Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30
Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla
protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
(GU n. 79 del 4-4-2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, e in particolare l'Allegato B;
Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal
deterioramento;
Vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, relativa a standard di qualita' ambientali nel settore della
politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE,
nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 gennaio 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
13 marzo 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto si applica ai corpi idrici sotterranei identificati sulla
base dei criteri tecnici riportati all'Allegato 1.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito denominato: «decreto
legislativo n. 152 del 2006», e successive modificazioni, il presente decreto,
ad integrazione delle disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo decreto
legislativo n.152 del 2006, definisce misure specifiche per prevenire e
controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali:
a) criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici
sotterranei;
b) standard di qualita' per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri
necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;
c) criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature
all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette
inversioni di tendenza;
d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
e) modalita' per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'allegato B, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 2007). Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O.». «Allegato B 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio. 2006/43/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.
2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che
modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di
taluni tipi di societa', 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE,
relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri
istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle imprese di assicurazione. 2006/66/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti
di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE. 2006/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la
direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle societa'
per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale
sociale. 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva
77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la
riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la
frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure
derogatorie. 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la
direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e
cellule umani. 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione
interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio. 2006/88/CE del
Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria
applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche'
alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di
lotta contro tali malattie. 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006,
relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura
e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli
animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. 2006/93/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina
dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione
sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda
edizione (1988) (versione codificata). 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza
e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile
nucleare esaurito. 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal
deterioramento. 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche. 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalita' di
esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per
quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.».
- La direttiva 2006/118/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 dicembre 2006, n. L
372.
- La direttiva 2008/105 e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2008, n. L 348.
- La direttiva 82/176/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 marzo 1982, n. 81.
- La direttiva 83/513/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 ottobre 1983 , n. L
29.
- La direttiva 84/156 e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 marzo 1984, n. L 74.
- La direttiva 84/491/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17 ottobre 1984, n. L
274.
- La direttiva 86/280/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 luglio 1986, n. L 181.
- La direttiva 2000/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L
327.
- Il decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
- Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n.208, e' pubblicato nella 31 dicembre
2008, n. 304.
Nota all'art. 1:
- Gli articoli 76 e 77, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato
nelle premesse, cosi' recitano: «Art. 76 (Disposizioni generali). - 1. Al fine
della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte
terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualita' ambientale
per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualita' per specifica
destinazione per i corpi idrici di cui all'art. 78, da garantirsi su tutto il
territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione della capacita'
dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di
supportare comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo stato dei
corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla
vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante
il Piano di tutela delle acque di cui all'art. 121, misure atte a conseguire gli
obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e
sotterranei l'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato di
"buono";
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di qualita' ambientale "elevato"
come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi idrici a specifica
destinazione di cui all'art. 79 gli obiettivi di qualita' per specifica
destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi
i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualita' ambientale
e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori
limite diversi, devono essere rispettati quelli piu' cautelativi quando essi si
riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale; l'obbligo di
rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualita'
ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di qualita' ambientale piu' elevati,
nonche' individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi
di qualita'.».
«Art. 77 (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale).
- 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati del primo
rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi
abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte
di esso, la classe di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate
nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1 , le regioni stabiliscono
e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli
obiettivi di qualita' ambientale di cui all'art. 76, comma 4, lettere a) e b),
tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle
indicazioni delle Autorita' di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i
corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato di "buono",
entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto
di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di "sufficiente" di cui
all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi
e agli standard di qualita' fissati nell'Allegato i alla parte terza del
presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa
disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono
state istituite.
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la
relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono
riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico
artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie
al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative
rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;
3) sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la fornitura di
acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio
agricolo;
5) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate
del corpo idrico non possono, per motivi di fattibilita' tecnica o a causa dei
costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino
un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015
per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purche' non si
verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano
tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualita'
ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno
dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per
motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe
sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei
tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate
nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori
aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in
cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro
detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il miglioramento
progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale
significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonche' il relativo
calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui
alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.
7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire
obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora,
a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'art.
118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente
oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti
condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre
opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e
chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente
essere evitati per la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di
qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere
evitati per la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore
deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano
espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela
di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni
nell'ambito della revisione di detti piani.
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi
meno rigorosi econsentita purche' essi non comportino l'ulteriore deterioramento
dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera
b) del medesimo comma 7, purche' non sia pregiudicato il raggiungimento degli
obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici
compresi nello stesso bacino idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le
misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti
integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle
acque. I tempi e gli obiettivi, nonche' le relative misure, sono rivisti almeno
ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento
del piano.
