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Decreto 4 giugno 2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei richiedenti la concessione o dei concessionari, per le attivita' espletate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe.
(GU n. 222 del 24-9-2009)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che dispone, al comma
1, che i concessionari delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a corrispondere al Registro italiano
dighe (RID) un diritto di istruttoria per le attivita' che il medesimo
e' tenuto a svolgere nelle fasi di progettazione e costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136,
recante il regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il
funzionamento del RID, a norma dell'art. 91 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 2, commi 170 e 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, che dispone la soppressione del RID e il trasferimento dei relativi
compiti e delle relative attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;
Visto l'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che
stabilisce che le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita'
gia' facenti capo al RID sono finanziate dalla contribuzione a carico
degli utenti dei servizi per la parte non coperta da finanziamento a
carico dello Stato;
Visto l'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che
stabilisce che i criteri e i parametri per la quantificazione degli
oneri connessi alle attivita' gia' facenti capo al RID, ivi comprese
quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 della legge 1°
agosto 2002, n. 166, sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 dicembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2005, con il
quale sono stati disciplinati i criteri di determinazione del contributo
annuo da parte dei concessionari di dighe per le attivita' di vigilanza
e controllo svolte dal RID, rinviando ad un successivo decreto la
disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria per
le attivita' che l'amministrazione e' chiamata a svolgere nelle fasi di
progettazione e costruzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre
2000, n. 454, di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in
materia di termini, partecipazione e responsabilita' del procedimento
amministrativo con il quale furono individuati nell'ambito delle
attivita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363, i procedimenti di competenza del soppresso
Servizio nazionale dighe, poi del soppresso RID ed attualmente della
direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211, con il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto che le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 1°
agosto 2002, n. 166, oggetto del diritto di istruttoria sono:
esame per il parere sul Progetto preliminare, esame per l'approvazione
del progetto definitivo e/o esecutivo e redazione del foglio di
condizioni per la costruzione, vigilanza sui lavori di costruzione;
Ritenuto, inoltre, che, al fine di rispettare il disposto del comma 2
dell'art. 6 della citata legge 1° agosto 2002, n. 166, relativo al
principio di copertura dei costi, il diritto di istruttoria deve essere
determinato facendo riferimento all'importo dei lavori, inteso come
parametro rappresentativo dell'importanza e della complessita' del
progetto, e al costo delle principali professionalita' utilizzate,
incrementato di una quota di spese generali;
Visto il parere della consulta degli iscritti di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, espresso
nella seduta del 6 settembre 2007;
Visto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato - regioni,
citta' e autonomie locali espresso nella seduta dell'8 aprile 2009;
Decreta:
Art. 1.
Criteri di determinazione del diritto di istruttoria
1. Per le attivita' che la direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e' tenuta ad espletare nelle fasi di progettazione e
costruzione delle dighe di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, il diritto di istruttoria e' dovuto per ciascuna delle seguenti
fattispecie:
a) esame per il parere sul progetto preliminare;
b) esame per l'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo e la
redazione del foglio di condizioni per la costruzione;
c) attivita' di vigilanza sui lavori di costruzione.
2. I singoli diritti di istruttoria di cui al comma 1, sono articolati
in funzione dell'importo totale dei lavori e commisurati alla copertura
dei costi sostenuti dalla direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche ed elettriche per le specifiche attivita'.
3. Il diritto non e' dovuto per le dighe gia' iscritte al soppresso RID
ai sensi dell'art.13 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 2003, n. 136.
4. Per le dighe da utilizzare a scopo prevalente di laminazione il
singolo diritto e' ridotto in misura pari al 50%.
5. Per le dighe utilizzate a scopo esclusivo di laminazione il diritto
di istruttoria non e' dovuto.
Art. 2.
