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Regione Liguria
Legge Regionale n. 14 del 26-05-2006
Regime Transitorio per l'Esercizio delle Funzioni delle Autorità di Bacino di Rilievo Regionale ed Interregionale.
(B.U.R. Liguria n. 8 del 31 maggio
2006)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Regime transitorio per l’esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di
rilievo regionale ed interregionale)
1. Fino all’entrata in vigore del d.P.C.M., di cui all’articolo 63, comma 2 del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale), relativo
al trasferimento di funzioni all’autorità di bacino distrettuale ed alla
regolamentazione del periodo transitorio, in conformità all’articolo 117, comma
3 della Costituzione, la Regione assicura, ai fini della tutela del territorio e
delle collettività interessate, la continuità nell’ esercizio delle funzioni,
già svolte dalle Autorità di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183
(norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), nel
rispetto dei provvedimenti, anche legislativi, già assunti in base alla
normativa previgente.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 l’Autorità di bacino di rilievo
regionale, di cui all’articolo 96 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18
(adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in
materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e l’Autorità di bacino di
rilievo interregionale del fiume Magra, istituita, ai sensi dell’articolo 12
della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della
difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183), con
Protocollo d’intesa con la Regione Toscana, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale della Liguria 4 febbraio 1997 n. 10, proseguono nello
svolgimento delle funzioni già esercitate, assicurando la continuità
amministrativa ed assumendo gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli
atti urgenti ed indifferibili. Per l’Autorità di bacino interregionale del Fiume
Magra tale continuità è definita d’intesa con la Regione Toscana.
3. Nell’attività ordinaria, di cui al comma 2, si intendono compresi anche i
provvedimenti necessari a garantire l’attuazione degli atti di pianificazione
efficaci ai sensi e per gli effetti dell’articolo 170, comma 11 del d.lgs.
152/2006.
4. Limitatamente alle procedure di approvazione dei piani di bacino adottati
prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, continuano ad applicarsi le
procedure previste dalla normativa previgente.
ARTICOLO 2
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria.
Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Liguria.
Data a Genova addì 26 maggio 2006
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)