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a
circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente
imprevedibili, come alluvioni violente e siccita' prolungate, o conseguente a
incidenti ragionevolmente imprevedibili, non da' luogo a una violazione delle
prescrizioni della parte terza del presente decreto, purche' ricorrano tutte le
seguenti condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore
deterioramento dello stato di qualita' dei corpi idrici e la compromissione del
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 76 ed al presente articolo in
altri corpi idrici non interessati alla circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti
eventi possono essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali,
anche adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il
ripristino della qualita' del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in
questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a
un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'art. 76, comma 4,
lettera a), venga fatto tutto il possibile er ripristinare nel corpo idrico, non
appena cio' sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da
adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.
10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in
cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono
stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale
ecologico ovvero l'incapacita' di impedire il deterioramento del corpo idrico
superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche
fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei
corpi idrici sotterranei;
b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono
stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attivita' sostenibili
di sviluppo umano purche' sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo
stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 11 7
e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano
rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b)
siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la
societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma i , siano
inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per
la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo
sostenibile;
4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi
derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano
essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali
migliori.».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano, oltre alle definizioni di cui
agli articoli 54 e 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le seguenti
definizioni:
a) standard di qualita' delle acque sotterranee: uno standard di qualita'
ambientale, definito a livello comunitario, come la concentrazione di un
determinato inquinante, di un gruppo di inquinanti o un indicatore di
inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere superato al fine di
proteggere la salute umana e l'ambiente;
b) valore soglia: lo standard di qualita' ambientale delle acque sotterranee
stabilito a livello nazionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3; valori soglia possono essere definiti dalle regioni limitatamente alle
sostanze di origine naturale sulla base del valore di fondo;
c) buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che
risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 ed all'Allegato 3, Parte A;
d) buono stato quantitativo: stato definito all'Allegato 3, Parte B;
e) tendenza significativa e duratura all'aumento dell'inquinamento: qualsiasi
aumento significativo, dal punto di vista ambientale e statistico, della
concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di un indicatore
di inquinamento delle acque sotterranee per il quale e' individuata come
necessaria l'inversione di tendenza in conformita' all'articolo 5;
f) scarico nelle acque sotterranee: lo scarico definito all'articolo 74, comma
1, lettera ff), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato
dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
g) immissione indiretta nelle acque sotterranee: l'immissione, risultante dall'attivita'
umana, di inquinanti nelle acque sotterranee attraverso il suolo o il
sottosuolo;
h) concentrazione di fondo: la concentrazione di una sostanza o il valore di un
indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente all'assenza di
alterazioni antropogeniche o alla presenza di alterazioni estremamente limitate
rispetto a condizioni inalterate;
i) livello di base: il valore medio misurato almeno durante gli anni di
riferimento 2007 e 2008 sulla base di programmi di monitoraggio attuati ai sensi
del punto B.4 dell'Allegato 1, della Parte Terza del decreto legislativo n. 152
del 2006 o, in caso di sostanze individuate dopo tali anni di riferimento,
durante un periodo rappresentativo di due anni di monitoraggio effettuato in
conformita' all'Allegato 4;
l) corpi idrici sotterranei a rischio: sono i corpi idrici le cui condizioni
qualitative e/o quantitative possono pregiudicare il raggiungimento ovvero il
mantenimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto
legislativo n. 152 del 2006;
m) acquifero: uno o piu' strati sotterranei di roccia o altri strati geologici
di permeabilita' sufficiente da consentire un flusso significativo di acque
sotterranee o l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee.
Nota all'art. 2:
- L'art. 54 del decreto legislativo n. 152, citato nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 54 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere
infrastrutturali;
b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di
seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque
sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto
riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque
territoriali;
d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del
suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il
sottosuolo;
e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le
acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per
definire il limite delle acque territoriali;
f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma
che puo' essere parzialmente sotterraneo;
g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimita' della foce
di un fiume, che sono parzialmente di natura salma a causa della loro vicinanza
alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
i) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una
retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato
esterno dal punto piu' vicino della linea di base che serve da riferimento per
definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente
fino al limite esterno delle acque di transizione;
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque
superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o
canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonche' di acque di transizione o
un tratto di acque costiere;
m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attivita'
umana;
n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui
natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attivita' umana, e'
sostanzialmente modificata;
o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute
da una o piu' falde acquifere;
p) falda acquifera: uno o piu' strati sotterranei di roccia o altri strati
geologici di porosita' e permeabilita' sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantita' significative di
acque sotterranee;
q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema
drenante alveato del bacino idrografico;
r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per
sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per
sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la
confluenza di un fiume;
t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o piu'
bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che
costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini idrografici;
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attivita' riferibili alla
tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli
specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee,
nonche' del territorio a questi connessi, aventi le finalita' di ridurre il
rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare
l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche
ambientali e paesaggistiche collegate;
v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi
naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei
versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema
drenante alveato del bacino idrografico.».