Diritto progetto preliminare
1. Il diritto di istruttoria per l'esame per il parere sul progetto
preliminare, distinto in funzione dell'importo totale dei lavori, e'
articolato come segue:
per progetti di importo fino a 25 milioni di euro: 2.500,00 euro;
per progetti di importo superiore a 50 milioni di euro: 7.000,00 euro;
2. Per importi compresi tra 25 e 50 milioni di euro il diritto si
determina per interpolazione lineare.
Art. 3.
Diritto progetto definitivo e/o esecutivo e foglio di condizioni per la
costruzione
1. Il diritto di istruttoria per l'esame per l'approvazione del
progetto definitivo e/o esecutivo e la redazione del foglio di
condizioni per la costruzione, distinto in funzione dell'importo dei
lavori, e' articolato come segue:
per progetti di importo fino a 25 milioni di euro: 17.000,00 euro;
per progetti di importo superiore a 50 milioni di euro: 34.000,00 euro.
2. Per importi compresi tra 25 e 50 milioni di euro il diritto si
determina per interpolazione lineare.
Art. 4.
Diritto vigilanza lavori
1. Il diritto per le attivita' di vigilanza sui lavori di
costruzione, stabilito su base annua e distinto in funzione dell'importo
dei lavori, e' articolato come segue:
per progetti di importo fino a 25 milioni di euro: 5.000,00 euro annui;
per progetti di importo superiore a 50 milioni di euro: 10.000,00 euro
annui.
2. Per importi compresi tra 25 e 50 milioni di euro il diritto si
determina per interpolazione lineare.
3. Il diritto comprende ogni attivita' istruttoria di eventuali perizie
di variante.
4. In caso di sospensione dei lavori di durata superiore ad un anno, il
diritto annuale e' ridotto del 50% in presenza di opere realizzate in
alveo, ovvero non e' dovuto in assenza di tali opere.
Art. 5.
Modalita' di riscossione dei diritti
1. L'importo dei diritti di cui agli articoli 2 e 3 e' quantificato
dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche prima dell'avvio delle relative istruttorie e comunicato,
unitamente alle modalita' di pagamento, ai soggetti richiedenti la
concessione o ai concessionari. Detti diritti devono essere versati
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della
predetta direzione generale, pena la sospensione delle relative
istruttorie.
2. L'importo del diritto annuo di cui all'art. 4 e' quantificato dalla
direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del
concessionario della data prevista per l'avvio dei lavori. Il diritto,
altresi', decorre dalla data dell'avvio dei lavori ed e' dovuto fino
alla data di iscrizione della diga al registro delle dighe. L'importo di
detto diritto e' comunicato, unitamente alle modalita' di pagamento,
dalla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche ai soggetti richiedenti la vigilanza di cui all'art. 4. Detto
diritto deve essere versato entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione da parte della predetta direzione generale e
successivamente ad ogni inizio di anno solare.
3. Gli importi dei diritti di cui ai commi 1 e 2, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 3395, capo XV, con
causale: «Diritto di istruttoria», per essere riassegnati come previsto
dall'art. 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art. 6.
Sanzioni
1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 5, da parte della direzione generale per le dighe
e le infrastrutture idriche ed elettriche il richiedente la concessione
o il concessionario potra' motivatamente richiedere alla medesima
direzione generale la revisione del diritto calcolato. La predetta
direzione generale in sede di autotutela adottera' i provvedimenti
conseguenti.
2. Resta ferma la corresponsione degli interessi legali, di mora ed il
rimborso di eventuali spese per il ritardato pagamento del diritto di
cui all'art. 4.
Art. 7.
Norme transitorie
1. Per le attivita' istruttorie gia' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto i diritti di cui agli articoli 2 e 3 non
sono dovuti.
2. Per le dighe gia' in costruzione il diritto di cui all'art. 4 e'
dovuto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
Art. 8.
Validita'
Il presente decreto e' soggetto a revisione triennale, secondo le
modalita' di cui all'art. 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
Roma, 4 giugno 2009
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 374