente articolo debbano
eseguirsi fuori dal perimetro della concessione, il titolare della stessa può
domandare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza agli
effetti delle leggi vigenti.
3. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, dichiara ove
occorra, la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e urgenza delle opere di
cui al comma precedente e indica la misura dell'indennità da corrispondere. Con
lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni eventualmente presentate
dagli interessati.
4. Su richiesta del concessionario, il Presidente della Giunta Regionale può
ordinare l'occupazione d'urgenza sia dentro che fuori il perimetro della zona
concessa determinando l'indennizzo e disponendone il deposito presso la
Tesoreria regionale.”
ARTICOLO 20
L’art. 28 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 28
1. I beni oggetto della concessione e le pertinenze minerarie sono soggetti alla
disciplina degli immobili. L’iscrizione di ipoteche è subordinata
all'autorizzazione della Giunta Regionale.
2. L’espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto
dai creditori ipotecari. Il precetto deve essere notificato anche alla Giunta
Regionale.
3. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori, spetta
al concessionario.
4. L’aggiudicatario subentra nei diritti ed obblighi stabiliti nell’atto di
concessione, purché possieda, a giudizio insindacabile della Giunta Regionale,
l’idoneità tecnico-economica ai sensi della lettera d) dell’art. 3.”
ARTICOLO 21
L’art. 30 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 30
1. La Giunta Regionale può, per motivi di pubblico interesse, introdurre
modifiche o prescrizioni ai provvedimenti di concessione precedentemente
rilasciati.
2. Il titolare della concessione può chiedere alla Giunta Regionale la riduzione
o l’ampliamento dell’area di concessione. La comunicazione dell’avvenuta
presentazione della richiesta va effettuata nei modi di cui all’art. 5 comma 3
limitatamente ai proprietari risultanti dai pubblici registri delle aree
interessate dalla riduzione o dall’ampliamento.
3. La Giunta Regionale decide nelle forme e nei modi previsti dalla presente
legge per il rilascio della concessione.
4. Eventuali variazioni al programma dei lavori ed al piano tecnico-finanziario
di cui ai punti f) e g) dell’art. 19 devono essere comunicate dal titolare della
concessione al Dipartimento regionale competente.”
ARTICOLO 22
L’art. 34 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 34
1. La Giunta Regionale può pronunciare la decadenza del permesso di ricerca o
della concessione quando il relativo titolare:
a) non abbia iniziato i lavori nel termine previsto e, comunque, entro 6 (sei)
mesi dalla data del rilascio del permesso o della concessione, salvo causa di
forza maggiore e impedimenti di terzi;
b) abbia sospeso i lavori per oltre 6 (sei) mesi, salvo causa di forza maggiore
e impedimenti di terzi, senza specifica autorizzazione dell’Amministrazione
regionale;
c) non abbia versato il canone annuo e le altre somme dovute ai sensi delle
vigenti normative nazionali e regionali;
d) non abbia rispettato le prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel
provvedimento concessorio;
e) non abbia rispettato le prescrizioni relative al trasferimento con atto tra
vivi ai sensi dell’art. 8, o, comunque, commetta gravi inosservanze rispetto
agli obblighi previsti dalla vigente legge;
f) abbia violato le norme vigenti in materia di tutela ambientale e di piano di
bacino;
g) abbia violato le norme vigenti relative al diritto del lavoro e ai C.C.N. L..
2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi, al
concessionario o al ricercatore, al quale viene fissato il termine non superiore
a 120 (centoventi) giorni per adempiere agli obblighi imposti e/o alle eventuali
controdeduzioni.”
ARTICOLO 23
1. All’art. 37 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43, il comma 1, viene
sostituito dal seguente comma:
“1. La vigilanza sui lavori di ricerca e sull’utilizzazione delle acque minerali
e termali e delle acque di sorgente è attuata dal Dipartimento regionale
competente per materia.”
ARTICOLO 24
L’art. 38 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 38
1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, deve essere inviato al Dipartimento
regionale competente per materia il programma dei lavori relativi al permesso di
ricerca ed alla concessione, nonché il programma degli eventuali interventi
previsti per lo stabilimento di imbottigliamento, che ciascun ricercatore o
concessionario intende svolgere nell’anno successivo.
2. Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a rilievi si
intende approvato.
3. Nel caso di opere che richiedano concessione edilizia si applica l’art. 10
comma 7.
4. L’utilizzazione della risorsa rinvenuta con nuove perforazioni realizzate
sulla base del programma lavori nell’ambito di concessioni già in essere, non
costituisce variante dell’atto di concessione necessitando esclusivamente di un
provvedimento autorizzativo dirigenziale di natura tecnica che tenga
esclusivamente presente l’equilibrio idrogeologico della falda, da pubblicarsi
sul B.U.R.. Qualora le aree di tutela assoluta o di
salvaguardia delle nuove perforazioni ricadano su terreni non di proprietà del
concessionario, la notizia dell’avvenuto rilascio del provvedimento
autorizzativo deve essere data con comunicazione personale, a cura del titolare
del provvedimento, limitatamente ai proprietari risultanti dai pubblici registri
delle particelle effettivamente interessate, nei modi di cui all’art. 10. In tal
caso il provvedimento autorizzativo conterrà le prescrizioni in ordine agli
eventuali indennizzi.”
