Legislazione giurisprudenza Copyright İ AmbienteDiritto
Direttiva 22 aprile 1999, n. 30
Direttiva
1999/30/CE: Direttiva del Consiglio
concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di
zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il
piombo. (G.U.C.E. 29 giugno 1999 n. L
163) - Testo coordinato con la Decisione della Commissione 17 ottobre
2001 n. 744.
Il Consiglio dell'Unione
europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 130 S, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto
il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura
di cui all'articolo 189 C del trattato,
(1) considerando che, sulla base dei
principi contenuti nell'articolo 130 R del trattato, il programma politico e
d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e d uno sviluppo
sostenibile (Quinto programma di azione in materia ambientale) prevede in
particolare modifiche alla legislazione vigente sugli inquinanti atmosferici;
che tale programma raccomanda la fissazione di obiettivi a lungo termine per la
qualità dell'aria;
(2) considerando che l'articolo 129 del trattato
stabilisce che le esigenze di protezione della salute costituiscono una
componente delle altre politiche della Comunità; che la lettera o) dell'articolo
3 del trattato prevede che l'azione della Comunità comporti un contributo al
conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;
(3)
considerando che, in base al paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva
96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di
gestione della qualità dell'aria il Consiglio deve adottare la normativa di cui
al paragrafo 1 nonché le disposizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del suddetto
articolo;
(4) considerando che i valori limite fissati dalla presente
direttiva sono requisiti minimi; che, a norma dell'articolo 130 T del trattato,
gli Stati membri possono mantenere o prendere provvedimenti per una protezione
ancora maggiore; che valori limite più rigorosi possono essere introdotti, in
particolare per tutelare la salute di gruppi particolarmente vulnerabili, come i
bambini e i degenti in ospedale; che gli Stati membri possono prevedere che i
valori limite sono raggiunti prima della data stabilita nella presente
direttiva;
(5) considerando che è opportuno proteggere gli ecosistemi dagli
effetti negativi del biossido di zolfo; che è opportuno proteggere la
vegetazione dagli effetti negativi degli ossidi di azoto;
(6) considerando
che diversi tipi di particelle possono avere effetti nocivi differenti sulla
salute umana; che è stato dimostrato che i rischi per la salute umana associati
all'esposizione di particelle originate dall'attività umana sono superiori a
quelli associati all'esposizione alle particelle presenti naturalmente
nell'aria;
(7) considerando che la direttiva 96/62/CE prevede l'elaborazione
di piani di azione per le zone dove le concentrazioni di inquinanti nell'aria
superano i valori limite più i margini temporanei di tolleranza applicabili per
garantire l'osservanza dei valori limite entro la(e) data(e) specificata(e); che
questi piani di azione ed altre strategie di riduzione dovrebbero mirare, nel
caso delle particelle, a ridurre le concentrazioni di particelle fini, come
parte della riduzione totale delle concentrazioni di particelle;
(8)
considerando che la direttiva 96/62/CE stabilisce che i valori limite numerici e
le soglie di allarme devono basarsi sui risultati dei lavori svolti da gruppi
scientifici internazionali del settore; che la Commissione deve tener conto dei
dati più recenti della ricerca scientifica nei settori epidemiologico ed
ambientale e dei progressi più recenti nei metodi di misurazione per riesaminare
gli elementi su cui si basano i valori limite e le soglie di allarme;
(9)
considerando che, per agevolare la revisione della direttiva, nel 2003 la
Commissione e gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità di incoraggiare
la ricerca sugli effetti delle sostanze inquinanti contemplate dalla direttiva
stessa, vale a dire il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di
azoto, le particelle e il piombo;
(10) considerando che precise tecniche di
misurazione standardizzate e criteri comuni per l'ubicazione delle stazioni di
misurazione costituiscono un elemento importante per valutare la qualità
dell'aria ambiente al fine di ottenere informazioni comparabili a livello della
Comunità;
(11) considerando che, le modifiche necessarie a norma del
paragrafo 1 dell'articolo 12 della direttiva 96/62/CE, per l'adeguamento al
progresso scientifico e tecnico possono riguardare esclusivamente i criteri e le
tecniche di valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di
azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo e/o le modalità dettagliate di
trasmissione delle informazioni alla Commissione; che esse non possono
comportare la modifica diretta o indiretta dei valori limite o delle soglie di
allarme;
(12) considerando che informazioni aggiornate sulle concentrazioni
di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo
nell'aria ambiente dovrebbero essere prontamente messe a disposizione del
pubblico,
ha adottato la presente direttiva:
Articolo
1
Finalità.
La direttiva ha le seguenti finalità:
- stabilire
valori limite e, ove opportuno, soglie di allarme per le concentrazioni di
biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo
nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi
sulla salute umana e sull'ambiente in generale;
- valutare le concentrazioni
nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto,
particelle e piombo in base a metodi e criteri comuni;
- ottenere
informazioni adeguate sulle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di
azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente e garantire che
siano rese pubbliche;
- mantenere la qualità dell'aria dove essa è buona e
migliorarla negli altri casi relativamente al biossido di zolfo, al biossido di
azoto, agli ossidi di azoto, alle particelle e al piombo.
Articolo
2
Definizioni.
