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Decreto 4 giugno 2009

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei richiedenti la concessione o dei concessionari, per le attivita' espletate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe.

(GU n. 222 del 24-9-2009)

 

 


 

 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma 1, che i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a corrispondere al Registro italiano dighe (RID) un diritto di istruttoria per le attivita' che il medesimo e' tenuto a svolgere nelle fasi di progettazione e costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, recante il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 2, commi 170 e 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone la soppressione del RID e il trasferimento dei relativi compiti e delle relative attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;
Visto l'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce che le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti capo al RID sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato;
Visto l'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che stabilisce che i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia' facenti capo al RID, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2005, con il quale sono stati disciplinati i criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attivita' di vigilanza e controllo svolte dal RID, rinviando ad un successivo decreto la disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria per le attivita' che l'amministrazione e' chiamata a svolgere nelle fasi di progettazione e costruzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454, di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilita' del procedimento amministrativo con il quale furono individuati nell'ambito delle attivita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i procedimenti di competenza del soppresso Servizio nazionale dighe, poi del soppresso RID ed attualmente della direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, con il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto che le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, oggetto del diritto di istruttoria sono:
esame per il parere sul Progetto preliminare, esame per l'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo e redazione del foglio di condizioni per la costruzione, vigilanza sui lavori di costruzione;
Ritenuto, inoltre, che, al fine di rispettare il disposto del comma 2 dell'art. 6 della citata legge 1° agosto 2002, n. 166, relativo al principio di copertura dei costi, il diritto di istruttoria deve essere determinato facendo riferimento all'importo dei lavori, inteso come parametro rappresentativo dell'importanza e della complessita' del progetto, e al costo delle principali professionalita' utilizzate, incrementato di una quota di spese generali;
Visto il parere della consulta degli iscritti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, espresso nella seduta del 6 settembre 2007;
Visto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato - regioni, citta' e autonomie locali espresso nella seduta dell'8 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.
Criteri di determinazione del diritto di istruttoria
1. Per le attivita' che la direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuta ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il diritto di istruttoria e' dovuto per ciascuna delle seguenti fattispecie:
a) esame per il parere sul progetto preliminare;
b) esame per l'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo e la redazione del foglio di condizioni per la costruzione;
c) attivita' di vigilanza sui lavori di costruzione.
2. I singoli diritti di istruttoria di cui al comma 1, sono articolati in funzione dell'importo totale dei lavori e commisurati alla copertura dei costi sostenuti dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche per le specifiche attivita'.
3. Il diritto non e' dovuto per le dighe gia' iscritte al soppresso RID ai sensi dell'art.13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
4. Per le dighe da utilizzare a scopo prevalente di laminazione il singolo diritto e' ridotto in misura pari al 50%.
5. Per le dighe utilizzate a scopo esclusivo di laminazione il diritto di istruttoria non e' dovuto.

Art. 2.
Diritto progetto preliminare
1. Il diritto di istruttoria per l'esame per il parere sul progetto preliminare, distinto in funzione dell'importo totale dei lavori, e' articolato come segue:
per progetti di importo fino a 25 milioni di euro: 2.500,00 euro;
per progetti di importo superiore a 50 milioni di euro: 7.000,00 euro;
2. Per importi compresi tra 25 e 50 milioni di euro il diritto si determina per interpolazione lineare.

Art. 3.
Diritto progetto definitivo e/o esecutivo e foglio di condizioni per la costruzione
1. Il diritto di istruttoria per l'esame per l'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo e la redazione del foglio di condizioni per la costruzione, distinto in funzione dell'importo dei lavori, e' articolato come segue:
per progetti di importo fino a 25 milioni di euro: 17.000,00 euro;
per progetti di importo superiore a 50 milioni di euro: 34.000,00 euro.
2. Per importi compresi tra 25 e 50 milioni di euro il diritto si determina per interpolazione lineare.

Art. 4.
Diritto vigilanza lavori
1. Il diritto per le attivita' di vigilanza sui lavori di costruzione, stabilito su base annua e distinto in funzione dell'importo dei lavori, e' articolato come segue:
per progetti di importo fino a 25 milioni di euro: 5.000,00 euro annui;
per progetti di importo superiore a 50 milioni di euro: 10.000,00 euro annui.
2. Per importi compresi tra 25 e 50 milioni di euro il diritto si determina per interpolazione lineare.
3. Il diritto comprende ogni attivita' istruttoria di eventuali perizie di variante.
4. In caso di sospensione dei lavori di durata superiore ad un anno, il diritto annuale e' ridotto del 50% in presenza di opere realizzate in alveo, ovvero non e' dovuto in assenza di tali opere.

Art. 5.
Modalita' di riscossione dei diritti
1. L'importo dei diritti di cui agli articoli 2 e 3 e' quantificato dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche prima dell'avvio delle relative istruttorie e comunicato, unitamente alle modalita' di pagamento, ai soggetti richiedenti la concessione o ai concessionari. Detti diritti devono essere versati entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della predetta direzione generale, pena la sospensione delle relative istruttorie.
2. L'importo del diritto annuo di cui all'art. 4 e' quantificato dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del concessionario della data prevista per l'avvio dei lavori. Il diritto, altresi', decorre dalla data dell'avvio dei lavori ed e' dovuto fino alla data di iscrizione della diga al registro delle dighe. L'importo di detto diritto e' comunicato, unitamente alle modalita' di pagamento, dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ai soggetti richiedenti la vigilanza di cui all'art. 4. Detto diritto deve essere versato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della predetta direzione generale e successivamente ad ogni inizio di anno solare.
3. Gli importi dei diritti di cui ai commi 1 e 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 3395, capo XV, con causale: «Diritto di istruttoria», per essere riassegnati come previsto dall'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 6.
Sanzioni
1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5, da parte della direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche il richiedente la concessione o il concessionario potra' motivatamente richiedere alla medesima direzione generale la revisione del diritto calcolato. La predetta direzione generale in sede di autotutela adottera' i provvedimenti conseguenti.
2. Resta ferma la corresponsione degli interessi legali, di mora ed il rimborso di eventuali spese per il ritardato pagamento del diritto di cui all'art. 4.

Art. 7.
Norme transitorie
1. Per le attivita' istruttorie gia' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto i diritti di cui agli articoli 2 e 3 non sono dovuti.
2. Per le dighe gia' in costruzione il diritto di cui all'art. 4 e' dovuto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalita' di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 8.
Validita'

Il presente decreto e' soggetto a revisione triennale, secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Roma, 4 giugno 2009

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 374