- Il testo vigente dell'art. 74, del decreto legislativo n. 152, del 2006,
citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto (v. art. 9),
cosi' recita:
«Art. 74 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta
biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti
ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le
anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una
retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato
esterno dal punto piu' vicino della linea di base che serve da riferimento per
definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente
fino al limite esterno delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti
a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla
foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di
costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di
sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al
fine di produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da
attivita' domestiche;
h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici od impianti in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di
beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento;
"i) acquifero: uno o piu' strati sotterranei di roccia o altri strati geologici
di permeabilita' sufficiente da consentire un flusso significativo di acque
sotterranee o l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee";
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie
del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il
sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all'art. 2, comma 1, lettera
a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalita' consentite
dalla stessa legge;
n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attivita' produttive,
sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che
economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di
trattamento o verso un punto di recapito finale;
o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante
spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione,
interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di
vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da
aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino
all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo,
finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi
contenute;
q) autorita' d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per
l'organizzazione del servizio idrico integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio
idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente
del servizio pubblico soltanto fino alla piena operativita' del servizio idrico
integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo
stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento
industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera
e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi
compresi i reflui provenienti da attivita' di piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare modo
di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione
di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo la perturbazione
dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualita' delle acque
interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984,
n. 748, le sostanze contenenti uno o piu' composti azotati, compresi gli
effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse
sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita'
umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono
nuocere alla salute umana o alla qualita' degli ecosistemi acquatici o degli
ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici,
perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi
dell'ambiente;
dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento
delle acque reflue urbane;
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la
prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque
meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la
separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed
al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di
prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema
stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il ciclo di
produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante,
anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci
di acque previsti all'art. 114;
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13
giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e
gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla
stessa data erano gia' state completate tutte le procedure relative alle gare di
appalto e all'affidamento dei lavori, nonche' gli scarichi di acque reflue
domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al
previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che
alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e gia' autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante
un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la
conformita' dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualita' ovvero
sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto;
ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la
sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici
e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in
trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali
almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un
processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione
secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i
requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo
di un unico gestore, nella quale si svolgono attivita' commerciali o industriali
che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle
sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero
qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze
nello scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di accettabilita' di una sostanza
inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in
massa per unita' di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unita'
di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di
emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto
di una stazione di depurazione di acque reflue puo' essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori
nell'ambiente;
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o
indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque gia'
inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le
acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato
chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le
acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per
definire il limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma
che puo' essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimita' della foce
di un fiume, che sono parzialmente di natura salma a causa della loro vicinanza
alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attivita'
umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui
natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attivita' umana, e'
sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorita'
competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque
superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale,
parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque
costiere;
i) falda acquifera: uno o piu' strati sotterranei di roccia o altri strati
geologici di porosita' e permeabilita' sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantita' significative di
acque sotterranee;
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute
da una o piu' falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per
sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un
punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un
fiume;
o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita da uno o piu'
bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che
costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva dello stato di un
corpo idrico superficiale, determinato dal valore piu' basso del suo stato
ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo idrico
superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto
quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello stato di un
corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore piu' basso del suo stato
quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo idrico
sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto
sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