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
"aria ambiente": l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di
quella presente nei luoghi di lavoro;
2) "inquinante": qualsiasi sostanza
immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere
effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;
3)
"livello": concentrazione nell'aria ambiente o deposito di un inquinante su una
superficie in un dato periodo di tempo;
4) "valutazione": qualsiasi metodo
impiegato per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un
inquinante nell'aria ambiente;
5) "valore limite": livello fissato in base
alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti
nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere
raggiunto entro un dato termine e non dovrà essere in seguito superato;
6)
"soglia di allarme": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana
in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale gli Stati membri
devono immediatamente intervenire a norma della direttiva 96/62/CE;
7)
"margine di superamento": la percentuale del valore limite nella cui misura tale
valore può essere superato alle condizioni stabilite dalla direttiva
96/62/CE;
8) "zona": parte del territorio degli Stati membri da essi
delimitata;
9) "agglomerato": zona con una concentrazione di popolazione
superiore a 250.000 abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è pari
o inferiore a 250.000 abitanti, una densità di popolazione per km2 tale da
rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione e la gestione della
qualità dell'aria ambiente;
10) "biossido di azoto": la somma di monossido e
biossido di azoto aggiunta nella misura di parti per miliardo ed espressa come
biossido di azoto in microgrammi per metro cubo;
11) particelle
"PM10" le particelle che
penetrano attraverso un ingresso dimensionale selettivo con un'efficienza di
interruzione del 50% per un diametro aerodinamico di 10 µm;
12) particelle
"PM2,5": le particelle
che penetrano attraverso un ingresso dimensionale selettivo con un'efficienza di
interruzione del 50% per un diametro aerodinamico di 2,5 µm;
13) "soglia di
valutazione superiore": un livello specificato nell'allegato V, al di sotto del
quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione
al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente, a norma del paragrafo 3
dell'articolo 6 della direttiva 96/62/CE;
14) "soglia di valutazione
inferiore": un livello specificato nell'allegato V, al di sotto del quale è
consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima
oggettiva al fine di valutare la qualità dell'aria, a norma del paragrafo 4
dell'articolo 6 della direttiva 96/62/CE;
15) "evento naturale": eruzioni
vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste
di vento o trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle
regioni secche;
16) "misurazione fissa": una misurazione effettuata a norma
del paragrafo 5 dell'articolo 6 della direttiva 92/62/CE.
Articolo
3
Biossido di zolfo.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie
per garantire che le concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria ambiente,
valutate a norma dell'articolo 7, non superino i valori limite indicati nella
sezione I dell'allegato I, a decorrere dalle date ivi indicate.
I margini di
tolleranza indicati nella sezione I dell'allegato I si applicano a norma
dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.
2. La soglia di allarme per
le concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria è indicata nella sezione II
dell'allegato I.
3. Al fine di assistere la Commissione nella
preparazione della relazione di cui all'articolo 10, gli Stati membri, fino al
31 dicembre 2003, registrano, ove possibile, i dati sulle concentrazioni di
biossido di zolfo, espresse in media su dieci minuti, provenienti da alcune
stazioni di misurazione scelte dagli Stati membri come rappresentative della
qualità dell'aria in zone abitate vicine alle fonti e presso le quali vengono
misurate concentrazioni orarie. Contemporaneamente alla trasmissione dei dati
sulle concentrazioni orarie, a norma del punto 1 dell'articolo 11, della
direttiva 96/62/CE, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ove risulti
possibile per le stazioni di misurazione scelte, il numero di concentrazioni su
dieci minuti che hanno superato i 500 µg/m3, il numero di giorni nell'anno
civile in cui ciò è avvenuto, il numero di giorni in cui le concentrazioni
orarie di biossido di zolfo hanno superato simultaneamente i 350 µg/m3 e la
massima concentrazione su dieci minuti registrata.
4. Gli Stati membri
possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di biossido di
zolfo indicati nella sezione I dell'allegato I sono superati a causa di
concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria ambiente dovute a fonti naturali.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco di tali zone o
agglomerati, insieme alle informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti di
biossido di zolfo. Nell'informare la Commissione a norma del paragrafo 1
dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri forniscono le
necessarie giustificazioni a riprova del fatto che il superamento è dovuto a
fonti naturali.
All'interno di tali zone o agglomerati gli Stati membri sono
obbligati ad applicare piani di azione a norma del paragrafo 3 dell'articolo 8
della direttiva 96/62/CE soltanto dove i valori limite di cui alla sezione I
dell'allegato I sono superati a causa di emissioni di origine
antropica.
Articolo 4
Biossido di azoto e ossidi di
azoto.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire
che le concentrazioni di biossido di azoto e, ove possibile, degli ossidi di
azoto nell'aria, valutate a norma dell'articolo 7, non superino i valori limite
indicati nella sezione I dell'allegato II, a decorrere dalle date ivi
indicate.
I margini di tolleranza indicati nella sezione I dell'allegato II
si applicano a norma dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.
2. La
soglia di allarme per le concentrazioni di biossido di azoto nell'aria ambiente
è indicata nella sezione II dell'allegato II.
Articolo
5
Particelle.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che le concentrazioni di particelle PM10 nell'aria ambiente, valutate a norma
dell'articolo 7, non superino i valori limite indicati nella sezione I
dell'allegato III a decorrere dalle date ivi indicate.
I margini di
tolleranza indicati nella sezione I dell'allegato III si applicano a norma
dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.
2. Gli Stati membri
garantiscono che vengano installate e gestite stazioni di misurazione per
fornire dati sulle concentrazioni delle particelle PM2,5. Il numero e l'ubicazione delle stazioni di
misurazione delle PM2,5
sono determinati dagli Stati membri in modo rappresentativo delle concentrazioni
delle PM2,5 sul proprio
territorio nazionale. Ove possibile, i punti di campionamento devono avere la
stessa ubicazione dei punti di campionamento per le PM10.
Gli Stati membri comunicano ogni anno
alla Commissione, non più tardi di nove mesi dopo la fine di ciascun anno, la
media aritmetica, la mediana, il novantottesimo percentile e la concentrazione
massima calcolate in base alle misure delle PM2,5 su 24 ore in tale anno. Il novantottesimo
percentile è calcolato secondo la procedura di cui alla sezione 4 dell'allegato
I della decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno
scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle
singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati
membri.
3. I piani di azione elaborati per le PM10, a norma dell'articolo 8 della
direttiva 96/62/CE e le strategie generali per diminuire le concentrazioni delle
stesse particelle tendono anche a ridurre le concentrazioni delle particelle
PM2,5.
