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Decreto 2 febbraio 2005
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Attuazione dei programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione, ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.
(GU n. 164 del 16-7-2005)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visti i rr.dd. n. 2440/1923 e 827/1924, recanti le disposizioni e il regolamento
sulla aministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Vista la legge n. 468/1978 recante la Riforma di alcune norme di Contabilita'
generale dello Stato in materia di Bilancio e successive modificazioni;
Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003 e la legge 24
dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004;
Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 290 di approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2003, e la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione
del bilancio di previsione per l'anno 2004;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992;
Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE riguardante
l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del Protocollo di Kyoto allegato
alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e
l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che impegna l'Italia alla
riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai
livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;
Vista la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, che ha confermato
l'impegno dell'Unione europea per la attuazione degli obblighi di riduzione
stabiliti nell'ambito del Protocollo di Kyoto e della successiva citata
decisione 2002/358/CE;
Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto;
Visto in particolare l'art. 2, punto 3, della citata legge, in base al quale il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con proprio
decreto i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per
la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, e l'impiego di
piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio, con l'obiettivo di
definire i modelli di intervento piu' efficaci dal punto di vista dei costi, sia
a livello interno che nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai
meccanismi del Protocollo di Kyoto, «Joint Implementation» e «Clean Development
Mechanism»;
Considerato che le conclusioni della Settima Conferenza delle parti alla
convenzione quadro sui cambiamenti climatici (COP 7), tenutasi a Marrakech dal
29 ottobre al 9 novembre 2001, in merito all'attuazione del Protocollo di Kyoto,
tra l'altro:
a) hanno riconosciuto il ruolo delle attivita' di gestione forestale, di
gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione per il raggiungimento
degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, purche' tali attivita'
risultino addizionali e siano indotte dall'attivita' umana e abbiano avuto
inizio dopo il 1990. In particolare, i limiti all'uso della gestione forestale
per ciascun paese sono stati posti pari al 15% dell'incremento netto degli stock
di carbonio delle foreste gestite. Tali valori sono riportati nell'Appendice Z
dell'accordo politico di Bonn (COP6 bis) e per l'Italia tale limite e' stato
fissato in misura pari a 0,18 mt di carbonio per anno (equivalenti a 0,66 mt di
CO2);
b) hanno riconosciuto, senza alcuna limitazione, il ruolo dell'assorbimento di
carbonio ottenuto mediante interventi nazionali di afforestazione e
riforestazione svolti a partire dal 1990 (anno base del Protocollo di Kyoto),
per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;
Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle linee guida
per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra»;
Considerato che il Piano d'azione nazionale per la riduzione delle emissioni di
gas responsabili dell'effetto serra per il periodo 2003-2010, allegato alla
citata delibera CIPE n. 123/2002, individua le misure che possono raggiungere il
miglior risultato in termini di riduzione delle emissioni con il minor costo e i
migliori effetti sulla modernizzazione e sull'efficienza dell'economia
nazionale;
Vista la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote
di emissione di anidride carbonica nella Comunita';
Considerato che la citata direttiva 2003/87/CE stabilisce una sanzione per le
emissioni di ogni tonnellata eccedente il limite stabilito pari a Euro 40/anno
nel periodo 2005-2007, e pari a Euro 100/anno nel periodo 2008-2012;
Considerato inoltre che il citato Piano d'azione nazionale stima un potenziale
massimo nazionale di assorbimento di carbonio pari a 10,2 milioni di
tonnellate/anno di anidride carbonica equivalente, attraverso le attivita' di
gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione
ad un costo netto pari a circa Euro 6/anno per tonnellata;
Atteso che, ai fini del riconoscimento del carbonio assorbito attraverso le
attivita' nazionali di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e
pascoli e di rivegetazione, la citata delibera CIPE n. 123/2002, ai punti 7.3 e
7.4, stabilisce l'aggiornamento dell'Inventario forestale nazionale e degli
altri serbatoi di carbonio, nonche' l'istituzione del Registro nazionale dei
serbatoi di carbonioagro-forestali;
Considerato che i responsabili dell'attuazione dei punti 7.3 e 7.4 della
