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DIRETTIVA (CEE) 75/440 DEL CONSIGLIO 16 giugno 1975
G.U.C.E. 25 luglio 1975, n. L 194
Qualità delle acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile negli Stati membri.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo (1),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
Considerando la crescente utilizzazione delle risorse
idriche per scopi alimentari e la conseguente necessità di ridurre
l'inquinamento idrico nonché di proteggere le acque da un'ulteriore
degradazione;
Considerando la necessità di tutelare la salute umana
e di esercitare a tal fine un controllo sulle acque superficiali, destinate
alla produzione di acqua potabile, nonché sul trattamento di depurazione di
tali acque;
Considerando che una disparità tra le disposizioni in
applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per ciò che concerne i
requisiti qualitativi delle acque superficiali destinate alla produzione di
acqua potabile può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e
avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è
quindi necessario procedere, in questo settore, al ravvicinamento delle
legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;
Considerando che appare necessario che tale
ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità
per raggiungere, con una più ampia regolamentazione, uno degli obiettivi della
Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e del miglioramento della
qualità della vita; che occorre quindi prevedere a tal fine talune disposizioni
specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione
necessari a tal fine, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;
Considerando che il programma d'azione delle Comunità
europee per la protezione dell'ambiente (3) prevede di fissare in comune obiettivi
di qualità che determinino le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e,
in particolare, la definizione dei parametri validi per l'acqua, comprese le
acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
Considerando che la fissazione in comune di esigenze
minime di qualità per le acque superficiali, destinate alla produzione di acqua
potabile, non esclude esigenze più severe per altre forme di utilizzazione di
dette acque, nonché per la protezione della vita acquatica;
Considerando che sarà necessario rivedere, sulla base
delle nuove conoscenze tecniche e scientifiche, i valori dei parametri che
definiscono la qualità delle acque superficiali, utilizzate per la produzione
di acqua potabile;
Considerando che i metodi di prelievo dei campioni e
di misura dei parametri, attualmente in corso d'elaborazione, che definiscono
le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche delle acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile, formeranno oggetto di un'altra
direttiva da adottare quanto prima,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
1. La presente direttiva riguarda i requisiti cui deve
soddisfare la qualità delle acque dolci superficiali utilizzate o destinate a
essere utilizzate per la produzione di acqua potabile, in appresso denominato “
acque superficiali”, dopo i trattamenti appropriati. Le acque sotterranee, le
acque salmastre e le acque destinate alla rialimentazione delle falde
sotterranee non sono soggette alla presente direttiva.
2. Per l'applicazione della presente direttiva,
vengono considerate “ acqua potabile” tute le acque superficiali destinate al
consumo umano, distribuite da reti di canalizzazione ad uso della collettività.
Art. 2
Ai sensi della presente direttiva le acque
superficiali sono suddivise nei seguenti tre gruppi di valori limite: A1, A2 e
A3, che corrispondono ad adeguati processi di trattamento tipo, illustrati
nell'allegato I. Tali gruppi corrispondono a tre diverse qualità di acque superficiali,
le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nella
tabella dell'allegato II.
Art. 3
1. Gli Stati membri stabiliscono per tutti i punti di prelievo,
o per ciascun punto di prelievo, i valori applicabili alle acque superficiali
per ciò che concerne i parametri indicati nell'allegato II.
Quanto ai parametri per i quali non figura nessun
valore nella tabella dell'allegato II, gli Stati membri possono non fissare
valori in applicazione del primo comma, finché non siano state determinate le
cifre secondo la procedura prevista dall'articolo 9.
2. I valori fissati in base al paragrafo 1 non possono
essere meno rigorosi di quelli indicati nelle colonne I dell'allegato II.
3. Qualora figurino valori nelle colonne G
dell'allegato II, con o senza valore corrispondente nelle colonne I dello
stesso allegato, gli Stati membri si sforzano di rispettarli come valori
indicativi, fatto salvo l'articolo 6.
Art. 4
1. Gli Stati membri adottano le misure atte a rendere
le acque superficiali conformi ai valori stabiliti in base all'articolo 3.
Ciascuno Stato membro applica tale direttiva sia alle acque nazionali sia a
quelle oltre frontiera.
2. Nell'ambito degli obiettivi della presente
direttiva gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire un
costante miglioramento dell'ambiente. A tale scopo essi definiscono un piano
d'azione organico ed un calendario per il risanamento delle acque superficiali,
e segnatamente di quelle della categoria A3. Nei prossimi dieci anni si
dovranno realizzare al riguardo miglioramenti essenziali nell'ambito dei
programmi nazionali.
Per la fissazione del calendario previsto al primo
comma, si terrà conto, da un lato, della necessità di migliorare la qualità
dell'ambiente, soprattutto quella delle acque e, dall'altro, dei vincoli di
ordine economico e tecnico che esistono o che possono presentarsi nelle varie
regioni della Comunità.
La Commissione procederà ad un esame approfondito dei
piani d'azione previsti al primo comma, compresi i calendari, ed eventualmente
presenterà al Consiglio proposte adeguate in merito.