4. Se i
valori limite per le PM10 di cui alla sezione I dell'allegato III sono superati a causa di
concentrazioni di PM10
nell'aria ambiente dovute a eventi naturali e ne derivano concentrazioni
significativamente superiori ai normali livelli di riferimento relativi alle
fonti naturali, gli Stati membri ne informano la Commissione a norma del
paragrafo 1 dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, fornendo le necessarie
giustificazioni a riprova del fatto che il superamento è dovuto a eventi
naturali. In tali casi, gli Stati membri sono obbligati ad applicare piani
d'azione a norma del paragrafo 3 dell'articolo 8 di detta direttiva soltanto
dove i valori limite di cui alla sezione I dell'allegato III sono superati per
cause diverse dagli eventi naturali.
5. Gli Stati membri possono
designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di PM10 indicati nella sezione I
dell'allegato III sono superati a causa di concentrazioni di PM10 nell'aria ambiente dovute alla
risospensione di particelle a seguito dello spargimento invernale di sabbia
sulle strade. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco di tali
zone o agglomerati, insieme alle informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti
di PM10. Nell'informare
la Commissione a norma del punto 1 dell'articolo 11, della direttiva 96/62/CE,
gli Stati membri forniscono le necessarie giustificazioni a riprova del fatto
che il superamento è dovuto a tali particelle rimesse in sospensione e che sono
state adottate misure ragionevoli per diminuire le
concentrazioni.
All'interno di tali zone o agglomerati gli Stati membri sono
obbligati ad applicare piani di azione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3,
della direttiva 96/62/CE soltanto dove i valori limite di cui alla sezione I
dell'allegato III sono superati a causa di livelli di PM10 diversi da quelli derivanti dallo spargimento
invernale di sabbia sulle strade.
Articolo 6
Piombo.
Gli
Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni
di piombo nell'aria ambiente, valutate a norma dell'articolo 7, non superino il
valore limite indicato nella sezione I dell'allegato IV a decorrere dalle date
ivi indicate.
Si applicano i margini di tolleranza indicati nella sezione I
dell'allegato IV, a norma dell'articolo 8 della direttiva
96/62/CE.
Articolo 7
Valutazione delle concentrazioni.
1. Ai
fini previsti dall'articolo 6 della direttiva 96/62/CE, nella sezione I
dell'allegato V sono stabilite, per il biossido di zolfo, il biossido di azoto,
gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo le soglie di valutazione
superiore e inferiore.
La classificazione di ciascuna zona o agglomerato ai
fini previsti dal suddetto articolo 6 è riesaminata almeno ogni cinque anni,
secondo la procedura di cui alla sezione II dell'allegato V. Il riesame è
anticipato in caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano
le concentrazioni nell'ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto oppure,
se del caso, di ossidi di azoto, particelle o piombo.
2. L'allegato VI
stabilisce i criteri di ubicazione dei punti di campionamento per misurare il
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il
piombo. L'allegato VII stabilisce il numero minimo di punti di campionamento per
le misurazioni fisse di ciascuna sostanza inquinante da installare in ciascuna
zona o agglomerato all'interno del quale è richiesta la misurazione, se la
misurazione è la sola fonte di dati sulle concentrazioni al suo
interno.
3. Per le zone e gli agglomerati nei quali l'informazione
delle stazioni fisse di misurazione è fornita da altre fonti, come inventari
delle emissioni, metodi indicativi di misurazione e modellizzazione della
qualità dell'aria, il numero di stazioni di misurazione fisse da installare e la
risoluzione spaziale di altre tecniche devono poter permettere di determinare le
concentrazioni di inquinanti atmosferici in base alla sezione I dell'allegato VI
e alla sezione I dell'allegato VIII.
4. Per le zone e gli agglomerati
per i quali non è richiesta la misurazione, è consentito ricorrere a tecniche di
modellizzazione o di stima oggettiva.
5. I metodi di riferimento per
l'analisi di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto e per il
campionamento e l'analisi del piombo sono indicati nelle sezioni da I a III
dell'allegato IX.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la
misurazione delle PM10 è
indicato nella sezione IV dell'allegato IX.
Il progetto di metodo di
riferimento provvisorio per il campionamento e la misurazione delle
PM2,5 è indicato nella
sezione V dell'allegato IX.
La sezione VI dell'allegato IX stabilisce le
tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità
dell'aria.
6. Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente
direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi seguiti per la
valutazione preliminare della qualità dell'aria, a norma della lettera d) del
punto 1 dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE.
7. Qualsiasi
modifica necessaria per adeguare le disposizioni del presente articolo e gli
allegati a V e IX al progresso scientifico e tecnico è adottata secondo la
procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 96/62/CE.
Articolo
8
Informazione del pubblico.
1. Gli Stati membri garantiscono che
informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'ambiente di biossido di zolfo,
biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo siano messe regolarmente
a disposizione del pubblico nonché degli opportuni organismi, quali associazioni
ambientali, associazioni dei consumatori, associazioni che rappresentano le
categorie esposte a rischi per la salute ed altri organismi sanitari rilevanti,
ad esempio tramite i mezzi radiotelevisivi, la stampa, pannelli informativi o
servizi di reti informatiche.
Le informazioni sulle concentrazioni
nell'ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto e particelle sono
aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori orari di
biossido di zolfo e di biossido di azoto, quando possibile, le informazioni sono
aggiornate ogni ora. Le informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente di
piombo sono aggiornate con frequenza trimestrale.
Tali informazioni indicano
almeno tutti i superamenti delle concentrazioni in valori limite e soglie di
allarme nel corso dei periodi medi specificati negli allegati da I a IV. Esse
forniscono inoltre una breve valutazione relativamente ai valori limite e alle
soglie di allarme ed adeguate informazioni relative agli effetti sulla
salute.
