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Regione Toscana

Legge Regionale n. 20 del 31-05-2006

 

 Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.

 

(B.U.R. Toscana n. 17 del 7 giugno 2006)

 

 

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

CAPO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1
Oggetto della legge
1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte III, di seguito denominato decreto legislativo, ha come oggetto la tutela delle acque attraverso disposizioni relative:
a) alla attribuzione delle competenze ed alla definizione delle procedure autorizzative;
b) alle acque destinate all’utilizzazione agronomica di cui all’articolo 112, del decreto legislativo;
c) alle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne di cui all’articolo 113, del decreto legislativo;
d) alle acque di restituzione di cui all’articolo 114, comma 1, del decreto legislativo;
e) alle acque di miniera o perforazione;
f) agli allacciamenti ed agli scaricatori di piena delle pubbliche fognature;
g) al coordinamento con e tra gli strumenti di pianificazione;
h) alla tutela delle acque a specifica destinazione di cui alla parte III, sezione II, titolo II, capo II, del decreto legislativo;
i) agli obiettivi di qualità ambientale e ai limiti di emissione.


ARTICOLO 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) abitante equivalente (AE): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;
b) acque di lavaggio: acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi o da altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzano negli stabilimenti. Tali acque sono da assimilare ad acque reflue industriali oppure ad acque reflue domestiche, se rispondenti alle caratteristiche di assimilazione previste dal regolamento di cui all’articolo 13;
c) acque di restituzione: acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché acque derivanti da sondaggi e perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, a condizione che siano:
1) prelevate a seguito di concessioni e permessi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
2) restituite allo stesso corpo idrico di provenienza o a quello al quale sarebbero state naturalmente destinate;
d) acque meteoriche dilavanti (AMD): acque derivanti da precipitazioni atmosferiche; si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate, che includono anche le acque meteoriche di prima pioggia salvo quelle individuate dall’articolo 8, comma 8;
e) acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all’articolo 13;
f) acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell’articolo 8, comma 8;
g) acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;

ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate;

si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
h) acque per utilizzazione agronomica: gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, ovvero le acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all’ applicazione al terreno di cui all’ articolo 74, comma 1, lettera o) del decreto legislativo;
i) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
j) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
k) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
l) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
m) agglomerato a forte fluttuazione: agglomerato il cui carico inquinante stagionale, calcolato in abitanti equivalenti, sia superiore di almeno il 30 per cento rispetto al carico derivante dalla popolazione residente;
n) aree pubbliche: le strade, come definite dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le relative pertinenze anche destinate alla sosta o movimentazione dei veicoli, che non siano parte di insediamenti o stabilimenti;
o) autorità di ambito territoriale ottimale (AATO): l’autorità di ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”);
p) corpo idrico superficiale interno: ogni componente naturale ed artificiale nel sistema idrografico che contiene e convoglia acque meteoriche o di sorgente rappresentato nella cartografia della Regione Toscana come definito nel regolamento di cui all’articolo 13;
q) fognatura mista: la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un’unica condotta degli scarichi di acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena successivamente definiti) ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto ed, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale;
r) fognatura pubblica: complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica, servite o meno da impianto di depurazione, specificamente destinate a raccogliere e portare al recapito le acque meteoriche e di lavaggio provenienti da agglomerati e quelle reflue domestiche, urbane, industriali;
s) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, detta condotta bianca, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, detta condotta nera;

t) impianto di depurazione: complesso di opere e impianti atto a ridurre il carico inquinante presente nelle acque ad esso addotte, mediante processi fisico-meccanici e biologici e chimici;
u) insediamento: complesso di uno o più edifici, diverso da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale da cui possono derivare acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;
v) scaricatori di piena: dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l’integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive; sono considerati scaricatori di piena anche i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari;
w) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato 8, alla parte III del decreto legislativo ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
x) terminali di scarico della fognatura bianca: i manufatti terminali delle condotte di collettamento delle acque meteoriche nei sistemi fognari di tipo separato recapitanti direttamente nel ricettore finale.

ARTICOLO 3
Flussi informativi e programmi di controllo
1. Le province, i comuni, le AATO, i gestori, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui ai decreti previsti dall’articolo 75, comma 5, del decreto legislativo, allo scopo di soddisfare le richieste di informazioni dello Stato, dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e della Unione europea definite dal decreto medesimo.
2. La definizione dei programmi di controllo di cui all’articolo 128 del decreto legislativo è attribuita ai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
3. I soggetti di cui al comma 2 attuano i programmi di controllo tramite l’ARPAT ai sensi della normativa in materia.

CAPO II
Disposizioni in materia di acque reflue, meteoriche, di restituzione

ARTICOLO 4
Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura

1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali e di acque reflue urbane è di competenza della provincia.
2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche è di competenza del comune.

