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Regione Marche
Legge Regionale n. 6 del 23-02-2005
"Legge forestale regionale".
(B.U.R. Marche n. 25 del 10.3.2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale :
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge, ai sensi degli articoli 2, 3, 5 e 44 e del titolo V
della Costituzione e nel rispetto delle norme comunitarie e di quelle statali
relative a materie interferenti con la presente legge, disciplina le azioni e
gli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, nonché alla
salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell’assetto idrogeologico
del territorio.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) albero ad alto fusto: una pianta di origine gamica od affrancata, naturale o
artificiale, nella quale sia nettamente distinguibile il tronco dai rami oppure
nella quale il tronco si diffonda in rami ad una certa altezza; si considerano
ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 centimetri a 1,30 metri
da terra;
b) albero secolare: un albero di alto fusto che, in mancanza di dati attendibili
riguardo la sua nascita o piantagione, ha un diametro pari o superiore a quello
indicato nell’allegato 1 alla presente legge;
c) arboreto da seme: un impianto specializzato per la produzione di sementi
forestali selezionate;
d) arbusteto: qualsiasi formazione composta da specie arbustive avente lunghezza
di almeno 10 metri, larghezza superiore a 5 metri, ed una copertura, intesa come
area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni
effettuate dalla base esterna dei fusti;
e) bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata
o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi
stadio di sviluppo, con un’estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una
larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di
incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni
effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti
da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette
caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e
privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura,
gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie
coltivate, i vivai e gli orti botanici;
f) branca principale: il ramo che si diparte dal punto di inserzione della
chioma nel fusto di un albero;
g) capitozzatura: la recisione della chioma in un punto qualsiasi del fusto di
un albero od il taglio di una branca principale;
h) castagneto da frutto in attualità di coltura: un impianto specializzato per
la produzione di frutti costituito da piante prevalentemente coetanee, di
altezza non superiore a 6 metri, con sesto regolare non superiore a metri 5 x 5,
sottoposto alle ordinarie cure colturali aventi almeno cadenza annuale e idoneo
alla raccolta dei frutti con mezzi meccanici;
i) filare: qualsiasi formazione lineare composta da specie forestali arboree
associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in
qualsiasi stadio di sviluppo, di larghezza sempre inferiore a 20 metri e
copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per
cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;
l) formazione vegetale monumentale: gli alberi di qualunque specie, i filari, i
gruppi e qualsiasi altro elemento o formazione vegetale di particolare interesse
storico-culturale o di particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per
età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e
longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal
punto di vista storico, culturale, o delle tradizioni locali;
m) gruppo: qualsiasi formazione composta da specie forestali arboree associate o
meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi
stadio di sviluppo, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati e copertura,
intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con
misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;
n) impianto di arboricoltura da legno: un impianto specializzato di specie
arboree di pregio o a rapido accrescimento, con caratteristiche di prevalente
coetaneità, sesto di impianto regolare e cure colturali ricorrenti, realizzato
in terreni non boscati, finalizzato esclusivamente alla produzione di legno e di
biomassa;
o) siepe: qualsiasi formazione lineare chiusa della lunghezza di almeno 10
metri, composta da specie arbustive o da specie arboree mantenute allo stato
arbustivo avente larghezza non superiore a 5 metri ed altezza inferiore a 5
metri.
2. La Giunta regionale può modificare ed integrare le definizioni di cui al
comma 1 in relazione a sopravvenuti mutamenti di carattere scientifico.
ARTICOLO 3
(Corpo forestale dello Stato)
1. Il Corpo forestale dello Stato collabora con la Regione secondo le
modalità definite da apposita convenzione tra la Giunta regionale ed il suddetto
Corpo. La convenzione specifica le mansioni ed i compiti che la Regione affida
al Corpo, individuando altresì i campi di applicazione e gli oneri della stessa.
ARTICOLO 4
(Piano forestale regionale)
1. Per la valorizzazione e la tutela delle risorse forestali, per la
definizione e la programmazione degli interventi nel settore forestale, la
Giunta regionale predispone, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, il piano forestale regionale che:
a) individua, mediante cartografie, le superfici boschive da migliorare e i
complessi boschivi da sottoporre a particolari forme di gestione e tutela
finalizzate anche alla creazione di aree di collegamento ecologico funzionali
alla rete ecologica regionale;
b) definisce le tipologie degli interventi pubblici forestali;
c) definisce ulteriori interventi di interesse regionale da incentivare;
d) contiene i piani colturali tipo per la gestione e la coltivazione dei
rimboschimenti e dei miglioramenti forestali realizzati con finanziamento
pubblico;
e) stabilisce gli indirizzi per la gestione del demanio forestale regionale e le
priorità in merito alle eventuali acquisizioni di nuovi terreni al demanio;
f) contiene gli indirizzi selvicolturali per la gestione sostenibile delle
risorse forestali;
g) individua le risorse disponibili e gli interventi da realizzare, indicandone
i beneficiari, l’intensità e il massimale di aiuto, le spese ammissibili ed i
soggetti attuatori, nonché le priorità e i criteri per la concessione dei
finanziamenti. Gli interventi finanziati al cento per cento possono essere
affidati solo a enti pubblici.
2. Nei limiti di quanto imposto dai regolamenti, dalle direttive comunitarie e
dalle norme nazionali di riferimento e di sostegno al settore forestale, la
Regione destina prioritariamente i finanziamenti che prevedono un totale carico
pubblico al miglioramento ed alla manutenzione del demanio forestale regionale
e, in secondo ordine, agli altri boschi di proprietà pubblica ed a quelli
gestiti in forma associata o consortile.