t) stato ecologico: l'espressione della qualita' della struttura e del
funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali,
classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico superficiale classificato
in base all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico artificiale o
fortemente modificato, cosi' classificato in base alle disposizioni pertinenti
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per
conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali o fissati dal
presento, ossia lo stallo raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la
concentrazione degli inquinanti noti supera gli standard di qualita' ambientali
fissati dall'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A ed ai
sensi della parte terza del presente decreto;
aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico di un corpo
idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella B.3.2
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico
sotterraneo e' modificato da estrazioni dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della velocita' annua
media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno
la velocita' annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere
gli obiettivi di qualita' ecologica per le acque superficiali connesse, di cui
all'art. 76, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato
ecologico di tali acque, nonche' danni rilevanti agli ecosistemi terrestri
connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella B.1.2 dell'Allegato 1
alla parte terza del presente decreto;
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti
e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a
preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze
individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'art. 16 della direttiva
2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle
elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di inquinanti nelle
acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della parte terza
del presente decreto;
ll) standard di qualita' ambientale: la concentrazione di un particolare
inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non
deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;
mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o realizzare,
salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate, entro il 22
dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali,
comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche
disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di emissione e, in caso di
impatti diffusi, quelli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi
ambientali;
tali controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue urbane,
nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano rischi
significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico,
inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile e di
scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, endrin, HCB, HCBD,
cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e
percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti
pubblici o a qualsiasi attivita' economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque
superficiali o sotterranee;
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che
successivamente scaricano nelle acque superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti
dall'attivita' conoscitiva di cui all'art. 118 che incidono in modo
significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini
dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente
decreto;
qq) [valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati
parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non
devono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I valori limite di
emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o
categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano
di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener
conto dell'eventuale diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua,
l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue puo' essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori
nell'ambiente]. Lettera abrogata dall'art. 2, comma 7, decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4;
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione
specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure
che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla
natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che
influiscono sulle emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle
risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano
l'ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunita' imposte ad altri
utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di la' del
loro livello di ripristino e ricambio naturale;
uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu'
attivita' di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
e qualsiasi altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse con le
attivita' svolte in uno stabilimento e possono influire sulle emissioni e
sull'inquinamento; nel caso di attivita' non rientranti nel campo di
applicazione del decreto legislativo i 8 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si
identifica nello stabilimento. Nel caso di attivita' di cui all'Allegato I del
predetto decreto, l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla
disciplina della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento.
- L'art. 2, comma 5, del decreto legislativo l6 gennaio 2008, n. 4, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n. 24, S.O., cosi' recita: «Art. 2
(Modifiche alle Parti terza e quarta del decreto legis1ativo 3 aprile 2006, n.
152). - Omissis.
5. All'art. 74, comma 1, lettera ff), le parole: "qualsiasi immissione di acque
reflue in" sono sostituite dalle seguenti: "qualsiasi immissione effettuata
esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza
soluzione di continuita' il ciclo di produzione del refluo con il corpo
ricettore". Omissis».
- L'allegato 1, Parte Terza B.4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, citato
nella premesse, reca: «Parte Terza Allegato 1 Monitoraggio e classificazione
delle acque in funzione degli obiettivi di qualita' ambientale. B.4.
Monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee».
- Per gli articoli 76 e 77, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vedi note
all'art. 1.
Art. 3.
Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee
1. Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o di un gruppo di
corpi idrici sotterranei, le regioni adottano gli standard di qualita'
ambientale ed i valori soglia indicati rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 della
Parte A dell'Allegato 3.
2. I valori soglia e gli standard di qualita' di cui al comma 1 si applicano
limitatamente alle sostanze, ai gruppi di sostanze ed agli indicatori di
inquinamento che, a seguito dell'attivita' di caratterizzazione effettuata ai
sensi dell'Allegato 1, Parte B, risultino determinare il rischio di non
raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. I valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte A, Tabella 3, sono definiti a
livello nazionale secondo i criteri riportati allo stesso Allegato 3, Parte A.2.
La fissazione di detti valori, necessaria all'identificazione del buono stato
chimico per alcune sostanze, tiene conto della protezione del corpo idrico
sotterraneo in relazione all'impatto e al rapporto tra acque sotterranee e acque
superficiali, acque sotterranee ed ecosistemi terrestri ed acquatici ad esse
connessi e delle conoscenze tossicologiche ed ecotossicologiche.
4. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia designato per l'estrazione di acqua
destinata al consumo umano, restano valide le disposizioni di cui all'articolo
82, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e uno o piu' Stati
membri della Unione europea ovvero uno o piu' Paesi non appartenenti all'Unione
europea, la fissazione dei valori soglia e' soggetta a un coordinamento tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni
interessate e gli Stati confinanti.
6. Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006
riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela di
cui agli articoli 117 e 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006 gli standard
di qualita' ed i valori soglia di cui all'Allegato 3 come obiettivo da
raggiungere entro il 22 dicembre 2015, nonche' l'elenco delle sostanze rilevate
nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.
