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Regione Puglia
Legge Regionale n. 12 del 28-05-2007
Proroga dei termini previsti dall’articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall’articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano
(B.U.R. Puglia n. 79 del 31.5.2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. I termini previsti dall’articolo 32, comma 1 bis, 2 e 2 bis,
della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale
2005-2007 della Regione Puglia), come modificato dall’articolo 28 della
legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, sono prorogati al 31 dicembre
2009, salvo i casi di accertata inidoneità della qualità delle acque per
l’uso potabile.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1
della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 28 maggio 2007
VENDOLA