3. Il piano forestale è approvato secondo le procedure previste dall’articolo 7
della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione
regionale e locale) ed è coordinato con i piani di bacino
previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modificazioni,
con i piani dei parchi previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette) e con i piani di gestione previsti dall’articolo 4
del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive
modifiche e integrazioni, relativamente alle aree della Rete Natura 2000 di cui
all’articolo 3 dello stesso.
ARTICOLO 5
(Ecocertificazione forestale)
1. Per ecocertificazione forestale si intende la certificazione dei sistemi
e dei processi di gestione forestale sostenibile.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, disciplina le modalità di ecocertificazione forestale, gli
organismi certificanti e le eventuali altre forme di certificazione.
3. Fino all’adozione dell’atto di cui al comma 2, l’ecocertificazione forestale
è rilasciata da organismi indipendenti, accreditati sulla base di norme e
standard in sede internazionale, comunitaria o nazionale.
4. La Regione finanzia progetti di ecocertificazione forestale secondo i criteri
e le modalità stabilite dal piano di cui all’articolo 4.
5. Le Comunità montane, le Province e gli Enti parco regionali promuovono i
progetti di ecocertificazione forestale.
ARTICOLO 6
(Gestione associata delle superfici boscate)
1. La Regione incentiva la costituzione e l’avviamento di forme di gestione
associata consortile delle foreste tramite la concessione di un contributo
quinquennale.
2. Il contributo di cui al comma 1, da concedersi su apposito bando e nei limiti
delle risorse disponibili, ha durata quinquennale e carattere scalare,
dell’ordine del 20 per cento l’anno, ed è concesso ai consorzi che si
impegnano formalmente a gestire in forma associata le foreste in disponibilità
per almeno venti anni con priorità per quelli costituiti da imprenditori
agricoli e per quelli che prevedono la partecipazione di enti pubblici, quali
garanti di una gestione forestale sostenibile delle foreste, e di cooperative di
lavoro forestale, quali garanti della professionalità dei lavori e della
sicurezza nei cantieri forestali.
ARTICOLO 7
(Incentivi all’imboschimento ed alla produzione legnosa nelle zone non montane)
1. La Regione, tenuto conto dei dati dell’inventario forestale regionale, al
fine di riequilibrare l’indice di boscosità delle aree non montane incentiva
l’impianto di boschi naturaliformi aventi finalità protettive, di natura
idrogeologica, paesaggistica ed ecologica, di tutela della fauna e finalità
produttive. Gli impianti realizzati potranno essere allevati a ceduo composto o
ad altofusto a discrezione del proprietario, nei limiti di quanto disposto dalla
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2.
ARTICOLO 8
(Formazione forestale)
1. La Regione promuove corsi di formazione forestale rivolti agli operatori
del settore.
ARTICOLO 9
(Albo regionale delle imprese agricolo-forestali)
1. Presso la struttura regionale competente in materia forestale è istituito
l’albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici
agricolo-forestali.
2. All’albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di
imprese ed i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore
agro-forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le modalità ed i requisiti per l’iscrizione delle
imprese all’albo, per la loro cancellazione e per l’aggiornamento dell’albo
medesimo.
4. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione diretta
sono affidati di norma dall’ente pubblico competente alle imprese iscritte
all’albo di cui al comma 1.
CAPO II
Tutela e gestione del bosco e demanio forestale regionale
ARTICOLO 10
(Tagli boschivi)
1. Salvo quanto disposto all’articolo 12, è vietata la riduzione di
superficie dei boschi esistenti, ovvero la trasformazione dei boschi di altra
qualità di coltura nonché la conversione dei boschi di alto fusto in ceduo e dei
cedui composti in cedui semplici o matricinati.
2. I tagli boschivi sono autorizzati dalle Comunità montane, ai sensi
dell’articolo 6 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina delle funzioni
amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel
territorio regionale), o dalle Province per il restante territorio con
riferimento alle prescrizioni di massima di polizia forestale emanate dalla
Giunta regionale.
3. Per tagli boschivi di dimensioni limitate, l’autorizzazione di cui al comma 2
può essere sostituita da una dichiarazione di inizio lavori, nei casi e con le
modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. I tagli boschivi e le attività connesse, se autorizzati secondo quanto
stabilito dalla seguente normativa e dalle P.M.P.F, sono considerati tagli
colturali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 149, comma 1, lettera c),
del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dell’articolo 6,
comma 4, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, a norma dell’articolo 71 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
5. Gli interventi selvicolturali nei boschi inclusi nella Rete Natura 2000 di
cui all’articolo 3 del d.p.r. 357/1997 sono autorizzati ai sensi del comma 2.
Fino all’adozione del piano forestale di cui all’articolo 4, comma 3, della
presente legge, la domanda è corredata con la valutazione di incidenza di cui
all’articolo 6 del d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche
ed integrazioni al d.p.r. 357/1997) nel caso in cui l’intervento interessi una
superficie pari o superiore ai 1,5 ettari. Nel rilasciare le autorizzazioni gli
enti competenti di cui al comma 2 tengono conto di quanto indicato nei Piani di
gestione dei siti della Rete Natura 2000. Fino all’adozione dei Piani gli atti
autorizzativi contengono, qualora necessario, specifiche prescrizioni tese alla
salvaguardia degli habitat e delle specie protette del sito cui si riferisce la
domanda.
ARTICOLO 11
(Vincolo idrogeologico)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i terreni
coperti da bosco sono sottoposti a vincolo idrogeologico.
2. Le modalità di governo e trattamento dei boschi sono definite, entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, che
detta una disciplina anche per i castagneti da frutto, gli impianti di
arboricoltura da legno, le tartufaie naturali e controllate, i terreni
pascolativi ed il pascolo, i terreni cespugliati, il dissodamento ed il cambio
di destinazione dei terreni saldi, la conduzione dei terreni agricoli.
