AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Legge 25 febbraio 2010, n. 36
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.
(GU n. 59 del 12-3-2010)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i
valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo,
nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province
autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1,
e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro
a trentamila euro».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 137, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88 (S.O.), come modificato dalla presente
legge e' il seguente:
«Art. 137 (Sanzioni penali). - 1. Chiunque apra o comunque effettui
nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure
continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto
da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a
diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di
acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese
nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A
dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e'
dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno
scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle
5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza
osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni
dell'autorita' competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108,
comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei
risultati degli stessi di cui all'art. 131 e' punito con la pena di cui
al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i
valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo,
nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province
autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'art. 107, comma 1, e'
punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a
trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le
sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica
l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a
centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore di
impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione
dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera
all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, o non osserva
le prescrizioni o i divieti di cui all'art. 110, comma 5, si applica la
pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro
a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a
trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli
insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di
cui all'art. 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu'
grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano
fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del
controllo anche ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689 del 1981 e
degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi
dell'art. 113, comma 3, e' punito con le sanzioni di cui all'art. 137,
comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorita'
competente ai sensi dell'art. 84, comma 4, ovvero dell'art. 85, comma 2,
e' punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli
103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma
dell'art. 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il
ripristino degli obiettivi di qualita' delle acque designate ai sensi
dell'art. 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorita'
competente ai sensi dell'art. 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino
a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo
scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene
sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di
sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che
siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi
fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e
purche' in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorita'
competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di
allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonche' di
acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agroalimentari di cui all'art. 112, al di fuori dei casi e delle
procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di
sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo, e'
punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con
l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui
l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui
alla normativa vigente.».