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Regione Toscana
Legge Regionale n. 20 del 31-05-2006
Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.
(B.U.R. Toscana n. 17 del 7 giugno
2006)
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Oggetto della legge
1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale), parte III, di seguito denominato decreto
legislativo, ha come oggetto la tutela delle acque attraverso disposizioni
relative:
a) alla attribuzione delle competenze ed alla definizione delle procedure
autorizzative;
b) alle acque destinate all’utilizzazione agronomica di cui all’articolo 112,
del decreto legislativo;
c) alle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne di cui all’articolo
113, del decreto legislativo;
d) alle acque di restituzione di cui all’articolo 114, comma 1, del decreto
legislativo;
e) alle acque di miniera o perforazione;
f) agli allacciamenti ed agli scaricatori di piena delle pubbliche fognature;
g) al coordinamento con e tra gli strumenti di pianificazione;
h) alla tutela delle acque a specifica destinazione di cui alla parte III,
sezione II, titolo II, capo II, del decreto legislativo;
i) agli obiettivi di qualità ambientale e ai limiti di emissione.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) abitante equivalente (AE): il
carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a
cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare
equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al
giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico
organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per
giorno;
b) acque di lavaggio: acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi o da altre
operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività
accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzano
negli stabilimenti. Tali acque sono da assimilare ad acque reflue industriali
oppure ad acque reflue domestiche, se rispondenti alle caratteristiche di
assimilazione previste dal regolamento di cui all’articolo 13;
c) acque di restituzione: acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per
scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché acque derivanti da
sondaggi e perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di
idrocarburi, a condizione che siano:
1) prelevate a seguito di concessioni e permessi di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici);
2) restituite allo stesso corpo idrico di provenienza o a quello al quale
sarebbero state naturalmente destinate;
d) acque meteoriche dilavanti (AMD): acque derivanti da precipitazioni
atmosferiche; si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque
meteoriche dilavanti contaminate, che includono anche le acque meteoriche di
prima pioggia salvo quelle individuate dall’articolo 8, comma 8;
e) acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti,
diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque
meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo
rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di
sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal
regolamento di cui all’articolo 13;
f) acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): acque meteoriche
dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di
attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e
di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali,
dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il
rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di
determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque
individuate ai sensi dell’articolo 8, comma 8;
g) acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): acque corrispondenti, per ogni
evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente
distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate;
si considerano eventi meteorici
distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
h) acque per utilizzazione agronomica: gli effluenti di allevamento, le acque di
vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, ovvero le acque reflue
provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro
produzione all’ applicazione al terreno di cui all’ articolo 74, comma 1,
lettera o) del decreto legislativo;
i) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da
attività domestiche;
j) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici
o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni,
diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
k) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti
fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
l) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono
concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che
economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la
raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane
verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
m) agglomerato a forte fluttuazione: agglomerato il cui carico inquinante
stagionale, calcolato in abitanti equivalenti, sia superiore di almeno il 30 per
cento rispetto al carico derivante dalla popolazione residente;
n) aree pubbliche: le strade, come definite dall’articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato
dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le relative pertinenze anche
destinate alla sosta o movimentazione dei veicoli, che non siano parte di
insediamenti o stabilimenti;
o) autorità di ambito territoriale ottimale (AATO): l’autorità di ambito
territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato di cui alla
legge regionale 27 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio
1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”);
p) corpo idrico superficiale interno: ogni componente naturale ed artificiale
nel sistema idrografico che contiene e convoglia acque meteoriche o di sorgente
rappresentato nella cartografia della Regione Toscana come definito nel
regolamento di cui all’articolo 13;
q) fognatura mista: la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per
la canalizzazione in un’unica condotta degli scarichi di acque reflue e delle
acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per
lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena successivamente definiti)
ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto ed, in quantità
stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale;
r) fognatura pubblica: complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica,
servite o meno da impianto di depurazione, specificamente destinate a
raccogliere e portare al recapito le acque meteoriche e di lavaggio provenienti
da agglomerati e quelle reflue domestiche, urbane, industriali;
s) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la
prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque
meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la
separazione delle acque di prima pioggia, detta condotta bianca, e la seconda
adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente
alle eventuali acque di prima pioggia, detta condotta nera;
t) impianto di depurazione:
complesso di opere e impianti atto a ridurre il carico inquinante presente nelle
acque ad esso addotte, mediante processi fisico-meccanici e biologici e chimici;
u) insediamento: complesso di uno o più edifici, diverso da stabilimento ed
agglomerato, ad uso residenziale da cui possono derivare acque reflue domestiche
e acque meteoriche di dilavamento;
v) scaricatori di piena: dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti
a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di
progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l’integrità e la funzionalità
delle sue parti costitutive; sono considerati scaricatori di piena anche i
collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti
fognari;
w) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo
di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali
che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle
sostanze di cui all’allegato 8, alla parte III del decreto legislativo ovvero
qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze
nello scarico;
x) terminali di scarico della fognatura bianca: i manufatti terminali delle
condotte di collettamento delle acque meteoriche nei sistemi fognari di tipo
separato recapitanti direttamente nel ricettore finale.
ARTICOLO 3
Flussi informativi e programmi di controllo
1. Le province, i comuni, le AATO, i gestori, l’Agenzia regionale per la
protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ciascuno per quanto di propria
competenza, sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni entro il
termine di trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui ai decreti previsti
dall’articolo 75, comma 5, del decreto legislativo, allo scopo di soddisfare le
richieste di informazioni dello Stato, dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e della Unione europea definite dal
decreto medesimo.