ARTICOLO 12
(Riduzione e compensazione di superfici boscate)
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 6 della l.r. 1° dicembre
1997, n. 71 (Disciplina delle attività estrattive), la riduzione di superficie
del bosco e la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura sono
autorizzate dalla Provincia, sentita la Comunità montana per gli interventi
ricadenti nel proprio territorio, esclusivamente nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
b) realizzazione di strade e piste forestali connesse all’attività
selvicolturale, alla protezione dei boschi dagli incendi e alla realizzazione di
opere pubbliche.
2. La riduzione di superficie boscata è soggetta a misure di compensazione
ambientale, consistenti in rimboschimenti compensativi su terreni nudi, di
accertata disponibilità, da realizzarsi prioritariamente con specie autoctone,
sulla base di uno specifico progetto esecutivo e per una superficie calcolata
secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 4, e dall’allegato A della l.r.
71/1997. I terreni da destinare a rimboschimento compensativo devono essere
individuati prioritariamente all’interno del medesimo bacino idrografico nel
quale ricadono le superfici boscate da compensare.
3. Le Province, con l’autorizzazione alla riduzione della superficie boscata,
prescrivono le modalità ed i tempi di attuazione del rimboschimento compensativo
e, a garanzia della sua esecuzione, richiedono il deposito cauzionale di una
somma commisurata al costo delle opere.
4. Le Province, qualora non siano disponibili terreni da destinare al
rimboschimento compensativo, determinano un indennizzo pari al costo
dell’acquisizione della disponibilità dei terreni, dell’esecuzione del
rimboschimento e delle cure colturali per i primi cinque anni e stabiliscono le
modalità e i tempi per il pagamento dell’indennizzo medesimo.
5. Gli indennizzi confluiscono in un fondo provinciale destinato alla
realizzazione di rimboschimenti, miglioramenti boschivi, opere di sistemazione
idraulico forestale e di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché
all’acquisizione e demanializzazione di superfici boscate.
ARTICOLO 13
(Rimboschimenti realizzati con fondi pubblici)
1. I boschi realizzati, migliorati, trasformati e quelli convertiti all’altofusto,
nonché gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con contributi
finanziari pubblici, anche parziali, sono gestiti secondo un apposito piano
colturale.
2. Il piano, presentato dal proprietario o dal possessore del bosco, è approvato
dall’ente che concede il finanziamento.
3. I terreni rimboschiti prima dell’entrata in vigore della presente legge per
effetto di atti di occupazione temporanea o di sottomissione sono riconsegnati
ai legittimi proprietari.
4. Qualora i rimboschimenti realizzati da almeno venti anni presentino una
copertura o un attecchimento inferiore al 20 per cento sono dichiarati falliti.
Nei relativi terreni le Province autorizzano il ripristino delle colture agrarie
per almeno dieci anni a condizione che gli aventi diritto versino sul fondo
provinciale di cui all’articolo 12, comma 5, un importo pari ad euro 300,00 per
ogni 1.000 metri quadrati di terreno rimesso in coltura. L’età del
rimboschimento fallito può essere inferiore a venti anni qualora ciò sia
previsto da disposizioni della Commissione europea.
ARTICOLO 14
(Libro regionale dei boschi da seme)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di foreste è
istituito il libro regionale dei boschi da seme nel quale vengono iscritti i
boschi, gli arboreti e le piante relative alle specie di cui all’articolo 20 da
cui approvvigionarsi di seme.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, definisce i criteri e le modalità per l’iscrizione e
l’aggiornamento del libro.
ARTICOLO 15
(Disposizioni di difesa fitosanitaria)
1. I proprietari o i possessori dei boschi o di formazioni vegetali
monumentali hanno l’obbligo, entro sette giorni, di dare comunicazione della
presenza di organismi nocivi al servizio fitosanitario di cui alla l.r. 16
gennaio 1995, n. 11 (Istituzione del servizio fitosanitario regionale), il quale
comunica al proprietario e all’ente competente all’autorizzazione ai tagli
boschivi gli interventi da effettuare anche in deroga alle prescrizioni emanate
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2.
2. Per la lotta al cancro colorato del platano “Ceratocystis fimbriata” di cui
al decreto del Ministro per le politiche agricole del 17 aprile 1998
(Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano
“Ceratocystis fimbriata”) i proprietari dei platani (Platanus sp. pl. e relativi
ibridi) che intendono compiere interventi di qualunque tipo, compresi quelli che
coinvolgono l’apparato radicale, devono chiedere l’autorizzazione al servizio
fitosanitario regionale.
ARTICOLO 16
(Demanio forestale regionale)
1. I terreni ed i fabbricati che fanno parte del demanio forestale regionale
sono gestiti dalle Comunità montane, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 20
giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, tutela e
valorizzazione del territorio montano), secondo i piani di cui all’articolo 6,
comma 2, lettera h), della medesima legge regionale.
2. La gestione del demanio forestale regionale deve, in particolare, perseguire
i seguenti fini:
a) difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico;
b) tutela paesistico-ambientale e storico-culturale;
c) valorizzazione e promozione delle attività agro-silvo-pastorali e dei
prodotti primari e secondari da queste ottenibili, in sintonia con le esigenze
prioritarie di riqualificazione e rinaturalizzazione del patrimonio forestale
regionale;
d) protezione della fauna selvatica e salvaguardia del patrimonio biogenetico.
3. Gli utili ricavati dalla gestione del demanio sono destinati alla gestione
del demanio stesso.
4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio regionale, la Giunta regionale, su parere conforme della Conferenza dei
Presidenti delle Comunità montane, determina i criteri di
riparto dei finanziamenti previsti per le finalità di cui ai commi 1 e 2.
5. La Regione acquisisce prioritariamente i boschi e gli arboreti iscritti nel
libro di cui all’articolo 14 per destinarli al proprio demanio forestale.
ARTICOLO 17
(Vivai forestali regionali)
1. I vivai forestali possono essere gestiti dall’Agenzia per i servizi nel
settore agroalimentare delle Marche (ASSAM).