2. Quando rendono pubblici i piani o i programmi di cui
all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, ivi compresi i piani o i
programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 5, paragrafi 4 e 5,
della presente direttiva, gli Stati membri si adoperano per metterli a
disposizione degli organismi di cui al paragrafo 1.
3. Quando viene
superata la soglia di allarme di cui all'allegato I e all'allegato II, le
informazioni fornite al pubblico, a norma dell'articolo 10 della direttiva
96/62/CE, devono comprendere come minimo le voci elencate alla sezione III
dell'allegato in questione.
4. Le informazioni fornite al pubblico e
agli organismi in base ai paragrafi 1 e 3 devono essere chiare, comprensibili e
accessibili.
Articolo 9
Abrogazione e disposizioni
transitorie.
1. La direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio
1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per
l'anidride solforosa e le particelle in sospensione è abrogata a decorrere dal
19 luglio 2001, con le seguenti eccezioni: l'articolo 1, il paragrafo 1
dell'articolo 2, il paragrafo 1 dell'articolo 3, gli articoli 9, 15 e 16 e gli
allegati I, III b e IV sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2.
La direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un
valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera è abrogata a decorrere dal
19 luglio 2001, con le seguenti eccezioni: gli articoli 1 e 2, il paragrafo 1
dell'articolo 3, gli articoli 7, 12 e 13, sono abrogati a decorrere dal 1°
gennaio 2005.
3. La direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo
1985, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli
impianti industriali è abrogata a decorrere dal 19 luglio 2001, ad eccezione del
primo trattino del paragrafo 1 dell'articolo 1, e il paragrafo 2, il primo
trattino dell'articolo 2, il paragrafo 1 dell'articolo 3, degli articoli 5, 9,
15 e 16 e l'allegato I, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
4. A
decorrere dal 19 luglio 2001 gli Stati membri possono utilizzare stazioni di
misurazione ed altri metodi di valutazione della qualità dell'aria conformi ai
requisiti della presente direttiva per valutare le concentrazioni di biossido di
zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto e piombo nell'aria ambiente ai fini
della rilevazione dei dati necessari per dimostrare il rispetto dei valori
limite stabiliti dalle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/ 203/CEE, fino al
momento in cui cessano di applicarsi i valori limite stabiliti da tali
direttive.
5. A decorrere dal 19 luglio 2001 gli Stati membri possono
utilizzare stazioni di misurazione ed altri metodi di valutazione della qualità
dell'aria conformi ai requisiti della presente direttiva per le PM10, al fine di valutare le
concentrazioni di particelle in sospensione per dimostrare il rispetto dei
valori limite per le particelle in sospensione totali stabiliti nell'allegato IV
della direttiva 80/779/CEE; tuttavia, per dimostrare tale rispetto dei valori
limite, i dati raccolti sono moltiplicati per un fattore 1, 2.
6. Gli
Stati membri informano la Commissione di ogni superamento dei valori limite
stabiliti dalle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE, comunicando i
valori registrati, i motivi di ciascun superamento e le misure adottate per
evitare il ripetersi di tali eventi; tale comunicazione viene effettuata
annualmente, entro nove mesi dalla fine di ogni anno, secondo la procedura di
cui all'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, fino a che cessano di applicarsi i
valori limite pertinenti.
7. Nelle aree in cui gli Stati membri
interessati considerano necessario limitare o impedire un aumento prevedibile
dell'inquinamento da biossido di zolfo, biossido di azoto o particelle in
sospensione, essi possono continuare ad utilizzare i valori guida per la
protezione degli ecosistemi di cui all'allegato II della direttiva 80/779/CEE e
all'allegato II della direttiva 85/203/CEE.
Articolo 10
Relazione e
revisione.
Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta al
Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'esperienza
dell'applicazione della presente direttiva e in particolare sui risultati più
recenti della ricerca scientifica in ordine agli effetti per la salute umana e
per gli ecosistemi dell'esposizione al biossido di zolfo, al biossido di azoto,
agli ossidi di azoto, a diverse frazioni di particelle e al piombo ed agli
sviluppi tecnologici, compresi i progressi dei metodi di misurazione e di altri
metodi di valutazione delle concentrazioni di particelle nell'aria e della
deposizione di particelle e piombo sulle superfici.
Al fine di mantenere un
elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e tenendo conto
dell'esperienza dell'applicazione della presente direttiva negli Stati membri,
comprese in particolare le condizioni, indicate nell'allegato VI, in cui sono
state effettuate le misurazioni, la relazione è corredata di eventuali proposte
di modifica della presente direttiva. In particolare, la Commissione esaminerà i
valori limite per le PM10 per la seconda fase al fine di renderli obbligatori e valuterà se
confermare o modificare i valori limite per la seconda e, nel caso, per la prima
fase. La Commissione provvederà inoltre con particolare attenzione a fissare
valori limite per le PM2,5 o diverse frazioni di particelle, a seconda dei casi. Inoltre la
Commissione esaminerà il valore limite annuale per la protezione della salute
umana per il biossido di azoto e farà una proposta per confermare o modificare
questo valore.
La Commissione esaminerà anche il valore limite orario per
l'ossido d'azoto alla luce delle linee guida dell'Organizzazione mondiale della
sanità e valuterà se tale valore limite debba essere confermato o modificato. La
Commissione esaminerà anche se possano essere fissate soglie di allarme,
coerenti con altre sostanze inquinanti di cui alla presente direttiva, per le
PM10, le PM2,5 o specifiche frazioni di
particelle, a seconda dei casi.
Articolo 11
Sanzioni.
Gli
Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle
disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva. Le sanzioni
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo
12
Attuazione.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro 19 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto
interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 13
Entrata in vigore.
