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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 Giugno 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale, interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali. (Ordinanza n. 3598).
(GU n. 145 del 25-6-2007)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4
maggio 2007, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza nei
territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati
dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave
pregiudizio agli interessi nazionali";
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
ottobre 2004, recante: "Indirizzi in materia di protezione civile in
relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di
lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario";
Considerato che la persistente situazione di siccita' determina gravi
ripercussioni nel settore idropotabile, in quello irriguo ed in quello
per la produzione di energia elettrica, anche in aree densamente
popolate del Paese;
Considerato che il citato fenomeno siccitoso potrebbe determinare gravi
ripercussioni sul tessuto economico e sociale delle regioni interessate
dalla situazione di criticita' in rassegna;
Considerata la necessita' di operare quanto piu' nel rispetto delle
priorita' degli usi sanciti dalla normativa vigente in materia;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare disposizioni di carattere
straordinario ed urgente finalizzate ad assicurare, in costanza della
situazione di emergenza in rassegna, una gestione unitaria e
maggiormente incisiva delle scarse risorse idriche disponibili per i
diversi usi, consentendo la realizzazione, in termini di somma urgenza,
di tutte le iniziative necessarie all'ammodernamento della rete idrica,
al consolidamento dei bacini anche collinari, ed all'implementazione dei
controlli sui prelievi abusivi;
Visti gli esiti della riunione tecnica di coordinamento tenutasi il
giorno 30 aprile 2007 presso il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di analizzare e
fronteggiare gli stati di crisi conseguenti alla situazione
meteoclimatica in atto nelle varie regioni interessate;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
Sentito il Ministero delle infrastrutture;
Sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Sentito il Ministero dello sviluppo economico;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il direttore dell'ufficio previsione, valutazione, prevenzione e
mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato commissario
delegato per la realizzazione di tutte le iniziative di carattere
straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare la situazione di
emergenza di cui in premessa e che abbiano effetti di rilievo nazionale.
I presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta,
Veneto, od i loro delegati, concorrono all'attuazione di tutte le
iniziative di carattere straordinario ed urgente che abbiano effetti sui
singoli ambiti territoriali regionali.
2. Il commissario delegato attiva le azioni necessarie a contrastare e
mitigare gli effetti delle crisi idriche di rilevanza sovraregionale,
garantendo valori minimi di deflusso idrico sufficienti per le diverse
funzioni ambientali e di fruizione della risorsa, quali
l'approvvigionamento idropotabile, i prelievi per l'uso irriguo e per la
produzione di energia di rilevanza strategica, nonche' la navigazione ed
il contrasto della risalita di cunei salini alla foce dei corsi d'acqua.
A tal fine il commissario definisce in particolare:
gli obiettivi, in termini di valori di deflusso idrico, correlati ai
livelli idrometrici da garantire in alveo nei periodi di magra;
le regole per determinare le portate minime necessarie per assicurare
gli obiettivi sopra richiamati;
le soglie di criticita' al di sotto delle quali devono essere limitate
od inibite le derivazioni destinate ad uso diverso da quello
idropotabile.
3. Il commissario delegato, elabora, d'intesa con i presidenti delle
regioni interessate, od i loro delegati, le iniziative di cui al
presente comma, nell'ambito del Gruppo istituzionale di coordinamento
nazionale di cui al comma 1 dell'art. 2, per:
a) la predisposizione ed attuazione, sentiti i soggetti
istituzionalmente competenti, di programmi di regolazione delle
disponibilita' ed uso delle risorse idriche, con l'eventuale
modificazione temporanea della loro destinazione quale risultante
dall'originaria assegnazione d'uso, assicurando il rispetto degli
articoli 144 e 167 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche ed integrazioni, garantendo altresi' per quanto
possibile valori di deflusso idrico atti ad evitare danni ambientali
permanenti, nonche' provvedendo in via sostitutiva rispetto agli enti
ordinariamente competenti, in caso di inerzia e previa diffida ad
adempiere entro termini perentori non inferiori a tre giorni dal
ricevimento;
b) il monitoraggio sul rispetto del vincolo di destinazione dei diversi
usi delle risorse idriche nel rispetto delle determinazioni assunte ai
sensi della lettera a);
c) l'imposizione di temporanee limitazioni o modificazioni all'uso delle
derivazioni concesse ai sensi del regio decreto n. 1775/1933, e delle
pertinenti discipline regionali che siano ritenute necessarie in
presenza di particolari motivi di pubblico interesse, al fine di
conciliare nel modo piu' opportuno le legittime esigenze delle diverse
utenze, ferme restando le inderogabili necessita' delle utenze per il
consumo umano, e senza che cio' possa dare luogo alla corresponsione di
indennizzo alcuno;
d) la disciplina dell'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi
idroelettrici al fine di fronteggiare particolari situazioni di
criticita', senza riconoscimento di alcun indennizzo;
e) la realizzazione di tutte le azioni necessarie a garantire
un'efficace attivita' di polizia delle acque ed idraulica e controlli
rigorosi, in particolare volti a reprimere eventuali prelievi abusivi,
nonche' ad un piu' equilibrato sfruttamento dei prelievi autorizzati e
