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Regione Toscana
Legge Regionale n. 40 del 2-08-2004
Modifiche alla legge regionale 21
marzo 2000, n. 39
(Legge forestale della Toscana).
(B.U.R. n. 30 del 11 agosto 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della
Toscana)
ARTICOLO 1
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 39/2000
1. Dopo la lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21
marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) è aggiunta la seguente: “c ter)
disciplina la commercializzazione del materiale forestale di propagazione (MFP)
in attuazione della direttiva 99/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999,
relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e
in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386
(Attuazione della direttiva 99/105/CE relativa alla commercializzazione dei
materiali forestali di moltiplicazione).”
ARTICOLO 2
Modifiche all'articolo 39 della l.r. 39/2000
1. Il comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 39/2000, come sostituito dall’articolo
16 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1, è sostituito dal seguente: “1. Ai
fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell'area forestale, la Regione
Toscana approva il regolamento di attuazione della presente legge, denominato
regolamento forestale.”
ARTICOLO 3
Modifiche all'articolo 40 della l.r. 39/2000
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 39/2000, come
sostituito dall'articolo 18 della l.r. 1/2003, è aggiunta la seguente:“d bis) le
procedure per coordinare il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo
idrogeologico con le procedure per il rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche e delle concessioni edilizie.”
ARTICOLO 4
Modifiche all'articolo 47 bis della l.r. 39/2000
1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 47 bis della l.r. 39/2000, come
sostituito dall'articolo 26 della l.r. 1/2003, è sostituita dalla seguente:“e) i
tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per
cento, in numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato,
consentito o prescritto, purché il taglio in violazione sia riferito ad un
numero di soggetti superiore a dieci o ad una massa legnosa superiore a 10 metri
cubi.”
ARTICOLO 5
Inserimento dell’articolo 76 bis nella l.r. 39/2000
1. Prima dell'articolo 77 del capo III del titolo V della l.r. 39/2000, è
inserito il seguente:
“Art. 76 bisAmbito di applicazione
1. La disciplina del presente capo si applica al MFP relativo alle specie
elencate nell’allegato D e destinato ad interventi relativi all'imboschimento e
al rimboschimento, nonché all’arboricoltura da legno.
2. Non è soggetto alla disciplina del presente capo il MFP del quale sia provata
la destinazione all’esportazione e riesportazione verso paesi terzi ed il MFP,
sotto forma di postime e parti di piante, per il quale sia provato che non è
destinato agli interventi di cui al comma 1.
3. Qualora una ditta detenga o commercializzi a qualsiasi titolo materiali
appartenenti alle specie di cui all’allegato D non destinati agli interventi di
cui al comma 1 o destinati all’esportazione e riesportazione verso paesi terzi,
è fatto obbligo di apporre sui materiali etichette recanti la dicitura “non per
fini forestali” o “destinato all’esportazione verso paesi terzi.”
ARTICOLO 6
Sostituzione dell’articolo 77 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 77 della l.r. 39/2000, come modificato dall’articolo 53 della l.r.
1/2003, è sostituito dal seguente:
“Art. 77Certificato principale
d'identità
1. Il MFP è soggetto a controllo di provenienza o identità clonale.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, la provincia e la comunità montana
rilasciano un certificato principale d'identità che attesta la provenienza del
MFP e/o l'appartenenza del MFP vegetativo ai cloni iscritti nel registro
nazionale dei cloni forestali.
3. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti,
definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo, le
eventuali disposizioni transitorie e provvede ad aggiornare l’elenco di cui
all’allegato D.”
ARTICOLO 7
Sostituzione dell’articolo 79 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 79 della l.r. 39/2000, come sostituito dall’articolo 55 della l.r.
1/2003, è sostituito dal seguente:
“Art. 79 Autorizzazione per la
produzione e la vendita
1. L’esercizio dell’attività di produzione e vendita a qualsiasi titolo del MFP
è soggetto all’autorizzazione della provincia o della comunità montana.
2. I titolari di autorizzazione devono:
a) tenere, presso ogni unità produttiva autonoma dell’azienda, il registro di
carico e scarico, ove sono annotate cronologicamente e analiticamente l’entrata
e l’uscita di MFP;
b) comunicare alla provincia o alla comunità montana, entro il 30 settembre di
ogni anno, la consistenza del MFP esistente nelle proprie unità produttive alla
data del 31 agosto.
3. Limitatamente all’uso di MFP a fini di ricerca e sperimentazione,
l’autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta agli istituti universitari,
agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai centri nazionali per
la conservazione delle biodiversità forestali di cui all’articolo 10 del d.lgs.
227/2001.
4. Le province e le comunità montane costituiscono un registro dei soggetti
autorizzati.
5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti,
definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.”
ARTICOLO 8
Inserimento dell’articolo 79 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 79 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
“Art. 79 bis Requisiti di commercializzazione e modalità di movimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione
1. Durante tutte le fasi di
produzione, commercializzazione e trasporto il MFP deve essere mantenuto in
partite omogenee, separate ed identificate con riferimento agli elementi di cui
agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 386/2003.