2. La definizione dei programmi di controllo di cui all’articolo 128 del decreto
legislativo è attribuita ai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni
allo scarico.
3. I soggetti di cui al comma 2 attuano i programmi di controllo tramite l’ARPAT
ai sensi della normativa in materia.
CAPO II
Disposizioni in materia di acque reflue, meteoriche, di restituzione
ARTICOLO 4
Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura
1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di
acque reflue industriali e di acque reflue urbane è di competenza della
provincia.
2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di
acque reflue domestiche è di competenza del comune.
3. Il comune e la provincia provvedono entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda; qualora l’ente locale risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l’autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.
4. Qualora da uno stesso
stabilimento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di acque reflue
urbane, industriali e meteoriche di dilavamento, anche scarichi di acque reflue
domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica
fognatura, è di competenza della provincia.
5. La provincia è l’autorità competente a ricevere la comunicazione del gestore
del servizio idrico integrato di cui all’articolo 110, comma 3, del decreto
legislativo.
6. I comuni possono disciplinare con proprio regolamento:
a) il rilascio dell’autorizzazione allo scarico nell’ ambito del permesso di
costruire o ad altri atti autorizzativi in materia edilizia;
b) le procedure per la regolarizzazione amministrativa degli scarichi esistenti
che, comunque, non può avvenire oltre due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.
ARTICOLO 5
Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura
1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di gestione della
pubblica fognatura, di cui all’articolo 107, comma 2, del decreto legislativo,
adottato dal gestore del servizio idrico integrato, lo scarico di acque reflue
domestiche in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature
separate è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione.
2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e
di acque reflue urbane in pubblica fognatura mista e nella condotta nera della
fognature separate è di competenza dell’AATO.
3. L’AATO provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda;
qualora l’AATO risulti inadempiente nei termini indicati, l’autorizzazione si
intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.
4. La Regione, nel regolamento di cui all’articolo 13, determina i criteri e le
modalità con le quali l’AATO esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2; per
l’esercizio di tali funzioni l’AATO può stabilire forme di collaborazione con il
comune sulla base del regolamento di cui all’articolo 13.
5. Ai fini dell’attuazione delle competenze di cui al comma 2, l’AATO si avvale
della collaborazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato.
6. È attribuita all’AATO la determinazione delle tariffe per il collettamento e
la depurazione delle acque reflue industriali, ivi incluse delle AMC ad esse
assimilate ai sensi della presente normativa, sulla base di quanto previsto
dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo.
7. E’ altresì attribuita all’AATO la determinazione del corrispettivo dovuto dal
soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque
reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali. Per la
determinazione di tale corrispettivo, che deve essere calcolato a livello di
singolo impianto, l’AATO fa riferimento a quanto previsto dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la
definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di
riferimento del servizio idrico integrato).
ARTICOLO 6
Modalità di rinnovo alle autorizzazioni allo scarico
1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all’articolo 13, definisce le
condizioni alle quali le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche,
non in pubblica fognatura, sono assoggettabili a forme semplificate o tacite di
rinnovo da parte del comune, ai sensi dell’articolo 124, comma 8, del decreto
legislativo.
2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 13, disciplina
altresì le condizioni e le modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico
delle altre acque reflue, nonché le condizioni alle quali tali autorizzazioni
sono assoggettabili ad eventuali procedure semplificate.
ARTICOLO 7
Approvazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue
urbane
1. Il comune approva il progetto definitivo degli impianti di depurazione
delle acque reflue urbane ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo,
previo parere vincolante della provincia e dell’AATO, per quanto di loro
competenza, in relazione anche ai programmi di riutilizzazione delle acque.
ARTICOLO 8
Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate
1. Lo scarico di AMPP in pubblica fognatura derivanti dalle aree pubbliche è
sempre ammesso e non necessita di autorizzazione qualora rispetti le seguenti
condizioni:
a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con le portate
immesse nella medesima;
b) caratteristiche qualitative e quantitative della AMPP scaricate tali da non
compromettere l’efficienza depurativa dell’impianto di depurazione;
c) preventivo assenso del gestore
del servizio idrico integrato nel caso di fognatura mista o di condotta nera di
fognatura separata.
2. Lo scarico di AMPP derivanti dalle aree pubbliche fuori dalla pubblica
fognatura è ammesso e non necessita di autorizzazione allo scarico. Devono
essere previsti idonei trattamenti delle AMPP, ove necessari al raggiungimento
e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità, per le autostrade e le strade
extraurbane principali di nuova realizzazione e nel caso di loro adeguamenti
straordinari.
3. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, in pubblica
fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate è sottoposto ad
autorizzazione rilasciata dall’AATO, previo parere del gestore del servizi
idrico integrato e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando
esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera e).
4. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, fuori dalla
pubblica fognatura è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dalla provincia,
previo parere dell’ARPAT e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5,
quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e).
5. Le AMPP, di cui ai commi 3 e 4, sono sottoposte ad idoneo trattamento di
depurazione, secondo le indicazioni del regolamento di cui all’articolo 13,
prima dell’immissione del corpo recettore finale.
6. Il comune, sentito il parere dell’ARPAT, autorizza lo scarico di AMPP, da
insediamenti o da stabilimenti che svolgano le attività di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e), trattate secondo le indicazioni del regolamento di cui
all’articolo 13, nella condotta bianca delle fognature separate.