sull'effettiva attuazione, da parte delle regioni e degli enti locali,
degli adempimenti concordati per il superamento della situazione di
emergenza;
f) l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente
finalizzate a sospendere il rilascio di ulteriori licenze temporanee di
attingimento di cui all'art. 56 del regio decreto n. 1775/1933 ed a
revocare quelle gia' concesse;
g) l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente
finalizzate a sospendere il rilascio di autorizzazioni e la
realizzazione di nuovi pozzi di cui agli articoli 93, 95 e 96 del regio
decreto n. 1775/1933, ad esclusione di quelle per uso idropotabile o
comunque per gli usi per i quali la normativa vigente richiede la
potabilita' dell'acqua;
h) l'adozione di misure che consentano la temporanea deroga dei livelli
e delle modalita' di regolazione ed erogazione delle acque di laghi ed
invasi, con la definizione dei tempi per il massimo invaso e le
erogazioni controllate, nonche' provvedendo in via sostitutiva rispetto
agli enti o concessionari ordinariamente competenti, in caso di inerzia
e previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a
tre giorni dal ricevimento;
i) l'adozione di misure che consentano la temporanea deroga ai limiti
relativi alle temperature degli scarichi termici di cui alla tabella III,
allegato 5, parte terza, del decreto legislativo n. 152/2006, e
successive modifiche ed integrazioni, relativamente agli scarichi
derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche;
j) il posticipo dell'avvio delle attivita' di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti idroelettrici montani e degli altri invasi,
funzionali alle esigenze connesse con la situazione di crisi idrica in
atto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dei medesimi;
k) l'adozione dei provvedimenti urgenti finalizzati a consentire la
proroga delle misure di salvaguardia relative alle risorse idriche
contenute nei piani stralcio redatti dalle Autorita' di bacino ed
adottati dalle amministrazioni competenti;
l) la verifica sull'adozione di misure straordinarie di regolazione
dell'erogazione di energia all'utenza opportunamente programmate;
m) l'adozione di tutte le iniziative necessarie a favorire la
realizzazione, in termini di somma urgenza, delle opere ed interventi
anche infrastrutturali gia' pianificati e programmati finalizzati a
garantire sia maggiori volumi di invaso sia un maggiore accumulo
distribuito sia un risparmio e razionale uso della risorsa idrica
superficiale e di falda, sia la tutela della qualita' naturale della
risorsa stessa, nonche' la realizzazione di interventi anche
infrastrutturali e gestionali non programmati, ivi compresi l'acquisto e
la messa in esercizio di beni strumentali atti a fronteggiare situazioni
di crisi;
n) l'autorizzazione alle autorita' ed ai soggetti competenti a
predisporre nuove e temporanee misure e piani tariffari, nonche' canoni
e piani di contribuenza, anche in deroga ai limiti previsti dalla
normativa vigente, al fine di realizzare interventi infrastrutturali che
si renderessero necessari per superare specifici contesti emergenziali e
mitigare la vulnerabilita' dei sistemi idrici;
o) l'adozione di ogni azione utile a favorire la piena attuazione della
normativa vigente in materia di tutela delle risorse idriche;
p) la promozione di campagne informative di sensibilizzazione sul
risparmio idrico ed energetico, dirette sia ai soggetti
istituzionalmente interessati che alla popolazione coinvolta;
q) l'adozione di ogni ulteriore azione necessaria a fronteggiare e
superare la situazione di emergenza in atto.
4. Con riferimento alle iniziative ricadenti nell'ambito delle
competenze del servizio idrico integrato di cui al comma 2, dell'art.
141 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modifiche ed
integrazioni, il commissario delegato provvede sentito il presidente del
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al comma
5 dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284.
Art. 2.
1. Per garantire il necessario raccordo, coordinamento, concorso ed
indirizzo nelle iniziative previste all'art. 1, e' istituito in gruppo
istituzionale di coordinamento nazionale, presieduto dal medesimo
commissario e composto dai rappresentanti rispettivamente del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero
delle infrastrutture, del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, e del Ministero dello sviluppo economico, nonche' dalle
regioni interessate.
2. I presidenti delle regioni interessate od i loro delegati provvedono,
in attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, e con
le relative deroghe, all'adozione delle misure di cui all'art. 1, comma
2, nonche' mediante la predisposizione ed attuazione di specifici piani
di interventi anche infrastrutturali gia' programmati, nonche' di
interventi infrastrutturali e gestionali da programmare, che interessino
il solo ambito territoriale regionale. I piani possono prevedere misure
atte ad assicurare le necessarie forme di assistenza alla popolazione
interessata da situazioni di grave criticita' sul piano
dell'approvvigionamento idrico. I piani di cui al presente comma sono
comunicati al commissario delegato per il necessario raccordo delle
iniziative a livello nazionale.
3. Al fine di garantire una efficace ed incisiva azione nei contesti
territoriali in cui e' dato riscontrare situazioni di criticita', il
commissario delegato provvede a costituire, ove necessario, cabine
tecniche di regia, coordinate da un responsabile indicato dal
commissario stesso, sentito il Gruppo istituzionale di coordinamento
nazionale, e composte da rappresentanti delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonche' da
altri soggetti pubblici e privati coinvolti. Le cabine tecniche di regia
che svolgono la propria attivita' nei limiti del territorio regionale
sono costituite dal presidente della regione interessata o da un suo
delegato su istanza del commissario delegato.