3. Il comune e la provincia provvedono entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda; qualora l’ente locale risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l’autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.

4. Qualora da uno stesso stabilimento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento, anche scarichi di acque reflue domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, è di competenza della provincia.
5. La provincia è l’autorità competente a ricevere la comunicazione del gestore del servizio idrico integrato di cui all’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo.
6. I comuni possono disciplinare con proprio regolamento:
a) il rilascio dell’autorizzazione allo scarico nell’ ambito del permesso di costruire o ad altri atti autorizzativi in materia edilizia;
b) le procedure per la regolarizzazione amministrativa degli scarichi esistenti che, comunque, non può avvenire oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

ARTICOLO 5
Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di gestione della pubblica fognatura, di cui all’articolo 107, comma 2, del decreto legislativo, adottato dal gestore del servizio idrico integrato, lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione.
2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura mista e nella condotta nera della fognature separate è di competenza dell’AATO.
3. L’AATO provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda;
qualora l’AATO risulti inadempiente nei termini indicati, l’autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.
4. La Regione, nel regolamento di cui all’articolo 13, determina i criteri e le modalità con le quali l’AATO esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2; per l’esercizio di tali funzioni l’AATO può stabilire forme di collaborazione con il comune sulla base del regolamento di cui all’articolo 13.
5. Ai fini dell’attuazione delle competenze di cui al comma 2, l’AATO si avvale della collaborazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato.
6. È attribuita all’AATO la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali, ivi incluse delle AMC ad esse assimilate ai sensi della presente normativa, sulla base di quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo.
7. E’ altresì attribuita all’AATO la determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali. Per la determinazione di tale corrispettivo, che deve essere calcolato a livello di singolo impianto, l’AATO fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).

ARTICOLO 6
Modalità di rinnovo alle autorizzazioni allo scarico
1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all’articolo 13, definisce le condizioni alle quali le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, non in pubblica fognatura, sono assoggettabili a forme semplificate o tacite di rinnovo da parte del comune, ai sensi dell’articolo 124, comma 8, del decreto legislativo.
2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 13, disciplina altresì le condizioni e le modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle altre acque reflue, nonché le condizioni alle quali tali autorizzazioni sono assoggettabili ad eventuali procedure semplificate.

ARTICOLO 7
Approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane
1. Il comune approva il progetto definitivo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo, previo parere vincolante della provincia e dell’AATO, per quanto di loro competenza, in relazione anche ai programmi di riutilizzazione delle acque.

ARTICOLO 8
Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate
1. Lo scarico di AMPP in pubblica fognatura derivanti dalle aree pubbliche è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione qualora rispetti le seguenti condizioni:
a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con le portate immesse nella medesima;
b) caratteristiche qualitative e quantitative della AMPP scaricate tali da non compromettere l’efficienza depurativa dell’impianto di depurazione;

c) preventivo assenso del gestore del servizio idrico integrato nel caso di fognatura mista o di condotta nera di fognatura separata.
2. Lo scarico di AMPP derivanti dalle aree pubbliche fuori dalla pubblica fognatura è ammesso e non necessita di autorizzazione allo scarico. Devono essere previsti idonei trattamenti delle AMPP, ove necessari al raggiungimento
e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità, per le autostrade e le strade extraurbane principali di nuova realizzazione e nel caso di loro adeguamenti straordinari.
3. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, in pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dall’AATO, previo parere del gestore del servizi idrico integrato e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera e).
4. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, fuori dalla pubblica fognatura è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dalla provincia, previo parere dell’ARPAT e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e).
5. Le AMPP, di cui ai commi 3 e 4, sono sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione, secondo le indicazioni del regolamento di cui all’articolo 13, prima dell’immissione del corpo recettore finale.
6. Il comune, sentito il parere dell’ARPAT, autorizza lo scarico di AMPP, da insediamenti o da stabilimenti che svolgano le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), trattate secondo le indicazioni del regolamento di cui all’articolo 13, nella condotta bianca delle fognature separate.
7. Fatte salve le precedenti disposizioni per le AMPP, lo scarico di AMC è comunque soggetto ad autorizzazione rilasciata dall’ente competente per tipologia di ricettore nel rispetto delle disposizioni a tutela della qualità delle acque e dell’ambiente previste dalla normativa nazionale e regionale per lo scarico di acque reflue industriali.
8. Le AMPP sono assimilate ad AMDNC quando non siano entrate in contatto con altre acque e derivino:
a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all’articolo 13, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e);
b) da altre superfici impermeabili, diverse da quelle di cui alla lettera a), di stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all’articolo 13, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e).
9. Alle acque assimilate ad AMDNC, di cui al comma 8, si applicano le disposizioni dell’articolo 9.