La presente
direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo
14
Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Allegato I
Valori limite
e soglia di allarme per il biossido di zolfo
I. Valori limite per il biossido di zolfo
I valori
limite devono essere espressi in µg/m3. Il volume deve essere normalizzato ad
una temperatura di 293 °K e a una pressione di 101,3 kPa.
|
Periodo medio |
Valore limite |
Margine di tolleranza |
Data alla quale il valore limite deve essere rispettato |
1. Valore limite orario per la protezione della salute umana |
1 ora |
350 µg/m3 da non superare più di 24 volte per anno civile |
150 µg/m3 (43%) allentrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005. |
1° gennaio 2005 |
2. Valore limite giornaliero per la protezione della salute umana |
24 ore |
125 µg/m3 da non superare più di 3 volte per anno civile |
nessuno |
1° gennaio 2005 |
3. Valore limite per la protezione degli ecosistemi |
anno civile e inverno (1° ottobre 31 marzo) |
20 µg/m3 |
nessuno |
19 luglio 2001 |
II. Soglia di allarme per il biossido di
zolfo
500 µg/m3 misurati su tre ore consecutive in località
rappresentative della qualità dell'aria su almeno 100 km2 oppure una zona o un
agglomerato completi, se tale zona o agglomerato sono meno estesi.
III.
Dettagli minimi che devono essere forniti al pubblico in caso di superamento
della soglia di allarme per il biossido di zolfo
I dettagli da fornire al
pubblico dovrebbero comprendere come minimo:
- data, ora e luogo del fenomeno
e causa scatenante, se nota;
- previsioni:
- cambiamento nelle
concentrazioni (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), motivo del
cambiamento previsto,
- zona geografica interessata,
- durata;
-
categoria di popolazione potenzialmente sensibile al fenomeno;
- precauzioni
che la popolazione sensibile deve prendere.
Allegato II
Valori limite per il biossido di azoto
(NO2) e il monossido di azoto (NOx) e soglia di allarme per il biossido
di azoto
I. Valori limite per il biossido
di azoto e il monossido di azoto
I valori limite devono essere espressi
in µg/m3. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 °K e a
una pressione di 101,3 kPa.
|
Periodo medio |
Valore limite |
Margine di tolleranza |
Data alla quale il valore limite deve essere rispettato |
1. Valore limite orario per la protezione della salute umana |
1 ora |
200 µg/m3 NO2 da non superare più di 18 volte per anno civile |
50% allentrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010. |
1° gennaio 2010. |
2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana |
anno civile |
40 µg/m3 NO2 |
50% allentrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010. |
1° gennaio 2010. |
3. Valore limite annuale per la protezione della vegetazione |
anno civile |
30 µg/m3 NOx |
nessuno |
19 luglio 2001 |
II. Soglia di allarme per il biossido di
azoto
400 µg/m3 misurati su tre ore consecutive in località
rappresentative della qualità dell'aria su almeno 100 km2 oppure una zona o un
agglomerato completi, se tale zona o agglomerato sono meno estesi.
III.
Dettagli minimi che devono essere forniti al pubblico in caso di superamento
della soglia di allarme per il biossido di azoto
I dettagli da fornire al
pubblico dovrebbero comprendere come minimo:
- data, ora e luogo del fenomeno
e causa scatenante, se nota;
- previsioni:
- cambiamento nelle
concentrazioni (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), motivo del
cambiamento previsto,
- zona geografica interessata,
- durata;
-
categoria di popolazione potenzialmente sensibile al fenomeno;
- precauzioni
che la popolazione sensibile deve prendere.
Allegato III
Valori limite per le particelle (PM10)
|
Periodo medio |
Valore limite |
Margine di tolleranza |
Data alla quale il valore limite deve essere rispettato |
FASE 1 | ||||
1. Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana |
24 ore |
50 µg/m3 PM10 da non superare più di 35 volte lanno |
50% allentrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere 0% il 1° gennaio 2005. |
1° gennaio 2005. |
2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana |
anno civile |
40 µg/m3 PM10 |
20% allentrata in vigore della presente direttiva, con riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere 0% il 1° gennaio 2005. |
1° gennaio 2005. |
FASE 2 [1)] | ||||
1. Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana |
24 ore |
50 µg/m3 PM10 da non superare più di 7 volte lanno |
in base ai dati; deve essere equivalente al valore limiute della fase 1 |
1° gennaio 2010. |
2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana |
anno civile |
20 µg/m3 PM10 |
50% al 1° gennaio 2005, con riduzione ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010. |
1° gennaio 2010. |
[1] Valore limite indicativi che vanno riveduti alla luce delle ulteriori informazioni relative agli effetti sulla salute e sullambiente, alla fattibilità tecnica e allesperienza acquisita nellapplicazione dei valori limite della fase 1 negli Stati membri. |
Allegato IV
Valori limite per il
piombo
|
Periodo medio |
Valore limite |
Margine di tolleranza |
Data alla quale il valore limite deve essere rispettato |
Valore limite annuale per la protezione della salute umana |
anno civile |
0,5 µg/m3 [1] |
100% allentrata in vigore della presente direttiva, con una riduzione il 1° gennaio 2001 ed ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005 o entro il 1° gennaio 2010, nelle immediate vicinanze di fonti specifiche puntuali che saranno notificate alla Commissione |
1° gennaio 2005 oppure 1° gennaio 2010, nelle
immediate vicinanze di fonti industriali specifiche in siti contaminati da
decenni di attività industriali. |
[1] Nel processo di revisione per la presente
direttiva di cui allarticolo 10 si prenderà in considerazione
lopportunità di integrare o sostituire il valore limite per la
disposizione nelle immediate vicinanze di fonti puntuali. |
Allegato V
Determinazione dei requisiti
per valutare le concentrazioni di biossido di zolfo, di biossido di azoto
(NO2), di ossidi di azoto (NOx), particelle (PM10) e piombo
nell'aria ambiente entro una zona o un agglomerato
I. Soglie di valutazione superiore e inferiore
Si
applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore:
a)
biossido di zolfo
|
Protezione della salute |
Protezione dellecosistema |
Soglia di valutazione superiore |
60% del valore limite di 24 ore (75 µg/m3 da non superare più di 3 volte per anno civile) |
60% del valore invernale (12 µg/m3) |
Soglia di valutazione inferiore |
40% del valore limite di 24 ore (50 µg/m3 da non superare più di 3 volte per anno civile) |
40% del valore invernale (8 µg/m3) |
b) biossido di azoto e ossidi di azoto
|
Valore limite orario per la protezione della salute umana (NO2) |
Valore limite annuale per la protezione della salute umana (NO2) |
Valore limite annuale per la protezione della vegetazione (NOX) |
Soglia di valutazione superiore |
70% del valore limite (140 µg/m3 da non superare più di 18 volte per anno civile) |
80% del valore invernale (32 µg/m3) |
80% del valore invernale (24 µg/m3) |
Soglia di valutazione inferiore |
50% del valore limite (100 µg/m3 da non superare più di 18 volte per anno civile) |
65% del valore invernale (26 µg/m3) |
65% del valore invernale (19,5 µg/m3) |
c) particelle
|
Media su 24 ore |
Media annuale |
Soglia di valutazione superiore |
60% del valore limite (30 µg/m3 da non superare più di 7 volte per anno civile) |
70% del valore limite (14 µg/m3) |
Soglia di valutazione inferiore |
40% del valore limite (20 µg/m3 da non superare più di 7 volte per anno civile) |
50% del valore limite (10 µg/m3) |
Le soglie di valutazione superiore e inferiore per
PM10 sono basate sui
valori limite indicativi da rispettare al 1° gennaio 2010.