7. Fatte salve le precedenti disposizioni per le AMPP, lo scarico di AMC è
comunque soggetto ad autorizzazione rilasciata dall’ente competente per
tipologia di ricettore nel rispetto delle disposizioni a tutela della qualità
delle acque e dell’ambiente previste dalla normativa nazionale e regionale per
lo scarico di acque reflue industriali.
8. Le AMPP sono assimilate ad AMDNC quando non siano entrate in contatto con
altre acque e derivino:
a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o
temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività,
individuate dal regolamento di cui all’articolo 13, ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera e);
b) da altre superfici impermeabili, diverse da quelle di cui alla lettera a), di
stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui
all’articolo 13, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e).
9. Alle acque assimilate ad AMDNC, di cui al comma 8, si applicano le
disposizioni dell’articolo 9.
ARTICOLO 9
Scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate
1. Lo scarico di AMDNC in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca
delle fognature separate è ammesso e non necessita di autorizzazione nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata
immessa nella medesima;
b) caratteristiche tali da non compromettere l’efficienza depurativa
dell’impianto di depurazione a servizio della fognatura ricevente;
c) comunicazione preventiva al gestore da effettuarsi solo per i nuovi
stabilimenti.
2. È vietato lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate.
3. I comuni agevolano ed incentivano la realizzazione di impianti di accumulo e
riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate, anche con
specifiche disposizioni dei propri strumenti regolamentari od urbanistici.
ARTICOLO 10
Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena
1. L’autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di classe B2 è
rilasciata dalla provincia competente contestualmente all’autorizzazione allo
scarico della pubblica fognatura e del depuratore di cui sono al servizio, a
seguito di una valutazione complessiva del sistema di raccolta e trattamento da
questi elementi costituito, secondo le indicazioni del regolamento di cui
all’articolo 13 e quelle di cui agli articoli 15, 16, 17 e 21.
2. Gli scaricatori di classe A1, A2, B1 si intendono autorizzati, fatto salvo
l’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16, i cui
esiti devono essere comunicati alla provincia competente nelle forme definite
dal regolamento di cui all’articolo 13.
3. Nel caso la gestione del depuratore e degli scaricatori di piena sia
effettuata da due gestori diversi, la provincia provvede a coordinare
temporalmente e funzionalmente le procedure amministrative, anche con la
modifica d’ufficio di autorizzazioni già rilasciate, adottando comunque atti
finali separati per ciascun gestore.
4. Nel caso in cui uno o più scaricatori di piena siano a servizio di una
pubblica fognatura che si estenda su due o più province, la domanda di
autorizzazione per l’intero sistema è presentata alla provincia competente al
rilascio dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione. La
provincia che riceve la domanda coordina l’istruttoria necessaria a determinare
le condizioni per l’ autorizzazione rilasciata dalle singole province ciascuna
per il proprio territorio di competenza.
5. Al fine di rispettare i requisiti previsti all’articolo 21, per gli
scaricatori di piena di classe B2 di cui all’articolo 15, comma 2, lettera d),
disposti dalla provincia, il gestore della pubblica fognatura o il gestore
dell’impianto di depurazione, per singoli scarichi in fognatura, può richiedere
all’AATO la variazione dei limiti di emissione per le sostanze pericolose di cui
alle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del decreto legislativo.
Nell’istanza il richiedente dichiara l’impossibilità tecnica o l’eccessiva
onerosità anche di soluzioni tecniche riguardanti più scarichi
contemporaneamente, a fronte dei benefici ambientali conseguibili con l’adozione
di altre soluzioni diverse da quella della riduzione dei limiti di emissione.
6. A seguito della richiesta di cui al comma 5, l’AATO può disporre la modifica
d’ufficio di autorizzazioni allo scarico in essere, previa verifica della
sussistenza delle attestazioni del richiedente, in collaborazione con l’ARPAT.
7. L’attivazione di nuovi scaricatori di piena degli impianti di fognatura a
servizio di agglomerati, o parti di agglomerati o di depuratori già autorizzati
è comunicata alla provincia novanta giorni prima dell’ingresso in esercizio. La
provincia valuta l’influsso del nuovo elemento sul sistema esistente ed
autorizzato e, se del caso, dispone le necessarie variazioni delle
autorizzazioni in essere. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione, lo
scaricatore di piena si intende autorizzato all’esercizio sulla base
dell’autorizzazione in essere.
8. Per ogni scaricatore di piena di classe B2 la richiesta di autorizzazione
allo scarico della fognatura o dell’impianto di depurazione riporta anche una
scheda tecnica i cui contenuti sono disciplinati dal regolamento di cui
all’articolo 13.
ARTICOLO 11
Disposizioni per il rilascio di acque di restituzione
1. Ai fini della tutela delle acque, del mantenimento e del raggiungimento
degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previste dal
piano di tutela, il rilascio nei corpi idrici di acque di restituzione è
soggetto alle condizioni poste nel disciplinare di concessione che autorizza il
prelievo delle acque successivamente restituite, ai sensi dell’articolo 12 bis,
comma 1, del r.d. 1775/1933.
2. Le condizioni di restituzione di cui al comma 1, includono i limiti di
emissione, in concentrazione e quantità per anno, delle sostanze contenute nelle
acque, disposti caso per caso, previo parere dell’ARPAT, sentite le AATO e
l’autorità di bacino, ciascuna per quanto di competenza secondo le previsioni
del regolamento di cui all’articolo 13.
3. I piani d’ambito, al fine del rispetto dei limiti di emissione di cui al
comma 2, devono prevedere un programma degli investimenti necessari, dei tempi e
delle risorse finanziarie per quanto riguarda le restituzioni inerenti al
servizio idrico integrato.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 114, escluso il comma 1,
del decreto legislativo, alle quali la provincia si attiene.