ARTICOLO 9
Scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate
1. Lo scarico di AMDNC in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca delle fognature separate è ammesso e non necessita di autorizzazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata immessa nella medesima;
b) caratteristiche tali da non compromettere l’efficienza depurativa dell’impianto di depurazione a servizio della fognatura ricevente;
c) comunicazione preventiva al gestore da effettuarsi solo per i nuovi stabilimenti.
2. È vietato lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate.
3. I comuni agevolano ed incentivano la realizzazione di impianti di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate, anche con specifiche disposizioni dei propri strumenti regolamentari od urbanistici.

ARTICOLO 10
Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena
1. L’autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di classe B2 è rilasciata dalla provincia competente contestualmente all’autorizzazione allo scarico della pubblica fognatura e del depuratore di cui sono al servizio, a seguito di una valutazione complessiva del sistema di raccolta e trattamento da questi elementi costituito, secondo le indicazioni del regolamento di cui all’articolo 13 e quelle di cui agli articoli 15, 16, 17 e 21.
2. Gli scaricatori di classe A1, A2, B1 si intendono autorizzati, fatto salvo l’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16, i cui esiti devono essere comunicati alla provincia competente nelle forme definite dal regolamento di cui all’articolo 13.
3. Nel caso la gestione del depuratore e degli scaricatori di piena sia effettuata da due gestori diversi, la provincia provvede a coordinare temporalmente e funzionalmente le procedure amministrative, anche con la modifica d’ufficio di autorizzazioni già rilasciate, adottando comunque atti finali separati per ciascun gestore.
4. Nel caso in cui uno o più scaricatori di piena siano a servizio di una pubblica fognatura che si estenda su due o più province, la domanda di autorizzazione per l’intero sistema è presentata alla provincia competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione. La provincia che riceve la domanda coordina l’istruttoria necessaria a determinare le condizioni per l’ autorizzazione rilasciata dalle singole province ciascuna per il proprio territorio di competenza.
5. Al fine di rispettare i requisiti previsti all’articolo 21, per gli scaricatori di piena di classe B2 di cui all’articolo 15, comma 2, lettera d), disposti dalla provincia, il gestore della pubblica fognatura o il gestore dell’impianto di depurazione, per singoli scarichi in fognatura, può richiedere all’AATO la variazione dei limiti di emissione per le sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del decreto legislativo. Nell’istanza il richiedente dichiara l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità anche di soluzioni tecniche riguardanti più scarichi contemporaneamente, a fronte dei benefici ambientali conseguibili con l’adozione di altre soluzioni diverse da quella della riduzione dei limiti di emissione.
6. A seguito della richiesta di cui al comma 5, l’AATO può disporre la modifica d’ufficio di autorizzazioni allo scarico in essere, previa verifica della sussistenza delle attestazioni del richiedente, in collaborazione con l’ARPAT.
7. L’attivazione di nuovi scaricatori di piena degli impianti di fognatura a servizio di agglomerati, o parti di agglomerati o di depuratori già autorizzati è comunicata alla provincia novanta giorni prima dell’ingresso in esercizio. La provincia valuta l’influsso del nuovo elemento sul sistema esistente ed autorizzato e, se del caso, dispone le necessarie variazioni delle autorizzazioni in essere. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione, lo scaricatore di piena si intende autorizzato all’esercizio sulla base dell’autorizzazione in essere.
8. Per ogni scaricatore di piena di classe B2 la richiesta di autorizzazione allo scarico della fognatura o dell’impianto di depurazione riporta anche una scheda tecnica i cui contenuti sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 13.


ARTICOLO 11
Disposizioni per il rilascio di acque di restituzione
1. Ai fini della tutela delle acque, del mantenimento e del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previste dal piano di tutela, il rilascio nei corpi idrici di acque di restituzione è soggetto alle condizioni poste nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, ai sensi dell’articolo 12 bis, comma 1, del r.d. 1775/1933.
2. Le condizioni di restituzione di cui al comma 1, includono i limiti di emissione, in concentrazione e quantità per anno, delle sostanze contenute nelle acque, disposti caso per caso, previo parere dell’ARPAT, sentite le AATO e l’autorità di bacino, ciascuna per quanto di competenza secondo le previsioni del regolamento di cui all’articolo 13.
3. I piani d’ambito, al fine del rispetto dei limiti di emissione di cui al comma 2, devono prevedere un programma degli investimenti necessari, dei tempi e delle risorse finanziarie per quanto riguarda le restituzioni inerenti al servizio idrico integrato.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 114, escluso il comma 1, del decreto legislativo, alle quali la provincia si attiene.
5. Il rilascio di acque di cui all’articolo 114, comma 2, del decreto legislativo, si intende approvato con l’approvazione del progetto di gestione dell’invaso di cui al medesimo articolo del decreto legislativo.