d)
piombo
|
Media annuale |
Soglia di valutazione superiore |
70% del valore limite (0,35 µg/m3) |
II. Determinazione dei
superamenti delle soglie di valutazione superiore ed inferiore
I superamenti delle
soglie di valutazione, superiore ed inferiore, devono essere determinati sulla
base delle concentrazioni del quinquennio precedente per le quali sono
disponibili dati sufficienti. Una soglia di valutazione si considera superata se
essa, sul quinquennio precedente, è stata superata durante almeno tre anni non
consecutivi.
Se i dati disponibili non coprono il quinquennio, gli Stati
membri possono combinare campagne di misurazione di breve durata nel periodo
dell'anno e nelle località rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento,
con informazioni ricavate da inventari di emissione e modellizzazioni per
determinare i superamenti delle soglie di valutazione superiore e
inferiore.
Allegato
VI
Ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione delle
concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, di ossidi di azoto,
particelle e piombo nell'ambiente
Quanto segue si applica alle misurazioni
fisse.
I. Ubicazione su macroscala
a) Protezione della salute
umana
I punti di campionamento concernenti la protezione della salute umana
dovrebbero essere scelti in modo da:
i) fornire dati sulle superfici
all'interno di zone ed agglomerati dove si verificano le concentrazioni massime
cui la popolazione può essere esposta, direttamente o indirettamente, per un
periodo importante in relazione al periodo medio del(i) valore(i) limite;
ii)
fornire dati sui livelli nelle altre superfici all'interno delle zone e degli
agglomerati che sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione in
generale.
I punti di campionamento dovrebbero in generale essere situati in
modo da evitare misurazioni di microambienti molto ridotti nelle loro immediate
vicinanze. Orientativamente un punto di campionamento dovrebbe trovarsi in un
luogo rappresentativo della qualità dell'aria in una zona circostante non
inferiore a 200 m2, in siti orientati al traffico, e i vari chilometri quadrati,
in siti di background urbano.
I punti di campionamento dovrebbero, laddove
possibile, essere anche rappresentativi di ubicazioni simili non nelle loro
immediate vicinanze.
Si dovrebbe tener conto della necessità di localizzare i
punti di campionamento su isole, laddove sia necessario per la protezione della
salute umana.
b) Protezione degli ecosistemi e della vegetazione
I punti
di campionamento concernenti la protezione degli ecosistemi o della vegetazione
dovrebbero essere situati a più di 20 km dagli agglomerati o a più di 5 km a
altre aree edificate o impianti industriali o autostrade. Orientativamente, un
punto di campionamento dovrebbe essere situato in modo da essere rappresentativo
della qualità dell'aria in una superficie circostante di almeno 1.000 km2. Gli
Stati membri possono provvedere affinché un punto di campionamento venga posto
ad una distanza inferiore o sia rappresentativo della qualità dell'aria in
un'area meno estesa tenendo conto delle condizioni geografiche.
Si dovrebbe
tener conto della necessità di valutare la qualità dell'aria sulle
isole.
II. Ubicazione su microscala
Per quanto possibile, si
dovrebbero rispettare le istruzioni seguenti:
- l'orifizio di ingresso della
sonda di campionamento dovrebbe essere sgombro e nelle vicinanze del
campionatore non vi dovrebbero essere ostacoli al flusso d'aria (di norma,
distanza di alcuni metri rispetto ad edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli
ed almeno distanza di almeno 0,5 m dall'edificio più prossimo, nel caso di punti
di campionamento rappresentativi della qualità dell'aria alla quota di
allineamento);
- di regola, il punto di ingresso dell'aria dovrebbe situarsi
tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo. Possono
essere talvolta necessarie posizioni più elevate (fino ad 8 m). Può anche essere
opportuna un'ubicazione più elevata se la stazione è rappresentativa di un'ampia
zona;
- l'orifizio di ingresso non dovrebbe essere collocato nelle immediate
vicinanze di fonti inquinanti per evitare l'aspirazione diretta di emissioni non
mescolate all'aria ambiente;
- l'orifizio di scarico del campionatore
dovrebbe essere collocato in modo da evitare il ricircolo dell'aria scaricata
verso l'ingresso del campionatore;
- ubicazione dei campionamenti relativi al
traffico:
- per tutti gli inquinanti, tali campionatori dovrebbero essere
situati almeno a 25 m di distanza dal bordo dei grandi incroci e a almeno 4 m di
distanza dal centro della corsia di traffico più vicina;
- per il biossido di
azoto, gli orifizi di ingresso dovrebbero essere situati a non oltre 5 m dal
bordo stradale;
- per le particelle e il piombo, gli orifizi d'ingresso
dovrebbero essere situati in modo da essere rappresentativi della qualità
dell'aria vicino al livello degli edifici.