5. Il rilascio di acque di cui all’articolo 114, comma 2, del decreto
legislativo, si intende approvato con l’approvazione del progetto di gestione
dell’invaso di cui al medesimo articolo del decreto legislativo.
6. La Giunta regionale,
nell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 13, si attiene ai seguenti
criteri:
a) i limiti di emissione sono correlati alle caratteristiche
chimico-fisico-biologiche che le acque hanno al prelievo. Se le acque non sono
restituite al corpo idrico di provenienza devono avere caratteristiche
compatibili con quelle del corpo idrico in cui vengono rilasciate;
b) la restituzione di acque sotterranee effettuata tramite perforazioni, di
qualunque tipo, deve evitare comunque che le acque contenute nelle falde idriche
attraversate, diverse da quella di provenienza, entrino in contatto con le acque
restituite;
c) le acque intercettate durante lavori di ingegneria civile sono ricondotte al
reticolo idrico di originaria destinazione, salvo diverso uso assentito in base
alla normativa vigente.
7. Il concessionario è tenuto:
a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto
prescritto dalla provincia nel disciplinare di concessione, ed all’invio
semestrale dei risultati alla provincia ed all’ARPAT;
b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli
accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni
di rilascio delle acque per quanto non già soddisfatto dai versamenti effettuati
ai sensi del r.d. 1775/1933.
8. Il presente articolo non si
applica:
a) alle acque derivanti da sondaggi o perforazioni eseguiti a scopi minerari o
geotermici che sottostanno alla specifiche discipline;
b) alle pratiche di irrigazione di piante.
9. Alle acque di restituzione di centrali idroelettriche si applicano le
disposizioni contenute nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo
delle acque successivamente restituite.
ARTICOLO 12
Acque destinate all’utilizzazione agronomica
1. L’utilizzazione agronomica, come definita dall’articolo 74, comma 1,
lettera p), del decreto legislativo, è attuata, ai sensi dell’articolo 112,
comma 1, del decreto legislativo, per:
a) gli effluenti di allevamento;
b) le acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto
dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e dal
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 (Criteri
e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di
cui all’articolo 38 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152);
c) le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7,
lettere a), b), c), del decreto legislativo;
d) le acque reflue dalle piccole aziende agroalimentari assimilate alle aziende
di cui alla lettera c) sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo
112, comma 2, del decreto legislativo.
2. La comunicazione di cui all’articolo 112, comma 1, del decreto legislativo è
presentata al comune almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività di
utilizzazione nelle forme previste dal regolamento di cui all’articolo 13, dal
rappresentate legale dell’azienda che produce gli effluenti e le acque destinate
all’ utilizzazione agronomica o da altri soggetti indicati dal decreto
ministeriale di cui all’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo.
3. Il regolamento di cui all’articolo 13, detta le procedure e le modalità per
lo svolgimento dell’utilizzazione agronomica delle acque di cui al presente
articolo in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 112, comma 3, del
decreto legislativo e sulla base dei criteri di cui al comma 4 del presente
articolo.
4. La Giunta regionale nell’emanazione del regolamento di cui al comma 3, si
attiene ai seguenti criteri:
a) le tecniche di distribuzione assicurano:
1) la tutela delle acque ed il
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica
destinazione;
2) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto irriguo, concimante e
ammendante sul terreno;
3) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso
aree non interessate da attività agricola;
4) un’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ed uniforme applicazione
degli stessi;
b) le dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio delle acque di cui al
presente articolo in relazione alle esigenze colturali garantiscono una capacità
sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l’impiego
agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche o climatiche.
ARTICOLO 13
Regolamento regionale
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della legge, provvede a disciplinare con regolamento:
a) le modalità di esercizio da parte degli enti locali e delle AATO delle
competenze di cui al capo II;
b) l’assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all’articolo 101, comma 7,
lettera e), del decreto legislativo;
c) i trattamenti appropriati di cui all’articolo 105, comma 2, del decreto
legislativo in conformità all’allegato 5 della parte III del decreto stesso;
d) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di
depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, che non
può eccedere i trecentosessantacinque giorni, termine rinnovabile una sola volta
in caso di dimostrata necessita tecnica;
e) le procedure e modalità per l’uso delle acque per l’utilizzazione agronomica
sulla base dei criteri di cui all’articolo 12;
f) le acque meteoriche dilavanti relativamente alle seguenti materie:
1) indirizzi per l’autorizzazione
allo scarico degli scaricatori di piena di cui all’articolo 10, comma 1 e per il
trattamento delle AMPP di cui all’articolo 8, comma 5;
2) l’elenco delle attività, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) che
comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche dilavanti,
di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi
pregiudizi ambientali;
g) gli indirizzi per la determinazione delle condizioni qualitative per il
rilascio delle acque di restituzione di cui all’articolo 11, comma 2;
h) criteri per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane,
provenienti dagli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui
all’articolo 105, comma 5, del decreto legislativo;
i) norme tecniche per la classificazione, identificazione e caratterizzazione
degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche di
cui all’articolo 15, comma 4;
l) criteri tecnici per l’ identificazione dei corpi idrici superficiali interni
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p);
m) prescrizioni regionali per la tutela delle acque in attuazione del piano di
tutela delle acque di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio
2005, n. 6, in materia di controllo e monitoraggio degli scarichi e dei flussi
informativi, anche attraverso appositi registri informatici;
n) il contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di
classe B2 di cui all’articolo 10, comma 8;
o) le modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori
di classe A1, A2, B1 di cui all’articolo 10, comma 2.