6. La Giunta regionale, nell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 13, si attiene ai seguenti criteri:
a) i limiti di emissione sono correlati alle caratteristiche chimico-fisico-biologiche che le acque hanno al prelievo. Se le acque non sono restituite al corpo idrico di provenienza devono avere caratteristiche compatibili con quelle del corpo idrico in cui vengono rilasciate;
b) la restituzione di acque sotterranee effettuata tramite perforazioni, di qualunque tipo, deve evitare comunque che le acque contenute nelle falde idriche attraversate, diverse da quella di provenienza, entrino in contatto con le acque restituite;
c) le acque intercettate durante lavori di ingegneria civile sono ricondotte al reticolo idrico di originaria destinazione, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente.
7. Il concessionario è tenuto:
a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto prescritto dalla provincia nel disciplinare di concessione, ed all’invio semestrale dei risultati alla provincia ed all’ARPAT;
b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di rilascio delle acque per quanto non già soddisfatto dai versamenti effettuati ai sensi del r.d. 1775/1933.

8. Il presente articolo non si applica:
a) alle acque derivanti da sondaggi o perforazioni eseguiti a scopi minerari o geotermici che sottostanno alla specifiche discipline;
b) alle pratiche di irrigazione di piante.
9. Alle acque di restituzione di centrali idroelettriche si applicano le disposizioni contenute nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite.

ARTICOLO 12
Acque destinate all’utilizzazione agronomica
1. L’utilizzazione agronomica, come definita dall’articolo 74, comma 1, lettera p), del decreto legislativo, è attuata, ai sensi dell’articolo 112, comma 1, del decreto legislativo, per:
a) gli effluenti di allevamento;
b) le acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152);
c) le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), del decreto legislativo;
d) le acque reflue dalle piccole aziende agroalimentari assimilate alle aziende di cui alla lettera c) sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo.
2. La comunicazione di cui all’articolo 112, comma 1, del decreto legislativo è presentata al comune almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività di utilizzazione nelle forme previste dal regolamento di cui all’articolo 13, dal rappresentate legale dell’azienda che produce gli effluenti e le acque destinate all’ utilizzazione agronomica o da altri soggetti indicati dal decreto ministeriale di cui all’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo.
3. Il regolamento di cui all’articolo 13, detta le procedure e le modalità per lo svolgimento dell’utilizzazione agronomica delle acque di cui al presente articolo in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 112, comma 3, del decreto legislativo e sulla base dei criteri di cui al comma 4 del presente articolo.
4. La Giunta regionale nell’emanazione del regolamento di cui al comma 3, si attiene ai seguenti criteri:
a) le tecniche di distribuzione assicurano:

1) la tutela delle acque ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione;
2) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto irriguo, concimante e ammendante sul terreno;
3) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;
4) un’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ed uniforme applicazione degli stessi;
b) le dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio delle acque di cui al presente articolo in relazione alle esigenze colturali garantiscono una capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l’impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche o climatiche.

ARTICOLO 13
Regolamento regionale
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, provvede a disciplinare con regolamento:
a) le modalità di esercizio da parte degli enti locali e delle AATO delle competenze di cui al capo II;
b) l’assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all’articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo;
c) i trattamenti appropriati di cui all’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo in conformità all’allegato 5 della parte III del decreto stesso;
d) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, che non può eccedere i trecentosessantacinque giorni, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessita tecnica;
e) le procedure e modalità per l’uso delle acque per l’utilizzazione agronomica sulla base dei criteri di cui all’articolo 12;
f) le acque meteoriche dilavanti relativamente alle seguenti materie:

1) indirizzi per l’autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all’articolo 10, comma 1 e per il trattamento delle AMPP di cui all’articolo 8, comma 5;
2) l’elenco delle attività, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche dilavanti, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;
g) gli indirizzi per la determinazione delle condizioni qualitative per il rilascio delle acque di restituzione di cui all’articolo 11, comma 2;
h) criteri per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dagli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui all’articolo 105, comma 5, del decreto legislativo;
i) norme tecniche per la classificazione, identificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche di cui all’articolo 15, comma 4;
l) criteri tecnici per l’ identificazione dei corpi idrici superficiali interni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p);
m) prescrizioni regionali per la tutela delle acque in attuazione del piano di tutela delle acque di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6, in materia di controllo e monitoraggio degli scarichi e dei flussi informativi, anche attraverso appositi registri informatici;
n) il contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all’articolo 10, comma 8;
o) le modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di classe A1, A2, B1 di cui all’articolo 10, comma 2.
2. Le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui al comma 1, lettera a), che disciplinano l’esercizio da parte degli enti locali e delle AATO delle competenze di cui al capo II, possono essere sostituite da appositi regolamenti degli enti locali territorialmente competenti.