2. Il MFP deve essere commercializzato e trasportato munito di etichette o
cartellini secondo quanto indicato all'articolo 8 del d.lgs. 386/2003.
3. Le province o le comunità montane possono autorizzare:
a) la mescolanza di materiali di moltiplicazione;
b) la successiva propagazione vegetativa.
4. Nel territorio della Toscana, per effettuare rimboschimenti, imboschimenti od
impianti di arboricoltura da legno, la messa a dimora di MFP appartenente alla
categoria “identificato alla fonte” è consentita esclusivamente nella regione di
provenienza, fatta salva una specifica autorizzazione della provincia o della
comunità montana.
5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti,
definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.”
ARTICOLO 9
Sostituzione dell'articolo 80 della l.r. 39/2000
1. L'articolo 80 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente: “Art. 80
Importazione
1. Fatta salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia fitosanitaria,
la commercializzazione del MFP prodotto in altre regioni o nei paesi dell'Unione
europea è subordinata alla presentazione del certificato attestante la
provenienza e l’identità clonale, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per l’importazione di MFP dai paesi terzi si applica quanto previsto dal
d.lgs 386/2003.”
ARTICOLO 10
Modifiche all'articolo 82 della l.r. 39/2000
1. Le lettere b) e c) del comma 3 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000, come
sostituito dall’articolo 57 della l.r. 1/2003, sono abrogate.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per le violazioni relative al titolo V, capo III della presente legge si
applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 1.000,00 e massima di euro 6.000,00 per
chiunque produca, detenga, venda o metta comunque in circolazione MFP senza
l'autorizzazione di cui all’articolo 79;
b) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 3.000,00 per
chiunque ometta di tenere il registro di carico e scarico;
c) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00 per
chiunque tenga irregolarmente il registro di carico e scarico od ometta la
comunicazione della consistenza del MFP presente nelle proprie unità produttive;
d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un
minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni chilogrammo o frazione di
chilogrammo di sementi, e per centinaia o frazione di centinaia di piante,
talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunque acquista,
distribuisce, trasporta, vende o altrimenti commercializza materiali di
propagazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne
dimostrare la provenienza o l’identità clonale;
e) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un
minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia
di piante, astoni od altro MFP messo a dimora in violazione della disposizione
di cui all'articolo 79 bis, comma 4.”
3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 è aggiunto il
seguente: “4 ter. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 4
bis, lettere b), c), d) la provincia o la comunità montana possono disporre la
sospensione dell’autorizzazione per un periodo compreso tra due e cinque anni.”
ARTICOLO 11
Modifiche all'articolo 85 della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 85 della l.r. 39/2000 come sostituito
dall'articolo 60 della l.r. 1/2003 è aggiunto il seguente:“6 bis. Al fine di
regolarizzare le opere previste dalla presente legge, e le trasformazioni ad
esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione
d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione
in sanatoria. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata dall'ente competente
quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l’assetto
idrogeologico dell’area oggetto dei lavori e siano conformi alla presente legge,
al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale. Il
rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle
sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido
nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le
modalità di cui all'articolo 44. L'ente competente al momento del rilascio
dell'autorizzazione in sanatoria può prescrivere l'esecuzione di lavori di
consolidamento o adeguamento.”
ARTICOLO 12
Modifiche all'articolo 89 della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 89 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Fino all’adozione dei nuovi modelli dei registri di carico e scarico
restano validi i modelli di cui alla l. 269/1973.”
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 89 della l.r. 39/2000 è aggiunto il
seguente: “2 ter. Al fine di costituire il registro dei soggetti autorizzati, i
titolari della licenza di cui al comma 2 devono inviare, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, una copia della licenza alle
province o comunità montane, pena la decadenza della stessa.”
ARTICOLO 13
Sostituzione dell’articolo 95 della l.r. 39/2000
1. L'articolo 95 della l.r 39/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 95Trasferimento del personale
del Corpo forestale dello Stato
1. La Regione, sulla base di quanto stabilito al comma 2, dispone
l’inquadramento nei propri ruoli o, previa intesa con gli enti interessati, il
trasferimento nei ruoli delle province o delle comunità montane del personale
del Corpo forestale dello Stato che faccia domanda di trasferimento ai sensi
dell’articolo 4, comma 7 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato), come modificato dall’articolo 1, comma 3,
lettera b) della legge 27 marzo 2004, n. 77.
2. La Giunta regionale,
successivamente all’adozione del provvedimento del capo del Corpo forestale
dello Stato di cui all’articolo 4, comma 7 della l. 36/2004, disciplina le
modalità e i criteri per il trasferimento del personale di cui al comma 1 nei
propri ruoli o in quelli delle province o comunità montane.
3. L’inquadramento del personale di cui al comma 1 è effettuato in subordine
all’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 8, della l.
36/2004, che dispone relativamente alle risorse finanziarie per l’anno 2004 e
per gli anni successivi. Le unità di personale sono oggetto di inquadramento
fino a concorrenza dell’attribuzione delle risorse statali.”
CAPO II
Entrata in vigore
ARTICOLO 14
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Toscana.
Firenze, 2 agosto 2004
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del
27.07.2004.