2. Le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui al comma 1,
lettera a), che disciplinano l’esercizio da parte degli enti locali e delle AATO
delle competenze di cui al capo II, possono essere sostituite da appositi
regolamenti degli enti locali territorialmente competenti.
CAPO III
Disposizioni relative alle pubbliche fognature, agli allacciamenti, agli
scaricatori di piena e ai terminali di scarico delle fognature bianche
ARTICOLO 14
Obbligo di allacciamento
1. Per gli insediamenti già esistenti che diano luogo a scarichi di acque
reflue il comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, può imporre
l’allacciamento al servizio pubblico di fognatura secondo i criteri previsti dal
regolamento di fognatura e depurazione in vigore, ai sensi dell’articolo 107 del
decreto legislativo.
2. I nuovi insediamenti che diano luogo a scarichi di acque reflue che ricadono
in aree territoriali servite dalle pubbliche fognature, si allacciano alla
pubblica fognatura nel rispetto:
a) della capacità ricettiva del sistema di allontanamento e depurazione dei
reflui sul quale insistono,
b) delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa di cui al piano
d’ambito;
c) delle modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione; in
presenza di fognatura separata è obbligatorio l’allaccio delle acque reflue alla
condotta nera.
3. In caso di mancata osservanza, il comune, sentito il gestore del servizio
idrico integrato, dispone l’allaccio con propria ordinanza.
ARTICOLO 15
Classificazione
1. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico
delle fognature bianche viene effettuata, per ogni singola bocca di scarico, in
relazione alle caratteristiche della porzione di rete servita, ed esclusivamente
sulla base della tipologia delle utenze autorizzate ed allacciate e delle aree
servite.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, i dispositivi di collettamento e
recapito delle acque meteoriche dei sistemi fognari sono classificabili nelle
seguenti categorie:
a) classe A1: terminali di scarico delle condotte bianche delle fognature
separate;
b) classe A2: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di
agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti in fognatura
esclusivamente acque reflue domestiche o assimilate;
c) classe B1: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di
agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue
urbane od industriali nel cui ciclo produttivo non sono presenti sostanze
pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del
decreto legislativo.
d) classe B2: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di
agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue
urbane od industriali nel cui ciclo produttivo sono presenti sostanze pericolose
di cui alle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del decreto
legislativo.
3. L’attribuzione delle classi è di competenza del gestore della pubblica
fognatura che ne da comunicazione alla provincia, all’AATO ed all’ARPAT per
quanto di loro competenza.
4. La comunicazione di cui al comma 3, contiene le informazioni necessarie per
identificare e caratterizzare gli scaricatori di piena e i terminali di scarico
delle fognature bianche, ai sensi delle prescrizioni e della scheda tecnica
contenute nel regolamento di cui all’articolo 13.
ARTICOLO 16
Caratteristiche degli scaricatori di piena
1. Gli scaricatori di piena, in considerazione delle caratteristiche del
corpo ricettore e degli usi a cui è destinato, sono dimensionati in relazione
alla funzionalità idraulica complessiva della rete fognaria e del depuratore, al
fine di adeguare il sistema con accorgimenti necessari al raggiungimento degli
obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui al piano di
tutela delle acque.
2. Gli scaricatori di piena di nuova realizzazione di classe A2 e B1
garantiscono di norma valori di diluizione di almeno tre volte la portata media
nera in tempo secco calcolato nelle ventiquattro ore e comunque valori di
diluizione utili al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità
ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela per i corpi
idrici recettori prossimali o distali.
3. Gli scaricatori di piena di classe B2 di nuova realizzazione garantiscono
valori di diluizione di almeno cinque volte la portata media nera in tempo secco
calcolato nelle ventiquattro ore, e comunque valori di diluizione utili al
raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per
specifica destinazione previsti dai piani di tutela per i corpi idrici recettori
prossimali o distali tenuto conto anche del livello delle sostanze pericolose di
cui alle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del decreto legislativo,
veicolate dalla rete fognaria in condizioni di tempo secco.
4. Al fine di proteggere la funzionalità degli impianti di depurazione a
servizio di fognature miste i gestori adottano gli accorgimenti impiantistici o
gestionali tali da garantire la corretta gestione degli afflussi di acque
meteoriche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
CAPO IV
Disposizioni per la gestione della qualità delle acque
SEZIONE I
Coordinamento con gli strumenti di pianificazione
ARTICOLO 17
Norme per l’attuazione del piano di tutela delle acque
1. In applicazione e nel rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni di
cui all’articolo 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo, nel piano di tutela
delle acque possono essere disposte condizioni di emissione necessarie al
raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per
specifica destinazione, integrative di quelle di cui alla normativa regionale
vigente.
2. Gli atti autorizzativi, comunque denominati, di cui alla presente legge
costituiscono lo strumento attraverso il quale gli enti, competenti al rilascio
delle autorizzazioni, integrano ed attuano le previsioni della presente legge e
del piano di tutela delle acque per il raggiungimento e mantenimento degli
obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.
SEZIONE II
Tutela delle acque a specifica destinazione
ARTICOLO 18
Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura
1. Fatte salve le disposizioni della presente legge relative allo scarico di
AMD, lo scarico delle acque reflue urbane nella fascia marina costiera il cui
uso prevalente sia quello della balneazione è consentito, in accordo con
l’articolo 105 del decreto legislativo, solo se le acque reflue sono allontanate
con apposita condotta sottomarina.