delibera CIPE n. 123/2002 sono rispettivamente il Ministero per le politiche
agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Considerato che il citato Piano d'azione nazionale individua in Euro 2 milioni
le risorse necessarie per l'attuazione del punto 7.4 della delibera;
Atteso altresi' che le attivita' nazionali di gestione forestale, di gestione
dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione possono contribuire alla
protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e ad accrescere la
produzione di biomassa ai fini della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Visto che le risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge n. 120/2002,
per l'attuazione dell'art. 2, punto 3, per il periodo 2002-2004 assommano a Euro
75 milioni;
Vista la legge 30 luglio 2004, n. 191 «di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi
urgenti per il contenimento della spesa pubblica» la quale, tra le altre, ha
ridotto del 50% la dotazione di bilancio relativa all'anno 2004 per l'attuazione
dell'art. 2 della legge n. 120 del 2002;
Ritenuto di destinare Euro 7.500.000, all'attuazione dei programmi pilota per
limpiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio, di cui
all'art. 2, punto 3, della legge n. 120/2002, incluse le attivita' relative
all'aggiornamento dell'Inventario forestale nazionale e degli altri serbatoi di
carbonio, ed alla istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio
agro-forestali;
Considerato che le predette risorse sono disponibili nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, allocate nel CDR 4 -
U.P.B. 4.2.3.15 - Accordi ed Organismi internazionali - capitolo 7923 impegnate
per Euro 50.000.000 con decreti n. 724 del 30 dicembre 2002 e n. 977 del 23
dicembre 2003 e Euro 12.500.000 disponibili nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004; Sentita
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 in data 28 ottobre 2004;
Decreta
Art. 1.
1. E' disposta l'assegnazione di Euro 2.250.000 per l'aggiornamento
dell'Inventario forestale nazionale e degli altri serbatoi di carbonio, nonche'
per l'istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio
agro-forestali.
2. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 1, si procedera' sulla base
di un apposito Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed il Ministero per le politiche agricole e forestali.
Art. 2.
1. E' disposta l'assegnazione di Euro 5.250.000 per la realizzazione di
progetti pilota per interventi nazionali di afforestazione e riforestazione.
2. La ripartizione territoriale delle risorse tra le Regioni, nonche' i criteri
e le modalita' per l'assegnazione sono stabiliti di intesa con la Conferenza
unificata, tenendo conto della programmazione forestale delle Regioni.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per le politiche agricole
e forestali, definiscono, di intesa con la Conferenza unificata:
a) le modalita' per la concessione l'erogazione e la revoca dei contribuiti ai
soggetti beneficiari tenuto conto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato
I;
b) la modalita' per l'eventuale cumulo con altre risorse nazionali o
comunitarie;
c) le procedure per la verifica sullo stato di attuazione degli interventi;
d) le modalita' di monitoraggio sui risultati conseguiti.
Art. 3.
1. Il Direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo
sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il capo del
Corpo forestale dello Stato sono incaricati di predisporre entro il31 dicembre
2004 una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente
decreto, con particolare riferimento alla efficacia delle procedure di
finanziamento e delle misure incentivanti, nonche' alla fattibilita' e
replicabilita' dei progetti pilota. La relazione e' inviata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio alla Conferenza unificata.
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Il Ministro per le politiche agricole e forestali Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2005 Ufficio di controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio
n. 137
Allegato 1
1. Tipologia di progetti pilota ammessi ai contributi di cui all'art. 2.
Interventi di miglioramento della gestione forestale, di afforestazione e
riforestazione, realizzati con l'uso di specie autoctone - secondo criteri di
ecosostenibilita';
I progetti dovranno prevedere la certificazione del carbonio assorbito,
attraverso una metodologia a corredo del progetto stesso, volta a misurare la
migliore performance «investimento/assorbimento di carbonio» in t-CO2
equivalente nel quinquennio 2008-2012.
2. Entita' dei contributi.
Sono finanziabili i progetti di importo complessivo di almeno Euro 400.000:
a) I progetti di Amministrazioni Pubbliche potranno essere cofinanziati nella
misura massima del 75%, ed entro un importo non superiore a 1.500.000;
b) I progetti presentati da imprese potranno essere cofinanziati nella misura
massima del 50%, ed entro un importo non superiore a Euro 500.000.
3. Soggetti destinatari finali.
a) Regioni, Comuni, Comunita' Montane e Consorzi di Comuni;
b) Imprese, singole o associate, societa' per azioni e a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di pubblica
utilita' e consorzi forestali.