Si può anche tener conto dei
fattori seguenti:
- fonti di interferenza;
- sicurezza;
- accesso;
-
disponibilità di energia elettrica e di comunicazioni telefoniche;
-
visibilità del punto di prelievo rispetto all'ambiente esterno;
- sicurezza
del pubblico e degli operatori;
- opportunità di piazzare punti di
campionamento per diversi inquinanti;
- requisiti di
pianificazione.
III. Documentazione e riesame della scelta del
sito
I metodi di scelta del sito dovrebbero essere pienamente documentati
nella fase di classificazione mediante fotografie con indicazione dei punti
della bussola dell'ambiente circostante ed una mappa particolareggiata. I siti
dovrebbero essere riesaminati ad intervalli regolari, aggiornando la
documentazione per garantire che i criteri di selezione restino
validi.
Allegato VII
Criteri per
determinare i numeri minimi di punti di campionamento per la misurazione fissa
delle concentrazioni di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto
(NO2) ossidi di azoto (NOx), particelle e piombo nell'aria ambiente
I. Numero minimo di punti di
campionamento per misurazioni fisse al fine di valutare la conformità ai valori
limite concernenti la protezione della salute umana e le soglie di allarme nelle
zone e negli agglomerati dove la misurazione fissa è l'unica fonte di
informazione
a) Fonti diffuse
Popolazione dellagglomerato o zona (in migliaia) |
Se le concentrazioni superano la soglia di valutazione superiore |
Se le concentrazioni massime sono situate tra le soglie di valutazione superiore e inferiore |
Per SO2 e NO2, negli agglomerati dove le concentrazioni massime sono al di sotto della soglia inferiore di valutazione |
0 - 250 |
1 |
1 |
non applicabile |
250 - 499 |
2 |
1 |
1 |
500 - 749 |
2 |
1 |
1 |
750 - 999 |
3 |
1 |
1 |
1.000 - 1.499 |
4 |
2 |
1 |
1.500 - 1.999 |
5 |
2 |
1 |
2.000 - 2.749 |
6 |
3 |
2 |
2.750 - 3.749 |
7 |
3 |
2 |
3.750 - 4.749 |
8 |
4 |
2 |
4.750 - 5.999 |
9 |
4 |
2 |
> 6.000 |
10 |
5 |
3 |
|
Per NO2 e le particelle: includere almeno una stazione di background urbano ed una stazione orientata al traffico. |
|
|
b) Fonti puntuali
Per valutare l'inquinamento
nelle vicinanze di fonti puntuali, si dovrebbe calcolare il numero di punti
campionamento per misurazioni fisse, tenendo conto delle densità di emissione,
del tipo probabile di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e
dell'esposizione potenziale della popolazione.
II. Numero minimo di
punti di campionamento per misurazioni fisse al fine di valutare la conformità
ai valori limite per la protezione degli ecosistemi o di altri tipi di
vegetazione in zone diverse dagli agglomerati
Se le concentrazioni massime superano la soglia di valutazione superiore |
Se le concentrazioni massime si situano tra le soglie di valutazione superiore e inferiore
|
1 stazione per 20.000 km2 |
1 stazione per 40.000 km2 |
Nelle zone insulari, il numero dei punti di
campionamento dovrebbe essere calcolato tenendo conto del tipo probabile di
distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e dell'esposizione potenziale
degli ecosistemi o della vegetazione.
Allegato VIII
Obiettivi di qualità dei dati e compilazione dei
risultati della valutazione della qualità dell'aria
I. Obiettivi di qualità dei dati
A titolo
orientativo, sono stati stabiliti per i programmi di garanzia di qualità i
seguenti obiettivi in materia di esattezza dei metodi di valutazione, periodo
minimo di copertura e raccolta minima dei dati delle misurazioni.
|
Biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto |
Particelle e piombo |
Misurazioni in continuo |
|
|
Misurazione indicativa |
25% |
50%
|
Modellizzazione
|
50% - 60% |
attualmente non definito
[1] |
Stima obiettiva |
75% |
100% |
[1] Le eventuali modifiche necessarie per adeguare questo punto al progresso scientifico e tecnico saranno adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 2 dellarticolo 12 della direttiva 96/62/CE. |
L'esattezza della misurazione è definita come previsto
nella "Guida all'espressione dell'imprecisione nelle misurazioni" (ISO 1993) o
nella norma ISO 5725-1 "Accuratezza (veridicità e precisione) dei metodi e dei
risultati delle misurazioni" (1994). Le percentuali in tabella si riferiscono
alle singole misurazioni, in media nell'arco del periodo considerato dal valore
limite, con un intervallo di confidenza del 95% (distorsione +2 volte la
deviazione standard). L'esattezza per le misurazioni continue dovrebbe essere
interpretata come applicabile nella regione del valore limite
appropriato.
L'esattezza per la stima in modellizzazione e oggettività è
definita come la deviazione massima dei livelli di concentrazione misurati e
calcolati, nel periodo considerato dal valore limite, a prescindere dalla
tempistica degli eventi.
I requisiti applicabili alla raccolta minima dei
dati e al periodo minimo di copertura non includono le perdite di dati dovute
alla taratura periodica o alla normale manutenzione degli strumenti.