7. Le regioni, per le sostanze presenti nelle acque sotterranee ricadenti nel
territorio di propria competenza non ricompresse nell'Allegato 3, richiedono la
fissazione dei relativi valori soglia al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, che li definisce sulla base delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche disponibili, avvalendosi, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) e del
Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto di ricerca sulle acque (CNR-IRSA).
Nota all'art. 3:
- Per gli articoli 76 e 77, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vedi note
all'art. 1.
- L'art. 82, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, citato nelle
premesse, cosi' recita:
«Art. 82 (Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile). - Omissis.
3. Per i corpi idrici di cui al comma i deve essere conseguito l'obiettivo
ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.».
- Gli articoli 117 e 121 , del decreto legislativo n. 152 del 2006, cosi'
recitano:
«Art. 117 (Piani di gestione e registro delle aree protette). - 1. Per ciascun
distretto idrografico e' adottato un Piano di gestione, che rappresenta
articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il
Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e
viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo
dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di
gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali
competenti nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi indicati nella parte A
dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
3. L'Autorita' di bacino, sentite le Autorita' d'ambito del servizio idrico
integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle
aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto,
designate dalle autorita' competenti ai sensi della normativa vigente.».
«Art. 121 (Piani di tutela della acque). - 1. Il Piano di tutela delle acque
costituisce uno specifico piano di settore ed e' articolato secondo i contenuti
elencati nel presente articolo, nonche' secondo le specifiche indicate nella
parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino, nel contesto delle
attivita' di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e
coordinamento, sentite le province e le Autorita' d'ambito, definiscono gli
obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle
acque, nonche' le priorita' degli interventi.
Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione
delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acquee
lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonche'
alle competenti Autorita' di bacino, per le verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del
presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa
del sistema idrico.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in
particolare:
a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per specifica
destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti
specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e
coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative
priorita';
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie competenti rispetto al
monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili
dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di
monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i
cittadini;
h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente
decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui
all'art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorita'
di bacino verificano la conformita' del piano agli atti di pianificazione o agli
atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere
vincolante. Il Piano di tutela e' approvato dalle regioni entro i successivi sei
mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli
aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.».
Art. 4.
Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee
1. Le regioni, ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque
sotterranee, adottano la procedura di cui al comma 2 e possono prevedere,
nell'ambito delle attivita' di monitoraggio, il raggruppamento dei corpi idrici
sotterranei secondo le modalita' riportate all'Allegato 4, punto 4.1.
2. Un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei sono considerati in buono
stato chimico quando ricorra una delle seguenti condizioni :
a) sono rispettate le condizioni riportate all'Allegato 3, Parte A, tabella 1;
b) sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualita'
ed i valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte A, tabelle 2 e 3, in ognuno dei
siti individuati per il monitoraggio del corpo idrico sotterraneo o dei gruppi
di corpi idrici sotterranei;
c) lo standard di qualita' delle acque sotterranee o il valore soglia e'
superato in uno o piu' siti di monitoraggio, che comunque rappresentino non
oltre il 20 per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico, per una o
piu' sostanze ed un'appropriata indagine svolta in conformita' all'Allegato 5
conferma che:
1) sulla scorta della valutazione di cui all'Allegato 5, punto 3, non si ritiene
che le concentrazioni di inquinanti che superano gli standard di qualita' o i
valori soglia delle acque sotterranee definiti rappresentino un rischio
ambientale significativo, tenendo conto dell'estensione del corpo idrico
sotterraneo interessato;
2) le altre condizioni per la valutazione del buono stato chimico delle acque
sotterranee riportate all'Allegato 3, Parte A, Tabella 1, sono soddisfatte in
conformita' al punto 4 dell'Allegato 5;
3) i corpi idrici sotterranei utilizzati o che saranno utilizzati per
l'estrazione di acque destinate al consumo umano, che forniscono in media oltre
10 m3/giorno o servono piu' di 50 persone, sono assoggettati ad una protezione
tale che impedisca il peggioramento della loro qualita' o un aumento del livello
di trattamento per la potabilizzazione necessaria a garantire i requisiti di
qualita' di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
4) la capacita' del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo
di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non e' stata danneggiata
in maniera significativa dall'inquinamento.
3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da effettuare
secondo i criteri riportati all'Allegato 4, al fine di acquisire i dati di
monitoraggio rappresentativi per una conoscenza corretta e complessiva dello
stato chimico delle acque sotterranee.
4. Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006
riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, la
classificazione dei corpi idrici sotterranei effettuata secondo la procedura di
cui al comma 2, nonche', qualora ricorrano le condizioni di cui alla lettera c)
del medesimo comma 2, la sintesi della valutazione dello stato chimico
contenente anche una descrizione del metodo seguito nella valutazione finale, in
considerazione dei superamenti degli standard di qualita' o dei valori soglia
per le acque sotterranee nei singoli siti di monitoraggio.
5. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia classificato in buono stato chimico
in conformita' al comma 2, lettera c), al fine di proteggere gli ecosistemi
acquatici, terrestri e gli usi legittimi delle acque sotterranee dipendenti
dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal sito o dai siti di
monitoraggio in cui e' stato superato lo standard di qualita' o il valore
soglia, le regioni attuano programmi di misure contenenti almeno quelle indicate
alla Parte Terza del decreto legislativo n.152 del 2006, nonche' altre misure
derivanti da specifiche normative che possono essere messe in relazione alla
tutela delle acque sotterranee.
Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, reca:«Attuazione della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo
umano. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O.».
- Per il decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte Terza, vedi note all'art. 2.
Art. 5.
Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle
concentrazioni di inquinanti e determinazione dei punti di partenza per le
inversioni di tendenza
1. Le autorita' di Bacino, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei dati derivati dalle attivita' di monitoraggio,
individuano, conformemente all'Allegato 6, Parte A, le tendenze significative e
durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, di gruppi di inquinanti
e di indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o nei gruppi di corpi idrici
sotterranei che sono stati identificati a rischio e determinano:
a) i punti di partenza per le inversioni di tendenza come una percentuale del
livello degli standard di qualita' e dei valori soglia delle acque sotterranee
indicati all'Allegato 3, in base alla tendenza individuata e al rischio
ambientale ad essa associato, conformemente all'Allegato 6, Parte B, punto 1;
b) le priorita' di intervento.
2. Sulla base degli atti emanati in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1, le regioni, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento, di
prevenire il deterioramento delle acque sotterranee e di invertire le tendenze
che presentano un rischio significativo di danno per la qualita' degli
ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri, per la salute umana o per gli
usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, individuano ed
applicano, ove necessario, misure piu' restrittive di quelle indicate alla Parte
Terza del decreto legislativo n.152 del 2006.
3. Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006
riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela,
nell'ambito della revisione periodica degli stessi, le misure adottate,
indicando altresi' una sintesi in cui si evidenziano:
a) la metodologia utilizzata per la valutazione di tendenza nei singoli siti di
monitoraggio di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei sulla
base della quale gli stessi corpi idrici sono soggetti ad una tendenza
significativa e duratura all'aumento della concentrazione di un inquinante o ad
un'inversione di tale tendenza;
b) i criteri su cui si e' basata la determinazione dei punti di partenza di cui
al comma 1.
4. Le regioni, qualora necessario per determinare l'impatto dei pennacchi di
inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei che possono compromettere
il conseguimento degli obiettivi di qualita' di cui agli articoli 76 e 77 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, i pennacchi risultanti da
fonti puntuali e da aree contaminate, svolgono controlli supplementari di
valutazioni di tendenza per gli inquinanti individuati, al fine di verificare
che i pennacchi non si espandano, non provochino un deterioramento dello stato
chimico del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei e non rappresentino
un rischio per la salute umana e per l'ambiente. I risultati di tali valutazioni
sono sintetizzati nei piani di gestione dei bacini idrografici e nei piani di
tutela.
Nota all'art. 5:
- Per il decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte Terza, vedi note all'art. 2.
- Per gli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, vedi note
all'art. 1.
Art. 6.
Stato quantitativo delle acque sotterranee
1. Ai fini della valutazione del buono stato quantitativo di un corpo idrico
sotterraneo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le regioni si attengono
ai criteri di cui all'Allegato 3, Parte B, tabella 4.
2. Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e uno o piu' Stati
membri dell'Unione europea ovvero uno o piu' Paesi non appartenenti all'Unione
europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
le regioni interessate avviano un coordinamento con gli Stati confinanti ai fini
della valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e
dell'individuazione delle misure necessarie alla tutela quantitativa degli
stessi.
3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da effettuare
secondo i criteri riportati all'Allegato 4, punto 4.3, al fine di acquisire i
dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza corretta e complessiva
dello stato quantitativo delle acque sotterranee.
4. Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006
riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, la
classe di qualita' dello stato quantitativo nonche' le misure individuate ai
fini del raggiungimento o del mantenimento del buono stato quantitativo per i
corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.
Nota all'art. 6:
- Per il decreto legislativo n. 152 del 2006, vedi note alle premesse.
Art. 7.
Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque
sotterranee
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevenire o di limitare le immissioni di
inquinanti nelle acque sotterranee e di perseguire gli obiettivi di cui agli
articoli 76 e 77 del decreto legislativo n.152 del 2006, le regioni assicurano
che il programma di misure stabilito conformemente all'articolo 116 del medesimo
decreto legislativo comprenda:
a) tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni indirette nelle
acque sotterranee di sostanze pericolose di cui articolo 74, comma 2, lettera ee),
del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni individuano le sostanze
pericolose tenendo conto, in particolare, di quelle appartenenti alle famiglie o
ai gruppi di inquinanti tra quelle dell'Allegato 8, alla Parte Terza, punti da 1
a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) tutte le misure necessarie per limitare gli scarichi e le immissioni
indirette nelle acque sotterranee di sostanze non considerate pericolose di cui
al citato Allegato 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di altri
inquinanti non pericolosi, al fine di evitare un deterioramento ed una
significativa e duratura tendenza all'aumento della concentrazione di inquinanti
nelle acque sotterranee. Nell'individuazione delle misure si tiene conto delle
migliori pratiche ambientali e delle migliori tecniche disponibili.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, e' riportato all'Allegato 2 del presente decreto un elenco indicativo
minimo di sostanze pericolose.
3. Fatti salvi eventuali requisiti piu' rigorosi fissati dalla normativa
nazionale o regionale di settore, le regioni possono escludere dalle misure di
cui al comma 1 gli scarichi e le immissioni indirette di inquinanti che sono:
a) considerate essere in quantita' e concentrazioni cosi' piccole da precludere
qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della qualita' delle acque
sotterranee riceventi;
b) le conseguenze di incidenti o di circostanze naturali eccezionali che non
possano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati;
c) considerate come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza
ricorrere a misure che aumenterebbero i rischi per la salute umana o la qualita'
dell'ambiente nel suo complesso o a misure sproporzionatamente onerose per
rimuovere quantita' di inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o
altrimenti controllare la loro percolazione negli stessi;
d) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a
mitigare gli effetti di inondazioni e siccita' e ai fini della gestione delle
acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale; tali attivita',
che comprendono ad esempio, le escavazioni, il dragaggio, il trasferimento ed il
deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformita' alla
normativa vigente, purche' dette immissioni non compromettano il raggiungimento
degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo
n. 152 del 2006.
4. Le regioni possono ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 3 solo se e' in atto un efficiente monitoraggio delle acque
sotterranee ai sensi dell'Allegato 4.
5. Le regioni, qualora ricorrano alle esenzioni di cui al comma 3, informano
tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
6. Il comma 3 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e'
sostituito dal seguente:
«3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme
restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di
ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono
autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle
unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti
ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano
contenuto, idrocarburi, indicando le modalita' dello scarico. Lo scarico non
deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per
qualita' e quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi.
Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni
tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere
altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.».
Nota all'art. 7:
- L'art. 103 del decreto legislativo n. 152 del 2006, citato nelle premesse,
cosi' recita: «Art. 103 (Scarichi sul suolo). - 1 . E' vietato lo scarico sul
suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'art. 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia
accertata l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita', a fronte dei
benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali,
purche' gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione
fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'art. 101, comma 2. Sino
all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di
emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali
nonche' dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purche' i relativi
fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non
comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilita' dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di
manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di
acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo
esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti
fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformita' alle prescrizioni fissate
con il decreto di cui all'art. 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli
obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli
effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai
limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al
punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.».
- Il testo vigente dell'art. 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, citato
nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee). - 1 . E' vietato
lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita' competente, dopo indagine
preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque
utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave
o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi
comprese quelle degli impianti di scambio termico.
"3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
il Ministero dello sviluppo economico e per i giacimenti a terra, ferme restando
le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le Regioni possono autorizzare lo
scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unita'
geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in
unita' dotate delle stesse caratteristiche che contengano o abbiano contenuto
idrocarburi, indicando le modalita' dello scarico. Lo scarico non deve contenere
altre acque di scarico o altre sostanzepericolose diverse, per qualita' e
quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative
autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche
necessarie a garantire che le acque di scarico non possono raggiungere altri
sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi".
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita' competente, dopo indagine
preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee,
puo' autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il
lavaggio e la lavorazione degli inerti, purche' i relativi fanghi siano
costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non
comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del
soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e
qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi
con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
5. Per le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene
secondo le modalita' previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio con proprio decreto, purche' la concentrazione di olii minerali sia
inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare e' progressivamente sostituito
dalla iniezione o reiniezione in unita' geologiche profonde, non appena
disponibili pozzi non piu' produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e
deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di
autorizzazione allo scarico in unita' geologiche profonde di cui al comma 3,
autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalita' previste dai
commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacita' del pozzo iniettore
o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua
risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e
straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalita' e sicurezza del
sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 e' autorizzato
previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di
pericoli per le acquee per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati,
devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove
possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di
mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico e'
revocata.».