ARTICOLO 25
L’art. 39 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 39
1. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali e acque di
sorgente senza il relativo permesso è comminata una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.550,00 a euro 9.300,00.
2. A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque minerali o
termali e acque di sorgente senza il prescritto titolo è comminata una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.330,00.
3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’atto di
concessione o del permesso di ricerca è comminata una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.550,00 a euro 7.750,00 oltre all’avvio della procedura di
decadenza.
4. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 oltre alle sanzioni previste,
comportano l’obbligo del ripristino idrogeologico e ambientale, da realizzarsi
in conformità alle disposizioni formulate dalla Giunta regionale.
5. Al ricercatore che utilizzi l’acqua minerale o termale e acque di sorgente
rinvenuta è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a
euro 10.330,00.6. In caso di omessa o tardiva installazione, per un periodo
superiore a 30 giorni rispetto a quello stabilito dall’Amministrazione
Regionale, degli strumenti misuratori di cui all’art. 20, è comminata una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 7.750,00.
7. La disattivazione degli strumenti misuratori, di cui al precedente comma 6,
per guasto o per fermo della sorgente, va immediatamente segnalata alla Regione
nel caso superi un periodo di 5 giorni. Qualora la disattivazione dovesse
protrarsi per oltre 30 (trenta) giorni consecutivi senza la segnalazione alla
Regione, si avvia la procedura di decadenza dalla concessione. E’ inoltre
comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro
7.750,00.
8. Nel caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e
delle informazioni di cui agli artt. 25 e 37 della presente legge, è comminata
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 2.600,00.
9. Ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge non
espressamente richiamate dal presente articolo è assoggettata alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 2.600,00.
10. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste
dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui alla legge
24.11.1981, n. 689.”
ARTICOLO 26
L’art. 42 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 42
1. Gli atti ed i provvedimenti di cui alla presente legge sono soggetti alle
tasse di concessione regionale ai sensi delle vigenti leggi.
2. A carico del ricercatore è stabilito un canone proporzionale annuo di euro
5,16 per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area oggetto del
permesso, con un minimo non inferiore a euro 516,00.
3. A carico del concessionario è stabilito un canone proporzionale annuo per
ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area oggetto di concessione:
a) di euro 51,65 con un minimo complessivo di euro 5.165,00 per le concessioni
sfruttate per l’imbottigliamento;
b) di euro 26,00 con un minimo complessivo di euro 2.600,00 per concessioni di
acque termali e di acque minerali per cure idrotermali.
4. I versamenti devono essere effettuati la prima volta all’atto del rilascio
del permesso di ricerca o della concessione e successivamente entro la scadenza
di ciascun anno di validità dei relativi provvedimenti. Il canone deve essere
corrisposto proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per quanto riguarda le
concessioni e per i mesi di effettivo utilizzo per quanto riguarda i permessi di
ricerca.
5. Per le concessioni e i permessi di ricerca già rilasciati, l’adeguamento del
canone decorre dall’entrata in vigore della presente legge.
6. I canoni proporzionali in parola sono adeguati ogni anno con provvedimento
della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita
pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica e riferito al 31 dicembre
dell’anno precedente.
7. I concessionari in aggiunta alle somme previste dai precedenti commi, sono
tenuti a versare alla Regione, con periodicità trimestrale, un importo di € 0,30
per ogni mille litri imbottigliati così come risultante dai dati di cui alla
lett. c) dell’art. 25.”
ARTICOLO 27
L’art. 46 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
“Art. 46
1. Una quota dei proventi derivanti dall’applicazione degli artt. 39 e 42 della
presente legge sono destinati al finanziamento della difesa attiva dei bacini
idrominerari e termali.
2. Alla quantificazione della quota di cui al comma 1 del presente articolo si
provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.”
ARTICOLO 28
1. Dopo l’art. 46 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 viene introdotto il
seguente articolo:
“Art. 47
1. Nel termine di 3 mesi dall’entrata in vigore della presente Legge il
Dipartimento competente determinerà, per ogni concessionario e sulla base dei
dati comunicati ai sensi dell’art. 25 lett. c), l’importo dovuto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 42 comma 7: tale importo sarà determinato - a far data dal
23 settembre 1996 e fino al 28 agosto 2003- sulla base dell’importo unitario di
0,00025 euro (lire 0,5) per ogni litro imbottigliato. All’esito, lo stesso
Dipartimento provvederà ai conseguenti conguagli su quanto già versato da
ciascun concessionario sulla base degli indici di cui all’originario testo
(1996) dell’art. 42 comma 7 della presente legge. Eventuali eccedenze a favore
del concessionario saranno portate in detrazione sugli importi da versare nei
tre anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, mentre eventuali
differenze dovute dal concessionario dovranno essere corrisposte a saldo entro
il 31/12/2006.”
ARTICOLO 29
Abrogazione di norme
1. Vengono abrogate le seguenti disposizioni della L.R. 2 settembre 1996 n.
43:la lettera c) del comma 3 dell’art. 1; il comma 2 dell’art. 12; l’art. 16.
ARTICOLO 30
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Basilicata.
Potenza, 1 marzo ’05
BUBBICO