2. Tale condotta dista dalla costa almeno trecento metri ed è ancorata ad una
profondità non inferiore a venticinque metri.
3. L’ubicazione, il sistema di
spandimento e di ancoraggio della condotta sottomarina sono scelti sulla base di
precisi studi mirati ad assicurare la buona conduzione e manutenzione del
sistema di scarico da parte del titolare e a verificare che le condizioni
meteomarine, la natura dei fondali, i venti e le correnti prevalenti siano tali
da allontanare convenientemente lo scarico dalla costa e siano garantiti il
raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per
specifica destinazione.
4. Gli studi di cui al comma 3, propongono una soluzione alternativa, che dia le
stesse garanzie ambientali ed igienico-sanitarie, nei casi in cui le condizioni
previste al comma 2 siano inattuabili a seguito di:
a) particolari conformazioni dei fondali costieri;
b) motivazioni tecniche ambientali;
c) per eccessiva onerosità in rapporto ai benefici ambientali ottenuti.
5. Nel caso di cui al comma 4, la provincia valuta la proposta alternativa fatta
e se del caso può autorizzare lo scarico in difformità alle prescrizioni del
comma 2, fermo restando l’obbligo da parte del titolare dello scarico di
garantire localmente, con oneri economici a proprio carico, il raggiungimento e
il mantenimento di prefissati obiettivi di qualità ambientale e di quelli
relativi ai corpi idrici a specifica destinazione.
6. Lo scarico di una condotta sottomarina è vietato in prossimità di banchi di
molluschi bivalvi gasteropodi anche a sviluppo naturale di cui sia consentita la
pesca.
ARTICOLO 19
Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico adotta
nell’atto autorizzativo le prescrizioni necessarie ai fini del mantenimento
della qualità necessaria al conseguimento e mantenimento della conformità alla
vita dei pesci nei tratti designati dalla Regione ai sensi dell’articolo 84 del
decreto legislativo.
2. Al Presidente della provincia spetta, sentito il parere dell’ARPAT,
l’emanazione degli atti urgenti di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto
legislativo, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle
acque a tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci.
ARTICOLO 20
Acque superficiali destinate alla potabilizzazione
1. Qualora lo scarico delle acque reflue urbane, industriali nonché lo
scarico finale di impianti di depurazione avvenga in prossimità e comunque al di
fuori dell’area di salvaguardia, di prese acquedottistiche di cui all’articolo
94, comma 1, del decreto legislativo e classificate ai sensi dell’articolo 80
del medesimo, l’ente che autorizza lo scarico detta disposizioni specifiche per
il mantenimento e il miglioramento delle caratteristiche qualitative della
risorsa idrica.
2. In presenza di particolari situazioni di magra del corpo idrico ricettore che
ne possano compromettere l’uso idropotabile, la provincia prescrive, ove
necessario, ai soggetti interessati particolari interventi per diminuire
l’apporto inquinante e la diminuzione dei diritti di prelievo di acque al fine
di aumentare il deflusso minimo vitale in alveo, determinandone modalità e
durata senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi.
3. Qualora, al fine di migliorare la qualità delle acque derivate per il
successivo uso potabile, sia ritenuto necessario cambiare le posizioni relative
alla presa di acqua o il punto di scarico delle acque reflue urbane che ne
compromette la qualità, il soggetto gestore privilegia le soluzioni più
economiche a parità di tutela ambientale.
SEZIONE III
Obiettivi di qualità ambientale e limiti di emissione
ARTICOLO 21
Limiti di emissione nei corpi recettori
1. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 124, comma 10, del
decreto legislativo e dell’articolo 17, comma 2, l’ente competente al rilascio
dell’autorizzazione allo scarico può prescrivere limiti di emissione più
restrittivi di quelli disposti dall’allegato 5 della parte III del decreto
legislativo, qualora sia necessario per il mantenimento e raggiungimento degli
obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani
di tutela. In particolare per le sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B
dell’allegato 1 alla parte III del decreto legislativo, si autorizzano limiti
allo scarico tali da non compromettere il raggiungimento e mantenimento degli
obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.
2. L’ente competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, nel caso di scarichi fuori dalla pubblica fognatura, in applicazione dell’articolo 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo e dell’articolo 17, comma 2, della presente legge, può definire, sentito il parere dell’ARPAT, limiti di emissione diversi da quelli dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo nel rispetto delle disposizioni del comma 3 del presente articolo.
3. Il comma 2 è applicabile nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) limiti diversi da quelli previsti dall’allegato 5 alla parte III del decreto
legislativo possono essere previsti nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 101, comma 2, del decreto legislativo;
b) limiti diversi non possono essere stabiliti per scarichi direttamente
adducenti a corpi idrici significativi nei quali non sia già stato raggiunto lo
stato di qualità ambientale di buono;
c) il limite diverso non deve compromettere il mantenimento degli obiettivi di
qualità per specifica destinazione;
d) non è applicabile per scarichi adducenti ad acque lacustri, a basso ricambio.
4. Nel caso lo scarico oggetto dell’autorizzazione presenti sostanze non
disciplinate, neanche in via generale, dalla vigente normativa può disporre,
sentito il parere dell’ARPAT, limiti di emissione, in concentrazione e massa,
che ritiene necessari per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di
qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela.
5. Per i terminali di scarico delle fognature bianche e per le portate di supero
degli scaricatori di piena, il conseguimento dei limiti di emissione è garantito
dal rispetto da parte degli stessi delle disposizioni di cui agli articoli 15 e
16.