- Per gli articoli 76 e 77, del decreto legislativo n. 152, vedi note all'art.
1.
- L'art. 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, citato nelle premesse,
cosi' recita:«Art. 116 (Programmi di misure). - 1. Le regioni, nell'ambito delle
risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all'art. 121 con i
programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla
parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari
di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per
l'approvazione all'Autorita' di bacino. Qualora le misure non risultino
sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorita'
di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalita' per il
riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo
restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e
supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di
inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono
approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo
riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni.».
- Per l'art. 74, comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del 2006,
vedi note all'art. 2.
- L'Allegato 8, punti da 1 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, citato
nelle premesse, cosi' recitano: «Allegato 8 Elenco indicativo dei principali
inquinanti
1 . Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti
nell'ambiente acquatico
2. Composti organofosforici
3 . Composti organostannici
4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui e'
dimostrata la cancerogenicita' o mutagenicita' e che possono avere ripercussioni
sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine
connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e
bioaccumulabili
6. Cianuri
7. Metalli e relativi composti
8. Arsenico e relativi composti
9. Biocidi e prodotti fitosanitari
Omissis.».
Art. 8.
Modifica degli Allegati
1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, si provvede alla modifica degli
Allegati tecnici di cui al presente decreto al fine di recepire modifiche
relative a modalita' esecutive e a caratteristiche di ordine tecnico intervenute
a livello comunitario.
2. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del
decreto legislativo n.152 del 2006, si provvede alla modifica degli Allegati
tecnici di cui al presente decreto, al fine di adeguarli a sopravvenute esigenze
o a nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Con i medesimi regolamenti
si provvede, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, almeno con cadenza biennale, alla
revisione della tabella 3 dell'Allegato 3 per adempiere alle finalita' di cui al
comma 7 dell'articolo 3 ovvero per stralciare sostanze individuate nella
medesima tabella nel caso in cui le stesse non costituiscono piu' un rischio per
i corpi idrici sotterranei.
3. Le modifiche degli Allegati tecnici di cui al comma 2 sono recepite dalle
autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 nei piani
di gestione dei bacini idrografici e nei piani di tutela attraverso la revisione
periodica degli stessi.
Nota all'art. 8:
- L'art. 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, citato nelle
premesse, cosi' recita: «Art. 75(Competenze). - Omissis.
3 . Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del
presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o
piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi
regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati alla parte terza del
presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni
scientifiche o tecnologiche.Omissis.».
Art. 9.
Modifiche alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni
1. Alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere i), aa) e dd) del comma 2 dell'articolo 74 sono rispettivamente
sostituite dalle lettere m), c) e d) dell'articolo 2 del presente decreto;
b) il punto 1.2 dell'Allegato 1 e' sostituito dall'Allegato 1, Parte A, al
presente decreto;
c) la lettera B del punto 2 dell'Allegato 1 e' sostituita dagli Allegati 3 e 4
al presente decreto;
d) i punti 2.1 e 2.3 del punto 2 dell'Allegato 3 sono sostituiti dall'Allegato
1, Parte B al presente decreto.
Nota all'art. 9:
- Per il punto 1 dell'art. 74, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vedi
note all'art. 2.
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali
1. Nei casi di deroga di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo n.
152 del 2006 e nell'esercizio di attivita' che possono comportare immissioni
indirette nelle acque sotterranee di inquinanti, il rilascio ed il rinnovo delle
autorizzazioni allo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee,
nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il
22 dicembre 2013, tengono conto delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
2. Le regioni trasmettono le informazioni relative all'attuazione del presente
decreto e, in particolare, l'elenco delle sostanze di cui al comma 6
dell'articolo 3, secondo tempi e modalita' individuati dalla specifica normativa
vigente.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ferme restando per queste ultime le disposizioni di cui all'articolo
176, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applicano le norme dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Nota all'art. 10:
- Per gli articoli 103 e 104, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vedi note
all'art. 7.
- L' art. 176, comma 3 , del decreto legislativo n. 152 del 2006, citato nelle
premesse, cosi' recita: «Art. 176 (Norma finale). - Omissis.
3 . Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di
Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione
delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
Art. 11.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16
marzo 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegati omessi