2. I vivai producono materiale di propagazione forestale destinato alla
realizzazione di rimboschimenti, imboschimenti, rinfoltimenti, recuperi
ambientali, impianti di arboricoltura da legno, verde pubblico e privato,
tartufaie; forniscono inoltre gratuitamente ai Comuni le piante richieste per
l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n.
113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni
neonato, a seguito della registrazione anagrafica).
ARTICOLO 18
(Organizzazioni montane)
1. Le Comunanze, le Università degli Antichi Originari e le Associazioni
Agrarie, comunque denominate, partecipano anche sotto il profilo produttivo e di
tutela ambientale, al raggiungimento delle finalità stabilite dall’articolo 1
della presente legge.
CAPO III
Difesa dei boschi dagli incendi
ARTICOLO 19
(Prescrizioni e divieti)
1. Ai fini di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera c), della
legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi),
tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo.
2. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo, come individuati dal
piano di cui all’articolo 3 della legge 353/2000 approvato dalla Giunta
regionale, è vietata l’accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza
inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:
a) dell’accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate
allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi
di lavoro;
b) dell’accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la
combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del
sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti;
c) dell’attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta
regionale.
3. E’ consentita l’accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla
ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad
una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai medesimi.
4. Nelle accensioni dei fuochi devono essere adottate le necessarie cautele
affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con
altro materiale infiammabile e l’operatore assista di persona fino a quando il
fuoco sia completamente spento.
5. L’accensione del fuoco è sempre consentita nell’ambito della lotta attiva
contro gli incendi boschivi.
6. Al di fuori dei periodi a rischio di incendio boschivo, la distanza di
sicurezza minima dai boschi è stabilita in metri 100; oltre questa distanza è
consentito dar fuoco alla paglia, alle stoppie e al materiale vegetale
derivante da colture erbacee ed arboree, e dalla distruzione di erbe infestanti,
rovi e simili, purché detto materiale sia raccolto in cumuli e l’operatore
assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.
7. Nelle aree non a rischio di incendio boschivo è sempre vietato:
a) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni
calanchivi o comunque soggetti a dissesto idrogeologico;
b) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea nei terreni incolti,
nei pascoli permanenti o nei terreni non coltivati in cui è in atto un processo
di colonizzazione di specie pioniere;
c) dare fuoco agli arbusti, alle erbe palustri e al materiale vegetale in genere
lungo gli argini dei fiumi, laghi e corsi d’acqua;
d) esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco che abbia interessato
una superficie superiore a 0,5 ettari, per un periodo compreso tra l’evento e
tre annualità successive a quella in cui esso è avvenuto.
8. La Regione attua interventi in materia di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi secondo quanto previsto dal piano regionale
di settore di cui all’articolo 3 della legge 353/2000.
CAPO IV
Tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi e nei centri abitati
ARTICOLO 20
(Tutela degli alberi ad alto fusto)
1. Nel territorio della regione sono protetti gli alberi ad alto fusto,
isolati, in filare od a gruppi appartenenti alle seguenti specie: cipresso
comune (Cupressus sempervirens); pino domestico (Pinus pinea); abete bianco
(Abies alba); tasso (Taxus baccata); agrifoglio (Ilex aquifolium); leccio (Quercus
ilex); farnia (Quercus robur); cerro (Quercus cerris); cerrosughera (Quercus
crenata); rovere (Quercus petraea); roverella (Quercus pubescens) e relativi
ibridi; castagno (Castanea sativa); faggio (Fagus sylvatica); acero campestre (Acer
campestre); acero napoletano o d’ungheria (Acer obtusatum); acero opalo (Acer
opalifolium); acero di monte (Acer pseudoplatanus); acero riccio (Acer
platanoides); tiglio (Tilia spp.); albero di giuda (Cercis siliquastrum);
frassino maggiore (Fraxinus excelsior); Frassino ossifillo (Fraxinus
angustifolia) e orniello (Fraxinus ornus); olmo campestre (Ulmus minor); olmo
montano (Ulmus glabra); ciliegio canino (Prunus mahaleb ); sorbo domestico (Sorbus
domestica); ciavardello (Sorbus torminalis); sorbo montano (Sorbus aria); sorbo
degli uccellatori (Sorbus aucuparia); carpino bianco (Carpinus betulus);
carpinella (Carpinus orientalis); carpino nero (Ostrya carpinifolia); bagolaro (Celtis
australis); pioppo bianco (Populus alba); pioppo tremolo (Populus tremula);
ontano nero (Alnus glutinosa) e bianco (Alnus incana); corbezzolo (Arbutus unedo);
fillirea (Phyllirea latifolia); terebinto (Pistacia terebinthus); lentisco (Pistacia
lentiscus); pino d’aleppo (Pinus halepensis); gelso nero (Morus nigra) e gelso
bianco (Morus alba).
2. La protezione di cui al comma 1 si applica anche agli alberi messi a dimora
ai sensi dell’articolo 23, indipendentemente dalle loro dimensioni.
3. La protezione degli alberi ad alto fusto non secolari non si applica nei
vivai, alle varietà ornamentali, quali ibridi e cultivar, nelle tartufaie
coltivate e controllate, nei castagneti in attualità di coltura, negli impianti
di arboricoltura da legno, nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale
così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti.
4. Ai Comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti ed ai proprietari dei
parchi e dei giardini di cui agli articoli 10, comma 4, lettera f) e 136, comma
1, lettera b), del d.lgs. 42/2004, riconosciuti di interesse culturale o di
rilevante interesse pubblico ai sensi del citato decreto o della corrispondente
normativa previgente, la Regione, con proprio bando, concede contributi non
superiori al 40 per cento delle spese ammissibili per la manutenzione ordinaria
e straordinaria necessaria alla conservazione del patrimonio arboreo. Gli
interventi da effettuarsi sono definiti dalla struttura comunale competente
sentito il Comando stazione forestale competente per territorio. I privati che
beneficiano del contributo devono assicurare la fruizione pubblica del
patrimonio arboreo migliorato.