4. Per l'espletamento delle proprie attivita' il commissario delegato si
avvale dell'ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione
dei rischi naturali, del centro funzionale centrale e del gruppo
tecnico-scientifico per le previsioni stagionali operanti presso il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei centri funzionali regionali attivati ed operativi,
nonche' dei centri di competenza individuati per la materia, ai sensi
della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2004.
5. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Ministero per le
politiche agricole, alimentari e forestali e' autorizzato, d'intesa con
il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ad
avvalersi, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza,
dell'unita' di ricerca per la climatologia e la meteorologia applicata
all'agricoltura.
Art. 3.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono
dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', nonche' di
interesse prevalente rispetto ad ogni altro uso, il commissario delegato
ed i presidenti delle regioni od i loro delegati, per gli ambiti di
rispettiva competenza, possono affidare la progettazione anche a liberi
professionisti, nonche' provvedere alla realizzazione degli interventi
anche avvalendosi degli enti ordinariamente competenti ed, ove
necessario, delle deroghe di cui all'art. 4.
2. Il commissario delegato ed i presidenti delle regioni od i loro
delegati, per gli interventi di rispettiva competenza provvedono, anche
avvalendosi degli enti ordinariamente competenti, all'approvazione dei
progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da
indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora
alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione
invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato
potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua
presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti
intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi
deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche
indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di
motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e'
subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del
Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di
servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, commi 1, 2, 3
e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono essere resi dalle
amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora
entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente
acquisiti con esito positivo. L'approvazione dei progetti costituisce
variante agli strumenti urbanistici vigenti ed apposizione al vincolo
preordinata all'espropriazione.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla
normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale
statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su
beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine
massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata
espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione
stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi
entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata
espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a
progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di
conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggisticoterritoriale o del patrimonio
storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio
dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i
cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del
parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od
opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al presidente
della regione interessata, che si esprime inderogabilmente entro trenta
giorni dalla richiesta dal commissario delegato o dell'amministrazione
procedente per l'adozione del provvedimento finale.
5. Il commissario delegato ed i presidenti delle regioni od i loro
delegati provvedono per gli ambiti di rispettiva competenza, anche
avvalendosi degli enti ordinariamente competenti, alle occupazioni di
urgenza ed alle eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente
ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza,
prescindendo da ogni altro adempimento, nonche' alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli
anche con la sola presenza di due testimoni.
6. Per le attivita' connesse allo stato di emergenza ed al conseguente
aumento del pericolo di incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato
provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 6 assegnate allo scopo
dal commissario delegato ed in deroga al limite di cui all'art. 1, comma
9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 4.
1. Il commissario delegato ed i presidenti delle regioni interessate
od i loro delegati, nell'espletamento dell'incarico agli stessi
affidato, possono provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione
degli interventi e delle misure d'emergenza di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in deroga alle seguenti
disposizioni normative:
regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed
articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42,
117 e 119;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 19, 41, 43, 48, 56,
70, 93, 95 e 96, e comunque, nei limiti strettamente necessari a dare
attuazione alla presente ordinanza;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli
6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22-bis, 23, 40 e 49;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48, 49 e 191, comma
3;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;
decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1959, n. 1363;
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136;
legge 28 maggio 2004, n. 139;
legge 27 luglio 2004, n. 186, art. 5;
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 149, comma 3, 168 e tabella 3, allegato 5, parte
III;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9, 10, 13,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 75, 76,
77, 80, 81, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 125, 127, 130, 132, 141, 241;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le
parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni del
decreto legislativo n. 163/2006;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;
decreto del Ministro dell'ambiente del 24 gennaio 1996;
legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17, 21 e 23;
legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modifiche ed integrazioni,
art. 1-septies;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 656 e seguenti;
decreto del Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero
dell'ambiente del 1° agosto 1996, art. 5;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13;
decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31, art. 8, comma 2;
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1959, n. 1363;
decreto ministeriale 23 aprile 1998, come modificato ed integrato dal
decreto ministeriale 30 luglio 1999, del Ministero dell'ambiente di
concerto con il Ministero dei lavori pubblici;
leggi e regolamenti regionali strettamente connessi alla legislazione
statale oggetto di deroga, e comunque pertinenti all'attuazione della
presente ordinanza.
Art. 5.
1. Restano ferme le competenze delle province autonome di Trento e
Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di
attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
2. Qualora i provvedimenti adottati dal commissario delegato comportino
iniziative da attuarsi nel territorio delle province autonome di Trento
e Bolzano per fronteggiare situazioni di crisi idrica manifestatesi al
di fuori dei territori provinciali, le medesime determinazioni sono
assunte previa acquisizione dell'intesa con le province autonome stesse,
che provvedono entro quindici giorni dalla richiesta.
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni
rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente
ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2007
Il Presidente: Prodi