CAPO III
Disposizioni relative alle pubbliche fognature, agli allacciamenti, agli scaricatori di piena e ai terminali di scarico delle fognature bianche

ARTICOLO 14
Obbligo di allacciamento
1. Per gli insediamenti già esistenti che diano luogo a scarichi di acque reflue il comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, può imporre l’allacciamento al servizio pubblico di fognatura secondo i criteri previsti dal regolamento di fognatura e depurazione in vigore, ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo.
2. I nuovi insediamenti che diano luogo a scarichi di acque reflue che ricadono in aree territoriali servite dalle pubbliche fognature, si allacciano alla pubblica fognatura nel rispetto:
a) della capacità ricettiva del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui sul quale insistono,
b) delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa di cui al piano d’ambito;
c) delle modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione; in presenza di fognatura separata è obbligatorio l’allaccio delle acque reflue alla condotta nera.
3. In caso di mancata osservanza, il comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, dispone l’allaccio con propria ordinanza.

ARTICOLO 15
Classificazione
1. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche viene effettuata, per ogni singola bocca di scarico, in relazione alle caratteristiche della porzione di rete servita, ed esclusivamente sulla base della tipologia delle utenze autorizzate ed allacciate e delle aree servite.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, i dispositivi di collettamento e recapito delle acque meteoriche dei sistemi fognari sono classificabili nelle seguenti categorie:
a) classe A1: terminali di scarico delle condotte bianche delle fognature separate;
b) classe A2: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti in fognatura esclusivamente acque reflue domestiche o assimilate;
c) classe B1: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo non sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del decreto legislativo.
d) classe B2: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del decreto legislativo.
3. L’attribuzione delle classi è di competenza del gestore della pubblica fognatura che ne da comunicazione alla provincia, all’AATO ed all’ARPAT per quanto di loro competenza.
4. La comunicazione di cui al comma 3, contiene le informazioni necessarie per identificare e caratterizzare gli scaricatori di piena e i terminali di scarico delle fognature bianche, ai sensi delle prescrizioni e della scheda tecnica contenute nel regolamento di cui all’articolo 13.

ARTICOLO 16
Caratteristiche degli scaricatori di piena
1. Gli scaricatori di piena, in considerazione delle caratteristiche del corpo ricettore e degli usi a cui è destinato, sono dimensionati in relazione alla funzionalità idraulica complessiva della rete fognaria e del depuratore, al fine di adeguare il sistema con accorgimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui al piano di tutela delle acque.
2. Gli scaricatori di piena di nuova realizzazione di classe A2 e B1 garantiscono di norma valori di diluizione di almeno tre volte la portata media nera in tempo secco calcolato nelle ventiquattro ore e comunque valori di diluizione utili al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela per i corpi idrici recettori prossimali o distali.
3. Gli scaricatori di piena di classe B2 di nuova realizzazione garantiscono valori di diluizione di almeno cinque volte la portata media nera in tempo secco calcolato nelle ventiquattro ore, e comunque valori di diluizione utili al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela per i corpi idrici recettori prossimali o distali tenuto conto anche del livello delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del decreto legislativo, veicolate dalla rete fognaria in condizioni di tempo secco.
4. Al fine di proteggere la funzionalità degli impianti di depurazione a servizio di fognature miste i gestori adottano gli accorgimenti impiantistici o gestionali tali da garantire la corretta gestione degli afflussi di acque meteoriche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

CAPO IV
Disposizioni per la gestione della qualità delle acque

SEZIONE I
Coordinamento con gli strumenti di pianificazione

ARTICOLO 17
Norme per l’attuazione del piano di tutela delle acque
1. In applicazione e nel rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni di cui all’articolo 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo, nel piano di tutela delle acque possono essere disposte condizioni di emissione necessarie al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione, integrative di quelle di cui alla normativa regionale vigente.
2. Gli atti autorizzativi, comunque denominati, di cui alla presente legge costituiscono lo strumento attraverso il quale gli enti, competenti al rilascio delle autorizzazioni, integrano ed attuano le previsioni della presente legge e del piano di tutela delle acque per il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.

SEZIONE II
Tutela delle acque a specifica destinazione

ARTICOLO 18
Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura
1. Fatte salve le disposizioni della presente legge relative allo scarico di AMD, lo scarico delle acque reflue urbane nella fascia marina costiera il cui uso prevalente sia quello della balneazione è consentito, in accordo con l’articolo 105 del decreto legislativo, solo se le acque reflue sono allontanate con apposita condotta sottomarina.
2. Tale condotta dista dalla costa almeno trecento metri ed è ancorata ad una profondità non inferiore a venticinque metri.