3. Le acque superficiali che presentano
caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche inferiori ai valori limite
imperativi, corrispondenti al trattamento tipo A3, non possono essere
utilizzate per la produzione di acqua potabile. Tuttavia un tale tipo di acqua
di qualità inferiore, può essere eccezionalmente utilizzato se viene impiegato
un opportuno trattamento - compreso il miscuglio - che consenta di portare
tutte le caratteristiche di qualità dell'acqua ad un livello conforme alle
norme di qualità dell'acqua potabile. Le giustificazioni a tale eccezione,
basata su un piano di gestione delle risorse d'acqua nella zona interessata,
devono essere notificate alla Commissione al più presto per quanto concerne le
installazioni esistenti, e, preventivamente, nel caso di nuove installazioni.
La Commissione procederà ad un esauriente esame di tali giustificazioni e, se
necessario, presenterà al Consiglio proposte adeguate in merito.
Art. 5
1. Per l'applicazione dell'articolo 4, le acque
superficiali vengono considerate conformi ai parametri che ad esse si
riferiscono quando i campioni di queste acque, prelevati a intervalli regolarti
in uno stesso luogo di estrazione e utilizzati per la produzione di acqua
potabile, indicano che esse sono conformi ai valori dei parametri concernenti
la qualità delle acque in questione per:
- il 95% dei campioni, nel caso dei parametri conformi
a quelli specificati nelle colonne I dell'allegato II,
- il 90% dei campioni in tutti gli altri casi,
e quando, per il 5% o il 10% dei campioni che, secondo
i casi, non sono conformi:
a) l'acqua non si discosta più del 50% dal valore dei
parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto e i
parametri microbiologici;
b) non può derivarne alcun periodo per la salute
pubblica;
c) i campioni d'acqua, prelevati successivamente ad
una frequenza statisticamente adeguata, non si discostano dai parametri che ad
essa si riferiscono.
2. La frequenza dei prelievi di campioni e
dell'analisi di ogni parametro, nonché i metodi di misura sono fissati dalle
autorità nazionali competenti, in attesa di una futura politica comunitaria in
materia, tenendo conto in particolare del volume di acqua estratto, della
entità dell'estrazione, della popolazione servita, del grado di rischio
derivante dalla qualità delle acque e dalla variazione stagionale di tale
qualità.
3. Il superamento dei valori di cui al paragrafo 2 non
viene preso in considerazione nel calcolare le percentuali stabilite nel
paragrafo 1, qualora esso sia determinato da inondazioni, da catastrofi
naturali o da condizioni meteorologiche eccezionali.
4. Per luogo di estrazione si intende il luogo della
presa d'acqua da cui le acque superficiali sono prelevate prima di essere
convogliate al trattamento di depurazione.
Art. 6
Gli Stati membri sono liberi in qualsiasi momento di
stabilire per le acque superficiali valori più rigorosi di quelli previsti
dalla presente direttiva.
Art. 7
L'applicazione delle disposizioni adottate in base a
questa direttiva non può in nessun caso avere l'effetto di accrescere,
direttamente o indirettamente, il deterioramento dell'attuale qualità delle
acque superficiali.
Art. 8
Sono consentite deroghe alla presente direttiva:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) per alcuni parametri contraddistinti nell'allegato
II dalla lettera (O) in caso di circostanze meteorologiche o geografiche
eccezionali;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono
naturalmente di talune sostanze, con superamento dei limiti fissati per le
categorie A1, A2 e A3 della tabella dell'allegato II;
d) nel caso di acque superficiali di laghi poco
profondi e con acque quasi stagnanti, per alcuni parametri indicati con un
asterico nella tabella dell'allegato II, fermo restando che tale deroga è
applicabile unicamente ai laghi aventi una profondità non superiore ai 20 m,
che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno, e nel cui specchio
non defluiscano acque di scarico.
Per arricchimento naturale si intende il processo
attraverso il quale una determinata massa d'acqua riceve dal suolo talune
sostanze in esso contenute, senza intervento umano.
In nessun caso le deroghe di cui al primo comma
possono prescindere dagli imperativi imposti dalla protezione della salute
pubblica.
Lo Stato membro che ricorra ad una deroga deve
informarne immediatamente la Commissione, precisando i motivi ed i termini.
Art. 9
I valori numerici e l'elenco dei parametri che
definiscono le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche delle acque
superficiali, indicati nella tabella dell'allegato II, potranno essere soggetti
a revisione, su richiesta di uno Stato membro o su proposta della Commissione,
quando si disporrà di nuove cognizioni tecniche e scientifiche sui metodi di
trattamento o quando saranno modificate le norme relative all'acqua potabile.
Art. 10
Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro due anni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la
Commissione.
Art. 11
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. RYAN
NOTE:
(1) G.U. 30 maggio 1974, n. C 62.
(2) G.U. 19 settembre 1974, n. C 109.
(3) G.U. 20 dicembre 1973, n. C 112.
ALLEGATO I
Definizione dei processi di trattamento tipo che
consentono di trasformare le acque superficiali delle
categorie A1, A2 e A3 in acqua potabile
Categoria A1:
Trattamento fisico semplice e disinfezione, ad esempio
filtrazione rapida e disinfezione.
Categoria A2:
Trattamento fisico e chimico normale, e disinfezione,
ad esempio preclorazione, coagulazione, flocculazione, decantazione, filtrazione,
disinfezione (clorazione finale).
Categoria A3:
Trattamento fisico e chimico approfondito, affinazione
e disinfezione, ad esempio clorazione al “break point”, coagulazione,
flocculazione, decantazione, filtrazione, affinazione (carbonio attivo),
disinfezione (ozono, clorazione finale).
Allegato II
________
vedi anche:
DIR. CEE. 80/778 - Qualità delle acque destinate al
consumo umano