In
deroga, gli Stati membri possono applicare misurazioni casuali invece di
misurazioni in continuo per particelle e piombo, se sono in grado di dimostrare
alla Commissione che l'esattezza rispetto all'intervallo di confidenza del 95%
per il monitoraggio continuo non supera il 10%. Il campionamento casuale deve
essere distribuito in modo regolare nell'arco dell'anno.
II. Risultati
della valutazione di qualità dell'aria
La seguente informazione dovrebbe
essere compilata per le zone o gli agglomerati dove si ricorre a fonti diverse
dalle misurazioni per completare i dati delle misure oppure dove queste fonti
sono l'unico mezzo per valutare la qualità dell'aria:
- una descrizione delle
attività di valutazione svolte;
- metodi specifici utilizzati e loro
descrizione;
- fonti dei dati e delle informazioni;
- una descrizione dei
risultati, compresa l'esattezza e, in particolare, le dimensioni di ogni
superficie o, se del caso, la lunghezza della strada nella zona o
nell'agglomerato dove le concentrazioni superano i(il) valori(e) oppure possono
esservi valori limite più i margini di tolleranza applicabili e di ogni zona
dove le concentrazioni superano la soglia superiore o inferiore di
valutazione;
- per i valori limite interessanti per la protezione della
salute umana, la popolazione potenzialmente esposta alle concentrazioni che
superano il valore limite.
Se possibile, gli Stati membri dovrebbero
elaborare mappe che mostrino la distribuzione delle concentrazioni all'interno
di ogni zona e agglomerato.
III. Normalizzazione
Per il biossido di
zolfo e gli ossidi di azoto il volume deve essere normalizzato ad una
temperatura di 293 °K e a una pressione di 101,3 kPa.
Allegato IX
Metodi di riferimento per valutare le
concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto,
particelle (PM10 E PM2,5) e piombo
I. Metodo di riferimento per l'analisi del biossido di
zolfo
ISO/FDIS 10498 (Progetto di norma) Aria ambiente - Determinazione
del biossido di zolfo - Metodo a fluorescenza ad ultravioletti
Gli Stati
membri possono usare qualsiasi altro metodo purché siano in grado di dimostrare
che esso produce risultati equivalenti al metodo menzionato.
II. Metodo di
riferimento per l'analisi del biossido di azoto e degli ossidi di
azoto
ISO 7996: 1985 Aria ambiente - Determinazione delle concentrazioni
in massa degli ossidi di azoto - Metodo a chemiluminescenza
Gli Stati membri
possono usare qualsiasi altro metodo purché siano in grado di dimostrare che
esso produce risultati equivalenti al metodo menzionato.
III. A. Metodo di
riferimento per il campionamento di piombo
Il metodo di riferimento per
il campionamento di piombo è quello descritto nell'allegato della direttiva
82/884/CEE fino alla data in cui si deve rispettare il valore limite
dell'allegato IV della presente direttiva, quando il metodo di riferimento sarà
invece quello per le PM10 indicato nella sezione IV.
Gli Stati membri possono usare
qualsiasi altro metodo purché siano in grado di dimostrare che esso produce
risultati equivalenti al metodo menzionato.
III. B. Metodo di riferimento
per l'analisi del piombo
ISO 9855: 1993 Aria ambiente - Determinazione
del contenuto di piombo in particelle degli aerosol raccolti in filtri - Metodo
della spettroscopia ad assorbimento atomico
Gli Stati membri possono usare
qualsiasi altro metodo purché siano in grado di dimostrare che esso produce
risultati equivalenti al metodo menzionato.
IV. Metodo di riferimento per
il campionamento e la misurazione delle PM10
Il metodo di riferimento per
il campionamento e la misurazione delle PM10 è quello descritto nella EN 12341 "Qualità
dell'aria - Procedura di prova in campo per dimostrare l'equivalenza di
riferimento dei metodi di campionamento per la frazione PM10 delle particelle". Il principio di
misurazione si basa sulla raccolta su un filtro della frazione PM10 delle particelle ambienti e sulla
determinazione della massa gravimetrica.
Gli Stati membri possono usare
qualsiasi altro metodo purché siano in grado di dimostrare che esso produce
risultati equivalenti al metodo menzionato oppure qualsiasi altro metodo purché
lo Stato membro interessato sia in grado di dimostrare che esso ha un nesso
coerente con il metodo di riferimento. In tal caso, i risultati ottenuti con il
metodo utilizzato devono essere rettificati con un fattore pertinente per
determinare risultati equivalenti a quelli che si sarebbero conseguiti con il
metodo di riferimento.
Gli Stati membri segnalano alla Commissione il metodo
seguito per il campionamento e la misurazione delle PM10. La Commissione procede quanto prima a
raffronti incrociati dei metodi di campionamento e misurazione delle
PM10, per mettere a
disposizione informazioni utili ai fini della revisione delle disposizioni della
presente direttiva a norma dell'articolo 10.
V. Metodo di riferimento
provvisorio per il campionamento e la misurazione delle PM2,5
La Commissione
fornirà orientamenti, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 12
della direttiva 96/62/CE, per un adeguato metodo di riferimento provvisorio per
il campionamento e la valutazione delle PM2,5 entro il 19 luglio 2001.
Gli Stati membri
possono usare qualsiasi altro metodo che ritengano idoneo.
Gli Stati membri
devono segnalare alla Commissione il metodo seguito per il campionamento e la
misurazione delle PM2,5.
La Commissione deve procedere quanto prima a raffronti incrociati dei metodi di
campionamento e misurazione delle PM2,5, per mettere a disposizione informazioni
utili ai fini della revisione delle disposizioni della presente direttiva a
norma dell'articolo 10.
VI. Tecniche di modellizzazione di
riferimento
Le tecniche di modellizzazione di riferimento non possono
essere specificate per il momento. Le eventuali modifiche necessarie per
adeguare questo punto al progresso scientifico e tecnico devono essere adottate
secondo la procedura di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12 della direttiva
96/62/CE.