3. L’ubicazione, il sistema di spandimento e di ancoraggio della condotta sottomarina sono scelti sulla base di precisi studi mirati ad assicurare la buona conduzione e manutenzione del sistema di scarico da parte del titolare e a verificare che le condizioni meteomarine, la natura dei fondali, i venti e le correnti prevalenti siano tali da allontanare convenientemente lo scarico dalla costa e siano garantiti il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.
4. Gli studi di cui al comma 3, propongono una soluzione alternativa, che dia le stesse garanzie ambientali ed igienico-sanitarie, nei casi in cui le condizioni previste al comma 2 siano inattuabili a seguito di:
a) particolari conformazioni dei fondali costieri;
b) motivazioni tecniche ambientali;
c) per eccessiva onerosità in rapporto ai benefici ambientali ottenuti.
5. Nel caso di cui al comma 4, la provincia valuta la proposta alternativa fatta e se del caso può autorizzare lo scarico in difformità alle prescrizioni del comma 2, fermo restando l’obbligo da parte del titolare dello scarico di garantire localmente, con oneri economici a proprio carico, il raggiungimento e il mantenimento di prefissati obiettivi di qualità ambientale e di quelli relativi ai corpi idrici a specifica destinazione.
6. Lo scarico di una condotta sottomarina è vietato in prossimità di banchi di molluschi bivalvi gasteropodi anche a sviluppo naturale di cui sia consentita la pesca.

ARTICOLO 19
Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico adotta nell’atto autorizzativo le prescrizioni necessarie ai fini del mantenimento della qualità necessaria al conseguimento e mantenimento della conformità alla vita dei pesci nei tratti designati dalla Regione ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo.
2. Al Presidente della provincia spetta, sentito il parere dell’ARPAT, l’emanazione degli atti urgenti di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque a tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci.

ARTICOLO 20
Acque superficiali destinate alla potabilizzazione
1. Qualora lo scarico delle acque reflue urbane, industriali nonché lo scarico finale di impianti di depurazione avvenga in prossimità e comunque al di fuori dell’area di salvaguardia, di prese acquedottistiche di cui all’articolo 94, comma 1, del decreto legislativo e classificate ai sensi dell’articolo 80 del medesimo, l’ente che autorizza lo scarico detta disposizioni specifiche per il mantenimento e il miglioramento delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica.
2. In presenza di particolari situazioni di magra del corpo idrico ricettore che ne possano compromettere l’uso idropotabile, la provincia prescrive, ove necessario, ai soggetti interessati particolari interventi per diminuire l’apporto inquinante e la diminuzione dei diritti di prelievo di acque al fine di aumentare il deflusso minimo vitale in alveo, determinandone modalità e durata senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi.
3. Qualora, al fine di migliorare la qualità delle acque derivate per il successivo uso potabile, sia ritenuto necessario cambiare le posizioni relative alla presa di acqua o il punto di scarico delle acque reflue urbane che ne compromette la qualità, il soggetto gestore privilegia le soluzioni più economiche a parità di tutela ambientale.

SEZIONE III
Obiettivi di qualità ambientale e limiti di emissione

ARTICOLO 21
Limiti di emissione nei corpi recettori
1. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 124, comma 10, del decreto legislativo e dell’articolo 17, comma 2, l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico può prescrivere limiti di emissione più restrittivi di quelli disposti dall’allegato 5 della parte III del decreto legislativo, qualora sia necessario per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela. In particolare per le sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del decreto legislativo, si autorizzano limiti allo scarico tali da non compromettere il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.

2. L’ente competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, nel caso di scarichi fuori dalla pubblica fognatura, in applicazione dell’articolo 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo e dell’articolo 17, comma 2, della presente legge, può definire, sentito il parere dell’ARPAT, limiti di emissione diversi da quelli dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo nel rispetto delle disposizioni del comma 3 del presente articolo.