5. La Giunta regionale modifica ed integra l’elenco di cui al comma 1 in
relazione ai sopravvenuti mutamenti di rilevanza scientifica o per perseguire
una migliore tutela del paesaggio rurale marchigiano.
6. La Giunta regionale, di concerto con ANCI Marche, istituisce entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge un gruppo di lavoro che entro
novanta giorni dalla sua istituzione predispone una proposta di “Regolamento del
verde urbano” per i Comuni delle Marche nel quale sono contenute disposizioni
per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano nelle Marche.
ARTICOLO 21
(Autorizzazione all’abbattimento)
1. E’ vietato l’abbattimento degli alberi ad alto fusto elencati
all’articolo 20, comma 1, senza l’autorizzazione del Comune. In zona montana
l’autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal
Comune. Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e
sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità
vegetative della pianta.
2. L’autorizzazione all’abbattimento è concessa nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche;
b) realizzazione di opere di pubblica utilità;
c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria;
e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al
complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;
f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;
g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da
malattie o da parassiti;
i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o
privata incolumità.
3. L’autorizzazione all’abbattimento è sostituita da una comunicazione agli enti
competenti nei seguenti casi:
a) abbattimento di alberi completamente secchi o schiantati;
b) esecuzione di sentenze passate in giudicato;
c) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a
tutela di determinati beni ed impianti.
4. Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità,
per le costruzioni edilizie, in quelli di miglioramento o trasformazione
fondiaria devono essere indicati gli alberi da abbattere attestando
l’inesistenza di soluzioni alternative all’abbattimento degli stessi.
5. Gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione verificano l’inesistenza
di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l’abbattimento
degli alberi. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 gli enti
competenti indicano gli alberi da abbattere, contrassegnandoli con idoneo mezzo.
6. L’autorizzazione all’abbattimento di alberi ad alto fusto secolari è concessa
soltanto nei casi di cui alle lettere a), h) e i) del comma 2 previa verifica
sul posto dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione.
ARTICOLO 22
(Potatura)
1. Le piante ad alto fusto tutelate ai sensi dell’articolo 20 possono essere
sottoposte a capitozzatura, in caso di piante seccaginose da rivitalizzare, ed
al taglio delle branche principali qualora non sia possibile ricorrere ad altre
modalità di taglio.
2. La capitozzatura ed il taglio delle branche principali possono essere
eseguite previa comunicazione agli enti di cui all’articolo 21, comma 1.
ARTICOLO 23
(Compensazione)
1. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio
arboreo regionale, per ogni albero abbattuto ai sensi dell’articolo 21 è
prevista la piantagione di due alberi appartenenti alle specie elencate
all’articolo 20, comma 1. La posa a dimora degli alberi comporta anche l’obbligo
di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la loro
conservazione.
2. Nell’autorizzazione all’abbattimento sono indicate le caratteristiche degli
alberi da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto.
3. La piantagione compensativa di cui al comma 1 deve essere effettuata entro
dodici mesi dalla data dell’autorizzazione all’abbattimento.
ARTICOLO 24
(Tutela delle siepi)
1. Al fine di salvaguardare l’integrità ecologica e paesistico-ambientale
del territorio regionale, la tutela della fauna selvatica, di prevenire la
degradazione e l’erosione dei suoli, sono sottoposte a tutela le siepi ad
eccezione di quelle che si trovano nelle zone A, B, C, D e F del territorio
comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, di quelle
poste lungo le autostrade e di quelle facenti parte di cimiteri e di giardini
pubblici o privati.
2. E’ vietata l’estirpazione delle siepi senza l’autorizzazione del Comune. In
zona montana l’autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora
delegata dal Comune. Nella nozione di estirpazione rientra, oltre ad ogni
ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e
potenzialità vegetative delle siepi.
3. L’autorizzazione all’estirpazione è concessa nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche;
b) realizzazione di opere di pubblica utilità;
c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
d) siepi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
e) siepi irrimediabilmente danneggiate da eventi calamitosi, atmosferici, da
malattie o da parassiti;
f) siepi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o
privata incolumità.
4. Per ogni siepe è prevista la piantagione di una o più siepi per una lunghezza
minima pari a quella estirpata. La piantagione compensativa deve essere
effettuata entro dodici mesi dalla data dell’autorizzazione all’estirpazione.
Nell’autorizzazione gli enti competenti indicano le caratteristiche delle siepi
da mettere a dimora, le modalità ed i luoghi di impianto.
5. Non è necessaria l’autorizzazione per il taglio di rinnovo e la potatura
delle siepi.
ARTICOLO 25
(Formazioni vegetali miste)
1. Qualora una formazione vegetale sia costituita da due o più degli
elementi definiti all’articolo 2, comma 1, lettere a), b ), d), i), m) ed o ),
singolarmente individuabili, per ognuno di essi si applica la relativa
normativa. Qualora tali elementi non siano singolarmente riconoscibili si
applica la normativa relativa all’elemento prevalente.
2. Le formazioni vegetali miste governate a ceduo, ma non costituenti bosco,
sono trattate secondo le modalità previste per i boschi cedui ai sensi
dell’articolo 11, comma 2.
ARTICOLO 26
(Formazioni vegetali monumentali)
1. Nel territorio regionale sono tutelate le formazioni vegetali monumentali
così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera l), e censite nell’elenco di
cui all’articolo 27.
2. E’ vietato effettuare qualsiasi intervento sulle formazioni vegetali
monumentali o abbatterle senza autorizzazione del Comune. In zona montana
l’autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal
Comune. L’autorizzazione è rilasciata solo in caso di eccezionale necessità o
gravità.