6. Qualora si renda necessario, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità
ambientale o per specifica destinazione previsti dal piano di tutela delle
acque, la provincia può determinare specifiche condizioni di emissione per
singoli scaricatori di piena di classe B2, aggiuntive a quelle previste
dall’articolo 16, anche in relazione alla presenza nello scarico delle sostanze
pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del
decreto legislativo.
7. Per l’attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli
impianti di depurazione e delle reti fognarie, che comportino diminuzione
dell’efficacia depurativa, il gestore:
a) per gli interventi programmabili tiene conto delle caratteristiche del corpo
ricettore ed anche in relazione alle utenze industriali servite dall’impianto,
privilegia i periodi di minor apporto di inquinanti: di tali interventi dà
preventiva comunicazione, entro sessanta giorni dall’inizio dei lavori, alla
provincia, al comune, all’AATO, all’ARPAT ed alla azienda USL competenti per
territorio,
b) per gli interventi non programmabili dovuti a guasti accidentali, scarichi
abusivi o atti di sabotaggio il gestore dà immediata comunicazione alla
provincia, al comune, all’AATO, all’ARPAT ed alla azienda unità sanitaria locale
competenti per territorio.
8. Le comunicazioni di cui al comma 7, riportano i motivi dell’intervento, le
misure di tutela ambientale adottate ed i tempi previsti per il recupero della
piena efficienza depurativa.
9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue
urbane, provenienti dagli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui
all’articolo 105, comma 5, del decreto legislativo, nelle acque superficiali le
province seguono i criteri individuati nel regolamento di cui all’articolo 13.
CAPO V
Sanzioni
ARTICOLO 22
Sanzioni
1. La competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative comminate
dal decreto legislativo è attribuita agli enti che, ai sensi della presente
legge, esercitano le relative funzioni di amministrazione attiva.
2. La Giunta regionale, entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, formula criteri ed
indicazioni per l’esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie di cui alla
presente legge, anche sulla base di informazioni e dati assunti dagli enti
competenti e relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative.
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall’ente competente
all’applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del comma 1; restano
fermi i vincoli di destinazione disposti dall’articolo 136 del decreto
legislativo
4. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a
quanto disposto dall’articolo 11, è comminata una sanzione pecuniaria da un
minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 12.000,00.
5. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’articolo
137, comma 14, del decreto legislativo, a chiunque effettui l’utilizzazione
agronomica contravvenendo alle disposizioni regolamentari dettate ai sensi
dell’articolo 12, comma 3, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di
euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.
CAPO VI
Norme finali e transitorie
ARTICOLO 23
Norme finali
1. Qualora da insediamento, stabilimento o da agglomerato vengano immesse
nell’ambiente due o più delle tipologie di acque definite all’articolo 2, e per
le quali è previsto da parte dell’ente competente il rilascio di qualsiasi
atto di consenso, l’ente competente alla ricezione delle domande è la provincia.
ARTICOLO 24
Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti
1. Gli scarichi di AMPP di cui all’articolo 8, commi 3 e 4 esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzati all’esercizio
fino al termine della procedura autorizzativa di cui al presente articolo; si
ritengono autorizzati gli scarichi di AMPP esplicitamente disciplinati nelle
autorizzazioni allo scarico in essere.
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 13, i titolari degli scarichi di AMPP presentano
richiesta di autorizzazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione entro novanta giorni
dalla data di ricevimento della domanda, prescrivendo i tempi massimi per la
realizzazione degli eventuali trattamenti di cui all’articolo 8, comma 5.
4. Qualora le AMPP derivino da stabilimento o da insediamento già titolare di
un’autorizzazione allo scarico in essere per altre acque, l’amministrazione
competente provvede, se necessario, a riunificare in un unico atto
l’autorizzazione di cui al presente articolo con quella in essere.
5. Agli scarichi di AMC di cui all’articolo 8 si applicano le disposizioni
transitorie di cui al presente articolo.
ARTICOLO 25
Norme transitorie per gli scaricatori di piena e le condotte bianche delle
fognature separate
1. Gli scaricatori di piena esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge si considerano autorizzati per effetto dell’approvazione dei
progetti relativi alle reti fognarie e ai collettori esistenti fino al termine
della procedura autorizzativa di cui al presente articolo.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all’articolo 13, i gestori della pubblica fognatura e/o dell’impianto di
depurazione comunicano alla provincia, all’AATO ed all’ARPAT gli esiti della
classificazione, di cui all’articolo 15, effettuata sugli scaricatori di piena
in esercizio.
3. Entro trecentosessantacinque giorni giorni dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all’articolo 13, i gestori della pubblica fognatura e
dell’impianto di depurazione relativamente agli scaricatori di piena:
a) definiscono e presentano alla provincia un programma, approvato per quanto di
competenza dall’AATO, di otto anni per l’adeguamento alle disposizioni della
presente legge, comprensivo di cronoprogramma degli interventi per ciascun
agglomerato, suddiviso in due quadrienni. Nel primo quadriennio, a far data
dall’atto di autorizzazione di cui al comma 5, sono inclusi gli interventi
relativi agli scaricatori di classe B2;
b) quantificano le risorse finanziare necessarie alla realizzazione del
programma stesso;
c) richiedono, ove necessario, l’autorizzazione allo scarico alla provincia
identificando quegli elementi per i quali ritengono di richiedere l’applicazione
dei commi 5, 6 e 7.
4. Nel caso in cui il programma di cui al comma 3 faccia carico a soggetti
diversi, l’AATO coordina tra i diversi soggetti la redazione di un programma
unificato.
