AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Decreto Legislativo 2 agosto 2010, n. 153
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana concernenti il trasferimento di funzioni in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche.
(GU n. 214 del 13-9-2010)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878,
e successive modificazioni;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista
dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. All'articolo 3, primo comma del decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modifiche ed
integrazioni, e' soppressa la lettera h).
2. I canoni concessori relativi alle grandi derivazioni di acque
pubbliche, in atto riscossi dallo Stato, spettano alla Regione siciliana
a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Visto, il Guardasigilli, Alfano
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti
aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale).
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 1950, n. 260.
- L'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana prevede che una
commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario
della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera' le norme
transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello
Stato alla regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente
statuto.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 1950, n.878, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3. - Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente
interesse nazionale ai sensi dell'art. 14, lettere g) ed i), dello
statuto:
a) costruzione, manutenzione e riparazione di strade statali;
b) le nuove costruzioni ferroviarie ad eccezione delle linee
metropolitane;
c) le opere concernenti i porti di prima categoria e quelli di seconda
categoria, prima classe;
d) le opere concernenti gli aeroporti ad eccezione degli eliporti,
aerodromi e approdi turistici;
e) le opere di ricostruzione e riparazione di danni bellici;
f) le opere dipendenti da calamita' naturali di estensione ed entita'
particolarmente gravi;
g) le linee elettriche di trasporto con tensione superiore ai 150.000
volts, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
h) (soppressa);
i) le costruzioni di edifici per servizi statali, nonche' gli edifici
destinati a sedi giudiziarie la cui costruzione sia assunta dallo Stato
a proprio carico;
l) gli interventi relativi ad opere idrauliche ad eccezione di quelle di
quarta e quinta categoria;
m) tutte le altre opere che lo Stato, d'intesa con la regione,
riconoscera' di prevalente interesse nazionale.
Alla classificazione e declassificazione delle strade statali in Sicilia
provvedono i competenti organi statali d'intesa con la regione
siciliana; competono agli organi regionali le funzioni amministrative
relative alla classificazione delle strade non statali .
Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale,
fermo restando quanto previsto al primo comma, lettera g), le linee
elettriche con tensione pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte
della rete elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla
Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni statali.».