3. Il comma 2 è applicabile nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) limiti diversi da quelli previsti dall’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo possono essere previsti nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 101, comma 2, del decreto legislativo;
b) limiti diversi non possono essere stabiliti per scarichi direttamente adducenti a corpi idrici significativi nei quali non sia già stato raggiunto lo stato di qualità ambientale di buono;
c) il limite diverso non deve compromettere il mantenimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione;
d) non è applicabile per scarichi adducenti ad acque lacustri, a basso ricambio.
4. Nel caso lo scarico oggetto dell’autorizzazione presenti sostanze non disciplinate, neanche in via generale, dalla vigente normativa può disporre, sentito il parere dell’ARPAT, limiti di emissione, in concentrazione e massa, che ritiene necessari per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela.
5. Per i terminali di scarico delle fognature bianche e per le portate di supero degli scaricatori di piena, il conseguimento dei limiti di emissione è garantito dal rispetto da parte degli stessi delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16.
6. Qualora si renda necessario, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione previsti dal piano di tutela delle acque, la provincia può determinare specifiche condizioni di emissione per singoli scaricatori di piena di classe B2, aggiuntive a quelle previste dall’articolo 16, anche in relazione alla presenza nello scarico delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del decreto legislativo.
7. Per l’attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione e delle reti fognarie, che comportino diminuzione dell’efficacia depurativa, il gestore:
a) per gli interventi programmabili tiene conto delle caratteristiche del corpo ricettore ed anche in relazione alle utenze industriali servite dall’impianto, privilegia i periodi di minor apporto di inquinanti: di tali interventi dà preventiva comunicazione, entro sessanta giorni dall’inizio dei lavori, alla provincia, al comune, all’AATO, all’ARPAT ed alla azienda USL competenti per territorio,
b) per gli interventi non programmabili dovuti a guasti accidentali, scarichi abusivi o atti di sabotaggio il gestore dà immediata comunicazione alla provincia, al comune, all’AATO, all’ARPAT ed alla azienda unità sanitaria locale competenti per territorio.
8. Le comunicazioni di cui al comma 7, riportano i motivi dell’intervento, le misure di tutela ambientale adottate ed i tempi previsti per il recupero della piena efficienza depurativa.
9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dagli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui all’articolo 105, comma 5, del decreto legislativo, nelle acque superficiali le province seguono i criteri individuati nel regolamento di cui all’articolo 13.

CAPO V
Sanzioni

ARTICOLO 22
Sanzioni
1. La competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative comminate dal decreto legislativo è attribuita agli enti che, ai sensi della presente legge, esercitano le relative funzioni di amministrazione attiva.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, formula criteri ed indicazioni per l’esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie di cui alla presente legge, anche sulla base di informazioni e dati assunti dagli enti competenti e relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative.
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall’ente competente all’applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del comma 1; restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall’articolo 136 del decreto legislativo
4. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto dall’articolo 11, è comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 12.000,00.
5. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’articolo 137, comma 14, del decreto legislativo, a chiunque effettui l’utilizzazione agronomica contravvenendo alle disposizioni regolamentari dettate ai sensi dell’articolo 12, comma 3, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

CAPO VI
Norme finali e transitorie

ARTICOLO 23
Norme finali
1. Qualora da insediamento, stabilimento o da agglomerato vengano immesse nell’ambiente due o più delle tipologie di acque definite all’articolo 2, e per le quali è previsto da parte dell’ente competente il rilascio di qualsiasi
atto di consenso, l’ente competente alla ricezione delle domande è la provincia.

ARTICOLO 24
Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti
1. Gli scarichi di AMPP di cui all’articolo 8, commi 3 e 4 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzati all’esercizio fino al termine della procedura autorizzativa di cui al presente articolo; si ritengono autorizzati gli scarichi di AMPP esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni allo scarico in essere.
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, i titolari degli scarichi di AMPP presentano richiesta di autorizzazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prescrivendo i tempi massimi per la realizzazione degli eventuali trattamenti di cui all’articolo 8, comma 5.
4. Qualora le AMPP derivino da stabilimento o da insediamento già titolare di un’autorizzazione allo scarico in essere per altre acque, l’amministrazione competente provvede, se necessario, a riunificare in un unico atto l’autorizzazione di cui al presente articolo con quella in essere.
5. Agli scarichi di AMC di cui all’articolo 8 si applicano le disposizioni transitorie di cui al presente articolo.

ARTICOLO 25
Norme transitorie per gli scaricatori di piena e le condotte bianche delle fognature separate
1. Gli scaricatori di piena esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano autorizzati per effetto dell’approvazione dei progetti relativi alle reti fognarie e ai collettori esistenti fino al termine della procedura autorizzativa di cui al presente articolo.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, i gestori della pubblica fognatura e/o dell’impianto di depurazione comunicano alla provincia, all’AATO ed all’ARPAT gli esiti della classificazione, di cui all’articolo 15, effettuata sugli scaricatori di piena in esercizio.
3. Entro trecentosessantacinque giorni giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, i gestori della pubblica fognatura e dell’impianto di depurazione relativamente agli scaricatori di piena:
a) definiscono e presentano alla provincia un programma, approvato per quanto di competenza dall’AATO, di otto anni per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge, comprensivo di cronoprogramma degli interventi per ciascun agglomerato, suddiviso in due quadrienni. Nel primo quadriennio, a far data dall’atto di autorizzazione di cui al comma 5, sono inclusi gli interventi relativi agli scaricatori di classe B2;
b) quantificano le risorse finanziare necessarie alla realizzazione del programma stesso;
c) richiedono, ove necessario, l’autorizzazione allo scarico alla provincia identificando quegli elementi per i quali ritengono di richiedere l’applicazione dei commi 5, 6 e 7.
4. Nel caso in cui il programma di cui al comma 3 faccia carico a soggetti diversi, l’AATO coordina tra i diversi soggetti la redazione di un programma unificato.
5. La provincia autorizza l’esercizio in via provvisoria degli scaricatori di piena esistenti, fino al termine dei lavori di adeguamento previsti dal cronoprogramma di cui al comma 3, e previa stipula tra le parti interessate, tra cui i comuni e la provincia, di un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo. L’esercizio in via provvisoria è disposto solo nei casi in cui gli scaricatori di piena esistenti non siano in grado di rispettare i requisiti previsti dalla presente normativa al fine:
a) della salvaguardia dell’integrità della rete fognaria;
b) di garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione e del servizio di fognatura e depurazione ai fini della tutela ambientale comunque da essi attuato.
6. Entro sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al comma 3, le province, in attuazione delle disposizioni degli articoli 16, 17, 21, e del presente articolo, definiscono le condizioni di autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena esistenti inserendo tra le prescrizioni autorizzative le previsioni di adeguamento contenute nell’accordo di programma di cui al comma 5.
7. Gli scaricatori di piena rispettano comunque le previsioni, di cui alla presente normativa, entro otto anni dal rilascio della prima autorizzazione successiva all’entrata in vigore della presente legge.
8. Entro trecento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i gestori delle condotte bianche delle fognature separate attestano, per ogni agglomerato, alla provincia e all’AATO che nelle reti non siano allacciati scarichi di acque reflue.
9. Gli scaricatori di piena di classe A2, B1, B2, esistenti, in corso di realizzazione o con progetto esecutivo approvato e finanziato alla data di entrata in vigore della presente legge, garantiscono di norma valori di diluizione di cui alla normativa previgente.