3. Le Comunità montane e i Comuni comunicano alla struttura regionale competente
in materia di foreste le autorizzazioni rilasciate, ai fini dell’aggiornamento
dell’elenco di cui all’articolo 27.
ARTICOLO 27
(Censimento ed elenco regionale delle formazioni vegetali monumentali)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, definisce i criteri, le modalità ed i tempi per la realizzazione
del censimento delle formazioni vegetali monumentali ed istituisce a tal
proposito un apposito elenco, periodicamente aggiornato.
2. La struttura regionale competente in materia di foreste provvede a notificare
ai proprietari le formazioni vegetali monumentali inserite nell’elenco con
l’indicazione della specifica tutela.
3. Ogni formazione vegetale monumentale è contrassegnata con apposita targa di
riconoscimento, fornita dalla Giunta regionale.
4. I Comuni provvedono, d’intesa con i proprietari, alle spese necessarie per la
manutenzione delle formazioni vegetali monumentali utilizzando i proventi
derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 30.
ARTICOLO 28
(Registro comunale delle formazioni vegetali abbattute abusivamente)
1. Ai fini della inedificabilità prevista dall’articolo 30, comma 14, i
Comuni istituiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, un registro contenente l’elenco degli alberi e delle formazioni vegetali
monumentali tutelate ai sensi del presente capo abbattute senza la prevista
autorizzazione. Nel registro sono indicati, per ciascuno di essi, l’esatta
ubicazione e l’estensione dell’area di incidenza della chioma.
2. Nei casi in cui l’area di incidenza della chioma non sia accertabile, la
stessa viene stabilita con le modalità previste dall’allegato 2 alla presente
legge.
CAPO V
Accertamento e sanzioni
ARTICOLO 29
(Accertamento delle infrazioni)
1. L’accertamento delle violazioni alle norme contenute nella presente legge
spetta al Corpo forestale dello Stato.
2. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente
legge trasmettono al Corpo forestale dello Stato copia delle autorizzazioni,
delle comunicazioni e delle denunce di inizio lavori rilasciate o ricevute,
dandone pubblicità sul proprio sito internet; il Corpo forestale dello Stato
informa gli enti competenti sull’attività di vigilanza svolta e sui suoi
risultati.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Corpo forestale dello Stato invia
alla Giunta regionale una relazione sulle risultanze dell’attività di
sorveglianza effettuata nell’anno precedente.
ARTICOLO 30
(Sanzioni)
1. L’esecuzione di tagli boschivi senza l’autorizzazione, o senza la
dichiarazione di inizio lavori di cui all’articolo 10, è punita con una sanzione
da euro 100,00 ad euro 300,00; alla medesima sanzione è soggetto chi
inizia i lavori prima della data indicata nell’autorizzazione o nella
dichiarazione di inizio lavori.
2. La violazione a quanto disposto dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo
11, comma 2, è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 600,00. Gli enti
competenti possono prescrivere l’esecuzione di lavori riparatori e di opere
necessarie ad evitare i danni di cui all’articolo 1 del r.d.l. 30 dicembre 1923,
n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani). Gli stessi enti provvedono direttamente all’esecuzione delle
opere a spese dell’interessato qualora questi non le esegua con le modalità e
nei termini prescritti.
3. La mancata realizzazione di rimboschimenti compensativi di cui all’articolo
12, comma 2, è punita con una sanzione da euro 500,00 ad euro 1.500,00 per ogni
1.000 metri quadrati di terreno non rimboschito.
4. La mancata comunicazione al servizio fitosanitario regionale della presenza
di organismi nocivi, di cui all’articolo 15, comma 1, è punita con una sanzione
da euro 100,00 ad euro 300,00. Il mancato rispetto delle disposizioni impartite
è punito con una sanzione da euro 500,00 ad euro 1.000,00.
5. La violazione delle norme di cui all’articolo 19 è punita con una sanzione da
euro 100,00 ad euro 1.000,00.
6. L’abbattimento senza l’autorizzazione di cui all’articolo 21, comma 1, di un
albero ad alto fusto protetto è punito con una sanzione da euro 250,00 ad euro
1.500,00. La mancata comunicazione prevista dall’articolo 21, comma 3, è punita
con una sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00.
7. La capitozzatura ed il taglio delle branche principali di una pianta di alto
fusto protetta eseguita senza la comunicazione di cui all’articolo 22, comma 2,
è punita con una sanzione da euro 200,00 ad euro 400,00.
8. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 sono aumentate di cinque volte se le
violazioni riguardano un albero secolare e di dieci volte se riguardano una
formazione vegetale monumentale.
9. La violazione delle norme di cui all’articolo 23 è punita con una sanzione,
per ogni albero, da euro 300,00 ad euro 2.000,00.
10. L’estirpazione di siepi tutelate senza l’autorizzazione di cui all’articolo
24, comma 2, è punita con una sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per ogni
20 metri di siepe abbattuta; la medesima sanzione si applica anche per frazioni
inferiori ai primi 20 metri.
11. La mancata messa a dimora delle siepi a compensazione di quelle autorizzate
all’estirpazione ai sensi dell’articolo 24, comma 4, è punita con una sanzione
da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per ogni 20 metri di siepe mancanti; la medesima
sanzione si applica anche per frazioni inferiori ai primi 20 metri.
12. L’utilizzazione turnaria di elementi o formazioni cedue non costituenti
bosco in difformità dalle modalità di trattamento fissate per i boschi cedui ai
sensi dell’articolo 25, comma 2, è soggetta ad una sanzione compresa fra il
doppio ed il quadruplo del valore commerciale del materiale abbattuto.
13. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste ai commi 6, 8, e 10 chiunque, senza
le prescritte autorizzazioni, abbatta alberi o estirpi siepi tutelate dalla
presente legge è soggetto all’obbligo di impiantare fino ad un numero quadruplo
di piante, ovvero fino al quadruplo della lunghezza della siepe, secondo le
modalità indicate dal Comune competente. L’inottemperanza all’obbligo di
reimpianto, ovvero l’inosservanza delle modalità a tal fine indicate dal Comune,
è punita con una ulteriore sanzione pari ad un quinto di quella applicata per
gli alberi o le siepi abbattute abusivamente.
14. L’area di insidenza delle chiome delle piante o delle siepi abbattute
abusivamente, rilevata direttamente, quando possibile, o desunta tramite quanto
indicato dall’allegato 2 alla presente legge, non può essere
destinata a fini edificatori o ad usi diversi da quelli in atto prima
dell’abbattimento. Tale divieto si applica per i quindici anni successivi
all’abbattimento e viene annotato dall’ente competente all’irrogazione delle
sanzioni nel registro di cui all’articolo 28. Ogni violazione prevista dal
presente comma è punita con una sanzione da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 per
ogni metro quadrato edificato abusivamente o destinato ad altro uso.
ARTICOLO 31
(Applicazione delle sanzioni)
1. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente
legge si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33
(Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative
di competenza regionale). Gli enti competenti individuati nella presente legge
esercitano le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge e dalle prescrizioni di massima e polizia
forestale di cui all’articolo 8 e seguenti del r.d.l. 3267/1923. I Comuni
esercitano in tutto il territorio regionale tale funzione anche nei riguardi di
quanto disposto dall’articolo 30, commi 4, 5, 13 e 14.
2. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono destinati dai
Comuni all’incremento ed alla valorizzazione del patrimonio vegetale e forestale
ed alla manutenzione sulle formazioni vegetali monumentali presenti nel proprio
territorio.
CAPO VI
Disposizioni finanziarie
ARTICOLO 32
(Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è
autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 2.740.153,29.
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive
leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante
impiego di quota parte delle somme iscritte nelle UPB del bilancio di previsione
per l’anno 2005 di seguito indicate, per gli importi a fianco di
ciascuna specificati:
a) UPB 1.04.07 per la somma di euro 200.000,00;
b) UPB 3.10.01 per la somma di euro 1.246.547,53;
c) UPB 3.10.02 per la somma di euro 103.605,76;
d) UPB 2.08.02, partita 1 dell’elenco n. 2, per la somma di euro 500.000,00;
e) UPB 3.09.03 per euro 690.000,00 quota parte delle somme assegnate dallo Stato
per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di agricoltura, non
impegnate entro l’esercizio finanziario 2004 e reiscritte nella competenza
dell’anno 2005.
4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante
impiego di quota parte delle entrate proprie della Regione e di quota parte
degli stanziamenti assegnati dallo Stato per il settore agricolo.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono
iscritte nelle UPB 3.10.01 e 3.10.02 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l’anno 2005 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è
autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale
(POA).
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell’UPB 2.08.02 sono ridotti di
euro 500.000,00.
CAPO VII
Norme finali
ARTICOLO 33
(Procedure)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
bilancio annuale di previsione, sentita la competente Commissione consiliare,
approva il riparto annuale dei finanziamenti per gli interventi previsti dalla
presente legge e stabilisce le modalità per la concessione dei contributi ai
sensi dell’articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 (Norme concernenti la
democratizzazione e la semplificazione dell’attività amministrativa regionale),
nonché i termini entro i quali gli interventi finanziati devono essere avviati e
completati, a pena di decadenza o revoca dei benefici concessi ed eventuali
disposizioni specifiche in materia di
ispezioni e controlli.
2. La scelta dei beneficiari e dei soggetti attuatori degli interventi forestali
della presente legge, nonché di quelli previsti dal piano di cui all’articolo 4,
è effettuata nel rispetto delle normative comunitaria, nazionale e regionale,
laddove applicabili, e comunque con criteri di trasparenza ed imparzialità.
3. Ferme restando le specifiche disposizioni stabilite nella deliberazione di
cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia può disporre in
qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, allo scopo di
verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati, il rispetto degli
obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni rese.
4. Ove si accerti il difetto di uno o più dei requisiti previsti per la
concessione dei contributi ovvero la mancanza non sanabile di documentazione, o
la non veridicità delle dichiarazioni rese, o il mancato rispetto degli obblighi
derivanti dal provvedimento di concessione per fatti imputabili al beneficiario,
il dirigente della struttura regionale competente dispone, previa diffida, la
revoca del finanziamento concesso e il recupero delle somme erogate, maggiorate
di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della
concessione, nonché l’ applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’
importo dell’intervento indebitamente fruito.
5. La revoca di cui al comma 4 può essere disposta anche in misura parziale,
purché proporzionale all’inadempimento riscontrato.
ARTICOLO 34
(Norme finali e transitorie)
1. Sono fatte salve le previsioni dei piani regolatori generali e degli
strumenti di pianificazione territoriale già adottati o approvati, nelle parti
in cui individuano o definiscono i boschi secondo la normativa vigente prima
dell’entrata in vigore della presente legge.
2. Nei boschi compresi nelle aree protette valgono le prescrizioni emanate dalla
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2. Gli enti gestori delle aree
protette possono prevedere nei propri piani o regolamenti
prescrizioni diverse, previo parere vincolante della struttura regionale
competente in materia di foreste.
3. I Comuni che hanno già istituito il registro di cui all’articolo 7 bis della
l.r. 13 marzo 1985, n. 7 (Salvaguardia della flora marchigiana), introdotto
dall’articolo 3 della l.r. 2 aprile 2001, n. 9, integrano il registro medesimo
sulla base di quanto previsto all’articolo 28.
4. All’interno dei perimetri urbani, fino all’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 20, comma 6, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 7/1985
e successive modificazioni.