5. La provincia autorizza l’esercizio in via provvisoria degli scaricatori di
piena esistenti, fino al termine dei lavori di adeguamento previsti dal
cronoprogramma di cui al comma 3, e previa stipula tra le parti interessate, tra
cui i comuni e la provincia, di un accordo di programma, ai sensi dell’articolo
101, comma 10, del decreto legislativo. L’esercizio in via provvisoria è
disposto solo nei casi in cui gli scaricatori di piena esistenti non siano in
grado di rispettare i requisiti previsti dalla presente normativa al fine:
a) della salvaguardia dell’integrità della rete fognaria;
b) di garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione e del
servizio di fognatura e depurazione ai fini della tutela ambientale comunque da
essi attuato.
6. Entro sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione di
cui al comma 3, le province, in attuazione delle disposizioni degli articoli 16,
17, 21, e del presente articolo, definiscono le condizioni di autorizzazione
allo scarico degli scaricatori di piena esistenti inserendo tra le prescrizioni
autorizzative le previsioni di adeguamento contenute nell’accordo di programma
di cui al comma 5.
7. Gli scaricatori di piena rispettano comunque le previsioni, di cui alla
presente normativa, entro otto anni dal rilascio della prima autorizzazione
successiva all’entrata in vigore della presente legge.
8. Entro trecento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i
gestori delle condotte bianche delle fognature separate attestano, per ogni
agglomerato, alla provincia e all’AATO che nelle reti non siano allacciati
scarichi di acque reflue.
9. Gli scaricatori di piena di classe A2, B1, B2, esistenti, in corso di
realizzazione o con progetto esecutivo approvato e finanziato alla data di
entrata in vigore della presente legge, garantiscono di norma valori di
diluizione di cui alla normativa previgente.
ARTICOLO 26
Norme transitorie per le acque reflue urbane
1. Al fine di aumentare la disponibilità effettiva di acqua per gli usi
possibili e concorrere al migliore utilizzo delle risorse idriche stesse nonchè
sostenere le portate dei corpi idrici ricettori, con particolare riguardo per
quelle di magra, la Giunta regionale, ai sensi articolo 101, comma 10, del
decreto legislativo, promuove e stipula accordi e contratti di programma con i
soggetti economici interessati al fine di definire i piani d’intervento per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo e dal piano di
tutela delle acque. L’accordo può stabilire che i soggetti gestori siano
autorizzati alla prosecuzione dello scarico delle acque reflue.
2. Entro trecento giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 13, i gestori della pubblica fognatura, relativamente agli scarichi
di acque reflue urbane per agglomerati inferiori a 2000 abitanti equivalenti,
definiscono e presentano alle province competenti un programma, approvato per
quanto di competenza dall’AATO, sentito il parere dell’ARPAT, per l’adeguamento
alle disposizioni della presente legge, comprensivo di un cronoprogramma che ne
identifichi le risorse necessarie alla realizzazione del programma stesso entro
il 31 dicembre 2015. La provincia autorizza l’esercizio allo scarico in via
provvisoria e previa stipula tra le parti interessate di un accordo di programma
che individui le priorità in relazione agli obiettivi del piano di tutela delle
acque e le modalità di copertura finanziaria degli interventi.
ARTICOLO 27
Norme transitorie e finali
1. Le province, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 13, informano i titolari dei rilasci di acque di
restituzione, in essere all’entrata in vigore del regolamento e soggetti alle
previsioni dell’articolo 11, dell’attivazione della procedura di revisione del
disciplinare di concessione per adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente
legge e del relativo regolamento richiedendo contestualmente la documentazione
necessaria.
2. I rilasci di cui al comma 1 sono adeguati alle disposizioni di cui alla
presente legge e del regolamento entro i termini prescritti dalla provincia e,
comunque, non oltre quattro anni.
3. Fino all’adozione del piano di gestione di cui all’articolo 114, del decreto
legislativo, si applicano le previsioni dell’articolo 11 in relazione al
rilascio di acque da dighe e invasi.
4. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli accordi di programma in
materia di tutela delle risorse idriche ai sensi dell’articolo 101, comma 10,
del decreto legislativo, e le disposizioni amministrative assunte dagli enti
competenti in applicazione degli accordi stessi.
5. Qualora l’AATO non abbia ancora proceduto all’affidamento del servizio idrico
integrato al gestore unico di cui alla l.r. 81/1995, le funzioni previste
all’articolo 5, comma 2, continuano ad essere esercitate dal comune fino al
sessantesimo giorno successivo all’affidamento.
ARTICOLO 28
Modifiche all’articolo 20 della l.r. 88/1998
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 1
dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle
funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente
dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo,
energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite
alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è sostituita dalla
seguente:
“b) i programmi di monitoraggio sullo stato della qualità delle acque
superficiali e sotterranee, anche a specifica destinazione e di rilevamento
delle caratteristiche dei bacini idrografici, come definiti ai sensi degli
articoli 118 e 120 del decreto legislativo.”
[2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 88/1998 è abrogata.](*)
(*) Nota: comma abrogato per
effetto della L.R. Toscana n. 60/2006
ARTICOLO 29
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi
delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
pubbliche fognature), fatto salvo quanto previsto dal comma 2;
b) la legge regionale 21 dicembre
2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla
legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88).
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13,
si applicano le indicazioni tecniche relative alla fertirrigazione di cui agli
articoli 34, 35, 36, 37 e 40 della l.r. 5/1986.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, è
abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n.
28/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 21
dicembre 2001, n. 64), che sino a tale data rimane applicabile per quanto
compatibile con le disposizioni della presente legge.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
GELLI
Firenze, 31 maggio 2006
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del
24.05.2006.