ARTICOLO 26
Norme transitorie per le acque reflue urbane
1. Al fine di aumentare la disponibilità effettiva di acqua per gli usi possibili e concorrere al migliore utilizzo delle risorse idriche stesse nonchè sostenere le portate dei corpi idrici ricettori, con particolare riguardo per quelle di magra, la Giunta regionale, ai sensi articolo 101, comma 10, del decreto legislativo, promuove e stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di definire i piani d’intervento per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo e dal piano di tutela delle acque. L’accordo può stabilire che i soggetti gestori siano autorizzati alla prosecuzione dello scarico delle acque reflue.
2. Entro trecento giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, i gestori della pubblica fognatura, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane per agglomerati inferiori a 2000 abitanti equivalenti, definiscono e presentano alle province competenti un programma, approvato per quanto di competenza dall’AATO, sentito il parere dell’ARPAT, per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge, comprensivo di un cronoprogramma che ne identifichi le risorse necessarie alla realizzazione del programma stesso entro il 31 dicembre 2015. La provincia autorizza l’esercizio allo scarico in via provvisoria e previa stipula tra le parti interessate di un accordo di programma che individui le priorità in relazione agli obiettivi del piano di tutela delle acque e le modalità di copertura finanziaria degli interventi.


ARTICOLO 27
Norme transitorie e finali
1. Le province, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, informano i titolari dei rilasci di acque di restituzione, in essere all’entrata in vigore del regolamento e soggetti alle previsioni dell’articolo 11, dell’attivazione della procedura di revisione del disciplinare di concessione per adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge e del relativo regolamento richiedendo contestualmente la documentazione necessaria.
2. I rilasci di cui al comma 1 sono adeguati alle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento entro i termini prescritti dalla provincia e, comunque, non oltre quattro anni.
3. Fino all’adozione del piano di gestione di cui all’articolo 114, del decreto legislativo, si applicano le previsioni dell’articolo 11 in relazione al rilascio di acque da dighe e invasi.
4. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli accordi di programma in materia di tutela delle risorse idriche ai sensi dell’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo, e le disposizioni amministrative assunte dagli enti competenti in applicazione degli accordi stessi.
5. Qualora l’AATO non abbia ancora proceduto all’affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico di cui alla l.r. 81/1995, le funzioni previste all’articolo 5, comma 2, continuano ad essere esercitate dal comune fino al sessantesimo giorno successivo all’affidamento.

ARTICOLO 28
Modifiche all’articolo 20 della l.r. 88/1998
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è sostituita dalla seguente:
“b) i programmi di monitoraggio sullo stato della qualità delle acque superficiali e sotterranee, anche a specifica destinazione e di rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici, come definiti ai sensi degli articoli 118 e 120 del decreto legislativo.”

[2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 88/1998 è abrogata.](*)

 

(*) Nota: comma abrogato per effetto della L.R. Toscana n. 60/2006

ARTICOLO 29
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), fatto salvo quanto previsto dal comma 2;

b) la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88).
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, si applicano le indicazioni tecniche relative alla fertirrigazione di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 40 della l.r. 5/1986.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, è abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64), che sino a tale data rimane applicabile per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

IL VICEPRESIDENTE
GELLI

Firenze, 31 maggio 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 24.05.2006.