ARTICOLO 35
(Decorrenza degli effetti)
1. Gli effetti degli articoli 4, comma 2, 5, 6, 7, 8, 9, comma 4, 20, comma
4, 27, comma 4, decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’esito positivo dell’esame di
compatibilità svolto dalla Commissione dell’Unione europea, di cui agli articoli
87 e 88 del Trattato istitutivo.
ARTICOLO 36
(Modifiche ed abrogazioni)
1. L’articolo 10 della l.r. 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la
tutela degli ambienti naturali), come sostituito dall’articolo 4 della l.r. 2
aprile 2001, n. 9, è sostituito dal seguente:
“Art. 10
1. Le sanzioni pecuniarie per le violazioni delle norme della presente legge
sono così determinate:
a) per violazione dell’articolo 5 la sanzione amministrativa va da un minimo di
euro 20,66 ad un massimo di euro 123,95;
b) per violazione dell’articolo 7 la sanzione amministrativa va da un minimo di
euro 20,66 ad un massimo di euro 123,95.
Per l’irrogazione delle sanzioni si applica la l.r. 10 agosto 1998, n. 33.”.
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 16 gennaio 1995, n.
11 (Servizio fitosanitario regionale) è inserita la seguente:
“f bis) la prescrizione ai proprietari dei boschi infestati da organismi nocivi
ad eseguire determinati interventi di lotta fitosanitaria, anche in deroga alle
vigenti prescrizioni emanate dalla Giunta regionale, fatto salvo quanto
stabilito dalla normativa statale in materia di lotta fitosanitaria
obbligatoria;”.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20 giugno 1997, n. 35
(Provvedimenti per lo sviluppo economico, tutela e valorizzazione del territorio
montano), è abrogata. Il comma 2 del medesimo articolo 5, è
abrogato.
4. Al numero 2) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 27
luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell’esercizio delle funzioni
amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel
territorio regionale), è soppressa la parola “sperimentali”.
5. La lettera i) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/1998, è abrogata.6.
Sono abrogate le l.r. 13 marzo 1985, n. 7 (Salvaguardia della flora
marchigiana), 10 gennaio 1987, n. 8 (Modificazioni alla l.r. 13 marzo 1985,
n. 7 riguardante: “Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana”) e
2 aprile 2001, n. 9 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 13 marzo 1985, n. 7
concernente: “Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana” e alla
l.r. 30 dicembre 1974, n. 52 concernente: “Provvedimenti per la tutela degli
ambienti naturali”) fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell’articolo 34.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
regione Marche.
Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2005.
ALLEGATO 1:
Allegato 1
(articolo 2, comma 1, lettera b)
ARTICOLO 1
SECOLARITA' DEGLI ALBERI
diam. 20 cm | diam. 40 cm | diam. 60 cm | diam. 80 cm |
Arbutus unedo | Carpinus betulus | Acer campestre | Abies alba |
Carpinus orientalis | Cercis siliquastrum | Acer obtusatum |
Acer platanoides |
Prunus mahaleb |
Cupressus sempervirens | Acer opalifolium | Acer pseudoplatanus |
Taxus baccata |
Ilex aquifolium | Quercus crenata | Tilia spp. |
Phyllirea latifolia |
Sorbus torminalis | Quercus petraea | Populus alba |
Pistacia terebinthus |
Sorbus aucuparia | Quercus pubescens | Populus tremula |
Pistacia lentiscus | Sorbus aria | Quercus robur | Pinus pinea |
Quercus ilex |
Ulmus glabra | Quercus cerris | |
Ulmus minor |
Castanea sativa | ||
Sorbus domestica |
Alnus glutinosa | ||
Fraxinus angustifolia |
Alnus incana | ||
Fraxinus ornus | |||
Celtis australis | |||
Fagus sylvatica | |||
Fraxinus excelsior | |||
Ostrya carpinifolia |
Tabella di secolarità degli alberi ad alto fusto. Quando l’età effettiva della
pianta non è documentabile od accertabile, si intende come secolare un albero
avente diametro a metri 1,30 da terra pari o superiore a quello
indicato nella presente tabella.
ALLEGATO 2:
Allegato 2
(articolo 28 e articolo 30, comma 14)
ARTICOLO 2
DIAMETRO PIANTA ABBATTUTA |
DIAMETRO PIANTA ABBATTUTA |
AREA DI INCIDENZA |
Rilevato a 1,30 m da terra |
Rilevato a terra | |
da 15 cm a 30 cm | da 17 cm a 32 cm |
12,6 m2 (cerchio di raggio m 2) |
da 31 cm a 50 cm | da 33 cm a 52 cm |
28,3 m2 (cerchio di raggio m 3) |
da 51 cm a 80 cm | da 53 cm a 82 cm |
50,3 m2 (cerchio di raggio m 4) |
da 81 cm a 120 cm | da 83 cm a 122 cm |
113,1 m2 (cerchio di raggio m 6) |
oltre 120 cm |
oltre 122 cm |
201,1 m2 (cerchio di raggio m 8) |
diametro non rilevabile |
diametro non rilevabile |
201,1 m2 (cerchio di raggio m 8) |
Tabella per il calcolo dell’area di incidenza della chioma degli alberi: le aree
di incidenza e quindi l’estensione delle aree inedificabili, ove non sia
possibile procedere al rilievo puntuale delle stesse, sono calcolate
convenzionalmente mediante la presente tabella. In tal caso, la forma dell’area
inedificabile è rappresentata da un cerchio, il cui centro corrisponde al centro
della ceppaia dell’albero abbattuto; nel caso in cui il
tronco sia stato asportato il diametro è rilevato sulla ceppaia; nel caso in cui
sia stata asportata anche la ceppaia si considera il valore massimo. Il diametro
deve risultare da almeno due misurazioni ortogonali.